Altre indennità Clausole campione

Altre indennità. 1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
Altre indennità. Vanno inserite eventuali altre indennità pagate a carico del capitolo stipendi e le altre voci a carattere fisso e continuativo pagate sempre con il capitolo degli stipendi (es. gli eventuali assegni ad personam ). Xxxxx inseriti gli importi relativi alle eventuali voci retributive posti a carico del capitolo stipendi.
Altre indennità. In corrispondenza del periodo di congedo parentale per astensione facoltativa, se usufruito entro i 3 anni di vita del bambino, l’azienda riconoscerà alle/ai dipendenti interessate/i un’indennità complementare giornaliera lorda di ugual misura a quella riconosciuta dall’INPS per il medesimo periodo.
Altre indennità. Per l’a.a. 2013/14 sono previste le seguenti indennità da versare obbligatoriamente a titolo di mero rimborso spese o in corrispondenza di speciali oneri connessi allo svolgimento di determinate prestazioni: ▪ indennità per il sostenimento dell’esame di abilitazione per l’esercizio alle professioni (sessioni anno 2013): 200,00 Euro ▪ indennità per il sostenimento dell’esame di abilitazione per corsi di laurea area sanitaria: 120,00 Euro ▪ indennità per l’iscrizione a corsi singoli (esclusivamente prima dell’inizio del corso): 150,00 Euro a corso fino al conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per a.a.. Se si intende conseguire un numero maggiore di CFU è obbligatoria l’iscrizione ordinaria ad un corso di laurea. ▪ indennità per rilascio duplicato smart card: 25,00 Euro ▪ indennità per rilascio del titolo accademico originale (o in duplicato): 52,00 Euro ▪ indennità trasferimento in partenza: 100,00 Euro ▪ indennità passaggio: 30,00 Euro ▪ indennità per il riconoscimento del titolo di studio straniero: 100,00 Euro ▪ indennità per i concorsi di ammissione ai corsi: 45,00 Euro ▪ indennità per riconoscimento preventivo carriera studenti (*) 100,00 Euro (*) qualora gli interessati chiedano di conoscere preventivamente i crediti che saranno loro riconosciuti ancora prima di formalizzare un’immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio da altro corso di laurea, trasfe- rimento da altra Università e riconoscimento di titolo accademico straniero. Le indennità versate sono rimborsate d’ufficio o su richiesta dell’interessato, solo se il pagamento è stato ese- guito per errore o non è previsto.
Altre indennità. Vanno inserite eventuali altre indennità pagate a carico del capitolo stipendi e le altre voci a carattere fisso e continuativo pagate sempre con il capitolo degli stipendi (es. gli eventuali assegni ad personam ). Capitolo 2024 – Fondo per la produttività
Altre indennità. 14.2.1. INDENNITÀ SOSTITUTIVA MENSA‌ L’indennità sostitutiva mensa è fissata in € 0,50. Essa viene corrisposta per ogni giorno di assenza retribuita (ferie, permessi annui retribuiti, etc.) o di presenza in azienda in cui non sia stato consumato il pasto.
Altre indennità. La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all’Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente: a) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria; b) se invece l’Operatore di Vendita, con consenso dell’azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda, per l’esplicazione dei compiti lavorativi. Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’azienda.
Altre indennità. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono indennità: per disagiata sede, di alta montagna o sottosuolo, di cassa, ecc.
Altre indennità. L’INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE PER CHI È CHIAMATO A LAVORARE NEL GIORNO DI RIPOSO PASSA DA 8 A 12 EURO. RIDETERMINATE ANCHE L’INDENNITÀ DI RISCHIO, QUELLE DI IMPIEGO OPERATIVO PER AERONAVIGAZIONE, PILOTAGGIO ETC, QUELLA DI IMPIEGO PER I NOCS E QUELLA PER SERVIZIO AVIOLANCISTICO, QUELLA PER ARTIFICIERI, QUELLA PER SOCCORRITORI ALPINI, (TUTTI I DETTAGLI NELL’ACCORDO FIRMATO DISPONIBILE ANCHE SUL NOSTRO SITO INTERNET). Sindacato Italiano Lavoratori Polizia | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx pagina 7 UN’ALTRA STORICA BATTAGLIA DEL SILP CGIL DIVENTA UN DIRITTO: COL NUOVO CONTRATTO, INFATTI, IL PERSONALE PUÒ CEDERE, IN TUTTO O IN PARTE, AL FINE DI CONSENTIRE AD ALTRI APPARTENENTI ALLA STESSA AMMINISTRAZIONE DI ASSISTERE I FIGLI MINORI CHE, PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE, NECESSITANO DI CURE COSTANTI. LA DIPENDENTE INSERITA NEI PERCORSI DI PROTEZIONE RELATIVI ALLA VIOLENZA DI GENERE, DEBITAMENTE CERTIFICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 80, HA IL DIRITTO DI ASTENERSI DAL LAVORO PER MOTIVI CONNESSI AL PERCORSO DI PROTEZIONE PER UN PERIODO MASSIMO DI NOVANTA GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO DA FRUIRE SU BASE GIORNALIERA E NELL’ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI INIZIO DEL PERCORSO DI PROTEZIONE CERTIFICATO.
Altre indennità. Indennità di cassa: L’impiegato, ha diritto ad una indennità mensile pari al 5% dell’elemento retributivo nazionale.