Appalto e subappalto Clausole campione

Appalto e subappalto. Premesso che l’Assicurato si avvale di Subappaltatori per lo svolgimento di parte dei lavori, si conviene che sono compresi in garanzia: A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 33.g - ESCLUSIONI della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in Polizza. Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato.
Appalto e subappalto. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esercizio di scuole (compresi nidi di infanzia e scuole materne), centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso enti pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi, spostamenti fra sedi e/o succursali. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente del servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo docente e non docente, degli organi collegiali, degli alunni (considerati terzi tra di loro). La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’Ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e vulnerabili. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
Appalto e subappalto. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di attività di assistenza sociale.
Appalto e subappalto. La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.
Appalto e subappalto. Responsabilità dell’azienda appaltante sugli aspetti normativi, retributivi, contributivi. Nel cambio di appalto i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto all’assunzione nell’impresa che subentra senza periodo di prova, alle stesse condizioni economiche e normative precedenti.
Appalto e subappalto per il Ricorso o difesa davanti al TARopera per 1 sinistro per ciascun anno assicurativo e } v ] o o ]
Appalto e subappalto. Vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. Vertenze per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali dello studio/ufficio del Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. Limite 5.000 euro per sinistro e nel limite nel massimale per anno indicato in polizza Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nei casi previsti dal presente contratto. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati. La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi: ⚫ la polizza di responsabilità civile non opera in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza; ⚫ la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato. ⚫ la polizza di responsabilità civile non esiste; ⚫ l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; ⚫ il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione relative a polizze sottoscritte dal Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate. Limite 1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
Appalto e subappalto. Le parti firmatarie, preso atto che il ricorso all’appalto e al subappalto non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori nonché alla realizzazione della continuità dell’occupazione, si impegnano per adoperarsi per una corretta applicazione delle leggi vigenti in materia, nonché di quanto in merito previsto dal CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni. Ferma restando la disciplina di cui all’art. 17 del CCNL 23 luglio 2008 “Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti”, le imprese edili per le quali si applica il CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni, anche aventi sede in altre Regioni, che assumono lavori in appalto o in subappalto nel territorio della Regione Liguria, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, avranno l’obbligo di iscrizione presso la cassa edile del territorio ove ha sede il cantiere, nel rispetto del corretto adempimento previsto dagli statuti e dal regolamento rispetto al territorio competente. In particolare, è fatto obbligo alle imprese appaltatrici o subappaltatrici di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato art. 17. Al fine di facilitare lo sviluppo occupazionale del territorio, ove possibile, le imprese ricorreranno alla mano d'opera locale, prediligendo il ricorso al subappalto al primo livello.
Appalto e subappalto. Premesso che l’Assicurato si avvale di Subappaltatori per lo svolgimento di parte dei lavori, si conviene che sono compresi in garanzia:

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  • SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

  • CESSIONE E SUBAPPALTO Si rinvia alla normativa vigente in materia.

  • DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in immobili in proprietà/uso dell’Amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione, ex art. 1 comma 2bis della L.R. 31/98, e degli enti del Sistema dell'amministrazione territoriale e locale, ex art.1 comma 2ter della L.R. 31/98 alle condizioni sotto riportate. Lo strumento utilizzato per la qualificazione degli Operatori economici e l’aggregazione della domanda è l’Accordo quadro, così come definito dall’articolo 54 del Codice. Il fabbisogno complessivo dell’Accordo quadro è rappresentativo della somma dei quantitativi presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’Accordo stesso, ed è strettamente correlato all’adesione delle Stazioni appaltanti nel corso della durata di operatività dell’Accordo quadro e alle necessità che effettivamente si manifesteranno. Il dimensionamento dei lotti è stato calcolato sia sulla base di dati storici delle amministrazioni del Sistema Regione, che sui dati in possesso della CRC ed elaborati durante la fase di programmazione e di rilevamento dei fabbisogni del Sistema Regione, poi confluito nella Delibera della Giunta regionale n. 26/8 del 24.05.2018 con la quale vengono approvati il Piano degli Affidamenti e la Pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza; questi dati, quindi, sono stati proiettati sulla durata complessiva dell’Accordo quadro che è pari a 24 mesi. Il valore stimato dell’Accordo quadro, rappresentativo della somma dei valori presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’accordo stesso, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 del Codice, è pari ad € 23.400.000,00 + IVA. (ventitremilioniquattrocentomila/00 euro). L’importo complessivo è stato elaborato tenuto conto del Prezziario della Regione Sardegna di cui all’allegato n. 1 alla Delib. G.R. n. 19/39 del 17.4.2018, prima parte relativa ai costi elementari, i prezzi dei semilavorati e delle voci finite, e il precedente Prezziario per le parti non aggiornate dal suddetto e di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 51/20 del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell’8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e n.10/56 dell’11/02/2009. Il Prezziario, come decritto, costituirà la base sulla quale l’Operatore economico, in fase di partecipazione all’Accordo quadro, dovrà presentare il proprio ribasso. L’offerente si impegna, pertanto, con la sua partecipazione alla procedura, a soddisfare le effettive e reali necessità che scaturiranno dagli Appalti specifici delle singole Stazioni appaltanti. Gli specifici fabbisogni, infatti, saranno, definiti dalle Stazioni appaltanti aderenti all’Accordo quadro, all’atto di indizione dei singoli Appalti specifici. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la CRC costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 4, lett. c), del Codice e nel suo ruolo di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 37 del Codice. La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non idonee in relazione all’oggetto, non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. L’appalto è suddiviso in n.10 lotti. I lotti sono differenziati tenendo conto sia dell’area geografica che delle qualificazioni degli Operatori economici per le lavorazioni oggetto della procedura, in ragione della storicità degli affidamenti, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, ex art 51 del Codice, e preservare, al contempo, l’interesse alla partecipazione delle aziende di maggiori dimensioni. La ragione di tale modalità di suddivisione risponde alla necessità di consentire alle imprese del settore di partecipare e operare nel modo più efficace possibile con il conseguente duplice beneficio: • per il mercato, posto che le imprese di settore possono confrontarsi pienamente e liberamente nel rispetto della propria capacità organizzativa e delle qualifiche; • per le Stazioni appaltanti e, quindi, per la collettività sia in termini di qualità dei lavori resi dal miglior offerente sia in termini di prezzi allo stesso corrisposti. La prima fase della procedura, è gestita dalla CRC, ed è finalizzata ad ammettere più Operatori nei diversi lotti, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate. Alla fine di questa fase, gli Operatori economici saranno ordinati in una graduatoria stilata sulla base dei punteggi finali dati dalla sommatoria dei punti ricevuti per l’offerta tecnica e per quella economica. Tale elencazione è finalizzata soltanto ad individuare gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro che saranno chiamati, nella seconda fase, a presentare offerta su invito delle Stazioni appaltanti. L’Accordo quadro, quindi, stabilisce tutte le condizioni, fisse o da stabilire, nel rispetto dei limiti indicati nel medesimo, per l’aggiudicazione dei singoli Appalti specifici da parte delle singole Stazioni appaltanti aderenti. L’aggiudicazione degli Appalti specifici avverrà sulla base di elementi di rinegoziazione, indicati nella presente documentazione di gara (paragrafo 7), con la riapertura del confronto competitivo esclusivamente sull’elemento prezzo tra gli Operatori economici parti dell' Accordo quadro, conformemente al disposto dell’articolo 54, comma 4, lettera c) del Codice. Le Stazioni appaltanti potranno aderire, e quindi attivare gli Appalti specifici, se intendono affidare contratti di importo superiore a € 150.000. L’adesione all’Accordo quadro da parte delle Stazioni appaltanti è subordinata all’applicazione del comma 5 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e del comma 3 dell’art 10 delle Linee guida della CRC RAS, “Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale”, secondo cui per le gare relative ai lavori pubblici è previsto un contributo al funzionamento della CRC pari allo 0,50% dell’importo dei lavori a base d’asta sino all’importo massimo di Euro 60.000,00, da prevedere, nel quadro economico di progetto alla voce “somme a disposizione”, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici. Le Stazioni appaltanti, per gli affidamenti superiori a € 150.000 e sino a € 309.600 incluso, accederanno ai lotti per la cui qualifica è necessaria la classifica I, mentre accederanno ai lotti per i quali è necessaria la classifica II per gli affidamenti superiori a € 258.000 e fino a € 619.200 incluso. Tutti gli importi si intendono al netto dell’iva. Ciascun Appalto specifico, aggiudicato dalla singola Stazione appaltante aderente, non potrà superare l’importo massimo affidabile per la classifica di appartenenza, incrementata del quinto d’obbligo (€ 309.600 per la classifica I, € 619.200 per la classifica II). Pertanto, gli Operatori economici selezionati che hanno partecipato ai lotti 1, 3, 5, 7 e 9 il cui requisito di accesso, nella categoria OG1, è la classifica I non potranno avere singoli affidamenti, da ogni Stazione appaltante, superiori all’importo della classifica aumentato del quinto, ossia € 309.600. Le singole Stazioni appaltanti, al contempo, potranno procedere ad Appalti specifici, per i lotti di interesse, con i medesimi limiti di aggiudicazione. Ad esempio, se la Stazione appaltante avrà necessità di affidare lavori oggetto del presente Accordo quadro per un importo superiore a € 150.000 e fino a € 309.600 incluso, ricorrerà ai lotti che hanno Operatori economici con la classifica I, per la zona geografica di interesse. Nell’ipotesi di importi superiori a € 258.000 e fino a € 619.200 incluso (massimo affidabile della classifica II) ricorrerà ai lotti ai quali hanno avuto accesso Operatori qualificati con la classifica II, ovvero ai lotti 2,4,6,8 e 10. All’esito di detti confronti, l’Operatore economico aggiudicatario dell’Appalto specifico stipulerà un contratto attuativo con l’Amministrazione aggiudicatrice. Lotto Descrizione lavori CPV Categoria e classifica Importo CIG 1 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.600.000,00 7638695287 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 3.000.000,00 763870284C 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.600.000,00 7638707C6B 4 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 3.000.000,00 7638713162 5 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.200.000,00 7638719654 6 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 1.100.000,00 763878197D 7 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.200.000,00 7638786D9C 8 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 1.100.000,00 76387900ED 9 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.600.000,00 76387976B2 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 3.000.000,00 7638806E1D Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti Lotto Lavorazione Cat. Class. Qualificazione obbligatoria (si/no) Importo Lotto (€) % Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente o scorporabile Subap- paltabile 1 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.600.000 100 prevalente max 30% 2 Edifici civili e industriali OG1 II si € 3.000.000 100 prevalente max 30% 3 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.600.000 100 prevalente max 30% 4 Edifici civili e industriali OG1 II si € 3.000.000 100 prevalente max 30% 5 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.200.000 100 prevalente max 30% 6 Edifici civili e industriali OG1 II si € 1.100.000 100 prevalente max 30% 7 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.200.000 100 prevalente max 30% 8 Edifici civili e industriali OG1 II si € 1.100.000 100 prevalente max 30% 9 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.600.000 100 prevalente max 30% 10 Edifici civili e industriali OG1 II si € 3.000.000 100 prevalente max 30%

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

  • CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

  • SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

  • OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO ART. 2 -