Common use of Introduzione Clause in Contracts

Introduzione. Il presente modello di contratto internazionale di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.

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Samples: Contratto Internazionale Di Distribuzione Esclusiva, Contratto Internazionale Di Distribuzione Esclusiva

Introduzione. Il presente modello documento di valutazione dei rischi da interferenze è redatto al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, del D.Lgs. 81/08 art. 26, e indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto internazionale di distribuzione è suddiviso appalto o di opera o di somministrazione e va adeguato in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentifunzione dell’evoluzione dei lavori, il territorio contrattualeservizi e forniture. Le disposizioni previste nel presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, i prodotti contrattualipertanto, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro. Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del preponenteD. Lgs. 81/08 i contratti di appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi ai cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i compiti dell’agente, quali è previsto il metodo Piano di calcolo della provvigione eccSicurezza e Coordinamento di cui all’art. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi100 del D.Lgs 81/08. Il presente modello è stato realizzato pensando che documento, detto DUVRI statico, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori dell’Università presso cui dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Università. Potrebbe, infine, verificarsi in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il Fabbricante sia l’impresa ita- liana DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e il Distributore sia organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore conseguente aggiornamento del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia presente documento e redazione di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni GeneraliDUVRI dinamico.

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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze (Duvri), web.uniroma1.it

Introduzione. Il In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente modello di contratto internazionale di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto Sezione non sono contemplati i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentirischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il territorio contrattualequale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i prodotti contrattualiguanti in lattice, la provvigione sulle vendite direttegli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i minimi di acquisto annualirischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contrattomentre nella tabella 2 quelli integrativi, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto eventualmente presenti in alcune delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalisedi suindicate.

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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenti, www.comune.roma.it

Introduzione. Il presente modello Le diverse regioni hanno proceduto nel corso degli ultimi tre anni a rendere ope- rativo il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di contratto internazionale seguito ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di distribuzione medicina generale mediante la stipula di Accordi In- tegrativi Regionali (di seguito AIR) approvati d’intesa con le maggiori sigle sin- dacali di settore. Tale ACN si è suddiviso peraltro pienamente inserito nel nuovo assetto istituzionale delle autonomie conseguente alla L.C. 3/2001, che ha attribuito po- testà legislativa concorrente alle Regioni in materia di tutela della salute, ponen- do in essere di fatto le condizioni per attribuire alla contrattazione decentrata di secondo livello ampi margini d’intervento nell’individuazione degli obiettivi di salute e delle modalità organizzative ed operative per conseguirli. Con il 2008 e la costituzione da parte di molte amministrazioni regionali di Comitati Permanenti di interazione con le XX.XX. di settore, può dirsi ormai più che avviato il processo di attuazione di quella riforma di sistema che l’ACN del 2005 ha cercato di implementare, spostando in maniera concreta il baricentro de- cisionale dal livello nazionale a quello regionale. La ricerca condotta nel 2007 sugli 11 AIR siglati dalle parti entro due partianni dal- l’approvazione dell’ACN, quindi in sostanza tra marzo 2005 e marzo 2007 (Xxxxx e Vendramini 2007), già evidenziava un dato di fondo importante: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentil’attuarsi di una progressiva differenziazione regionale dei trattamenti e dei compensi spet- tanti ai Medici di Medicina Generale (di seguito MMG). Assumendo orizzonti temporali non sempre omogenei (talvolta biennali, altre volte triennali), distin- guendo la dimensione economica da quella programmatica e normativa (così se- gnatamente il territorio contrattualeVeneto), i prodotti contrattualiattenendosi strettamente alle disposizioni dell’ACN fino a replicarle (Liguria) o innovando su più fronti (Toscana), la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.l’implementazione dei

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Samples: cergas.unibocconi.eu

Introduzione. Il presente modello In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti ossia quelli derivanti dalla sovrapposizione delle attività svolte da appaltatori diversi nel luogo di contratto internazionale lavoro del Committente e/o dalle lavorazioni dell’Appaltatore che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata. I rischi presenti nell’ambiente di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad lavoro oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità dell’appalto e le conseguenze relative misure di prevenzione e protezione, in via generale adottate, sono stati individuati nella Sezione II, che, tuttavia, dovrà essere oggetto di aggiornamento e/o integrazione, ove necessario, in relazione alle informazioni fornite dai dal DEC con l’ausilio del Referente Locale e del Soggetto Beneficiario. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo e le relative misure di prevenzione e protezione che devono essere assicurate dal Datore di lavoro dell’azienda appaltatrice. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei possibili rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto. L’Appaltatore, in occasione della ri- soluzione presa in carico dei locali, dovrà visionare quanto riportato dal DEC con l’ausilio del contrattoReferente Locale e del Soggetto Beneficiario, nonché gli obblighi per i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Preliminarmente si evidenzia come in entrambe le sedi oggetto del preponenteservizio le caratteristiche dei luoghi e le dotazioni impiantistiche (in particolare l’assenza di montacarichi) impone una movimentazione dei materiali a mano ovvero mediante l’uso di autoscale esterne. Inoltre la presenza dei lavoratori del Committente in aggiunta a quella di altre Amministrazioni e del pubblico impone particolare attenzione nell’eventuale trasporto di materiale mediante l’uso di scale interne e/o ascensori, i compiti dell’agente, il metodo fattispecie residuale ed eccezionale rispetto all’uso di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalipiattaforme esterne.

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Samples: Verbale Di Sopralluogo E Di Coordinamento

Introduzione. Il presente modello sistema della mobilità e le condizioni di contratto internazionale offerta dei servizi e delle infrastrutture di distribuzione trasporto sono tra i fattori che determinano la qualità delle aree urbane. Tanto più in un contesto di transizione, in cui la ricerca di soluzioni rispettose dell’ambiente, inclusive ed economicamente efficienti giocheranno un ruolo fondamentale nello stabilire la capacità delle città nel formulare risposte adeguate alle sfide crescenti. . Il Comune ha avviato negli ultimi anni articolati processi progettuali e partecipativi che hanno consentito di pervenire, fra i primi in Italia, all’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 21/03/2017 e con parere motivato espresso con Delibera di Giunta Regionale n.239 del 06/03/2017. Il PUMS promuove una visione integrata delle politiche e delle misure del settore della mobilità e ha lo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale nell’arco del decennio di attuazione del Piano (2017-2027). Nel corso del 2017 e successivamente alla data di approvazione del PUMS di Parma, il Ministero dei Trasporti ha emanato le Linee guida per la redazione dei PUMS (DM n. 397 del 4 agosto 2017) coerenti con la struttura delle Linee guida comunitarie (2014). Il percorso di condivisione delle Linee Guida nazionali ha portato alla successiva modifica del 2019 (Decreto Ministeriale n. 396 del 28 agosto 2019) con la definizione del set di obiettivi e indicatori con i quali i piani sono chiamati a confrontarsi. Le Linee guida ministeriali prevedono che il PUMS venga sottoposto ad un “monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato 2”1. La cogenza del Piano e del percorso di valutazione e monitoraggio è suddiviso confermata dall’azione messa in campo dal MIT nell’ambito dell’Osservatorio PUMS. Nel corso del biennio 2018-2019 il MIT ha proceduto all’analisi e valutazione dei PUMS adottati e tra questi quello di Parma. In tale contesto il MIT ha segnalato l’importanza del monitoraggio del piano e la necessità di procedere all’armonizzazione degli strumenti di pianificazione redatti in periodi precedenti all’emanazione delle linee guida nazionali. Quello che segue è il Primo Rapporto di Monitoraggio dell’attuazione del PUMS di Parma ed ha il duplice scopo: - indicare le azioni messe in campo dall’Amministrazione a partire dalla sua approvazione fino ad oggi; - aggiornare gli indicatori di valutazione del piano, evidenziando le coerenze con quanto indicato dal DM 396del 2019 che ha, come richiamato più sopra aggiornato e semplificato quanto già indicato dal Ministero con le Linee guida del 2017. (DM 397/2017). In coerenza con quanto richiesto dal Ministero, l’attività di monitoraggio è stata avviata da Comune di Parma nel corso del 2019, quando furono raccolti i dati per la fotografia a due anni dall’approvazione del PUMS, ed è proseguita in questi anni in cui lo scenario (mondiale) della mobilità è stato stravolto a causa della pandemia. Nel corso del biennio 2017-2019 di attuazione del PUMS l’impegno dell’Amministrazione è stato focalizzato nella messa in atto di un insieme di azioni coordinate. In tale contesto, l’attivazione del Master Mobility Plan ha individuato le azioni prioritarie e strategiche previste dal PUMS e da realizzare entro il mandato dell’Amministrazione. 1 Cfr. art. 4 del DM n. 397 del 4 agosto 2017 Il manifestarsi della pandemia da Sars-Cov-2, agli inizi del 2020 e il suo perdurare ha modificato in modo radicale i comportamenti, le abitudini degli individui. Si è passati dalle fasi più drammatiche del confinamento, che hanno inibito gli spostamenti per tutti i motivi, inclusi quelli per lavoro e studio, a quelle attuali dove gli effetti della pandemia appaiono più evidenti nel condizionare la scelta della modalità di trasporto. Il distanziamento sociale e la ricerca di condizioni di viaggio più sicure hanno incrementato in modo significativo il ricorso all’auto propria a scapito dei modi collettivi di trasporto per soddisfare il bisogno di mobilità della popolazione. In questo scenario fortemente mutato, non appare ancora chiara la condizione di equilibrio del periodo post-pandemico. Il miglioramento dovuto alla campagna vaccinale e la conseguente uscita dallo stato di emergenza determinato dalla pandemia sono i presupposti per la definizione di un nuovo equilibrio per il settore presumibilmente già a partire dai prossimi mesi. Ne consegue che il 2022 possa rappresentare un interessante anno a cui riferire il Monitoraggio del PUMS e questo per una duplice ragione. Perché ci si attende una maggiore stabilità nelle dimensioni e nei comportamenti della domanda di mobilità che possano rendere confrontabili i valori rilevati con quelli stimati in occasione della redazione del Piano. Perché rappresenta l’orizzonte di medio termine del PUMS 2017-2027 e dunque anno al quale è possibile riferire un bilancio rispetto alla realizzazione delle azioni di breve periodo (biennio) che all’avvio di quelle di più lungo periodo previste all’orizzonte di validità del PUMS (decennio). L’attività di monitoraggio sarà inoltre l’occasione per individuare, sulla base dello stato di attuazione del PUMS e dei risultati fin qui conseguiti, la necessità di rimodulare alcune delle azioni proposte in coerenza non solo con i target individuati in occasione della redazione del PUMS ma anche tenuto conto delle nuove istanze. Si pensi, solo per fare un esempio, alla rilevanza assunta dalle questioni climatiche (nuovi target di riduzione delle emissioni climalteranti) o alla diffusione dei servizi di micromobilità alla crescente rilevanza dei flussi di distribuzione-consegna delle merci in città per effetto anche della diffusione dell’e-commerce e così via. La situazione contingente sviluppatasi nel corso del 2020-2021 ha permesso all’Amministrazione di anticipare, accelerando la messa in campo di misure in larga parte già previste nel PUMS ed in particolare: - accelerando gli interventi riferiti alla mobilità ciclabile, facendo ricorso ai finanziamenti regionali e ministeriali attivati grazie alla candidatura di interventi pianificati nell’ambito degli scenari di piano; - modificando lo spazio pubblico (nuove aree e strade pedonali tanto per l’accesso agli edifici scolastici quanto a supporto delle attività degli esercizi pubblici: bar, ristoranti) al fine di garantire il distanziamento sociale quale misura di contrasto alla pandemia; - verificando la fattibilità di una nuova regolazione dei flussi veicolari come suggerito dal Master Mobility Plan al fine di superare la natura emergenziale dei provvedimenti di limitazione della circolazione nel periodo ottobre-aprile, così come previsto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per il rispetto degli Accordi delle Regioni del Bacino Padano e già richiamati nel PAIR 2020; - rinnovando la flotta dedicata ai servizi di trasporto pubblico urbano; - riorganizzando l’offerta dei servizi del trasporto pubblico; - potenziando i servizi di sharing; - migliorando/potenziando le infrastrutture per la mobilità elettrica; - attivando la redazione dei piani di settore previsti dal PUMS, quali il Biciplan, il PGTU, il Piano della logistica urbana, la progettazione delle Zone 30 e così via; - attivando gli studi di fattibilità relativi alla rete viaria in particolare di relazione tra la città e la sua area vasta. Per contro altri interventi proposti dal PUMS richiedono ancora di attivare un percorso realizzativo. Si tratta di interventi previsti dallo scenario di piano di medio-lungo periodo (oltre il quinquennio), che coinvolgono altri soggetti attuatori. È il caso, ad esempio, degli interventi riferiti al settore ferroviario (potenziamento dei servizi, nuove fermate ferroviarie in ambito urbano, etc.) dove le competenze prevalenti sono in capo al gestore dell’infrastruttura (RFI) o all’ente di governo regionale. O ancora il miglioramento dei parcheggi scambiatori, lo sviluppo completo delle zone 30; altre misure come la riorganizzazione/tariffazione della sosta sono state rallentate dal perdurare della pandemia. Queste ultime tutte misure che potranno svilupparsi in modo più compiuto e integrato nel prossimo biennio in coerenza con la redazione del PGTU. Più nel dettaglio il documento, a valle dell’introduzione, è strutturato in tre capitoli: • il capitolo 2: descrive nel dettaglio lo stato di attuazione delle misure proposte dal PUMS. L’analisi tiene conto dei due scenari che compongono il PUMS (Scenario di Riferimento e Scenario di Piano) ed è aggiornata ad ottobre2021; • il capitolo 3: sintetizza le attività promosse dal Master Mobility Plan (MMP) – Delibera di Giunta n.330 del 12/09/2018 – quale strumento operativo volto alla messa in atto del PUMS. Nel corso del 2019 il Gruppo di Lavoro incaricato dall’Amministrazione ha individuato le azioni prioritarie del PUMS tra queste quelle che hanno visto la realizzazione nel corso del biennio e che nell’ambito della promozione di iniziative di logistica urbana sostenibile hanno visto l’approvazione del Patto di Collaborazione per il Piano di Azione Integrata per la Logistica in Ambito Urbano (PAI) – (Delibera di Giunta n.24 del 30/01/2019); • il capitolo 4: presenta gli esiti del monitoraggio PUMS condotto nel 2019, ovvero nel periodo pre- pandemia. Le informazioni restituiscono i valori degli indicatori di monitoraggio selezionati dal PUMS e coerenti con il DM 396 del 28 agosto 2019 e con le indicazioni della Regione Xxxxxx-Romagna. Il documento è completato da due allegati: • Allegato 1: Raccolta dei dati di traffico disponibili. Restituisce i risultati della campagna di rilevazione sulla domanda di mobilità realizzata nel 2019, l’evoluzione dell’offerta di trasporto (reti, servizi TPL, ciclabilità e sosta), gli andamenti degli impatti del sistema della mobilità sul sistema ambientale e sociale. Le informazioni acquisite (dati osservati) permettono di popolare gli indicatori di monitoraggio selezionati dal PUMS di Parma; • Allegato 2: Dettaglio delle Indagini sul campo. Le indagini sono state realizzate attraverso due campagne di rilevazioni dei flussi di traffico in due partimomenti caratteristici dell’anno: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità primavera e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generaliautunno 2019.

