CONTRATTI AGGIUNTIVI Clausole campione

CONTRATTI AGGIUNTIVI. 1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e del successivo articolo 20, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. 1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali devono essere preceduti dalla determinazione di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, nei limiti delle prescrizioni di compatibilità previste dalla legge. Tale determinazione deve riportare i contenuti indicati all'art. 4 del presente regolamento.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. 1. Se nel corso di esecuzione del contratto fosse richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dall'articolo 23, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. Sono ammesse, nei limiti previsti dall’art. 57, c.5, lett.a) del “codice” e dall’art. 125, c.10. lett.b) del “Codice”, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l’integrazione di contratto e per l’affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale. L’appaltatore ha l’obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull’ammontare quantitativo dell’intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto. Nel caso di contratto-aperto le variazioni possibili a cui l’appaltatore dovrà obbligatoriamente sottostare potranno superare il quinto d’obbligo nel limite comunque massimo del 50% dell’importo previsto.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. 1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall’art. 57, c. 5, lett.a) Dlgs. 163/2006 e dall’art. 125, c.10. lett.b) X.Xxx. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. 1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali devono essere preceduti dalla deliberazione di cui all’art.56 della legge n.142/1990, nei limiti delle prescrizioni di compatibilità previste dalla legge. Tale deliberazione deve riportare i contenuti indicati all’art.7 del presente regolamento. La competenza a deliberare è definita dalle disposizioni del precedente art.3.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'Appaltatore un ampliamento del servizio in oggetto si procede alla sottoscrizione di apposito atto modificativo ai sensi dell'art. 106 del Codice. Sul valore del contratto aggiuntivo è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva e sono dovute le spese contrattuali, ferme restando le condizioni di cui al precedente Art. 11. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo. Si procede, quindi, al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo art. 27, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della garanzia definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli precedenti.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. 1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall’art. 57, c.5, lett.a) dlgs. 163/2006 e dall’art. 125, c.10. lett.b) dlgs. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l’integrazione di contratto e per l’affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.
CONTRATTI AGGIUNTIVI. 1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali sono preceduti dalla determinazione a contrarre, assunta ai sensi e nei limiti previsti dalle norme vigenti.