Sanzioni Clausole campione

Sanzioni. LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo d...
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.
Sanzioni. Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 delle predette leggi.
Sanzioni. 1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. 2. L’A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto. 3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario. 4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento - relativamente al Presidio per il quale vengano meno tali presupposti contrattuali.
Sanzioni. 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Sanzioni. 1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. 3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Sanzioni. L’operatore economico, sin d’ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni: − esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione della procedura; − revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto; − risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’ASL di Rieti per i successivi 3 anni.
Sanzioni. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Sanzioni. 1.Per le seguenti infrazioni: a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione; b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele; c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario; d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 18 comma 3°; si fa riferimento alle disposizioni della vigente normativa in materia. 2.Per le violazioni alle norme del presente regolamento: a) al non corretto conferimento dei rifiuti, sia come modalità nel contenitore che per la qualità di rifiuto nella raccolta differenziata ovvero ai disposti dell’art. 10, comma 5, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00; b) per tutte le altre forme di non corretto conferimento dei rifiuti, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00; c) nel caso di accertato uso improprio del compostaggio domestico o difforme alle norme igienico- sanitarie, saranno attivati tutti i servizi (umido - verde) e sarà applicata una sanzione amministrativa pari a € 51,00. E’ comunque, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 1.Per assicurare una efficace lotta all'evasione, al fine di ripartire in modo equo fra tutti gli utenti il carico tributario, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue: a) Ufficio Tributi: 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa, in apposita " cartella del contribuente "; 2) dovrà essere tenuto aggiornato l'archivio dei contribuenti.
Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e...