Rifiuti urbani Clausole campione

Rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art.184, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006.
Rifiuti urbani. 1. Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 22/1997 sono classificati come rifiuti urbani:
Rifiuti urbani. Sono distinti in interni ed esterni, non ingombranti ed ingombranti. I rifiuti interni non ingombranti sono quelli provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati ed insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a tre volte quella della superficie coperta dell’immobile di cui costituiscono pertinenza. I rifiuti interni ingombranti, sono beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti; si considerano rifiuti interni ingombranti anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore al triplo della superficie coperta dell’immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora essi siano costituiti da potature di alberi; -I RIFIUTI ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani; -I RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI (RSA = rifiuti solidi assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sono, in ogni caso, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani, sempre in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati : ▪ rifiuti da lavorazioni artigianali di cui all’art. 184 comma 3 l...
Rifiuti urbani. Si intendono per “
Rifiuti urbani. Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni, sono rifiuti urbani:
Rifiuti urbani. Le immondizie dovranno venire raccolte e versate negli appositi contenitori. E’ vietato gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie, carta o altri oggetti di rifiuto nei cortili, nelle strade, sui tetti e terrazze dei vicini e nelle altre adiacenze. E’ vietato ingombrare gli atrii, le scale ed i cortili od altro con rifiuti di qualsiasi tipo.
Rifiuti urbani. DOMESTICI: sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in: - VERDE: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell’erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.; - UMIDO: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo Scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità; - SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in: - RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:  CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;  PLASTICA: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica, vaschette e borsette in cellophane;  VETRO: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;  LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;  BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata; - ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, o cassette di plastica, se recuperabili); - NON RECUPERABILI tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento; - PERICOLOSI (rif. allegato D al Decreto Legislativo n°22 del 05.02.1997): batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F” (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; - INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d’arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti; - ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani; - ASSIMILATI (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adib...
Rifiuti urbani. Rifiuti da attività di uffici, cucine, mense, refettori, dormitori.

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: