Lavori in quota Clausole campione

Lavori in quota. I lavoratori della DITTA ESECUTRICE devono effettuare specifiche e preliminari verifiche ed accertamenti sul luogo di lavoro finalizzati a verificare: • gli accessi ai punti di lavoro; in particolare l’analisi dovrà appurare se tali accessi siano tali da non esporre i lavoratori al rischio di caduto dall’alto; • la praticabilità delle superfici di transito (con particolare attenzione alla portanza delle stesse); • le opere provvisionali idonee allo svolgimento delle attività; • le modalità di approvvigionamento dei materiali in quota; • le modalità di allontanamento dei materiali di scarto, residui/sfridi di lavorazione dal luogo di lavoro. Per interventi estremamente limitati nel tempo, in assenza di protezioni verso il vuoto e nella impossibilità di allestire (in sicurezza) opere provvisionali, la DITTA ESECUTRICE dovrà imporre al proprio personale l’utilizzo della cintura di sicurezza (dotata di bretelle e cosciali) che dovrà essere vincolata alla relativa fune di trattenuta a parti stabili solide e resistenti, attività che comunque dovrà avvenire senza esporsi al rischio di caduta. L’impossibilità di fissaggio della cintura di sicurezza a parti stabili e di adeguata resistenza comporterà l’esigenza di programmare l’intervento in un modo alternativo. Il personale impegnato dovrà essere stato formato all’utilizzo della cintura/imbracatura di sicurezza. Con riferimento a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08, MARCHI IMPIANTI informa che nei luoghi di lavoro, ove i dipendenti della DITTA ESECUTRICE lavoreranno, potrebbe esistere un livello di esposizione personale superiore al valore di attivazione 80 dB(A). In virtù del fatto che non è possibile – a priori – stabilire il “livello di rumore” a cui i lavoratori saranno esposti, dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale per l’udito ed informati/formati sulla problematica e sull’utilizzo dei D.P.I.; quanto detto viene segnalato nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale della DITTA ESECUTRICE. Resta inteso che lo svolgimento di lavorazioni di particolare rumorosità dovranno essere reciprocamente e tempestivamente segnalate e comunicate al fine di determinare e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti i lavoratori del Committente e delle altre eventuali DITTE ESECUTRICI eventualmente presenti.
Lavori in quota. Gli operatori addetti allo svolgimento di lavori in quota (ovvero con rischio di caduta) devono garantire il rispetto delle norme di legge e delle procedure operative previste ed essere muniti di idonei sistemi di protezione anticaduta individuali e collettivi ove richiesti. Essendo questo un rischio specifico proprio dell’attività svolta da ditta esterna presso la ns. struttura, deve essere oggetto di interventi preventivi e protettivi a carico della ditta stessa. L’accesso ad aree di copertura al di fuori delle opportune protezioni ( ringhiere, balaustre etc.) è consentito esclusivamente agli addetti che devono effettuare gli interventi previsti autorizzati e solo se muniti di opportuni Dispositivi di Protezione Individuale e Collettivi anticaduta, rispondenti alle vigenti normative.
Lavori in quota. 4.3 Macchinari in movimento
Lavori in quota. Per i lavori da eseguire in quota, le attrezzature idonee risultano essere i trabattelli, i ponteggi e le piattaforme aeree, che in qualunque caso devono rispettare quanto di seguito elencato. Si ricorda che le scale possono essere utilizzate solo per brevi ispezioni ed interventi. Le principali misure di prevenzione per i lavori di allestimento degli stands sono:
Lavori in quota. Nelle aree di svolgimento del servizio, per i dipendenti della ditta appaltatrice, non sono previste postazioni di lavoro in quota. Essendo questo un rischio specifico proprio dell’attività svolta da altre ditte esterne per interventi presso la ns. struttura, deve essere oggetto di interventi preventivi e protettivi a carico delle suddette ditte. L’accesso all’area di copertura al di fuori degli opportuni percorsi sicuri delimitati da barriere, catenelle, etc. è possibile elusivamente agli addetti che devono effettuare gli interventi previsti autorizzati e solo se muniti di opportuni Dispositivi di Protezione Collettivi e Individuali anticaduta, rispondenti alle vigenti normative.
