Definizione di Una tantum

Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 365,00 lordi, ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo è stato calcolato al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale erogata in regime di "vacatio" contrattuale erogata nel periodo 1° aprile-31 agosto 2008, che dovrà pertanto essere posta a conguaglio. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due tranches, la prima pari a € 200,00 con le competenze di retribuzione del mese di settembre 2008, la seconda pari a € 165,00 con le competenze di retribuzione del mese di novembre; ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Dal 1° settembre 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Ai lavoratori con qualifica di apprendista l'importo dell'"una tantum" verrà riproporzionato in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di erogazione della stessa.
Una tantum. Dopo l'art. 134 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente: "Art. ... In relazione al periodo 1° gennaio 2002-30 giugno 2003 (Carenza contrattuale), a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente contratto - compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro - che abbia prestato servizio continuato per tutto il suddetto periodo, verrà erogato un importo "una tantum" secondo i seguenti importi: A-B 190,00 210,00 1°, 2°, 3°, 160,00 180,00 4°, 5° 140,00 160,00 6°S, 6°, 7° 110,00 130,00 Per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo, le erogazioni di cui sopra avverranno nei mesi di settembre 2003 e marzo 2004. Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'"una tantum" è determinato in euro 200, di cui 94 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2003 e 106 da erogarsi con il foglio paga del mese di gennaio 2004. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per i casi di anzianità minore gli importi di cui sopra verranno erogati "pro quota" in ragione di diciottesimi. Analogamente si procederà per i casi i cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto. L'"una tantum" non verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. Gli importi "una tantum" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva. In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal 6° comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.".
Una tantum. Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004/febbraio 2005, sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 21 marzo 2005, un importo lordo forfetario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva disciplinato dal presente contratto, a copertura del periodo 1º dicembre 2003-30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella Tabella 2, allegata al suddetto accordo e qui di seguito riprodotta: A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Q1 Q2 Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell'accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest'ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 1º dicembre 2003, l'importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Examples of Una tantum in a sentence

  • A ogni conteggio richiesto/prodotto Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate € 2.500,00 Una tantum.

  • Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza.

  • Analogamente alla quota mensile detto versamento Una tantum sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore ed anche nel caso di mancata scelta.

  • In realtà mancano dei soldi perché: mesi 6 per 45 euro - 270 euro Una tantum + 220 euro Salario mancante - 50 euro - Nel 2004 l’aumento, con 1 euro in più, parte da febbraio anziché da gennaio.

  • Tabella 1): Valori lordi di Una tantum (per il tempo pieno) Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata a.r. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, s’intenderà tacitamente rinnovato d’anno in anno.


More Definitions of Una tantum

Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di c.c.n.l., verrà corrisposto un importo con la retribuzione del mese di settembre 2016, a copertura del periodo 1° giugno 2016-31 agosto 2016, determinato secondo la tabella seguente: L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati. Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale. Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° giugno 2016-31 agosto 2016. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale, ecc. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2016-31 agosto 2016, con pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. ....., D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Una tantum. Ai dipendenti in servizio al momento della sottoscrizione del Presente Contratto Integrativo Aziendale e che siano destinatari del PAP Fisso, nel mese di agosto 2013 verrà erogato – in via straordinaria un importo lordo una tantum di 300 euro (4°livello 7^classe secondo la parametrazione della tabella A). Tale importo verrà riproporzionato in caso di prestazione lavorativa a part-time e in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nel 2013, analogamente a quanto previsto per il PAP fisso e il PAP variabile.
Una tantum. Per l’anno 2023 saranno erogati due im- porti forfetari una tantum lordi di euro 200 ciascuno, il primo con la retribuzio- ne del mese di aprile e il secondo con quella del mese di luglio, a tutti i dipen- denti in forza alla data della sottoscri- zione del presente Contratto Collettivo e al momento dell’erogazione, delle so- cietà dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari che applicano il CCSL, fatta eccezione per i dipendenti delle unità produttive/organizzative la cui attività è cessata con ricorso a un ammortizzatore sociale straordinario. I suddetti importi forfetari sono stati definiti dalle Parti in senso onnicom- prensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, e pertanto tali importi sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali. Le Parti concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile, come modificato dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che gli importi forfetari sopra in- dicati sono da escludere dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Una tantum. Xx lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposta una indennità una tantum così ripartita tra i diversi livelli: I livello L. 700.000 II livello L. 650.000 III livello L. 600.000 IV livello super L. 570.000 IV livello L. 530.000 V livello L. 500.000 suddivisa mensilmente o per frazione di mese superiore ai 15 giorni in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1995 - 31 dicembre 1996 (mesi 15). Detta indennità forfettaria Una tantum non sarà utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e sarà corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi alle date del marzo 1997 e ottobre 1997 (periodo di paga in corso). Detta indennità sarà proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario effettivo di lavoro prestato (part-time) ed in percentuale per gli apprendisti. Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati. Chiarimento a verbale Per presenza in servizio si intendono anche i periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio e maternità obbligatoria.
Una tantum. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Una tantum. A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2019-31/10/2021, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 6 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell’accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo “una tantum” pari a 140,00 €, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a € 70,00 con la retribuzione di febbraio 2022 e la seconda pari € 70,00 con la retribuzione di aprile 2022. Xxxx apprendisti sarà erogato il 70% dell’importo previsto.
Una tantum quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.