Svincolo della cauzione Clausole campione

Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice.
Svincolo della cauzione. Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Svincolo della cauzione. Art. 66 - Commissioni collaudatrici
Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Svincolo della cauzione. La cauzione viene svincolata quanto il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino; in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino a condizione che:
Svincolo della cauzione. Lo svincolo della garanzia finanziaria di cui all’art. 11 avverrà su autorizzazione del Dirigente a seguito del favorevole collaudo di tutte le opere (compreso il verde e le essenze arboree), nonché successivamente alla loro cessione al Comune.
Svincolo della cauzione. L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della cauzione dell’Aggiudicatario immediatamente dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente disciplinare.
Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, si procede, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve pre- viste dall’Art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni as- sunte con il contratto. Le modalità dello svincolo sono quelle descritte all’Art. 8 del presente Capitolato Specia- le. Qualora a carico della ditta esecutrice dei lavori, o di eventuali subappaltatori risulti, successivamente alla aggiudicazione, o durante la esecuzione dei lavori, una situazione di non correntezza contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi (INPS. - INAIL – CASSA EDILE), il pagamento delle rate di acconto, o della rata di sal- do, nonché dello svincolo di ritenute a qualsiasi titolo operate, o dello svincolo della cau- zione definitiva prestata, sono subordinate alla regolarizzazione del debito contributivo verso i suddetti enti. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante procederà di ufficio alla atti- vazione dell’intervento sostitutivo ai sensi dell’Art. 4 del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap- provazione della Regolare Esecuzione o Collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appal- tante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate. I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appal- tante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della re- lativa spesa all'Appaltatore inadempiente. La presa in consegna delle opere oggetto dell'appalto da parte dell’Appaltante deve ri- sultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal rappresentante dell’organo incaricato della gestione e dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consisten- za redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione per- tinente.
Svincolo della cauzione. L’Amministrazione Provinciale è tenuta allo svincolo della cauzione definitiva all’Aggiudicatario entro 180 giorni dalla liquidazione della fattura relativa al servizio di cui al presente appalto.