IL DIRETTORE DEI LAVORI Clausole campione

IL DIRETTORE DEI LAVORI. La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un Direttore dei Lavori. Il Direttore dei lavori avrà il compito di interagire direttamente con l'Aggiudicatario e potrà, inoltre, impartire ordini al personale dello stesso, per il tramite del Coordinatore di progetto o direttamente, in sua assenza, al fine di:
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Secondo quanto prevede l’art. 1662 c.c. il committente nel corso dell’esecuzione dell’opera ha diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”. Questo diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori. Contrariamente all’appalto di lavori pubblici, dove la sua designazione è sempre prevista, nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori risulta essere facoltativa.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Compito principale del direttore dei lavori (prestatore d’opera intellettuale tecnica) è di ASSISTERE E SORVEGLIARE i lavori dando le opportune istruzioni, ma non potendo ordinare variazioni dell’opera o acquistare materiali di propria iniziativa.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Cassazione PENALE, sez. III, – n. 4328 del 20/12/2005 L'ASSEMBLEA CON RAPPORTI
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. (ART. 124 D.P.R. 554/99) 57
IL DIRETTORE DEI LAVORI. 12 14. CAUZIONI 12
IL DIRETTORE DEI LAVORI. La Stazione appaltante nominerà un Direttore dei Lavori di sua fiducia. Al Direttore dei Lavori, come pure alla stazione appaltante, non deriva responsabilità alcuna d’ordine statico, danni avarie. Detta responsabilità ricade invece piena e completa sull’Impresa. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Al direttore dei lavori compete, tra l’altro, quanto descritto all’art. 124 del regolamento. E’ fatto carico al Direttore dei Lavori di presentare all’Amministrazione, ogni 30 giorni circa, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Per l'espletamento di tali compiti, le persone incaricate della D.L. (direttori operativi ed assistenti di cantiere) hanno in qualsiasi momento diritto d’accesso nel cantiere, nei magazzini e negli uffici dell'Impresa. Sono del tutto esclusi dai compiti della direzione lavori la gestione del cantiere, la sorveglianza della manodopera, la manutenzione e il funzionamento dei mezzi d'opera, tali compiti sono di completa pertinenza dell'Impresa. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri saranno svolte dal Direttore dei Lavori o, nell’eventualità che sia sprovvisto dei requisiti, da un direttore operativo avente i requisiti.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. La nomina del Direttore dei lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Xxxxx
IL DIRETTORE DEI LAVORI. (ART. 101 DEL CODICE) 38