ANOMALIA DELLE OFFERTE Clausole campione

ANOMALIA DELLE OFFERTE. Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell’appalto. Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 402/98 verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore a un quinto della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla gara. Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, a pena d’esclusione, cauzione provvisoria, di validità non inferiore a mesi 6 dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta per un importo pari al 2% dell’importo a base d’asta. Tale cauzione sarà svincolata entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva, tranne che nei confronti dell’impresa aggiudicataria, per la quale verrà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria rilasciata dagli istituti di credito, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni di cui al Decreto del Ministero dell’industria del 16/11/1993 e successive modifiche,e polizza fideiussione a firma autenticata dal Notaio. L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione pari al 5% dell’ importo contrattuale, da produrre in una delle forme dianzi specificate, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento degli obblighi stessi, salvo ulteriori danni. La predetta garanzia, che dovrà essere incondizionata ed irrevocabile, dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione beneficiaria. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e spese dell'Istituto, che dichiarerà, contestualmente, di non avere altro a pretendere dalla Amministrazione.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in applicazione del meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a valutazione di congruità secondo il procedimento disciplinato dall’ 88 dello stesso X.Xxx. n. 163/2006. Ai fini dell’applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell’art. 121 DPR 207/2010, qualora nell’effettuare il calcolo del 10 % di cui all’art. 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non viene calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, ma la stazione appaltante può sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici (art. 86 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006).
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Nell’ambito del singolo lotto, sia nella fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro che in quella degli Appalti specifici, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte "anomale" in quanto la presente procedura è soggetta al regime previsto per l'affidamento degli appalti sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 5O/16. Si procederà, pertanto, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 5O/16 per l'individuazione di eventuali offerte “anomale” e la relativa verifica di congruità. Si precisa che le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale. In ordine all'applicazione del decremento di cui all'art. 97, c. 2, lett. d) Dlgs 5O/16, si applica l'algoritmo così indicato dal M.I.T.: Sa = M + S x[1-(c1xc2/1OO)] dove Sa = soglia di anomalia M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2 S = scarto medio aritmetico c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi. Qualora il numero di offerte valide sia inferiore a 5, si applica l'ultima parte dell'art. 97, c. 6, D.Lgs. 5O/2O16, per cui il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla valutazione di congruità qualora ritenga sussistano elementi specifici tali da far apparire le offerte anormalmente basse. La verifica di congruità sarà svolta dal Responsabile del procedimento. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta. Qualora un’offerta sia considerata presuntivamente anomala, ai sensi dell’articolo 87 comma 1 del D. lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni relative alla formazione del ribasso offerto rispetto all’importo complessivo posto a base di gara. Il Procedimento di verifica ed eventuale esclusione si svolgerà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 88 del D. Lgs. n. 163/2006. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente, a propria assoluta discrezione, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’articolo 86 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, tenuto conto anche di quanto disposto in merito al punteggio minimo per la parte relativa alla valutazione dell’elaborato tecnico. In caso di offerte che otterranno un punteggio complessivo identico, sarà dichiarata miglior offerta quella che avrà ottenuto il miglior punteggio nella sommatoria degli elementi diversi dal prezzo.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Trattandosi di concessione di servizio si applica l’art. 97 comma 6 del Codice.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Per ciascun Lotto, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 8 del Codice a cui si rinvia.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Le offerte che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art.97 del D.lgs. n.50/2016 (punteggio relativo al prezzo e somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal presente Bando) saranno oggetto di valutazione sulla congruità, tramite spiegazioni che verranno richieste dalla Commissione, secondo quanto previsto dal citato art.97 del D.lgs. n.50/2016. Data: 31 Luglio 2017 – Ore 12:00 Italiano Il periodo minimo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta è pari a 180 giorni a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante può valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Trovano applicazione gli artt.86 e seguenti del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. in materia di offerte anomale.