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Samples: www.infomobility.pr.it

Introduzione. Il presente modello L’articolo 5 comma 3 della legge 38/2010 stabilisce di contratto internazionale definire su proposta del Ministro della Salute, in sede di distribuzione è suddiviso Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un’intesa in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene cui vengano stabiliti requisiti minimi e le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentimodalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture e delle attività sia residenziali che domiciliari, il territorio contrattuale, i prodotti contrattualiper poter identificare gli standard strutturali qualitativi e quantitativi che definiscono la rete delle cure palliative, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” rete della terapia del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, dolore sia per il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto paziente adulto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettiviil paziente in età pediatrica. Il presente modello documento rappresenta il lavoro conclusivo della Commissione Nazionale, che si è avvalsa dell’apporto di specifici gruppi di lavoro, nell’ambito delle aree tematiche: cure palliative e terapia del dolore per il paziente adulto e per il paziente pediatrico. Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale e personalizzato che, nel riconoscere la dignità e l’autonomia del paziente offre un’assistenza che deve rispettare standard di qualità e appropriatezza evidenziando, così come sottolineato dal legislatore, le diverse specificità dei percorsi assistenziali nelle cure palliative e nella terapia del dolore. Da questa esigenza è stato realizzato pensando necessario costituire due reti nazionali specifiche così come definite dall’art. 2 comma 1 della legge 38/2010 “…volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici…”. L’ambito di riferimento delle cure palliative e della terapia del dolore in età pediatrica necessita di strutture e percorsi specifici così come stabilito dalla legge 38/2010 che tiene conto dell’Accordo tra il Fabbricante Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 27 giugno 2007 e del documento tecnico approvato in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La definizione della rete di assistenza della terapia del dolore nell’adulto ha richiesto un particolare impegno per la mancanza di riferimenti normativi precedenti che potessero indicare la direzione verso cui rivolgersi. Nonostante questa difficoltà, è stato possibile identificare sia l’impresa ita- liana le tipologie di strutture che le figure professionali idonee in grado di garantire una adeguata assistenza conforme con i principi ispiratori della legge. Diversa la situazione relativa alla rete delle cure palliative per l’adulto che pur in presenza di riferimenti normativi precedenti tra cui il DPCM del 20 gennaio 2000. Il presente documento è il risultato di un percorso complesso di confronto tra tecnici rappresentanti del mondo professionale, delle società scientifiche e del mondo delle organizzazioni non-profit, finalizzato a presentare una proposta di intesa tale da garantire la tutela espressamente dichiarata nella legge 38 all’articolo 1 “…il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore diritto del Fabbricantecittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore”. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto La definizione di requisiti minimi e delle modalità organizzative, risponde dunque all’esigenza primaria di fornire cure adeguate ai bisogni del malato e della sua famiglia per diventare Di- stributore dell’impresa stranieraqualunque patologia evolutiva durante tutto il suo decorso, si consiglia per ogni età e in ogni luogo di rivedere le clausole contenute nella Parte II cura, sull’intero territorio nazionale, garantendo equità nell’accesso ai servizi e qualità delle cure nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. (standard strutturali qualitativi e quantitativi - Condizioni Generali.Articolo 5, Comma 3)

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Samples: www.sicp.it

Introduzione. Il presente modello I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione di contratto internazionale beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentiproprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il territorio contrattualetrasferimento dei rischi e benefici. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo perduto, crediti d’imposta vari, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e finanziaria causato dalla pandemia Covid-19. Nel dettaglio i minimi suddetti sono da riferirsi a contributi fondo perduto per emergenza Covid-19 erogati da Agenzia delle Entrate per complessivi euro 20.644,00= oltre a sopravvenienze attive per bonus affitti e sanificazioni locali per complessivi euro 3.452,00=.. Descrizione Dettaglio Importo Italia Altri Paesi Resto Resto delUE d'Europa Mondo Prestazioni di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. servizi 2.865.948 2.865.948 - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.-

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Samples: regnskaber.cvrapi.dk

Introduzione. Il presente Nell’ambito dei processi di valorizzazione e sviluppo delle Foreste di proprietà regionale, Regione Lombardia ed ERSAF hanno sottoscritto nell’ottobre 2004 la “Carta delle Foreste di Lombardia – Per una gestione sostenibile e durevole delle Foreste e degli Alpeggi di Lombardia”. Si tratta di un documento di orientamento e di indirizzo per un modello di contratto internazionale sviluppo e di distribuzione è suddiviso gestione del patrimonio forestale regionale che assume, tra gli altri principi, anche quello della collaborazione e partecipazione delle comunità locali nei processi di sviluppo e valorizzazione territoriale. La Carta individua in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto particolare uno strumento operativo, “Il Contratto di Foresta”, da sottoscrivere per ciascun complesso demaniale tra Amministrazione regionale e soggetti pubblici e privati locali interessati a costruire un luogo permanente di confronto, elaborazione, promozione ed attuazione di azioni mirate allo sviluppo locale, con lo scopo di attivare il partenariato locale e di promuovere strumenti di condivisione e partecipazione alla gestione delle proprietà forestali. La presente relazione, redatta ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione III/142 del 20 maggio 2015 “Linee di indirizzo per la promozione e sviluppo dei Contratti di Foresta” con il contributo delle Strutture Territoriali per i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentiContratti di Foresta di competenza, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre si riferisce alle attività sviluppate nell’anno 2019 e rinvia alle relazioni degli anni precedenti per gli aspetti di ordine più strettamente “giuridici” del contrattogenerale e per le informazioni di dettaglio di ciascun Contratto in essere. Le parti di natura generale sono state compilate dall’U.O. Programmazione Lavori, quali la legge applicabileServizi al Territorio, alla Montagna e alle Filiere, mentre quelle di natura specifica relativa ai singoli Contratti dalle Strutture Territoriali. Per le modalità specifiche schede sintetiche illustrative di ciascun Contratto ed una nota informativa relativa ai Contratti di Foresta si rinvia agli allegati della Relazione 2019. Al 31.12.2019 sono 9 i Contratti formalmente sottoscritti, di cui 7 scaduti e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali2 in corso.

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Samples: Contratto Di Foresta Val Gerola

Introduzione. Il presente modello Contratto di contratto internazionale servizio rappresenta oramai lo strumento ordinario di distribuzione regolazione dei servizi pubblici a livello locale. Ad esso si ricorre per definire un supporto normati- vo di base per la funzione di governo, di controllo e di verifica degli standard di effi- cacia e qualità dei servizi pubblici. Il Contratto di servizio era originariamente previsto da una serie non organica di norme, concernenti le diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali2. L’art. 113, comma 11 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, come modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha introdotto il principio, per quan- to attiene ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale, per cui “i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti“. Analoga disposizione è suddiviso contenuta nell’art. 113-bis del medesimo TUEL, per i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale. Queste disposizioni, a differenza dell’art. 19 del D.lg. n. 422/97 in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene tema di tra- sporto pubblico locale, non specificano nel dettaglio quali debbano essere gli ele- menti dei contratti di servizio, contenendo unicamente un accenno ai livelli dei ser- vizi da garantire e ai relativi strumenti di verifica. In ogni caso, l‘attuale formulazione degli artt. 113 e 113-bis implica, da un lato, che ogni Contratto di servizio deve necessariamente disciplinare il livello dei servizi e prevedere adeguati strumenti di verifica; dall’altro, che gli enti locali godono, in assenza di diversa disposizione di carattere settoriale, di un ampio margine di libertà circa gli altri contenuti da inserire nel contratto. Di qui la necessità di prestare particolare attenzione alla redazione dei contratti stessi, i quali devono innanzitutto offrire sufficienti garanzie all’ente locale circa l’e- satta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’erogatore nonché strumenti idonei a intervenire, in corso di esecuzione, a correggere eventuali disfunzioni nell’erogazio- ne o, al limite, ad assicurare la scelta di un nuovo erogatore. Inoltre, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, il Contratto di ser- vizio deve costituire il punto di riferimento per la garanzia dei diritti degli utenti; sic- ché esso deve specificare almeno i principi generali in materia nonché i criteri che i singoli erogatori dovrebbero seguire nella predisposizione delle carte dei servizi. L’Agenzia, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002, ha il compito, tra l’altro, di verificare le pattuizioni modalità di erogazione dei servizi e di promuovere iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi. Nell’ambito di questa attività, in considerazione del rilievo che i contratti di ser- vizio hanno assunto nell’organizzazione dei servizi pubblici locali, l’Agenzia inten- de riaffermare le conclusioni già raggiunte negli studi e nei pareri resi dalla disciol- ta Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Roma, aventi ad oggetto il contenuto minimo dei contratti medesimi nonché le competenze per la relativa approvazione, mettendo altresì in luce alcuni aspetti problematici emersi a seguito della conclusione del primo periodo di vigenza di alcuni fra i requisiti essenziali contratti stipulati dal Comune di Roma. I contratti di servizio del contratto: le parti contraentiComune di Roma cui si farà riferimento di seguito sono quelli elencati nelle premesse alla proposta. Si sottolinea che l’Agenzia ha dovuto procedere ad un lavoro di ampia verifica delle date di stipula e di cessazione dei singoli contratti che in molti casi non si evin- ceva dalla copia dei contratti stessi, elementi questi che, già di per sé, assumono un valore fondamentale per la validità dei contratti (si veda oltre). Inoltre, per alcuni con- tratti l’Agenzia ha potuto disporre della deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di contratto o della modifica dello stesso, mentre per altri si è analizzato uni- camente il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le contratto sottoscritto dalle parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.

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Samples: www.agenzia.roma.it

Introduzione. Il La presente modello relazione tecnica di contratto internazionale radioprotezione è redatta dallo scrivente Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx iscritto nell’elenco nominativo degli Esperti di distribuzione è suddiviso Radioprotezione con abilitazione di III grado e numero di iscrizione 30612 e Specialista in due partiFisica Medica, incaricato presso l’Azienda Ospedaliera “Santobono Pausillipon” di Napoli (NA), a seguito della richiesta del Direttore Sanitario di Presidio, del 14/10/2022, in merito ai presidi di radioprotezione da realizzare presso le sale operatorie del complesso operatorio prefabbricato, da installare nell’area esterna di pertinenza del P.O. Santobono della A.O.R.N. Santobono – Pausillipon di Napoli (NA). Nei locali Sale Operatorie del complesso operatorio prefabbricato di cui sopra saranno utilizzati: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ✓ Apparecchi RX mobili ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti“Arco a C” per fluoroscopia, il territorio contrattuale✓ Apparecchi RX Tac Mobile (8 slice). Tale relazione descrive, pertanto, i prodotti contrattualipresidi protezionistici da porre in atto presso le Sale Operatorie, come da progetto allegato alla presente relazione. La relazione è riferita esclusivamente alla parte strutturale del progetto (SCHERMATURA ANTIX). In essa non vengono pertanto analizzati i presidi protezionistici individuali, la provvigione sulle vendite diretteclassificazione del personale, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione indicazioni sui controlli periodici. Le barriere protezionistiche Anti-X saranno di seguito valutate, per ogni ambiente, attraverso la metodologia proposta dal nuovo Report NCRP n°147, “Structural Shielding Design for Medical XRay Imaging Facilities”. Attraverso tale metodologia saranno stimati gli spessori di schermo che garantiscono il non superamento dei limiti di dose fissati dal D. Lgs. 101/2020 per tutte le tipologie di lavoratori e per le persone del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalipubblico (individuo rappresentativo).

