RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Clausole campione

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, l’Azienda ULSS, nelle modalità e forme previste dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto. Qualora il medico incaricato intenda interrompere l’attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS e al Centro di Servizi con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 34 6.4 ESECUZIONE DELLA PROCEDURA IN DANNO 34 6.5 CESSIONI E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA, CESSIONE DI CREDITI 34
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. La Stazione Appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni. Sono causa di risoluzione espressa dal contratto:
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto disposto dall’Amministrazione, viene adottata la procedura prevista dall’art. 108 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti pubblici, in caso di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione potrà trattenere la garanzia fideiussoria costituita dalla società aggiudicataria di cui al precedente paragrafo 4.2.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016 e con le procedure di cui all’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 mediante semplice lettera racco- mandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti: • Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna; • Decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazio- ne o dichiarazioni mendaci; • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu- rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’appalto; • Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capaci- tà di contrattare con la pubblica amministrazione; • Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato (in particolare delle prescrizioni di cui agli art. 7, 8 e 16) si configura come grave inadempimento contrat- tuale e dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquida- zione contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.E.C., con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dell’appalto e l'inventario degli eventuali oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti. L’appaltatore è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 163/2016.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 16 CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 16
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 8.1 Il presente contratto sarà automaticamente risolto, in conformità all’art. 1463 c.c.: - nel caso di decesso o di invalidità del Professionista. Ai fini del presente contratto, invalidità significa infermità fisica o mentale, che renda il Professionista incapace di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto per un periodo superiore a 120 giorni consecutivi; - nell’eventualità in cui, in qualsiasi momento, venga meno anche uno solo dei requisiti di legge posseduti dal Professionista per l’esercizio dell’attività oggetto della presente collaborazione.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. L’Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di quanto disposto dall’art. 108 del Codice, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice civile, anche ad uno solo degli obblighi contrattuali.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. L’Amministrazione si riserva facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto disposto dall’Amministrazione, viene adottata la procedura prevista dall’ art. 108 e seguenti del Codice dei contratti pubblici. In particolare, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione ha il diritto di interpellare, in ordine di graduatoria, i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria definitiva, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L’Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - in caso di cessione della Società, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro e pignoramento a carico anche di un singolo componente della Società; - qualora l’importo complessivo delle penalità comminate al fornitore/fondo sanitario raggiunga la soglia del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto; Ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti pubblici, in caso di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione potrà trattenere la garanzia fideiussoria costituita dalla società aggiudicataria di cui al precedente paragrafo 4.2.