Lavori in quota. Per eventuali interventi da eseguire in quota, a seguito di autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto, provvedere alla segregazione, al divieto di sosta e di transito sotto tali postazioni. Richiedere eventuale spostamento dei veicoli. Qualora nelle zone sottostanti gli interventi in quota, sia necessaria la sosta ed il transito di persone, mettere in atto protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. Durante attività che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, caduta di oggetti e frammenti approntare tutte le necessarie misure di tutela e sicurezza a protezione sia delle persone direttamente addette a tali lavorazioni, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. I lavori dovranno essere eseguiti negli orari in cui gli eventuali disagi o interferenze siano ridotti al minimo.
Lavori in quota. Le aree sono specificatamente destinate all’addestramento pratico di addetti ai lavori in quota e relativo recupero in emergenza. Sono disponibili le seguenti attrezzature/strutture: ▪ Scale di sicurezza – blocca-scala brevettato Sicurlive Group Srl ▪ Parapetti di sicurezza ▪ Torre altezza 24m ▪ Struttura per lavori in sospensione ▪ Trabattelli ▪ Reti anti-caduta ▪ Ponteggi ▪ Piano Inclinato ▪ Progressione orizzontale ▪ Copertura a terra Struttura per recupero operatore in emergenza ▪ Imbrachi ▪ Caschi ▪ Cordini di posizionamento ▪ Cordini con assorbitore di energia ▪ Funi ▪ Moschettoni/pinzoni/connettori ▪ Kit recupero operatori in caso di emergenza ▪ Barella per il soccorso orizzontale e verticale ▪ Manichino omologato simulatore corpo morto ▪ Arrotolatori/dispositivi retrattili ▪ Dispositivi guidati ▪ Tripode ▪ Gruetta ▪ DAE L'area è destinata all'addestramento di addetti all’utilizzo di attrezzature da lavoro. Sono disponibili in loco le seguenti attrezzature: ▪ Gru a torre con rotazione in basso ▪ Carrello elevatore industriale semovente ▪ Altre tipologie di attrezzature su specifica richiesta ▪ Caschi di protezione ▪ Gilet ad alta visibilità ▪ Guanti di protezione ▪ Imbracatura ▪ Cordino di posizionamento regolabile L'area è appositamente concepita per consentire l'addestramento pratico degli addetti che devono accedere in completa sicurezza in ambienti e spazi confinati. Sono disponibili le seguenti attrezzature/strutture: ▪ Pozzo esterno altezza 9 metri ▪ Cisterna chiusa orizzontale ▪ Cunicolo/trincea di 8 metri per il recupero dell'operatore in orizzontale ▪ Silos industria alimentare ▪ Reattore industria chimica ▪ Vasca interrata ▪ Escape Room ▪ Cisterna H2O ▪ Riproduzione forno ▪ Escape room con zone di recupero operatore mediante tripode e mediante gruetta ▪ Kit corsista lavori in quota ▪ Arrotolatori/dispositivi retrattili ▪ Cordini con assorbitori di energia ▪ Cordini di posizionamento ▪ Cordini con assorbitore di energia ▪ Funi ▪ Moschettoni/pinzoni/connettori ▪ Barelle per il soccorso orizzontale e verticale ▪ Manichino omologato simulatore corpo morto ▪ Autorespiratori ▪ Xxxxxxx ▪ Gruetta ▪ Maschere filtranti ▪ Guanti di protezione ▪ Gas alert ▪ Ventilatori ad aria forzata ▪ Sistemi di tag-out e log-out ▪ Walkie-talkie ▪ Laringofoni ▪ Dispositivi di fuga ▪ DAE L'area, appositamente progettata per la formazione di operatori addetti all’installazione pratica di sistemi anti-caduta, comprende: ▪ Riproduzione, a livello terra, di copertura att...
Lavori in quota. Sono quei lavori che devono essere svolti ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto al piano di calpestio.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: