Cauzioni Clausole campione

Cauzioni. La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara è da prestarsi all’atto della presentazione dell’offerta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto e indicante quale beneficiario l’Unione dei Comuni del Sarrabus quale Ente gestore del Progetto, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Unione, valida fino alla scadenza del contratto, nonché la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dall’Unione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le Imprese in possesso della certificazione del Sistema di Qualità, rilasciata da organismi accreditati. Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio dovranno allegare alla cauzione provvisoria l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi. La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti. Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio dell’avvio del Progetto, a titolo di cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l’Ente gestore dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. L’ammontare della cauzione provvisoria e definitiva sarà ridotta del 50% per le Ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Dlgs 163/2006. Lo svi...
Cauzioni. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l’aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva prestata ai sensi e conformemente a quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella misura pari al 10% dell’importo della concessione attraverso polizza fideiussoria, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, o titoli di Stato o contanti, presso la tesoreria dell’Ente. Se l’impresa aggiudicataria è una ONLUS si applicano le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 460/97. La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale. La cauzione sarà progressivamente svincolata a sensi del comma 5, art.103 del D.Lgs 50/2016 nel limite massimo dell’80% e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell’impresa, al personale occupato nel servizio, di cui al presente capitolato. Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute a saldo per il servizio, solo dopo la positiva verifica della esecuzione di tale adempimento che sarà effettuata dal Responsabile dell’esecuzione ai fini dell’emissione della verifica di conformità. La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per fatto imputabile al concessionario a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La concessionaria è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente, il quale aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli sono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda. Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera. In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazioni sindacali competenti. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.
Cauzioni. 1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
Cauzioni. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell’aggiudi- cazione definitiva, l’Appaltatore dovrà costituire ed inviare a Anas apposita fidejus- sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Con- tratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno; - del risarcimento a Anas dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbliga- zioni contrattuali; - di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori; - del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del rapporto contrattuale. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu- zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis- sione del certificato di verifica di conformità/ di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta- tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecu- zione. In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av- valsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolar...
Cauzioni. − definitiva E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto ulteriormente disposto dall’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della sottoscrizione dell’atto. L’Amministrazione Comunale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati delle somme da liquidare; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione Comunale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà incamerata. − Provvisoria E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo contrattuale, per quanto disposto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare come meglio descritto nel relativo bando di gara.
Cauzioni. Art. 209 (Cauzioni)
Cauzioni. L’aggiudicatario deve costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituita da cauzione o fideiussione, con validità per almeno 180 giorni dalla data della gara, in una delle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’art. sopraccitato. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, che dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale, costituita nei modi e nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06. La garanzia fideiussoria definitiva è prestata per l’intero periodo contrattuale e sarà svincolata, in assenza di inadempienze, comminatorie di penalità o altre cause di impedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, o con altro mezzo previsto dalla vigente legislazione in materia.
Cauzioni. Oltre alla cauzione provvisoria da presentarsi quale documento di gara ai sensi dell'art. 93 del d. lgs. 50/16, ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto l’impresa aggiudicataria deve costituire un'idonea garanzia per mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo contrattuale; sarà svincolata dopo la constatazione della regolarità degli adempimenti contrattuali, la non esistenza di azioni in corso e dopo che le operazioni di riscontro del servizio avranno dato esito positivo. In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. L’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e la l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice e determina la possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Cauzioni. Si rimanda al bando di gara e a quanto previsto nell’ambito del presente Disciplinare.