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Samples: Contratto Di Garanzia Ed Assistenza Tecnica Full Risk Offerto

Introduzione. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19 – P.T.P.C.T. Il presente modello Piano della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023 è volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di contratto internazionale “maladministration”. Accezione in cui è possibile ricomprendere le situazioni ove, pur non rinvenendosi fatti penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali attività non tipizzate violano i principi del buon andamento e dell’imparzialità, costituzionalmente garantiti dall’articolo 97 della Costituzione, cui deve essere sempre improntata l’azione della pubblica amministrazione. Il Piano si presenta, strutturalmente, come un documento programmatico – ancorché la Struttura Commissariale avrà presumibilmente una durata temporale limitata nel tempo e legata alla cessazione dello stato di distribuzione emergenza epidemiologica in atto nel Paese - in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anticorruzione che in tema di trasparenza. Atteso il contesto emergenziale in cui la Struttura Commissariale si è suddiviso costituita, a seguito del DPCM di nomina del nuovo Commissario Straordinario in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentidata 1° marzo 2021, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi documento adottato si colloca nell’ambito di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabileun processo in cui le analisi effettuate, le modalità strategie e le conseguenze della ri- soluzione misure di prevenzione individuate verranno, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del contrattocaso, nonché gli obblighi anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del preponente, i compiti dell’agente, il metodo monitoraggio periodicamente attuato. L’attenzione è così focalizzata all’adozione di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto strategie anticorruzione che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.presentino idonee a:

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Samples: www.governo.it

Introduzione. Il presente modello di contratto internazionale di distribuzione è suddiviso Ministero del Turismo, istituito con D.L. n. 22/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali legge n. 55/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del contratto: le parti contraenti29 aprile 2021, cura la programmazione, il territorio contrattualecoordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i prodotti contrattualirapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo. Il Piano Operativo Turismo (POT) si inserisce nell’ampio quadro strategico delineato dal Piano sviluppo e coesione a titolarità del Ministero del turismo, approvato con Delibera CIPESS n. 58/2021, avente un valore complessivo di 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, mira a rilanciare il settore, fortemente colpito dall'emergenza causata dalla pandemia COVID-19 e dalla conseguente crisi socio- economica, disponendo l’urgente attivazione sia di azioni finalizzate al sostegno della fruizione turistica sostenibile, sia di interventi tecnologici innovativi per rafforzare la permeabilità culturale del nostro patrimonio turistico e la varietà del patrimonio visitato. Il turismo in Italia, infatti, costituisce un’importante fonte di vantaggio competitivo per l’intero Paese, rappresentando il 13% del PIL nel 2017 (Banca d’Italia) e contando oltre 500 mila imprese di filiera nel 2019 con oltre 1.9 milioni di addetti (ISTAT). I consumi connessi al turismo nel 2018 sono stati circa 84 miliardi di euro (ISNART). I dati ISTAT hanno registrato, pre-pandemia, arrivi - nazionali ed internazionali - pari a 131 milioni circa e presenze intorno ai 436 milioni (ISTAT). La Direzione Generale Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del MiTur, nella veste di Autorità responsabile del Piano FSC si è inoltre impegnata unitamente al Comitato Permanente e agli stakeholder coinvolti nell’attuazione della politica di coesione e del PNRR in ambiti affini al turismo, impegnarsi pianificare dispositivi di attuazione delle azioni FSC che risultino complementari al PNRR stesso. Nello specifico, tra le maggiori esigenze di raccordo esigenze di raccordo che concernono gli interventi di digitalizzazione a livello territoriale (in sinergia con il PNRR – Missione 1, Componente 3) è possibile ritrovare quella descritta dalla scheda PSC n. 56, denominata “Italia Destination Management System (DMS)”. L’intervento prevede di realizzare una soluzione modulare per il Destination Management System (DMS) che consenta di gestire in modo integrato, attraverso moduli interconnessi, l’informazione, l’accoglienza, la provvigione sulle vendite direttepromozione nonché l’eventuale prenotazione e commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, i minimi mediante la completa integrazione dei servizi privati con quelli pubblici. La polverizzazione dell'offerta e l'assenza di acquisto annualiuno standard digitale di riferimento, l’elenco dei clienti riservatiassociato a una proposta differenziata per destinazioni su molteplici piattaforme istituzionali, regionali e locali, determina perdita di competitività e deterioramento della qualità dell’offerta. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” È urgente rispondere a questa perdita di competitività che sottrae risorse alla qualità del contrattoservizio e all'occupazione, quali la legge applicabileagendo con misure in grado di creare un ecosistema digitale che favorisca il contatto diretto tra domanda (relazioni B2C) ed offerta (relazioni B2B). Obiettivi che si intende raggiungere per il tramite del DMS sono: • La digitalizzazione del settore turismo, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione quindi alla creazione di un ambiente che possa permettere primariamente: o lo sviluppo del contratto, nonché gli obblighi tessuto produttivo e creativo del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.turismo digitale;

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Samples: www.ministeroturismo.gov.it

Introduzione. Il presente modello documento di valutazione dei rischi da interferenze è redatto al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, del D.Lgs. 81/08 art. 26, e indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto internazionale di distribuzione è suddiviso appalto o di opera o di somministrazione e va adeguato in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentifunzione dell’evoluzione dei lavori, il territorio contrattualeservizi e forniture. Le disposizioni previste nel presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, i prodotti contrattualipertanto, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro. Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 della D. Lgs. 81/2008 i contratti di appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del preponenteCodice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i compiti dell’agente, quali è previsto il metodo piano di calcolo della provvigione eccsicurezza e coordinamento di cui all’art. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra100 del D.Lgs. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi81/08. Il presente modello è stato realizzato pensando che documento, detto DUVRI statico, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori dell’Università presso cui dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Università. Potrebbe, infine, verificarsi in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il Fabbricante sia l’impresa ita- liana DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e il Distributore sia organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore conseguente aggiornamento del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia presente documento e redazione di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni GeneraliDUVRI dinamico.

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Samples: Verbale Di Riunione Di Coordinamento

Introduzione. Con la legge di Stabilità per il 2016, legge 28.12.2015 n. 208, il legislatore ha ampliato lo spettro degli strumenti finanziari che il cittadino può utilizzare per l’acquisto della propria abitazione, attraverso l’introduzione del leasing abitativo. La normativa introdotta disciplina il contenuto civilistico del contratto e prevede numerose agevolazioni fiscali. Il presente modello lavoro si articola in quattro capitoli, ed è volto a fornire un’analisi di questa tipologia di contratto, potenzialmente già disponibile in virtù dell’autonomia contrattuale ma sconveniente dal punto di vista impositivo, ora tipizzata e resa vantaggiosa fiscalmente in seguito alla disciplina introdotta. Nel primo capitolo fornirò una breve descrizione storica del contratto internazionale di distribuzione è suddiviso leasing e delle sue varie tipologie, per poi delineare il collocamento della previsione normativa del leasing abitativo lungo il filone legislativo conclusosi con la tipizzazione del contratto di locazione finanziaria contenuta nella legge n. 124 del 2017. Questa prima sezione si concluderà con l’analisi della disciplina applicabile al contratto in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene oggetto. Il secondo capitolo esporrà nel dettaglio le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” caratteristiche fisiologiche del contratto, quali le parti, l’oggetto, la legge applicabilecausa, le modalità struttura, forma e le conseguenze della ri- soluzione regime pubblicitario previsto. Sarà inoltre dato spazio ai diritti e obblighi delle parti. Il terzo capitolo tratterà l’aspetto patologico del contratto, nonché analizzando la risoluzione per inadempimento con particolare riferimento alle cause, gli obblighi effetti e la procedura di ricollocazione del preponentebene. A chiusura dell’analisi patologica verrà inoltre analizzato il coordinamento della previsione normativa con la disciplina concorsuale in caso di fallimento delle parti. Nel quarto e ultimo capitolo andrò a mettere a confronto alcuni contratti alternativi al leasing abitativo che sotto alcuni aspetti possono indurre ad una confusione tra fattispecie contrattuali, i compiti dell’agentequali la vendita con riserva di proprietà, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana la locazione e il Distributore contratto di rent to buy. Verrà inoltre presentata nel dettaglio una comparazione tra il leasing abitativo, lo strumento innovativo, e il mutuo ipotecario, strumento classico e da sempre il più usato per il finanziamento dell’acquisto degli immobili, sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa stranierain ottica civilistica che in quella fiscale, si consiglia di rivedere viste le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalinuove importanti agevolazioni introdotte.

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Samples: tesi.cab.unipd.it

Introduzione. Il presente modello Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento ed elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento deve essere allegato al contratto internazionale di distribuzione appalto unitamente alle informazioni sui rischi specifici della Azienda Contraente, e dovrà essere utilizzato per informare gli operatori della ditta appaltatrice. Tale documento indica le misure da adottare per eliminare e, dove non è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto possibile, ridurre al minimo i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivirischi da interferenze. Il presente modello XXXXX è stato realizzato pensando riferito all’accordo quadro per le strutture in uso a qualsiasi titolo all’AUSL di Bologna e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola riportate nel documento “Elenco Strutture”. Le generalità e finalità della convenzione possono succintamente essere riepilogate nell’esigenza che hanno le Aziende Contraenti di perseguire la funzionalità tecnica dei suddetti presidi, in relazione alle prescrizioni di tutte le norme con particolare riguardo a quelle di sicurezza, ove per sicurezza s’intende sia quella relativa al mantenimento dei parametri ambientali, fissati da norme o dalla regola dell’arte, sia quella intrinseca di edifici, apparecchiature ed impianti, sempre secondo le vigenti norme. Le imprese aggiudicatarie hanno il Fabbricante sia l’impresa ita- liana compito di eseguire i lavori edili e impiantistici che l'Amministrazione ordinerà durante il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia periodo di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalivigenza della Convenzione.

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Samples: Accordo Quadro Con Più Operatori Economici, Per Lavori Da Eseguirsi Su

Introduzione. Il presente modello La crescente utilizzazione delle radiazioni ionizzanti in campo medico diagnostico e terapeutico impone un approfondimento delle eventuali implicazioni in materia di contratto internazionale salute e sicurezza dei lavoratori , protezione del paziente e della popolazione . Come è noto, la legislazione di distribuzione è suddiviso merito nel definire i campi di intervento della vigilanza in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene materia di radiazioni ionizzanti affida agli organi del Servizio Sanitario Nazionale le pattuizioni aventi attività concernenti i controlli per gli impieghi sanitari (1,2,3). Le attività di medicina nucleare basate su tecniche tradizionali e/o di diagnostica PET, con /o senza ciclotrone per la produzione di radioisotopi, mette in atto “pratiche umane che comportano un rischio da Radiazioni Ionizzanti“ di notevole rilevanza. Per la loro applicazione, essendo aree ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentielevata tecnologia, il territorio contrattualelegislatore ha previsto l’adozione di precise e rigide disposizioni che definiscono il carattere avanzato nelle tutele di protezione sanitaria dei pazienti, i prodotti contrattualidei lavoratori, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservatidella popolazione affidandone l’assolvimento a specifiche figure competenti. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa stranieraPertanto, si consiglia impone un’organizzazione secondo un modello che presenti le caratteristiche più idonee , compatibili con una corretta gestione di rivedere tutte le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generaliproblematiche di radioprotezione. L’evoluzione culturale e tecnologica unitamente all’attesa revisione della normativa prossima al recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM (4) , prelude a disegnare un modello aggiornato nel sistema di radioprotezione in grado di coniugare le recenti conoscenze scientifiche con l’adozione di appropriate strategie, al fine di garantire uno standard qualitativo adeguato per la gestione di attività così complesse. In tale contesto si va delineando sempre di più l’esigenza di affrontare una organizzazione del lavoro e delle tecnologie finalizzata alla costruzione di un sistema di qualità della protezione radiologica in linea con i principi fondamentali della radioprotezione . Alla luce di questi presupposti, partendo dall’attuazione del corpo normativo , lo studio ha lo scopo di valutare il livello del sistema di radioprotezione di un Servizio di Medicina Nucleare con annessa sezione PET/CT di una Clinica convenzionata ricadente nel territorio di competenza del Servizio S.Pre.S.A.L ASP-ME con specifico riferimento alle condizioni di esposizione lavorativa ai sensi dell’art.82del D.Lgs.230 /95 e dell’ allegato III del D.Lgs 241/00.

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Samples: www.anpeq.it

Introduzione. Il presente modello L’adozione per legge di contratto internazionale forme organizzative e norme di distribuzione è suddiviso comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l’applicazione del coordinamento in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali quanto scaturisce la possibilità che l’interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del contratto: le parti contraentiCommittente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro. L’attuazione di procedure di coordinamento, il territorio contrattualeda effettuarsi a monte delle attività stesse, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le partiche, ragion per cui ciascuna tiene conto nei casi di attività lavorative svolte presso il Committente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno di interventi di prevenzione e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi protezione dei Paesi ri- spettivirischi atti a ridurre i pericoli. Il presente modello Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione all’art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione- comma 3 recita Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è stato realizzato pensando possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Al -comma 3 bis recita: “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI” I due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e il Distributore sia delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un soggetto straniero: pertanto documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si può definire legger- mente sbilanciato vanno a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalisvolgere nell’ambito della durata dell’intero contratto.

