Modifica delle condizioni contrattuali Clausole campione

Modifica delle condizioni contrattuali. L’impresa socia accorda specificamente a Neafidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del T.U.B., in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.). Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa socia, entro la data di efficacia della variazione, che sarà comunicata da Neafidi con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall’impresa socia stessa, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate. Le modifiche al presente contratto, derivanti da variazione di norme di legge o dell’Autorità di Xxxxxxxxx, si intendono automaticamente recepite. In caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile, le parti concordano sin da ora che il mutuo continuerà a produrre interessi all’ultimo tasso in vigore.
Modifica delle condizioni contrattuali. 10.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente Contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri applicati per i servizi oggetto del presente contratto).
Modifica delle condizioni contrattuali. (ius variandi) 162
Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni che regolano il presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo caso, la BANCA può recedere dal Contratto.
Modifica delle condizioni contrattuali. Il presente Contratto potrà essere modificato esclusivamen- te per iscritto con il consenso di entrambe le parti. La Compagnia, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un cambiamento della normativa primaria e secondaria vigente o mutati criteri gestionali) si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Contraente. Entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunica- zione, il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche dovrà darne comunicazione, mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, alla Compagnia oppu- re, in caso di collocamento da parte di intermediari autoriz- zati, con le modalità ed ai recapiti con gli stessi concordati, esercitando l’opzione di riscatto anche prima del decorso di un mese dalla decorrenza degli effetti della comunicazione da parte della Compagnia. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto rimane in vigore alle nuove condizioni. La Compagnia, di propria iniziativa e senza preventivo consenso del Contraente, si riserva altresì di modificare o integrate il Contratto (ivi inclusi il Glossario e gli Allegati) al solo fine di sanare eventuali ambiguità o errori tipografici ovvero aspetti operativi o procedurali (là dove la Compagnia ragionevolmente ritenga che tali modifiche o integrazioni non abbiano un effetto sostanzialmente pregiudizievole sul Contraente). Il Contraente sarà prontamente informato di tali modifiche o integrazioni.
Modifica delle condizioni contrattuali. Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economiche sia normative), se sussiste un giustificato motivo. Il Concedente comunica all’Utilizzatore le modifi- che unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità pre- viste dall’articolo 118 del Decreto Legislativo 385/1993 – Testo Unico Bancario e successive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Le parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventua- li variazioni normative e regolamentari che interverranno successiva- mente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente in- tegrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che il Concedente invia all’Utilizzatore, oppure dell’entrata in vigore della norma o disposizione dell’Autorità di vigilanza, quando l’entrata in vi- gore è successiva alla comunicazione. Il presente contratto costituisce l’unico accordo vigente tra le parti e pertanto annulla e sostituisce ogni precedente accordo di pari oggetto. Eventuali integrazioni o variazioni al presente contratto, concordate tra le parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.
Modifica delle condizioni contrattuali. 1. Gli operatori non possono modificare le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del servizio da fornire, se non nelle ipotesi ed alle condizioni previste nel contratto medesimo ovvero nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale.
Modifica delle condizioni contrattuali. 12.1 Hostpoint mira a mantenere la sua infrastruttura a uno stan- dard aggiornato, che corrisponde alle prescrizioni di sicurezza del settore e allo standard tecnico del settore. Il cliente prende atto, dando il suo accordo, che i nuovi sviluppi tecnici e le nuo- ve esigenze di sicurezza e/o modifiche nell’offerta di servizi dei partner contrattuali di Hostpoint o del software open source impiegato da Hostpoint possono avere come conseguenza un ampliamento o una limitazione dell’offerta dei servizi e che pos- sono pure esercitare un influsso sullo sviluppo dei prezzi.
Modifica delle condizioni contrattuali. 5.1 Il Cliente potrà modificare in ogni momento i servizi prescelti mediante l’invio di una comunicazione indirizzata al Fornitore a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi termini di pagamento e di decorrenza dei servizi ulteriori entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di modifica.
Modifica delle condizioni contrattuali. 13.1 Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.