ELABORAZIONE STUDIO CORTESELLI ANNO 2012 Contratto di Lavoro Domestico
ELABORAZIONE STUDIO CORTESELLI ANNO 2012
IL LAVORATORE DOMESTICO1
Il lavoro domestico2 può avere modalità di svolgimento diverso:
a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante): se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell'alloggio;
a mezzo servizio: se presta, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non e' uniforme in tutti i giorni della settimana;
ad ore: se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
E' caratterizzato dalla subordinazione e dall’erogazione di una retribuzione ed è soggetto all’obbligo assicurativo in applicazione delle norme previste dall' Art 26 DPR 1403/71 (obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari).
Sono assicurabili come domestici anche i lavoratori :
già assicurati per altra attività di lavoro domestico;
pensionati;
durante il periodo di prova;
avviati dai comuni o dalle ASL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica presso persone anziane indigenti, alle quali le predette amministrazioni forniscono mezzi materiali per corrispondere la retribuzione e gli oneri accessori (Circ. 23/03/90 nr. 74).
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
La circolare Inps nr 44 del 24/03/2009 estende l’operatività del lavoro accessorio al lavoro domestico solo alle prestazioni rese per esigenze temporanee, comunque non superiori a 5.000 euro nell’anno solare, con lo stesso committente. Le prestazioni di lavoro accessorio beneficiano dello stesso regime agevolato dei buoni lavoro operativo nel settore agricolo e nei settori del commercio, turismo e servizi: il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro. E’ inoltre disponibile un buono 'multiplo’ del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili. Le prestazioni occasionali accessorie sono una forma di espletamento del lavoro domestico solo a favore di datori di lavoro costituiti da famiglie o persone fisiche e non anche a favore di datori di lavoro/ Aziende. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio, né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
LAVORO DOMESTICO DEL CONIUGE
Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, in quanto le prestazioni offerte si presumono gratuite e dovute per affetto; infatti, ai sensi dell’art.143 c.c , tra i doveri dei coniugi vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro domestico. Fanno eccezione i casi in cui il coniuge datore sia:
grande invalido di guerra (civile e militare);
grande invalido per cause di servizio e del lavoro;
mutilato e invalido civile;
cieco civile;
e fruisca dell’indennità di accompagnamento.
LAVORO DOMESTICO DEI PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO
L’esistenza di vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403). Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro può essere auto-certificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (circ. n. 89/1989).
I DATORI DI LAVORO
Sono le famiglie, anche se costituite da una sola persona, che assumono personale per adibirlo a mansioni di carattere materiale o anche intellettuale necessarie per il funzionamento della vita familiare. Possono essere tali anche quelle convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi ) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE
Tutti i lavoratori domestici devono presentare al datore di lavoro, in una fase precedente alla stipula del contratto ed alla assunzione, i seguenti documenti:
carta d’identità o altro documento equivalente, non scaduta ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici;
tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Locale;
codice fiscale che dovrà essere comunicato all’Inps;
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari).
Le condizioni di lavoro devono essere concordate tra il datore di lavoro ed il lavoratore in una lettera d’assunzione che dovrà indicare:
la data di inizio del rapporto di lavoro;
l’eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
l’eventuale durata del periodo di prova;
la categoria di inquadramento e l’anzianità di servizio del lavoratore nella categoria;
la retribuzione pattuita;
la convivenza o meno con il datore di lavoro;
le eventuali condizioni del vitto e dell’alloggio;
gli orari della prestazione di lavoro;
l’eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva (in caso di lavoro dipendente con impegno costante);
il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari.
MANSIONI E CATEGORIE DI INQUADRAMENTO
Secondo il CCNL del 13/02/2007 i lavoratori sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi normale e super. |
Livello
A. Appartengono a questo livello i collaboratori familiari
generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di
esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata
anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi,
nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza,
svolgono con competenza le proprie mansioni a livello esecutivo e
sotto il diretto controllo del datore di lavoro. |
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Livello
B. Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
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Livello
C. Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che
tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano
con totale autonomia e responsabilità. |
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Livello D. Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. I lavoratori in attività alla data di entrata in vigore del contratto collettivo saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Gli inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare le retribuzioni ottenute in base al precedente inquadramento. Profilo D normale: amministratore di beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore. Profilo D super: assistente a persone (anziani o bambini) non autosufficienti in possesso di diploma professionale o di un attestato specifico (es. assistente geriatrico) con mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa; direttore di casa. |
RIPOSO SETTIMANALE
1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40% a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
ORARIO DI LAVORO
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 ed i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive,in non più di tre giorni settimanali.