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Samples: Documento Di Valutazione Rischi Interferenze Coordinamento in Presenza Di Contratto D’appalto O Contratto D’opera

Introduzione. Il presente modello di contratto internazionale di distribuzione è suddiviso in due partiQuesto capitolo propone un’analisi del fenomeno del lavoro agile considerando le forme organizzative e le criticità per l’affermazione della soggettività individuale, focalizzando l’attenzione sul ruolo degli attori: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentigli aspetti relazionali, la partecipazione dei lavoratori e l’azione sinda- cale. Nel primo paragrafo, il territorio contrattualelavoro agile è analizzato nel contesto delle tra- sformazioni paradigmatiche che stanno investendo il mondo del lavoro, con l’affermarsi una flessibilità spazio-temporale in forme molteplici e * Il capitolo riprende le riflessioni maturate dall’autore su «Lo smart working: complessità organizzativa e difficoltà soggettive» nell’ambito del seminario annuale della Consulta Giuridica della CGIL, dedicato al tema «Smart working: tutele e condizioni di lavoro», 12 febbraio 2021. Per una lettura esaustiva del contributo cfr. la pubblicazione degli atti del convegno: Xx Xxxxxx X., 2021, «Lavoro agile, forme organizzative e soggettività del lavoratore», in Carabelli U., Fassina L. (a cura di), Smart working, tutele e condizioni di lavoro, Roma, Futura, pp. 33-57. diversificate, considerando sia la fase pre-pandemica che quella attuale di emergenza da epidemia di Covid-19. Nel secondo paragrafo, l’analisi si focalizza sul rapporto tra la flessi- bilità spazio-temporale, le condizioni e l’organizzazione del lavoro, al fi- ne di evidenziare le sfide specifiche per la partecipazione individuale e collettiva, tramite la contrattazione e la negoziazione. Nelle conclusioni, si evidenzia la tensione tra la ricerca di tutele di or- dine generale e la valorizzazione delle specificità aziendali e individuali, per definire l’organizzazione del lavoro in smart working e i prodotti contrattualiprocessi di riconoscimento dei diritti, che comporta nuove sfide per l’azione sin- dacale, con organizzazioni sindacali reticolari e adattive fondate sul- l’utilizzo dell’ICT. I termini diffusi nel dibattito scientifico e istituzionale per definire le forme flessibili di organizzazione spazio-temporale sono molto diversi- ficati. Come noto, nel dibattito istituzionale italiano per disciplinare la flessibilità spazio-temporale si sono diffusi negli anni recenti termini co- me «smart working» e «lavoro agile» (come ad esempio nelle linee guida del POLA, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, emanate a novembre 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e molti altri termini so- no utilizzati in ambito accademico, nelle imprese e nelle istituzioni, co- me: «telelavoro», «telecommuting», «teleworking» (i termini più utilizzati nelle normative nazionali e internazionali fino agli anni recenti), lavoro «in remoto» (molto usato in ambito informatico), lavoro «da casa» o, al contrario, «mobile work» e finanche «digital nomadism» (per evidenziare la componente di stanzialità o di mobilità spaziale), «work from any- where» (per evidenziare la potenziale ubiquità del lavoro tramite ICT), «flexible workplace», «coworking», «hotdesking», «hoteling work» (fo- calizzando l’attenzione sull’utilizzo degli spazi), ecc. Tutte queste espressioni indicano un lavoro che non è svolto presso gli spazi fisici dell’impresa ma altrove, anche e non solo da casa, con forme più o meno standardizzate di organizzazione temporale, e ognu- no ha una sfumatura diversa e pone l’accento su alcune specifiche ca- ratteristiche. Questa estrema diversificazione delle espressioni e, anche, delle mo- dalità di lavoro «fuori dall’impresa» è data dall’estrema e crescente di- versificazione delle forme di flessibilità spazio-temporale adottate dalle imprese contemporanee, per cui ad oggi non esiste (e difficilmente po- trà essere circoscritta) una definizione univoca di lavoro agile che vada molto oltre il riconoscimento di una flessibilità spazio-temporale, per poi precisare i diritti, le tutele e gli obblighi per i lavoratori e i manager, a livello nazionale e aziendale. In estrema sintesi, il lavoro agile – volendo utilizzare questa etichetta ormai diffusa nel contesto italiano – è un lavoro condotto in un regime di flessibilità spazio-temporale, che alimenta il superamento di un’or- ganizzazione standardizzata e che, su una scala più ampia, alimenta il superamento del paradigma fordista. In questo senso, il rapporto tra impresa, il lavoratore e la dimensione spazio-temporale del lavoro par- 21 tecipa di un processo più ampio di flessibilizzazione che ha determinato il superamento del fordismo e l’imporsi dei paradigmi contemporanei del lavoro con un ruolo decisivo assunto dall’evoluzione esponenziale delle tecnologie digitali. Di conseguenza, non è facile definire in maniera univoca un fenomeno paradigmatico e pervasivo della vita sociale ed economica contemporanea, la provvigione sulle vendite direttecui evoluzione è accelerata delle tecno- logie digitali, che si manifesta in molteplici forme e che ha assunto ca- ratteristiche specifiche nella fase emergenziale della pandemia di Covid-19. A partire dagli anni Duemila, con l’ascesa dell’uso dell’ICT tramite i minimi personal computer, appare sempre più chiaro il nesso tra il lavoro fuori dall’impresa e la definizione di acquisto annualiun nuovo paradigma organizzativo ge- nerale del lavoro. Ad esempio Xxxxxx (2006) analizza l’affermarsi di for- me non-standard di lavoro, l’elenco dei clienti riservatioltre che dal punto di vista contrattuale (un aspetto su cui si sono concentrati numerosi studi sulla precarizzazione del lavoro), anche dal punto di vista temporale e spaziale. - Parte II - Condizioni Generali copre Nel contesto italiano, sono numerose le esperienze di sperimentazio- ne e di studio delle forme flessibili di organizzazione dello spazio-tempo, condotte a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, e gli aspetti studiosi più strettamente “giuridici” autorevoli convergono nell’inquadrare questi processi nell’ambito di una trasformazione paradigmatica del contrattolavoro e della vita sociale. De Masi (2020, quali la legge applicabilep. 201-202) evidenzia l’affermarsi del lavoro agile in relazione all’affermarsi di un «nouveau paradigme», richiamando le modalità ana- lisi di Xxxxx Xxxxxxxx (2005), che comporta l’ascesa di un modello an- tropologico, sociologico, economico e le conseguenze politico che ancora non è definito e che si manifesta in forme frammentarie e spontanee. La flessibilità spazio-temporale si è affermata all’interno di un più am- pio cambiamento paradigmatico, quello della ri- soluzione società dell’informazione, che emerge e si evolve in maniera graduale a partire dagli anni Novanta, maturando diverse forme organizzative che, come evidenziato da Pa- xxxxxx Xx Xxxxxx (1995; 2015), scandiscono tre periodi storici del contrattotelela- L’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano definisce il lavoro agile come una «filosofia manageriale» complessiva volta a da- re autonomia di spazi, nonché gli obblighi del preponenteorari e strumenti al lavoratore in cambio di una responsabilizzazione sui risultati (Corso, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali2019).

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Introduzione. Il presente modello I coltivatori e l’industria di contratto internazionale prima trasformazione del tabacco italiano sono da sempre particolarmente sensibili alle tematiche relative agli impatti e alla sostenibilità ambientale della produzione agricola. Nel quadro di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentiuna naturale predisposizione dell’agricoltura italiana a favore di pratiche agricoli sostenibili, il territorio contrattualesettore del tabacco ha adottato Buone Pratiche Agricole (Good Agricultural Practices - GAP) promosse da un mercato estremamente esigente e anche dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con il D.M. 30 gennaio 2006 “Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune, nel settore del tabacco” ha definito delle Linee guida di buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia, cui si sono aggiunti disciplinari di produzione per i quattro gruppi varietali di tabacco coltivato in Italia. Tali Linee guida e disciplinari sono state introdotte obbligatoriamente negli accordi programmatici per l’acquisto di tabacco italiano che il Mipaaf, nel tempo, ha siglato con le principali aziende manifatturiere nazionali ed internazionali. L’obbligo del rispetto delle Linee guida e dei disciplinari predisposti dal Mipaaf è stato anche inserito nell’Accordo Interprofessionale Tabacco 2018-2020 definito dall’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia e dall’allegato Contratto di coltivazione tipo, estesi erga omnes a tutti gli operatori del settore, anche non aderenti all’O.I.. Nel 2019 il Mipaaf in collaborazione con O.I. Tabacco Italia ha proceduto al completo aggiornamento dei Disciplinari di produzione varietali, disponibili sul sito Mipaaf alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/ 11387 integrandoli con gli aspetti delle Linee guida relativi alla diverse varietà, le Linee guida non sono più state aggiornate e vengono dismesse e si considerano assorbite e integrate nei nuovi Disciplinari varietali. In tali documenti si fa ampio riferimento alla difesa fitosanitaria e agli aspetti della fitoregolazione (controllo dei germogli), con indicazioni restrittive sul controllo delle erbe infestanti e dei principali patogeni e una scheda relativa ai principi attivi autorizzati. A partire dal raccolto 2010 l’introduzione di pagamenti compensativi agli agricoltori che hanno sottoscritto impegni pluriennali relativamente alle misure agro- ambientali specifiche per il tabacco, ha favorito l’ulteriore sviluppo della produzione integrata, tanto che oggi, tutta o quasi la produzione nazionale viene realizzata secondo tali principi. Negli ultimi anni il settore, che non percepisce più alcun aiuto legato alle produzioni dall’Ue né nazionale, si è fortemente ristrutturato, dotandosi, primo in Europa, di un’Organizzazione Interprofessionale altamente rappresentativa (circa l’85% della produzione nazionale) e pienamente coerente con il Regolamento (Ue) n. 1308/2013 (cd. OCM unica). In particolare, si è registrata una forte aggregazione delle Organizzazioni dei Produttori (OP) riconosciute che, per il raccolto 2020 sono soltanto 8, di cui le prime tre rappresentano oltre il 93% della produzione nazionale. Analoga concentrazione si è registrata sul fronte delle aziende di prima trasformazione del tabacco: oggi sono meno di 15 i primi trasformatori autorizzati alla contrattazione di cui solo 4 dotati di impianti per la lavorazione completi (battitura della lamina in strips) ma, anche in questo caso, i prodotti contrattualiprimi 3 operatori trasformano oltre il 91% del prodotto nazionale. Questa concentrazione, oltre ad aumentare il potere contrattuale degli agricoltori ha consentito di rafforzare ulteriormente le relazioni di filiera e l’adozione di Linee guida di GAP ancora più stringenti. Per la filiera del tabacco greggio una difesa fitosanitaria sostenibile dal punto di vista ambientale è anche uno dei principali elementi di qualificazione del prodotto nazionale, la provvigione sulle vendite direttecui integrità complessiva costituisce un importantissimo elemento in grado di aumentare il valore aggiunto di un prodotto che non è in grado di misurarsi sui mercati internazionali sulla mera base della competitività dei costi di produzione. Questi sono prevalentemente il costo del lavoro (per alcune varietà oltre il 50% dei costi complessivi ed a netta prevalenza femminile nelle imprese di prima trasformazione) e dell’energia, rispetto a origini concorrenti, principalmente Brasile, India e paesi dell’Africa australe, dove i minimi costi dei sistemi di acquisto annualiwelfare e dei combustibili sono decisamente inferiori. La tabacchicoltura italiana è spontaneamente orientata all’utilizzo di presidi biologici (bio-fitofarmaci e bio-fitoregolatori) ed è pronta ad utilizzarli, l’elenco malgrado i costi maggiori rispetto ai tradizionali prodotti di origine sintetica, a condizione che consentano la difesa della qualità del prodotto e, in ultima istanza, del reddito dell’agricoltore. Diversi sono gli esempi di sperimentazioni condotte e in corso nel settore. Da ultimo, come verrà ripreso nei paragrafi successivi, vale la pena di segnalare l’attenzione del settore ai nuovi sistemi della cosiddetta agricoltura di precisione: sistemi informatici di supporto alle decisioni (Decisional Support Systems – DSS) basati su telerilevazioni con satelliti, aerei e droni, integrati con centraline agro- metereologiche che, nell’ambito della difesa fitosanitaria, consentiranno un ridotto e mirato utilizzo dei clienti riservatifitofarmaci, in particolare nella lotta agli attacchi di patogeni. - Parte II - Condizioni Generali copre Esistono già diverse sperimentazioni in corso a livello di singola azienda agricola, l’O.I. Tabacco Italia ha deciso di avviare, con il raccolto 2017, una mappatura integrata, satellitare/aerofotogrammetrica delle superfici coltivate, su due aree campione di circa 150 km quadrati ciascuna, che fornirà la base di dati per la successiva attuazione dei sistemi dell’agricoltura di precisione. Questo secondo Piano di strategia fitosanitaria nazionale per il tabacco 2021-2023 risponde all’esigenza della tabacchicoltura nazionale di dotarsi di un quadro chiaro e definito delle esigenze del settore in maniera organica, identificando i prodotti essenziali alla produzione e quelli comunque registrati e autorizzati, ponendo la massima attenzione ai metodi di somministrazione consentiti, condividendone i contenuti con i Ministeri (Agricoltura, Salute e Ambiente) e gli aspetti più strettamente altri stakeholder coinvolti (associazioni ambientaliste e ditte produttrici), rifiutando una politica di giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto gestione delle leggi dei Paesi ri- spettiviemergenze”. Il presente modello piano è stato realizzato pensando parte integrante dell’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2021-2023 dell’O.I. Tabacco Italia e, come tale, ne viene richiesta l’estensione erga omnes a tutti gli operatori del settore, anche non aderenti all’O.I. Tabacco Italia. Il settore del tabacco è da moltissimi anni particolarmente attento alle questioni legate all’impiego di prodotti fitosanitari e collabora a livello internazionale per definire livelli accettabili di residui tramite il lavoro del CORESTA www.coresta.org. Il CORESTA (Centro di cooperazione per la ricerca scientifica relativa al tabacco) è un’associazione internazionale fondata a Parigi nel 1956, governata dalla legge francese, con lo scopo di promuovere la cooperazione in tutto il mondo nel campo della ricerca scientifica relativa al tabacco e dei suoi prodotti derivati. I circa 150 membri del CORESTA, presenti in tutti i continenti, sono organizzazioni (imprese, istituti, laboratori, associazioni) che il Fabbricante svolgono attività di ricerca e sviluppo relative al tabacco o ai suoi prodotti derivati, sia l’impresa ita- liana e il Distributore nel campo vegetale (agronomia, allevamento, fitopatologia) sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa stranieranei settori della produzione, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalichimica, metrologia o materiali (carta, filtri, aerosol, etc.).

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Samples: Accordo Interprofessionale Tabacco

Introduzione. Il presente modello L’elaborato ha come campo di contratto internazionale di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali indagine l’istituto della mora del contratto: le parti contraentidebitore e la nuova Direttiva 2011/7/UE che ha apportato significative modifiche sull’attuale assetto del rapporto obbligatorio, così come disciplinato all’interno del nostro Codice Civile. Dapprima, il territorio contrattualecapitolo I è dedicato alla disciplina dell’obbligazione: successivamente alla sua definizione, l’attenzione è stata posta - in particolar modo - sui suoi elementi costitutivi al fine di comprendere come, all’interno della medesima, ruolo essenziale riveste la c.d. «cooperazione giuridica» tra creditore e debitore. Questi ultimi sono, infatti, i prodotti contrattualiprotagonisti principali del rapporto obbligatorio; è la loro condotta che determina l’adempimento o l’inadempimento dello stesso. Profili sui quali si sofferma invece il capitolo II che – facendo riferimento in particolare alle obbligazioni pecuniarie sulle quali dapprima è intervenuto il D. Lgs. 231/2002, modificato e sostituito dal D. Lgs. 192/2012 - altresì affronta la provvigione sulle vendite direttetematica della rilevanza dell’interesse creditorio; congiuntamente a quella dell’inadempimento (al cui interno rientra anche il «tardivo adempimento»). Segue alla premessa normativa l’approfondimento sulla rilevante riforma intervenuta in materia di obbligazioni pecuniarie. Si tratta del D. Lgs. 231/2002 che, disciplinando appositamente la lotta contro i minimi ritardi di acquisto annualipagamento nelle transazioni commerciali, l’elenco è andato ad incidere sui profili sostanziali della generale disciplina del rapporto obbligatorio. Si pensi ad esempio alla imputabilità dell’inadempimento, ai termini di pagamento nonché agli interessi di mora1. Per non dimenticare poi la differenziazione dalla stessa operata tra transazioni commerciali tra imprese e transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni – cui il capitolo IV è dedicato. In un’ottica di fondo in cui la finalità del D. Lgs. in esame è quella di impedire che le Pmi si trovino ancor più deboli all’interno del mercato giuridico in cui operano vuoi per la prassi diffusa dei clienti riservati. ritardi di pagamenti nell’àmbito delle obbligazioni pecuniarie, vuoi per la crisi economico - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto finanziaria che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.soprattutto

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Samples: dspace.unive.it

Introduzione. Il presente modello documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’ All. XIII del D. Lgs.50/2016 Per l’elaborazione del presente documento si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali: ❖ D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3 e modifiche D.Lgs. 106/09 ❖ Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007; ❖ Deteminazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008). Il D. Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come già introdotto dall’art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. XXXXX) che deve essere allegato al contratto internazionale di distribuzione è suddiviso appalto o d’opera. Ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08 e modifiche D.Lgs 106/09, in due particaso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono: - Parte I cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i requisiti essenziali lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di lavoro committente, ai sensi del contratto: le parti contraentic. 3 dell’art. 26 cit., il territorio contrattualeha l’obbligo di promuovere. Il DUVRI è un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 e modifiche D.Lgs 106/09. Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08 e modofiche D.Lgs 106/09. ❖ mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui è prevista la consegna di materiali o prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi nei luoghi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità lavoro e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.nei cantieri

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Samples: ossccpp.regione.vda.it

Introduzione. Il presente modello La crisi dell'economia italiana affonda le sue radici nella crisi economico- finanziaria del 2007 verificatasi negli Stati Uniti, in seguito alla quale le conseguenze furono visibili in tutta Europa e dettarono la necessità di contratto internazionale introdurre misure politiche per far fronte ai problemi di distribuzione è suddiviso spesa pubblica ed occupazionali. Se infatti, in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali Italia, nell'ambito pubblico, con la l. Costituzionale del contratto: le parti contraenti20 aprile 2012 n.1 verrà sancito l'obbligo di pareggio di bilancio, e l'ambito delle pensioni verrà riorganizzato con la l. 22 dicembre 2011, n. 214, il territorio contrattualeproblema occupazionale verrà arginato attraverso gli ammortizzatori sociali, e gli interventi di sostegno rispetto alla complessa situazione del mercato del lavoro saranno definiti dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 ovvero la riforma del mercato del lavoro, e successivamente dalla riforma Fornero . Tali evoluzioni normative verranno esaminate nel corso di questo studio, ponendo attenzione su di un ammortizzatore sociale in particolare, ovvero i prodotti contrattualicontratti di solidarietà. Questi ultimi, regolati dalla legge n. 863 del 1984, si differenziano in difensivi ed estensivi, secondo l'obiettivo che si propongono, ed hanno come caratteristica il fatto che i lavoratori siano legati da una reciproca solidarietà, in quanto accettano di ridurre il proprio orario di lavoro e di conseguenza il proprio reddito, in nome dell'interesse comune. “Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale, che a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, permette di ridurre l’orario di lavoro a fronte del mantenimento dell’occupazione. La riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori avviene al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la provvigione sulle vendite diretteriduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi) - art. 1, Legge 863/84 – art. 5, Legge 236/93); oppure favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro (contratti di solidarietà espansivi - art. 2, Legge 863/84 -)1”. In particolare, “il contratto di solidarietà difensivo è un contratto collettivo aziendale stipulato dall'impresa con i minimi sindacati aderenti alle Confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione dell'orario di acquisto annualilavoro al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale2”. Nell'interesse di questo studio, l’elenco risulta sicuramente doveroso volgere uno sguardo alle esperienze di welfare dei clienti riservativari paesi europei, per generare un confronto tra le diverse misure adottate e i diversi tipi di economia dei vari paesi, anche per 1xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx/Xxxxx-XXX-xxxxxxxx.xxx, consultazione del 20/06/2017 2Lezioni di diritto della previdenza sociale di Xxxxxxx Xxxxx, edizioni Cedam, 2008 comprendere quanto le misure assistenziali si siano rivelate efficaci nelle differenti esperienze e nei differenti contesti. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti È inoltre importante comprendere come la situazione economico sociale stia affrontando dei cambiamenti così repentini e complessi, tali da rendere utile verificare se i modelli di welfare applicati fino ad oggi non necessitino di una modernizzazione. L'evoluzione normativa dei contratti di solidarietà, che parte con l'art.1, comma 2, della legge n. 863/1984, proseguirà con l'art. 5 della legge n. 236/1993 comma 2, per arrivare alle più strettamente “giuridici” del contrattorecenti riforme, quali l'art. 41 del d.lgs. n. 148 del 2015, ed infine il d.lgs n. 185 del 2016. Le diverse riforme, nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i contratti di solidarietà, dal momento che questo strumento era stato spesso utilizzato in misura inferiore rispetto ad altri ammortizzatori sociali; pertanto si era cercato di incentivarne l'uso attraverso misure di sostegno più corpose. Si tenterà dunque di comprendere quali siano i punti di forza e punti di debolezza dello strumento in questione, e a tal proposito risulterà interessante porlo a confronto con la legge applicabileCassa Integrazione Guadagni Straordinaria; il raffronto riguarderà gli obblighi procedurali dell'azienda, le modalità e la misura in cui, in relazione alla specifica situazione aziendale, possa convenire optare per uno dei due ammortizzatori sociali, tentando di comprendere quali aspetti abbiano reso i contratti di solidarietà più o meno appetibili rispetto all'altro istituto. In tal senso, anche un'analisi delle rispettive verifiche ispettive può chiarire la rilevanza degli obblighi procedurali in entrambi i casi, e le conseguenze criticità che potrebbero far propendere alla scelta della ri- soluzione CIGS o dei contratti di solidarietà. La parte conclusiva di questo studio si soffermerà su alcuni casi italiani di applicazione dei contratti di solidarietà in alcune realtà aziendali, per poter valutare l'importanza dell'istituto ai fini del contrattosuperamento della crisi e della tutela dell'occupazione. A tale scopo verrà esaminata una ricerca compiuta da Xxxxx Xxxxxxxxxx e pubblicata dalla Xxxxxxx nella rivista Diritto delle Relazioni Industriali. Nel suddetto lavoro, nonché viene considerato un campione di 350 contratti integrativi applicati all'interno della realtà lombarda nelle aziende del settore metalmeccanico tra il 2008 il 2013. Sarà interessante rilevare quanti dei 20 accordi concessi studiati riguardino contratti di solidarietà, e quanti invece riguardino misure differenti nell'ambito della contrattazione aziendale concessiva. Sarà così possibile individuare come la scelta della misura di sostegno sia determinata dall'esigenza di incremento di produzione, di ristrutturazione e di tutela dell'occupazione. Verrà inoltre preso in considerazione il caso pratico dell'Ifoa, per valutare l'efficacia dello strumento nello scenario di riferimento, all’interno del quale era stato necessario realizzare un accordo di solidarietà tra lavoratori dipendenti storici e i nuovi assunti a tempo indeterminato. Un'altra rilevante realtà aziendale italiana che ha beneficiato dell'ammortizzatore sociale oggetto di questo studio, è la Telecom Italia, che nel 2015 sottoscrive con le organizzazioni sindacali di categoria più rilevanti un contratto di solidarietà per far fronte a 2600 esuberi. Altre aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensiva e che sono state ammesse allo sgravio previsto dall'art. 6 del d.l. n. 510/1996 e successive modifiche relative all'anno 2016, sono state: -LITOSUD S.r.l. ad Unico Socio - unità produttiva di ROMA ;-JACUZZI EUROPE SPA;-TEKNO CISALL SRL; - ELECTROLUX Italia Spa; -MONDUS SERVICE SRL -XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL SPA -INNSE XXXXXXX SPA -ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SPA -HALLEY CONSULTING SPA -GAMMASTAMP S.P.A. - NATUZZI SPA-ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Luogosano (AV) -ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Piombino (LI)3. Infine, verrà esaminato il caso Electrolux; l'azienda svedese possiede l'Italia cinque stabilimenti è un importante centro di ricerca, ma si trova ad affrontare una grave crisi già dal 2013, che riguarderà tutte le aziende produttrici di 3 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxx/00000-xxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-0000-xx-xxxxxxx- ammesse-.html, consultazione del 16/06/2017 elettrodomestici italiane; tale crisi e' stata determinata dai minori costi della produzione nei paesi esteri e dell'elevato standard qualitativo che questi riuscivano a sostenere. Gli stabilimenti di Susegana (Treviso), Porcia (PN), Solaro (Milano) e Forlì, si troveranno a gestire un esubero di personale molto elevato fino al 2015; in seguito alla scadenza del 31 marzo 2013 dei due anni di Cassa Integrazione Guadagni si opterà per i contratti di solidarietà ai fini di affrontare la crisi dettata dalle negative previsioni di produzione per tutti gli obblighi del preponentestabilimenti. L'applicazione della misura di solidarietà si protrarrà per diversi anni, ed è tuttora in vigore per alcuni stabilimenti, dunque l'osservatorio su tale rilevante realtà aziendale italiana renderà possibile comprendere in quale misura i compiti dell’agentecontratti di solidarietà si siano rivelati fondamentali per affrontare la crisi, e se la stessa possa considerarsi superata. Si può in conclusione affermare che l'analisi dell'evoluzione normativa dell'ammortizzatore sociale oggetto di questo studio, il metodo confronto con le misure di calcolo sostegno e i modelli di welfare applicati nei diversi paesi europei, il confronto con l'utilizzo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto Gigs e le relative criticità connesse all'applicazione dei due istituti, oltre che verranno utilizzate en- trambe l'analisi dell'applicazione pratica dei contratti di solidarietà nelle più rilevanti realtà aziendali italiane, possano restituirci un quadro rappresentativo del valore di questo ammortizzatore sociale sia nel corso degli anni che nella fase più recente della crisi; inoltre, l’insieme di questi elementi può mettere in luce le partieventuali problematiche legate alla scelta di questo istituto, ragion in modo tale da ritenerle possibili punti su cui lavorare in vista di una futura riforma, al fine di rendere più appetibile per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti gli imprenditori questo importante strumento, che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia ha permesso di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalisalvaguardare migliaia di posti di lavoro.

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Introduzione. Il presente modello di contratto internazionale di distribuzione agenzia è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti re- quisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annualiprovvigione, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana italiana e il Distributore l’Agente sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato leggermente sbilancia- to a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore Agente dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali. Il modello ha preso in considerazione solo il caso in cui l’Agente promuova la ven- dita di beni, senza considerare gli agenti che si occupano della promozione di ser- vizi o degli agenti all’acquisto. Ciò non significa che il modello non possa essere utilizzato anche tali situazioni, con le opportune modifiche.

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Samples: Contratto Internazionale Di Agenzia International Agency Contract

Introduzione. Il presente modello A quasi tre anni dall’approvazione della L.R 9/2016 e del Piano di contratto internazionale subentro di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi cui alla DGR 38/3 del 28 giugno 2016 recante “Legge regionale 17 maggio 2016, n.9 Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Piano di subentro ai sensi dell’art. 36. Trasferimento delle funzioni. Approvazione preliminare” l’ASPAL si trova ad oggetto i requisiti essenziali ereditare l’archivio documentale dell’Agenzia regionale per il lavoro, istituita dalla L.R. 20 del contratto: le parti contraenti2005 che, il a sua volta, ereditava quello dell’Agenzia regionale del lavoro, istituita nel 1988 (L.R. 33). L’archivio documentale compie quindi 30 anni e da 2 abbraccia anche gli archivi dei Centri per l’Impiego del territorio contrattuale, i prodotti contrattualisardo. Data la mole di documentazione, la provvigione sulle vendite direttenecessità di spazi congrui ed idonei ad un’adeguata conservazione, i minimi la concomitanza di acquisto annualieventi naturali occorsi nel tempo in alcune località (alluvioni) che hanno danneggiato in tutto o in parte gli archivi, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, si rende necessario provvedere alla stesura di un massimario di selezione e conservazione e ad un regolamento di scarto tendente a rendere uniformi le modalità procedure sulla base delle normative nazionali e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione eccregionali. Il modello massimario di selezione e conservazione è stato elaborato partendo uno strumento di valutazione finalizzato a guidare gli operatori sia nel momento della selezione della documentazione da sottoporre alla procedura di scarto sia nel momento della formazione ed organizzazione dei fascicoli. È importante ricordare che i massimari non possono essere mai applicati meccanicamente e che, ogni qualvolta ci si accinga ad individuare documentazione da sottoporre a scarto, si deve procedere ad una attenta analisi, tenendo conto, tra l’altro, delle specificità del contenuto e delle relazioni tra i documenti, del contesto amministrativo e delle eventuali lacune documentarie. A tale proposito, aspetto di particolare rilievo è il fatto che gli archivi appartengono al demanio culturale, sono considerati bene culturale fin dal presupposto loro formarsi e sono soggetti a tutela specifica da parte dello Stato, secondo le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per questo motivo le amministrazioni pubbliche possono procedere allo scarto della propria documentazione solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle Sovrintendenze archivistiche competenti per territorio, con la precisazione che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettiviquesta autorizzazione non solleva l’ente dalle sue responsabilità giuridico-amministrative. Il presente modello è stato realizzato pensando massimario di selezione e conservazione elaborato deve intendersi come un documento dinamico e aperto a nuove esigenze istituzionali che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalipossono rendere necessari ulteriori aggiornamenti.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Introduzione. Il presente modello L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di contratto internazionale somministrazione” impone “al datore di distribuzione è suddiviso lavoro, in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenticaso di affidamento di lavori, il territorio contrattualeservizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi o di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze una singola unità produttiva della ri- soluzione del contrattostessa, nonché gli obblighi nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”, una serie di adempimenti finalizzati al controllo ed alla verifica dei requisiti posseduti e delle attività svolte dalle ditte appaltatrici all’interno degli ambienti di lavoro della propria azienda. Quanto contenuto nel presente documento rappresenta l’adempimento preliminare della Società committente, circa il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” indicante le misure adottate per eliminare le interferenze” derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, come previsto dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07), e come già introdotto dall’art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato e come corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’art. 26, c. 3-bis del preponenteD.Lgs. 81/08, i compiti dell’agente, il metodo sono esclusi dall’obbligo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore elaborazione del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.DUVRI:

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Introduzione. Il presente modello Da alcuni anni, a fronte di contratto internazionale una sensibilità sempre maggiore rispetto alle problematiche relative al degrado delle risorse idriche e dell’ecosistema ad esse connesso, la Regione Piemonte e le Province sono impegnate nella sperimentazione di distribuzione metodologie di lavoro finalizzate ad una gestione equa e sostenibile di tali risorse. In Piemonte alcune istituzioni locali hanno individuato forme di collaborazione che superino l’approccio individuale delle proprie attività e che sviluppino veri e propri processi in cui è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali essenziale il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse pubblici e privati. Obiettivo di queste procedure è la programmazione comune e condivisa delle azioni utili e necessarie per lo sviluppo del contratto: le parti contraenti, proprio territorio mettendo al centro del proprio operato il territorio contrattualebacino fluviale. Punto di arrivo di tali processi è la sottoscrizione dei Contratti di Fiume o Contratti di Lago, i prodotti contrattualiquali si configurano come accordi volontari tra amministrazioni locali ed altri soggetti pubblici e privati volti a definire obiettivi, strategie d’azione ed interventi da realizzare. Le prime esperienze di Contratto attivate in Piemonte (Sangone, Belbo, Orba e Agogna) sono partite proprio in quei territori dove un approccio innovativo alla gestione delle problematiche ambientali locali stava già portando allo sviluppo di un metodo di lavoro fattibile ed operativo per armonizzare le politiche di un intero territorio ed agire in modo partecipato e condiviso. Dalle indicazioni e dalle problematiche emerse da queste prime esperienze-pilota, la provvigione sulle vendite diretteRegione, i minimi in collaborazione con il Dipartimento Interateneo Territorio - Politecnico e Università di acquisto annualiTorino, l’elenco ha predisposto le Linee Guida Regionali per l’Attuazione dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, Contratti di Fiume e di Lago come strumento di supporto per le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione eccesperienze future. Il modello Contratto di Fiume Alto Po è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le partiil primo processo attivato successivamente alle “Linee Guida Regionali”, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle può quindi fornire importanti indicazioni sulla loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettiviefficacia. Il presente modello documento costituisce il Rapporto Ambientale (RA) della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Contratto di Fiume del Bacino Alto Po. Obiettivi del RA sono quelli di individuare e descrivere gli impatti che le azioni previste dal Contratto possono avere sull’ambiente e considerare le possibili alternative. E’ presente in allegato la Sintesi non Tecnica (SNT) che illustra i contenuti del RA in linguaggio non specialistico per facilitare l’informazione al pubblico. Nel 2000 L’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2000/60/CE, c.d. Direttiva Quadro sulle Acque, la quale prevede “la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici”. Si può notare come il “bacino idrografico” sia individuato corretta unità di riferimento per gli obiettivi di qualità e di salute dei corsi d’acqua. Nello stesso anno di adozione della Direttiva, il II Forum Mondiale dell’Acqua ha identificato i Contratti di Fiume quali strumenti che permettono di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale”. Il D.Lgs 152/2006 recepisce la Direttiva 2000/60/CE e ribadisce il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento. A questo scopo, suddivide il territorio nazionale in distretti idrografici e prevede un Piano di Gestione per ogni distretto, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto idrografico. La Legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all’art. 2 – comma 203 lett. a) definisce l’Accordo di programmazione negoziata come“la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”. Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte, approvato con DCR n° 000-00 000 del 13 marzo 2007, fa esplicito riferimento al Contratto di fiume per il raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dal PTA stesso. Le Norme del Piano infatti, all’art. 10 comma 2, prevedono esplicitamente la promozione di: “[…] modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione sono denominati Contratto di Fiume o Contratto di Lago”. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Piemonte, quale strumento di pianificazione territoriale previsto dalla Legge regionale Legge n. 56 del 1977 e adottato con D.G.R. del 16 dicembre 2008, n. 16-10273, riconosce il ruolo del Contratto quale strumento che permette lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale, al fine di favorire l’integrazione delle diverse politiche. Ulteriore legittimazione è avvenuta recentemente da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po che nel proprio Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdG Po) ha riconosciuto il Contratto quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale entro il 2015 e il 2021, previsti dalla direttiva quadro sulle acque. Anche nel Programma di Sviluppo Rurale, nell’ambito del PSR 2007-2013 sono state previste, per alcune misure, specifiche priorità di finanziamento a favore dei soggetti, ricadenti dell’ambito territoriale dei Contratti, che intendessero attuare interventi di miglioramento ambientale ad adesione volontaria e da realizzarsi in aggiunta a quanto previsto dalle norme di legge (la cosiddetta condizionalità). Le Misure a cui si può fare riferimento sono le seguenti: - Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali. - Misura 214.7: Pagamenti agroambientali per elementi dell’ecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica. - Misura 216: Sostegno agli investimenti non produttivi. La Regione Piemonte vede perciò nei Contratti lo strumento in grado di dare un indirizzo strategico alle politiche ordinarie di ciascuno degli attori interessati. In tale accezione rappresenta anche il mezzo attraverso cui integrare e orientare le risorse e le programmazioni economiche. Attualmente, i Contratti attivati, oltre all’Alto Po, riguardano: • Il Torrente Agogna; • Il Torrente Belbo; • Il Torrente Orba; • Il Torrente Sangone; • Il Lago di Viverone; • I Laghi di Avigliana. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta con Direttiva Comunitaria 2001/42/CE. L'obiettivo della procedura di VAS è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che vengano valutate le scelte di piano che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (Art. 1). La Direttiva Comunitaria è stata recepita a livello nazionale nel D. Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale – recante nella Parte Seconda le “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per L’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC)”. Tale Decreto è stato realizzato pensando che modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006. In Piemonte è tuttora valida la Legge regionale n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità e le procedure di valutazione”; tale Legge è infatti coerente con la Direttiva 2001/42/CE. Al fine di garantire la compatibilità di tale norma con l’atto statale di recepimento, la Regione ha successivamente emanato la DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 – D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”. L’Allegato I, intitolato “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica”, è il Fabbricante sia l’impresa ita- liana riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi per cui è prevista la procedura VAS, tra cui il Distributore sia Contratto di Fiume. Dal complesso delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali è possibile individuare le fasi o attività principali della procedura VAS: - verifica preventiva, ove necessario, della necessità di sovrapporre a valutazione ambientale il piano o programma; - redazione di un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore rapporto ambientale (il presente documento); - consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso; - eventuale consultazione di rivedere le clausole contenute nella Parte II Stati o Regioni confinanti; - Condizioni Generalivalutazione della compatibilità ambientale del piano o programma (valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni); - integrazione degli esiti delle consultazioni nel piano o programma; - informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati; - monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi.

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Samples: Contratto Di Fiume Alto Po

Introduzione. L’assenza di un’espressa disposizione sulle conseguenze civilistiche delle pratiche commerciali scorrette, tanto nella relativa normativa europea (Dir. 29/05) quanto in quella nazionale (artt. 18-27 quater D.Lgs. 206/2005), impongono allo studioso del diritto civile il compito, non privo di difficoltà, di verificare l’attualità degli istituti codicistici, e la loro applicabilità anche ai casi previsti dalla legislazione speciale. Occorre, quindi, analizzare la capacità, da parte del codice civile e dei rimedi dallo stesso previsti, di assicurare una piena tutela individuale e concreta a chi si ritenga leso, nella propria sfera giuridica patrimoniale, dalle pratiche commerciali scorrette. La vocazione pubblicistico- amministrativa della loro normativa, che mira ad una corretta regolazione dell’attività imprenditoriale e, più in generale, dell’intero mercato, non esclude l’impor- tanza di una protezione degli interessi individuali ogni volta coinvolti e lesi dalle pratiche stesse. Più volte, infatti, è stata sottolineata la complemen- tarietà tra public enforcement e private enforcement, ovvero tra tutela pubblicistico-amministrativa e tutela individual-privatistica, tanto in ambito con- correnziale quanto in quello consumeristico. La differente ratio che anima le due normative, quella civilistica e quella delle pratiche commerciali, pone non pochi problemi all’opera di ricostruzione teorica degli effetti civili di queste. Il presente modello sistema di contratto internazionale tutela, soprattutto invalidatorio, delineato dal codice civile non si manifesta pienamente in linea con il fine ultimo dell’efficienza e della correttezza dell’attività imprenditoriale, caratterizzante la disciplina europea del consumo. Tuttavia non può escludersi l’impor- tanza, attribuita implicitamente dallo stesso legisla- tore europeo (art. 19 Dir. 05/29), di distribuzione è suddiviso un binario di tutela alternativo a quello amministrativo, più attento alla posizione individuale concretamente lesa da una pratica commerciale. La non automatica applicazione degli istituti civili- stici rende, però, necessaria la verifica, di volta in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentivolta, il territorio contrattualedei relativi presupposti, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservatiquali verranno ana- lizzati nel corso della trattazione. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, Dopo aver definito nel primo capitolo le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa stranierapratiche commerciali scorrette, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalipasserà alla successiva valu- tazione dei loro possibili effetti civili, extracontrat- tuali e contrattuali.

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Samples: edicolaprofessionale.com

Introduzione. Il presente modello Documento Unico di contratto internazionale Valutazione dei Rischi da interferenze costituisce adempimento alle disposizioni di distribuzione cui all’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. ed è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali parte integrante del contratto: le parti contraenti, . In particolare il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco presente documento contiene una valutazione dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione eccprestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei lavori appaltati. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto soggetto (datore di lavoro dello stabilimento) presso il quale devono essere eseguiti i lavori, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Allo scopo di ottemperare a quanto disposto dall’art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che prevede a carico del Datore di Lavoro - Committente l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico- professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell’opera e/o della prestazione affidata all’interno dello stabilimento, a ciascuna impresa appaltatrice o lavoratore autonomo verrà richiesto ed acquisito: Il certificato di iscrizione alla camera di commercio , industria e artigianato; L’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Corredata dalla fotocopia del documento d’identità del Dichiarante. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi, informano la committente: sui fattori di rischio specifici legati alla loro attività che potrebbe generare rischi interferenziali con le attività della committente e/o con le attività di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi eventualmente presenti nel luogo di lavoro in cui verranno utilizzate en- trambe eseguite le partiprestazioni oggetto del contratto d’appalto. sui costi delle misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o, ragion per cui ciascuna tiene conto ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenziali in materia di salute e richiama espressamente l’altra. Entrambe sicurezza sul lavoro derivanti dalle attività presenti nei luoghi di lavoro dove verranno eseguite le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore prestazioni oggetto del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalid’appalto.

