Deroga Clausole campione
Deroga. 1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.
Deroga. Le norme di cui al presente contratto non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Deroga. In deroga a quanto previsto al paragrafo 10.01 che precede, ciascuna delle Parti, procedendo contestualmente alla comunicazione all’altra Parte, potrà acquistare Obbligazioni, anche per effetto di strumenti finanziari derivati in essere alla data odierna o di nuova stipulazione (i “Derivati”). La Parte che dovesse procedere all’acquisto di Obbligazioni previsto e disciplinato da questo paragrafo, sarà tenuta a dare all’altra Parte tempestivo rendiconto periodico scritto con cadenza mensile, avente ad oggetto numero, prezzi di carico e data operazione, relativi alle Obbligazioni.
Deroga. Le norme di cui al presente accordo in materia di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’ incolumità e della sicurezza dei lavoratori.. .
Deroga. La mancata applicazione da parte di Autodesk di qualsiasi disposizione definita nei presenti termini e condizioni non inficia il diritto di Autodesk di applicare qualsiasi altra disposizione contenuta nei presenti termini e condizioni o di applicare in futuro qualsiasi termine o condizione contenuta nel presente accordo.
Deroga. L’Osservatorio registra anche casi di accordi in Deroga (il 4%). Le materie oggetto di deroga riguardano il Salario (69% dei casi), l’orario di lavoro (44%), l’organizzazione del lavoro (65%) e l’inquadramento del personale (19%) (grafico2). Il concetto di deroga è di non facile definizione. Nella visione comune è visto come un elemento peggiorativo della situazione precedente e gli accordi in deroga sono interpretati come recessivi o difensivi. La lettura dei singoli accordi fa emergere una realtà molto più articolata. Anche se il numero degli accordi che affrontano questa tematica è numericamente ridotto e le situazioni di partenza sono molto diversificate e tali da non permettere di individuare una tendenza unica, l’analisi degli accordi fa emergere alcuni spunti di riflessione. In un tempo di grandi trasformazioni la singola soluzione a cui le parti possono addivenire può avere motivazioni, significato, obiettivi profondamente diversi. Tutti gli accordi mettono in risalto i problemi e le motivazioni per cui è necessario modificare, ampliare, adattare singoli istituti contrattuali. Le principali motivazioni, desunte dagli accordi, per cui si è reso necessario far ricorso ad una modifica della normativa riguardano:
a) Le situazioni di sviluppo delle aziende
b) Le situazioni di crisi delle aziende
c) Le situazioni rapportabili alle situazioni soggettive delle persone Le soluzioni adottate negli accordi e riportate nel grafico 2 vedono un calo del ricorso a queste soluzioni rispetto al biennio precedente probabilmente dovute ad una modifica dell’andamento congiunturale dell’economia e alla riduzione dei fenomeni di crisi.
Deroga. La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell’art.9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Deroga. I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all’art.9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall’anzianità di servizio. Le parti si danno atto di aver stabilito, col terzo comma del presente articolo, il diritto di godimento delle ferie maturate nell’anno solare di assunzione anche per i lavoratori che non abbiano un anno di anzianità.
Deroga. Se uno Stato contraente ritiene che l’adempimento di una domanda o l’esecuzione di una misura di cooperazione minaccino la sua sicurezza o altri interessi essenziali, esso comunica all’altro Stato contraente la propria decisione di rifiutare integral- mente o parzialmente la cooperazione o di vincolarla a determinate condizioni.
Deroga. La mancanza di una delle Parti di adempiere in modo rigoroso ad una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce una deroga o rinuncia del diritto di far rispettare le disposizioni della presente Convenzione in casi futuri, ma questo diritto continua e rimane in vigore a tutti gli effetti.