3.
L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto,
redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui
risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua
collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie
individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si
applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente
contratto.
Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore
di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il
rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro
concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel
rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, che è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria o, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
Le assicurazioni previdenziali3
Alle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste per i lavoratori domestici si accede mediante il pagamento di contributi commisurati percentualmente alla retribuzione convenzionale oraria rivalutata nel corso degli anni.
LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE
Dal 29/01/2009 il rapporto di lavoro deve essere denunciato:
entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.);
entro cinque giorni dall'evento in caso di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro.
Per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico può utilizzare i seguenti canali:
Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
Procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto (xxx.xxxx.xx);
presentazione o invio agli uffici Inps tramite nuovo modulo cartaceo: COLD-ASS (il modello COLD-VAR serve per comunicare le variazioni).
Non è necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo queste modalità nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio.
LA RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in natura e/o in denaro; fanno parte della retribuzione in natura sia il vitto che l'alloggio. Gli importi delle retribuzioni minime, così come i valori convenzionali di vitto e di alloggio, sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei lavoratori domestici e aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT a seconda della categoria di inquadramento del lavoratore.
La retribuzione effettiva è composta dalle seguenti voci:
retribuzione minima contrattuale;
eventuali scatti di anzianità: per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro è previsto un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. A partire dal 1° agosto 1992 detti scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. Il numero massimo dei bienni è fissato in 7;
eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio: l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è dovuta nei periodi di ferie e malattia mentre è esclusa in caso di ricovero ospedaliero;
eventuale superminimo;
rateo della tredicesima mensilità (gratifica natalizia):
tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Il rateo di 13^ mensilità è pari alla retribuzione di fatto ed è rapportato a tanti 12/mi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
ORE LAVORATE E/O RETRIBUITE
Le
ore da assoggettare a contribuzione non sono solo quelle
effettivamente lavorate ma anche quelle retribuite a
qualunque altro titolo (malattia – ferie – congedo matrimoniale –
festività).
In base al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
dei lavoratori domestici il massimo delle ore lavorabili è fissato
in:
54 ore settimanali per i conviventi;
48 ore settimanali per i non conviventi;
le ore massime settimanali sono 60 (780 nel trimestre).
IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI
Il contributo orario è oggi commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l'orario di lavoro presso uno stesso datore di lavoro supera le 24 ore settimanali, il contributo, per tutte le ore retribuite, è unico (4^ fascia), indipendentemente dalla retribuzione oraria. La retribuzione oraria convenzionale corrispondente alla IV fascia è notevolmente inferiore alle altre e di conseguenza dà luogo all'accredito di una retribuzione media settimanale molto bassa e pertanto potrebbe essere penalizzante per il lavoratore ai fini pensionistici. Ogni datore deve quindi predeterminare l'importo della paga oraria effettiva (retribuzione oraria concordata + quota oraria di tredicesima + eventuale quota oraria di vitto e alloggio) e poi individuare il contributo che corrisponde alla fascia di retribuzione e all'orario effettuato dal lavoratore. l datore di lavoro dal 2001 è consentito portare in detrazione nella denunce dei redditi i contributi versati relativamente alla propria quota (Circolare del Ministero delle Economie e delle Finanze) e per un massimale stabilito annualmente per legge.
QUANDO SI VERSA
I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione. I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale, alle seguenti scadenze:
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(versamento valido per il 1° trimestre); |
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(versamento valido per il 2° trimestre); |
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(versamento valido per il 3° trimestre); |
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(versamento valido per il 4° trimestre). |
LE INDENNITÀ E LE PRESTAZIONI CONCESSE DALL'INPS
I contributi versati dal datore di lavoro in favore del collaboratore familiare sono utili per ottenere:
l'indennità di disoccupazione: se il lavoratore ha maturato almeno 2 anni di assicurazione e può far valere almeno 1 anno di contributi versati nel biennio precedente la data d'inizio della disoccupazione;
l'indennità di assistenza antitubercolare: se il lavoratore può far valere almeno 1 anno di contributi in tutta la vita assicurativa versati nell'assicurazione generale obbligatoria.
Il lavoratore domestico non ha diritto all'indennità di malattia. Sono inoltre utili per il diritto e la misura delle seguenti pensioni: anzianità; vecchiaia; superstiti; assegno ordinario di invalidità; inabilità. Il lavoratore domestico ha diritto all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di:
Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, può proseguire l'assicurazione mediante versamenti volontari, se in possesso dei requisiti richiesti, per perfezionare i requisiti minimi per il diritto a pensione.
L'ASSICURAZIONE ALL'INAIL
Il contributo dovuto all'Inail è riscosso dall'Inps. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore ha diritto:
all'indennità giornaliera per inabilità temporanea (decorre dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio o la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità);
alla rendita per inabilità permanente;
all'assegno per l'assistenza personale e continuativa;
alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
alla fornitura di apparecchi di protesi.
In caso di morte i superstiti hanno diritto ad una rendita Inail (50% al coniuge, 20 % a ciascun figlio, 40% ai figli orfani di entrambi i genitori) fino ad un massimo del 100% dell'importo della rendita stessa. L’INPS ha predisposto dei moduli specifici per la denuncia di assunzione dei lavoratori domestici sia italiani sia immigrati extracomunitari-- xxxx://xxxxx.xxxx.xx/XxxxXxxxxxxxxxxXX/Xxxxxxx.xxxx
Di seguito viene presentato il FacSimile della lettera di assunzione del lavoratore domestico:
FAC SIMILE DI CONTRATTO DI ASSUNZIONE
Xxxx.xx Sig.ra/Xxxx.xx Sig.
.........................................................
Luogo e data ....................
Con la presente Le confermo la Sua assunzione alle mie dipendenze quale collaboratore/trice familiare, addetto/a ai servizi domestici in favore del mio nucleo familiare, attualmente nel Comune di ............................................... al seguente indirizzo .......................................
Le sue mansioni consisteranno ..........................................................................................
Il rapporto avrà inizio il giorno ........................................................... e l’orario di lavoro da osservare quotidianamente (ovvero: nei giorni di ....................................................) sarà il seguente: ..........................................................., senza convivenza (ovvero: con l’obbligo di convivenza totale/parziale).
Ella è obbligata ad indossare la tenuta da lavoro che le verrà da me fornita (si può anche non obbligare alla tenuta di lavoro) e godrà la mezza giornata di riposo settimanale, in aggiunta alla domenica, dalle ore .............................. (ovvero: fino alle ore .............................) del ....................................................; (in caso di convivenza: potrà inoltre riporre e custodire i suoi effetti personali nell’apposito spazio che le verrà indicato).
Le ferie annuali saranno godute nel periodo che verrà concordato, in base alle reciproche esigenze ed alle necessità del nucleo familiare, comunque compreso, tranne eventi eccezionali o l’accoglimento di sue specifiche richieste, dal 1° giugno al 30 settembre.
La retribuzione è pattuita in euro ............................................. mensili, orarie, da corrispondersi per tredici mensilità, oltre all’indennità sostitutiva del vitto e/o alloggio.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per integrale ed incondizionata accettazione.
Firma del datore di lavoro
................................................................
Firma del/la collaboratore/trice familiare
.........................................................................
Al contratto deve essere allegata copia della tessera sanitaria, della posizione Inps, della carta d’identità o del passaporto e del codice fiscale.
1 Secondo la legge 2 aprile 1958, n. 339, è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche.
2
Questo
tipo di rapporto di lavoro è regolato dal CCNL di categoria del 13
febbraio 2007:
decorrenza 01/03/2007 - scadenza 28/02/2011.
3 La forma di tutela previdenziale ed assistenziale dovuta per gli addetti ai servizi domestici e familiari è stata disciplinata dal D.P.R. 1403 del 31/12/1971 art. 5 e regolamentata dall'Inps con le seguenti circolari: circ. 1255 C. e V. 19/6/1972; circ. 1 del 5/1/1998; circ. 95 dell'11/4/87.