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Introduzione. La norma157 mira a delineare in via generale la soglia della tutela offerta al consumatore dal Codice del Consumo, sotto il profilo dei limiti entro i quali, nel diritto interno, siano ammesse pattuizioni contrastanti con lo stesso Xxxxxx. Il presente modello 1° comma è di contratto internazionale particolare rilevanza, sia sotto il profilo pratico, sia sotto il profilo sistematico. Esso prevede la regola generale - rubricato genericamente “irrinunciabilità dei diritti” - per garantire da una parte l’efficacia dei diritti stabiliti ex lege a beneficio dei consumatori e, dall’altra, il 157 L’articolo riproduce, con lievi variazioni, il contenuto dell’art. 11 c.2 D.Lgs. n. 185/99 che dava attuazione alla direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza. Tali contratti oggi sono regolati dagli art. 50-60 Codice del Consumo. Alla luce dell’art. 143 perde significato anche l’art. 10 D.Lgs. 50/92 relativo ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali (c.1 irrinunciabilità del diritto di distribuzione recesso; c.2 nullità di ogni pattuizione in contrasto con il decreto). La collocazione dell’art 143 tra le disposizioni finali del Codice del Consumo vale ad assorbire il significato di quelle previsioni. L’art 143 era sostanzialmente riprodotto anche nel D. Lgs. 190/05 art 17 in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori. Poiché il Decreto è suddiviso stato abrogato dal D. Lgs. 221/07 il contenuto dell’art. 17 è stato trasfuso nell’art. 67 octies decies Codice del Consumo. compimento delle obbligazioni imposte per legge ai professionisti. Il fondamento di questo imperativo, è quello di evitare che tra le parti di una relazione giuridica di consumo – soggetta a diseguaglianza (giuridica, economica, di conoscenza) – si crei una situazione in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene cui il consumatore sia costretto ad accettare una rinuncia ad un suo diritto, sia per sua disinformazione, sia per imposizioni da parte del professionista. Viene, quindi, dichiarata l’irrinunciabilità dei diritti attribuitigli, sanzionando con la nullità le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali contrastanti con le disposizioni del contrattoCodice del Consumo; si può ritenere, perciò, che il precetto elevi tutte le previsioni del Codice al rango di norme imperative, fungendo al contempo da norma di chiusura del sistema di tutela del consumatore: essa rende, quindi, effettiva la tutela che ne ispira le parti contraentisingole disposizioni. Diversamente da altri articoli158 del Codice del Consumo, l’art. 143 tace sulle caratteristiche della nullità ivi prevista; è necessario, perciò, come per il territorio contrattualegià citato art. 134, i prodotti contrattuali, individuarne la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge disciplina applicabile, le modalità facendo anche qui ricorso, per esempio alle norme civilistiche, oppure alle norme consumeristiche – in particolare all’art. 36 Cod. Cons. (essendo quest’ultima norma la norma di maggiore generalità e le conseguenze della ri- soluzione recante la disciplina più competa), o ancora dal sistema complessivamente considerato. 158 Art. 36 Nullità di protezione, in materia di clausole vessatorie, dispone che la nullità operi solo a vantaggio del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto giudice (c.4) e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e contratto rimane valido per il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricanteresto (c.1 nullità parziale); art. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.52 c.

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Introduzione. Il presente seguente schema di contratto è tratto dalla Circolare n. 17796 del 9 gennaio 2004 di Confindustria(1), illustrativa della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità cd. a progetto. Lo schema prevede, nell’ambito delle singole clausole, alcune soluzioni alternative che, talora, possono essere applicate congiuntamente. Il punto 1 delimita l’area entro la quale il lavoro si svolge (il progetto o il programma o la fase di esso). Il punto 2 descrive le possibili forme di coordinamento dell’attività del collaboratore con quella del committente, che possono essere più di una e di vario tipo purché da queste forme non derivi alcun elemento di eterodirezione della prestazione del collaboratore, la cui autonomia deve essere rispettata. Il punto 3 individua la durata del contratto in considerazioni delle due ipotesi previste dall’art. 62, lett. A, D.lgs 276/2003. Il punto 4 disciplina le ipotesi di recesso. Il punto 5 disciplina gli obblighi di correttezza e di buona fede nell’esecuzione della prestazione. Il punto 6 attiene alla disciplina del compenso. Il punto 7 riguarda la disciplina delle trasferte. I punti 8 e 9 attengono alla disciplina previdenziale applicabile al rapporto. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale del rapporto si rimanda alla nota al testo. I punti 10 e 11 riguardano l’assicurazione Inail e la disciplina della legge 626/1994. In proposito si richiamano le previsioni degli artt. 62, comma 1 lett. A, e 66, comma 4, D.lgs 276/2003 che, a loro volta, nel rinviare alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, subordinano l’obbligatorietà degli adempimenti prevenzionali da queste stabiliti alle caratteristiche della collaborazione oggetto del contratto (svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente ed esposizione del collaboratore a specifici rischi lavorativi). Il punto 12 attiene alla disciplina della privacy, in relazione alla quale si acclude il modello di contratto internazionale dichiarazione per il rilascio del consenso da parte del lavoratore interessato, ferme restando le ipotesi di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali esonero dal consenso di cui agli artt. 24 e 26 del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni GeneraliD.lgs n. 196/2003.

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Samples: www.certificazione.unimore.it

Introduzione. Il presente modello Passeggero ha diritto alla prestazione del servizio di contratto internazionale trasporto da parte di distribuzione è suddiviso NTV solo laddove sia in due parti: - Parte possesso di un valido titolo di trasporto a suo nome e cognome (“nominativo”) per la tratta, per la data di partenza, per l’orario di partenza e di arrivo del treno e per l’ambiente di viaggio con posto assegnato. Il Passeggero ha diritto alla prestazione dei servizi accessori previo pagamento in anticipo rispetto alla fruizione degli stessi. I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali titoli di trasporto consistono in una registrazione elettronica di dati resi disponibili al Passeggero sotto forma di scrittura leggibile e stampabile (promemoria del contratto: le parti contraentititolo di trasporto) da parte dello stesso Xxxxxxxxxx. Nelle stazioni, in cui sono presenti varchi di accesso ai binari, il territorio contrattualePasseggero sarà tenuto ad esibire il promemoria del titolo di trasporto al personale di stazione preposto al controllo. Al momento dell’acquisto del titolo di trasporto, i prodotti contrattualiil Passeggero è tenuto a verificare immediatamente l’esattezza dei dati in esso riportati, con particolare riferimento al nominativo indicato, al prezzo corrisposto, al numero di persone, alla tratta, all’ambiente di viaggio, alla data ed orario di partenza e di arrivo del treno, nonché ai servizi accessori eventualmente acquistati. Il Passeggero ha l’obbligo di comunicare al Personale NTV presente a bordo treno il Codice Biglietto. Il Personale NTV presente a bordo treno potrà richiedere al Passeggero l’esibizione di un valido documento di identità al fine di verificare, in conformità alla normativa vigente, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi titolarità del titolo di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservatitrasporto. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo È fatto divieto al Passeggero di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia salire a bordo treno senza un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia valido titolo di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generalitrasporto.

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Samples: Contratto Di Trasporto NTV

Introduzione. Il presente modello processo di contratto internazionale flessibilizzazione del mercato del la- voro, adottato da molti Paesi europei per contrasta- re gli elevati livelli di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto disoccupazione, ha comportato la consistente crescita di varie forme di lavoro flessi- bile quali il part-time, i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenticontratti a termine e, nel caso italiano, il territorio contrattualelavoro parasubordinato1 (Eurofound 2017). Con riferimento ai contratti a termine, l’Italia è tra i prodotti contrattualiPaesi in cui questi sono cresciuti in misura maggiore (dal 6,8% nel 1994 al 15,4% nel 2017). L’introduzione di flessibilità al margine, rappresen- tata dalla diffusione dei contratti a tempo determina- to, ha suscitato un ampio dibattito in relazione alle sue conseguenze sia in termini di produttività del la- voro e performance di impresa, che di salari. L’aumento dei contratti a termine è da ricondursi a diverse motivazioni sia di carattere istituzionale, deri- vanti dalle riforme di liberalizzazione del mercato del lavoro messe in atto negli ultimi decenni, che di tipo strutturale o legate ai cicli economici (De Xxxxxx et al. 2008). Rispetto ai fattori di lungo periodo, Xxxxxxx (1997) attribuisce l’aumento degli occupati a tem- po determinato ai cambiamenti strutturali avvenu- ti nell’economia in termini di composizione delle in- dustrie e delle categorie professionali. L’uso crescente dei contratti temporanei può essere, inoltre, ricon- dotto a forze demografiche identificabili in un aumen- to significativo della partecipazione femminile al mer- cato del lavoro e all’espansione del settore terziario (Hall et al. 1998). Infine, le fluttuazioni della domanda aggregata possono giustificare l’aumento dei contrat- ti a termine. Durante i periodi di recessione, infatti, la provvigione sulle vendite direttedisoccupazione tende ad aumentare e i lavoratori sono disposti ad accettare più facilmente contratti a tempo determinato per evitare di risultare nel gruppo di individui disoccupati (Nunziata e Staffolani 2008). Da un punto di vista teorico, i minimi in letteratura si xxx- xxxxx l’impatto dei contratti a tempo determinato sui livelli di acquisto annualioccupazione andando a investigare se l’au- mento di occupazione che si osserva sia occupazione aggiuntiva o sostitutiva, l’elenco se tali contratti svolgano ef- fettivamente la funzione di stepping stone verso rap- porti di lavoro più duraturi o se favoriscano la preca- rietà rivelandosi delle dead ends (Xxxxxxxxx e Xxxxxxx 1990; Xxxxx et al. 2002). Da un punto di vista empi- rico, invece, si misura l’impatto dei clienti riservaticontratti a tem- po determinato sul salario verificando l’esistenza o meno di un differenziale salariale rispetto ai contrat- ti a tempo indeterminato (Davia e Xxxxxxx 2004; Xxxx e Grasseni 2012; Lass e Wooden 2017). - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contrattoStudi recenti condotti in Inghilterra, quali la legge applicabile, Spagna e Germania hanno esaminato le modalità retribuzioni e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, condizioni le- gate all’occupazione a tempo determinato metten- do in luce che i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto lavoratori temporanei guadagnano meno dei lavoratori permanenti (Xxxxxx e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno Toharia 1993; Picchio 2008; Xxxxx 2014; Xxxx xx Xxxxx e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettiviTur- rini 2015). Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia articolo si inserisce in questa lettera- tura con l’obiettivo di verificare l’esistenza di un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare dif- ferenziale salariale (wage gap) tra i lavoratori laure- ati assunti con un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa stranieraa tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. L’analisi è svolta a par- tire dall’indagine, Inserimento professionale dei lau- reati, condotta nel 2015 dall’Istat su un campione di individui che si sono laureati nel 2011. La scelta del campione deriva dal fatto che generalmente in lette- ratura si analizzano i differenziali salariali tra uomo e donna o tra occupati con contratti a tempo inde- terminato e quelli a tempo determinato ma, rara- mente, si consiglia fa riferimento al titolo di rivedere studio possedu- to dagli individui considerati. In questo lavoro viene quindi stimata l’equazione standard dei salari propo- sta da Mincer (1958; 1974) con l’aggiunta di una va- riabile dummy che misura il tipo di contratto, a tem- po determinato o indeterminato, e di un insieme di variabili esplicative relative sia alle caratteristiche in- dividuali che all’occupazione. Per tener conto del- le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.distorsioni dovute al problema del self-selection si applica una procedura di stima a due stadi dove, al primo stadio, si stima la probabilità di entrare nel mercato del lavoro; al secondo stadio invece si sti- ma l’equazione del salario inserendo, tra le variabili esplicative, l’inverso del Xxxxx ratio ottenuto al primo stadio. Infine, per individuare quali tra le caratteristi-

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Samples: oa.inapp.org

Introduzione. La legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i.e. la legge finanziaria per l’anno 2005, ha apportato rilevanti e significative modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Obiettivo perseguito dal legislatore è palesemente quello di dare vita ad una capillare e sistematica azione di contrasto all’evasione fiscale nel comparto delle locazioni immobiliari. Tra le modifiche apportate dalla normativa in esame alla materia delle locazioni, di particolare rilievo appaiono le disposizioni che sanciscono la nullità del contratto di locazione in caso di omessa registrazione. Recentemente, sempre guidato dall’obiettivo di incentivare l’emersione dei contratti di locazione fiscalmente non dichiarati, il legislatore è nuovamente tornato sul tema. L’articolo 3 del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, estende la previsione di nullità di cui all’art. 1, comma 346, della Finanziaria 2005 sia all’ipotesi di registrazione di un contratto di locazione ad un canone inferiore a quello effettivamente corrisposto sia al caso di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Con specifico riferimento ai contratti di locazione di immobili destinati ad uso civile abitazione, le disposizioni normative da ultimo richiamate si spingono, invero, anche oltre: la legge ha, infatti, inteso altresì predeterminare la disciplina alla quale dovranno soggiacere i contratti successivamente alla loro registrazione eseguita tardivamente in via volontaria o d’ufficio. Il presente modello D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di contratto internazionale registro (di distribuzione è suddiviso seguito, per brevità, anche solo T.U. in due parti: materia di imposta di registro), statuisce che sono soggetti a registrazione i contratti di locazione di immobili - Parte I sia stipulati per iscritto sia conclusi verbalmente - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto indipendentemente dall’ammontare del canone, salvo che abbiano durata non superiore a trenta giorni. Sono, inoltre, soggetti all’obbligo di registrazione i requisiti essenziali contratti di comodato che siano conclusi in forma scritta. La registrazione deve avvenire in termine fisso, i.e. entro trenta giorni dall’inizio di esecuzione del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali. Ai sensi dell’art. 18 del T.U. in materia di imposta di registro, la provvigione sulle vendite diretteregistrazione attesta l’esistenza degli atti e attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a mente dell’art. 2704 cod. civ., i minimi ma non incide in alcun modo sulla validità dell’atto stesso. La legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante Disciplina delle locazioni e rilascio di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” immobili ad uso abitativo contiene disposizioni che attribuiscono una particolare rilevanza al requisito di registrazione del contratto. Nello specifico, quali vengono quivi in considerazione gli articoli 7, 8, 11 e 13 del testo normativo di cui trattasi. L’articolo 7 della legge n. 431/19981 poneva come condizione per l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobile locato la legge applicabileprova, le modalità e le conseguenze a carico del locatore, della ri- soluzione avvenuta registrazione del contratto. La disposizione normativa in esame, nonché gli obblighi tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l’articolo 24, comma I, Cost. in quanto suscettibile di frapporre un impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti2. La Consulta ha argomentato che l’onere ivi imposto al locatore, a pena di improcedibilità dell’azione esecutiva, non appartiene alla categoria degli oneri (consentiti) imposti con l’obiettivo di assicurare al processo uno svolgimento maggiormente conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze. L’onere di previa registrazione del preponentecontratto al fine di porre in esecuzione un provvedimento di rilascio di immobile rientra, i compiti dell’agente, per converso - secondo il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo ragionamento seguito dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto giudice delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello - nel novero degli oneri (non consentiti) tendenti al soddisfacimento di interessi totalmente estranei alle finalità processuali ed è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.imposto al solo

