GESTIONE RIFIUTI Clausole campione

GESTIONE RIFIUTI. 39.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
GESTIONE RIFIUTI. E’ obbligo della Assuntore contenere l’impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni, dalle demolizioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.). Il personale dell’Assuntore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’Azienda Committente: - osservare le precauzioni riportate nell’opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’A.O. ICP e misure di prevenzione ed emergenza”, - aggiornamento 2011 e nel presente DUVRI; - deve indossare idonei indumenti di lavoro; - deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento, completa di tutti i dati necessari così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalla Legge n.136/2010;tale obbligo è esteso anche ai subappaltatori (il cui tesserino deve riportare anche l’autorizzazione del subappalto ovvero la data di richiesta dello stesso nel caso di silenzio assenso) ed ai lavoratori autonomi (il cui tesserino deve riportare il nome del committente); - deve rispettare le tempistiche (giorni ed orari di servizio) concordati con i riferimenti Aziendali; - deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall’Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze; - non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza; non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza le vie di percorrenza del cortile del Presidio; - non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza; - la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l’ausilio di appositi carrelli o ausili dell’Assuntore; - non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza; - deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi del presidio a cui ha accesso; - deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all’esterno che all’interno delle strutture della Committenza; - in caso di evento pericoloso per persone...
GESTIONE RIFIUTI. 20.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
GESTIONE RIFIUTI. E’ obbligo dell’Assuntore contenere l’impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.).
GESTIONE RIFIUTI. Ai sensi del D. M. 18.10.2016, punto 4.4.7, l’impresa che esegue il servizio raccoglie e conferisce le frazioni di rifiuti prodotti nei vari edifici e quelli prodotti durante l’esecuzione del servizio in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal comune di afferenza della Struttura servita e secondo le indicazioni o le procedure all’uopo stabilite dalla Stazione Appaltante, anche con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti speciali. Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, l’impresa è tenuta a mettere a disposizione operatori dedicati al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani prodotti nei vari edifici al fine di conferire tali frazioni nelle modalità e nei giorni stabili nel programma della loro raccolta. E’ a carico dell’impresa inoltre, la distribuzione capillare dei contenitori multiuso e di apposite sacche/buste (forniti dall’impresa stessa) da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani. Nelle strutture sanitarie i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani già differenziati, come da normativa in vigore, vanno trasferiti ai punti di raccolta/aree di deposito temporaneo o in aree definite in ciascuna macrostruttura aziendale su appositi carrelli, preferibilmente chiusi, messi a disposizione dall’impresa. II mantenimento delle condizioni igieniche dei/delle punti di raccolta/aree di deposito temporaneo dei rifiuti urbani comuni e/o assimilabili agli urbani e dei contenitori appositi (contenitori per raccolta differenziata del vetro, carta, ecc.) è in carico all’impresa aggiudicataria, per quanto attiene gli interventi di manutenzione ordinaria. L’impresa aggiudicataria deve utilizzare attrezzature proprie (carrelli, etc.) adeguate alla movimentazione interna dei rifiuti, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La pulizia e la manutenzione delle attrezzature è a carico dell’impresa stessa. Nell'ipotesi di spargimenti accidentali di rifiuti al momento del ritiro, l’impresa deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell’area interessata. Qualora durante le operazioni di raccolta dovessero insorgere situazioni di emergenza (spargimenti accidentali, ecc.), l’impresa deve intervenire con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. kit d'emergenza e/x xxxxxxxxx assorbitori), nonché con personale addestrato, al fine di minimizzare danni all’ambiente e rip...
GESTIONE RIFIUTI. La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nell’appalto dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna. L’Appaltatore, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà comunque differenziare le diverse tipologie di rifiuti, dislocando appositi cont enitori differenziati e sensibilizzando l’utenza alla corretta separazione dei rifiuti. I rifiuti inerti e le lapidi dovranno essere conferiti in appositi contenitori, separati dai rifiuti da esumazione ed estumulazione. Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori in modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine). L’Appaltatore deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per il pubblico utente.
GESTIONE RIFIUTI. Il Fornitore si obbliga a gestire i rifiuti prodotti nell'ambito della esecuzione delle proprie prestazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i e laddove applicabile nel rispetto di eventuali prescrizioni dell’autorità territorialmente competente, manlevando e tenendo indenne ENGIE da ogni onere e responsabilità connessi alla gestione stessa. L’istituzione e le modalità di gestione dei depositi temporanei che dovessero essere realizzati presso i presidi e/o le commesse Clienti, devono essere concordati con ENGIE e seguire almeno le indicazioni contenute nella Procedura P-ENGIE 018 “Gestione dei rifiuti” che verrà fornita dal Referente ENGIE. Il Fornitore si impegna altresì a fornire al Committente una copia della 4^ copia del formulario di identificazione dei rifiuti prodotti dal Fornitore stesso nell’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordine di Appalto. Il Fornitore si impegna a mantenere pulita e in Ordine l’area interessata dall’esecuzione dei lavori o delle prestazioni oggetto dell’Ordine di Appalto. È assolutamente vietato abbandonare i rifiuti.
GESTIONE RIFIUTI. L’Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa nell’area di cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati. Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a non provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali di risulta. Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di accidentali eventi con ripercussioni ambientali.
GESTIONE RIFIUTI. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro temporevigente in materia ambientale. 22.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione. Il Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all’art. 20 che precede.
GESTIONE RIFIUTI. Per i rifiuti prodotti nell’ambito dei singoli cantieri, l’appaltatore assume il ruolo di “produttore iniziale del rifiuto”, pertanto assume la completa responsabilità del rispetto della normativa D.lgs. 152/2006 in termini di classificazione, gestione, trasporto e smaltimento del rifiuto generato. L’appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una copia dei formulari rifiuti debitamente compilati e riportanti l’accettazione da parte del centro di smaltimento. Le somme per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, qualora non sia possibile la quantificazione tramite le voci di prezzario e dell’elenco prezzi, potranno essere riconosciute in contabilità nella misura riportata nei formulari di smaltimento rifiuti. L’appaltatore potrà, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, ricorrere a siti di stoccaggio provvisorio autorizzati. In questo caso la consegna dei formulari rifiuti potrà avvenire ogni quadrimestre.