Coordinamento della sicurezza Clausole campione

Coordinamento della sicurezza. 7.3.1 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.
Coordinamento della sicurezza. L’Aggiudicatario con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie comprensivi di ogni prestazione, adempimento e altra obbligazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2018, dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto di pertinenza, e della propria offerta tecnica presentata in fase di gara. Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo dovrà essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione definitiva fissato all’art. 7. L’Aggiudicatario dovrà dimostrare ad AIPo il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, da parte dei coordinatori designati.
Coordinamento della sicurezza. Il titolare del permesso di costruire, in qualità di committente, dovrà nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che assumeranno gli obblighi di cui al D.lgs. 09/04/2008 n. 81.
Coordinamento della sicurezza. L’ Operatore Economico con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L’ Operatore Economico con il presente atto conferma il nominativo indicato in sede di gara, nella figura del Dr. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato in San Xxxxxx Xxx di Comino (FR) il 20/05/1958, quale persona fisica designata e responsabile per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione.
Coordinamento della sicurezza. 15 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 15 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 16
Coordinamento della sicurezza. 1) Il servizio comprende le prestazioni relative al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.lgs. 81/2008 Tit. IV).
Coordinamento della sicurezza. A rticolo 14) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazone e di esecuzione – C ondizione sospensiva
Coordinamento della sicurezza. L’Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi). L’Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e smi) per l’incarico in argomento.
Coordinamento della sicurezza. Per espletare la funzione di coordinamento della sicurezza il concessionario dovrà: - conoscere ed osservare il piano di emergenza del museo che verrà consegnato al concessionario all’atto della sottoscrizione del contratto e dovrà da questi essere controfirmato, così come le possibili future integrazioni; - garantire che tutto il personale incaricato operante all’interno della struttura museale (minimo 5 persone durante tutto l’orario di apertura) sia stato formato sui temi della sicurezza attraverso specifico corso di formazione per “addetto antincendio a rischio alto” come previsto dal D.M.10 marzo 1998, art. 9.5 dell’allegato IX con conseguimento di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609 e attraverso specifico corso di formazione per primo soccorso sanitario; - nominare, tra il proprio personale, un coordinatore dell’emergenza che, in caso di incendio, calamità naturale, atto vandalico sia in grado di coordinare sia il personale del concessionario in servizio, sia il gruppo dei volontari presenti nella struttura museale con funzioni di ausilio alla guardiania; - assicurare che il proprio personale non investito dalla funzione di coordinatore dell’emergenza sia comunque attivo in funzione di “addetto al servizio organizzato per le emergenze”; - provvedere a coordinare, a prescindere dalla concreta sussistenza di situazioni di emergenza e quindi a fini preventivi, il proprio personale con quello volontario di ausilio alla guardiania presente nel museo negli orari di apertura al pubblico; - nel caso in cui scatti l’allarme antincendio o antintrusione, compiere immediatamente le verifiche e le operazioni che il sistema comporta sulla base delle procedure che saranno formalizzate dalla direzione; - chiamare, nei casi di emergenza, il pronto intervento (Pronto soccorso, vigili del fuoco, polizia, carabinieri), avvertendo nel contempo anche la direzione del museo; - in caso di gestione di emergenze, inviare non appena possibile, alla direzione del museo, una relazione scritta sull’accaduto che riporti i soggetti coinvolti, le decisioni assunte ed ogni altro elemento utile alla comprensione dei fatti; - accertarsi che la segnaletica di sicurezza ed i presidi antincendio siano sempre posizionati come previsto nel piano di emergenza e nelle planimetrie di emergenza esposte; - accertarsi che le vie d’esodo siano sempre libere da ogni impedimento in conformità con i percorsi di evacuazione; - controllare, con cadenza almeno mensile,...
Coordinamento della sicurezza. 1. Al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione sono attribuiti i compiti previsti dal titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 91 ed 92.