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Introduzione. Il presente modello La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., e rappresenta essa stessa l’oggetto di contratto internazionale una complessa disciplina normativa. Essa costituisce “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, realizzando già di distribuzione è suddiviso in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentiper sé una misura di prevenzione, poiché consente il territorio contrattuale, i prodotti contrattualicontrollo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa. Con la normativa più recente (d.lgs. n. 97/2016), la provvigione sulle vendite direttetrasparenza è intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i minimi diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di acquisto annualicontrollo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, l’elenco nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei clienti riservatidati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del contratto, quali la legge applicabilecittadino”. La trasparenza così intesa implica l’obbligo per l’Università di rendere trasparenti le proprie strutture organizzative, le modalità attraverso le quali le stesse ottemperano ai propri compiti istituzionali, il modo attraverso il quale vengono gestiti i processi e le conseguenze della ri- soluzione del contrattoresponsabilità individuali dei soggetti. L’Ateneo adotta tutte le misure previste dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. 14 marzo 2013, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agenten. 33 e ss.mm.ii., il metodo c.d. decreto trasparenza, emanato con lo scopo di calcolo raccogliere, riordinare ed integrare in un unico atto normativo numerose disposizioni legislative vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni imposti alla pubblica amministrazione susseguitesi nel tempo e contenute in vari provvedimenti normativi, standardizzando le modalità attuative della provvigione eccpubblicazione, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le partidecreto trasparenza, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle inoltre, modifica ed integra l'attuale quadro normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti, ed implementa un sistema di controlli sulla loro specifiche esigenzeattuazione, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.allo scopo di:

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Samples: amministrazionetrasparente.unicam.it

Introduzione. Il presente modello Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di contratto internazionale seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di distribuzione è suddiviso altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i cd. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta in due parti: - Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecccostoro). Il modello Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (i cd. “Reati Presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito1. Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente: ciò significa che la responsabilità dell’Ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. L’Ente non è responsabile se l’illecito è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi commesso da uno dei Paesi ri- spettivisoggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Il presente modello secondo criterio fondamentale d’imputazione è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può definire legger- mente sbilanciato derivare una responsabilità amministrativa a favore del Fabbricantecarico dell’Ente. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.Tali soggetti infatti possono essere:

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Introduzione. Il presente modello Sistema MTS nasce nell’ambito del PRIT 98-2010 che prevedeva di contratto internazionale realizzare “un sistema di distribuzione è suddiviso in due particontrollo e di monitoraggio dell'effettivo andamento di indicatori significativi al fine di verificare nel tempo l'efficacia degli interventi previsti … e la validità delle assunzioni effettuate”. La realizzazione di un sistema di controllo e di monitoraggio costituiva, infatti, un passaggio essenziale per la costituzione di una base informativa condivisa dalle Amministrazioni dell'Xxxxxx-Romagna e consentire nell’ambito delle attività di programmazione e pianificazione dei trasporti: - Parte l’attuazione dei censimenti del traffico stradale; - l'analisi dei dati di incidentalità in rapporto ai flussi di traffico stradali; - l'attività di programmazione degli interventi sulle infrastrutture stradali; - l'attività di gestione della rete stradale; - le elaborazioni collegate ai modelli previsionali e di supporto alle decisioni della pianificazione dei trasporti (i dati del Sistema MTS vengono utilizzati come dati di input per i modelli previsionali); - l’interfacciamento con piattaforme di censimento regionali e nazionali; - l’interfacciamento con le strategie di pianificazione e di programmazione nazionali. Lo stesso sistema doveva, inoltre, costituire una componente di base del più ampio SIV della Regione, ossia dell’insieme delle informazioni riguardanti la rete stradale (incidenti, flussi di traffico, caratteristiche geometriche, cantieri, …) ritenute strutturali per un più efficace governo della mobilità. Alla realizzazione del Sistema MTS hanno partecipato, oltre alla Regione, tutte le nove Amministrazioni provinciali dell’Xxxxxx-Romagna e l'Anas, ognuna delle quali per la rete stradale di propria competenza. Il Sistema MTS costituisce il riferimento univoco nello svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni dell’Xxxxxx-Romagna, nonché per le attività di operatori di settore e utenti. Per la realizzazione del Sistema MTS sono state stipulate convenzioni specifiche tra la Regione e le Amministrazioni provinciali (rep. n. 3307 del 5 ottobre 2005) e tra la Regione e l'Anas, (rep. n. 3341 del 20 dicembre 2005) per definire i rapporti tra i partecipanti e le modalità di realizzazione. Il sistema di monitoraggio della Regione è stato il primo in Italia per la dimensione territoriale coperta, la quantità e la qualità dei dati gestiti e rimane ancora oggi tra i primi in Europa. Il Sistema MTS è attualmente costituito da: - 281 postazioni attive 24 ore al giorno, ubicate lungo la principale rete stradale regionale, in genere alimentate tramite pannello fotovoltaico; - il sistema di trasmissione dei dati rilevati dalle postazioni al CCR; - il CCR ubicato presso la Regione. I dati di traffico rilevati (conteggio transiti e loro classificazione, velocità dei singoli passaggi) sono inviati dalle postazioni via rete di trasmissione mobile al CCR, mediante rappresentazione puntuale (veicolo per veicolo) ed aggregata (ad intervalli di accumulo predefiniti in 15 minuti re-impostabili), unitamente ai dati relativi allo stato ed alla diagnostica. L’aggregazione finalizzata alla trasmissione dati è effettuata direttamente a livello delle singole postazioni tramite l'unità logica di controllo. La Regione, proprietaria del Sistema MTS, ne ha assicurato la gestione in collaborazione con le Province, la Città metropolitana e l’Anas, coprendo i costi di trasmissione via telefonia mobile dei dati rilevati dalle postazioni. I dati di traffico stradale rilevati dalle postazioni costituiscono il riferimento ufficiale della Regione (determinazione del Direttore Generale alle Reti Infrastrutturali Logistica e Sistemi di Mobilità, n. 15619 del 29 novembre 2011 “Sistema automatizzato di monitoraggio dei flussi di trasporto (MTS). Aggiornamento disciplinare d'uso del sistema).” Per tutti gli utenti i dati rilevati sono disponibili gratuitamente con le seguenti modalità: - Condizioni Speciali contiene accedendo al portale regionale dedicato alla Mobilità, alla voce “FLUSSI online” (Xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/XxxxxxXXX/), dal quale è possibile estrarre secondo parametri personalizzabili i dati di traffico ed informazioni su mappa; - su piattaforma mobile, installando l’App Viabilità E-R (scaricabile da Google Play per sistemi operativi Android), per quanto riguarda l’accesso ad una lettura predefinita dei dati di traffico tramite mappa; - tramite richieste specifiche al competente Servizio regionale, per la reportistica specialistica e personalizzata. Per gli utenti regionali è inoltre possibile accedere ad ulteriori strumenti di analisi, tramite: - l’interfaccia utente di accesso ai dati del DWH per reportistica e analisi predefinite; - l’interfaccia di analisi avanzata con strumenti di BI per l’accesso ai dati del DWH per reportistica e analisi personalizzate. Le soluzioni architetturali e quelle tecniche hardware e software adottate per il Sistema MTS sono schematizzate a seguito e riguardano le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentipostazioni, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione sulle vendite dirette, i minimi sistema di acquisto annuali, l’elenco trasmissione dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi. Il presente modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa ita- liana dati e il Distributore sia un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato a favore CCR. I sistemi di cui successivi ai punti 1) e 2) sono gli elementi costituenti il CCR oggetto del FabbricanteBando di gara. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa straniera, si consiglia Gli ulteriori sistemi del CCR non sono oggetto del Bando di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generaligara.

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Introduzione. Il presente documento è il frutto di un lavoro “maieutico” che, attraverso una metodologia partecipativa che ha coinvolto Distretti Sanitari e Ambiti Territoriali, ha consentito di rappresentare il reale stato dell’arte rispetto all’attuazione della Porta Unica d’Accesso (P.U.A.) in Campania. In linea con gli obiettivi del POAT Salute Regione Campania linea 3 “Supporto all’individuazione di modelli innovativi per garantire servizi adeguati in favore dei soggetti a rischio di marginalità sociale ed economica”, si è proceduto alla rilevazione dei modelli di P.U.A. e esistenti a cui è seguita una fase di benchmark, attraverso l’analisi di altre realtà italiane e quindi la sintesi finale che ha condotto alla definizione di un modello organizzativo unico per la P.U.A.. Dall'analisi del contesto campano è emerso che, pur essendo presente la P.U.A. su circa l'80% del territorio1, essa, in linea con le indicazioni regionali2, rappresenta essenzialmente una funzione, organizzata in maniera differente a seconda del territorio. Al fine di uniformare il percorso di accesso dei cittadini ai servizi socio sanitari attraverso la P.U.A. ci si è soffermati sulla necessità di fornire indicazioni per la realizzazione di un modello unico di P.U.A. che possa essere realizzato sull'intero territorio campano. L'attuazione del modello individuato, tenuto conto del diverso livello di maturazione della P.U.A. nei differenti territori e della necessità fortemente sentita di dare una svolta operativa per la sua concreta adozione e diffusione, è stato pensato come un processo per fasi successive che supera, in maniera graduale, alla frammentarietà e alla parcellizzazione degli attuali modelli e che consente di gestire completamente, a partire dal momento dell’accesso del cittadino al servizio, il percorso della presa in carico dei bisogni sociali, sanitari e sociosanitari. Il gruppo di lavoro, costituitosi presso gli uffici dalla Regione e composto dai coordinatori sociosanitari e dai coordinatori di alcuni Ambiti Territoriali, ha fornito elementi a partire dai quali è stato possibile costruire il percorso metodologico di concertazione che ha portato alla condivisione di un unico modello di contratto internazionale P.U.A. integrato. Nella elaborazione del modello, tra le diverse possibilità discusse dai gruppi di distribuzione è suddiviso in lavoro, due partielementi di valutazione hanno rappresentato i punti di riferimento per orientare la decisione: - Parte I la universalità e la facilità di ingresso al servizio rispetto alla molteplicità dei bisogni per il cittadino al fine di evitare la settorializzazione dei punti di accesso; - Condizioni Speciali contiene l’economicità, in termini sia finanziari che di impatto sull’organico delle strutture chiamate a gestire il processo. 1Il dato è emerso dall'indagine sulla presenza delle P.U.A. in Campania e sulle procedure di accesso alle prestazioni Socio-Sanitarie, condotta dal gruppo di lavoro Formez PA in collaborazione con i referenti sociosanitari delle AA.SS.LL. della regione Campania. Per effettuare l’indagine è stato utilizzato un questionario semistrutturato (scheda di rilevazione) con risposta multipla. 2 L.R. n. 8/2003 “Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle RR.SS.AA. pubbliche e private; D.G.R.C. n. 2006/04 Linee d’indirizzo sull’assistenza residenziale, semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenze ai sensi della L.R. n. 8 del 22/04/2003; L.R. n. 11/2007 “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale”; D.G.R.C. n. 1317 del 16/02/2009 “Organizzazione dei Servizi di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso – Art. 24 della L.R. 11/2007; D.G.R.C. n. 41 del 14 febbraio 2011 di approvazione delle linee di indirizzo, profili e standard in materia di servizi domiciliari: il sistema dei servizi domiciliari in Campania; D.G.R.C. n. 6467 del 30/12/2012;Piano Sanitario Regionale 2011/2013 – BURC n. 32 del 27/05/11. - Per la redazione del documento i partecipanti si sono divisi in 3 gruppi di lavoro al fine di approfondire alcuni temi cruciali dell’intero percorso: la definizione, le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraentifunzioni e il processo organizzativo, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, monitoraggio e la provvigione sulle vendite dirette, i minimi di acquisto annuali, l’elenco dei clienti riservati. - Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc. Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivivalutazione. Il presente lavoro per la definizione delle Linee Guida sulla P.U.A. prevede una premessa per l’inquadramento del contesto, seguito dalla definizione delle funzioni e delle prestazioni che si intende ricondurre alla P.U.A.. Il modello organizzativo elaborato è presentato nel capitolo immediatamente successivo e costituisce l’ossatura del sistema di integrazione sociosanitaria che dovrebbe consentire, a partire da un modello funzionale, di raggiungere un modello organico di cogestione dell’accesso relativamente ai bisogni sociali, sanitari e sociosanitari. Una volta definito il modello, i soggetti coinvolti, il personale e il territorio di competenza, si è ritenuto di dedicare anche un paragrafo alla cruciale e indispensabile previsione di un sistema informativo web-based che consenta concretamente ai punti di accesso di raccordarsi in tempo reale con la funzione di coordinamento e con i servizi competenti per materia. Una riflessione a parte viene dedicata alle modalità di attuazione della P.U.A. in quanto, in maniera realistica e rispettosa delle diverse realtà territoriali coinvolte, è stato realizzato pensando ipotizzato un percorso di cambiamento graduale e modulare che permetta di ampliare il Fabbricante sia l’impresa ita- liana campo d’azione a partire da un intervento formativo funzionale all’aggiornamento del personale per la gestione finale di tutti i settori di competenza, sociali e il Distributore sia sanitari, della P.U.A.. Al fine di fornire utili strumenti operativi per agevolare la collaborazione interistituzionale tra gli uffici competenti politiche sociale e sanità, indispensabile presupposto per la realizzazione dell’idea di una P.U.A. integrata, sono stati inseriti alcuni schemi di strumenti operativi. Da ultimo, ma non certo per importanza, è stato dedicato un soggetto straniero: pertanto si può definire legger- mente sbilanciato intero capitolo alla rilevanza del monitoraggio e della valutazione come leva strategica per la definizione di indirizzi, riprogrammazioni e adattamenti a favore del Fabbricante. Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Di- stributore dell’impresa stranierapartire dall’analisi dei risultati in base ad indicatori di efficacia, si consiglia efficienza, economicità e naturalmente di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni GeneraliCustomer Satisfaction.

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