GARANZIA DEFINITIVA Clausole campione

GARANZIA DEFINITIVA. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data...
GARANZIA DEFINITIVA. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs.n.385/1993. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Agenzia potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso, l’aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
GARANZIA DEFINITIVA. A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € pari al % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
GARANZIA DEFINITIVA. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
GARANZIA DEFINITIVA. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento danni per inadempimento, del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, la Stazione Appaltante richiederà alla Ditta aggiudicataria una garanzia definitiva da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 93 del Dlgs 50/2016 e di importo calcolato in base alle specifiche di cui all’art. 103 del medesimo. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del Dlgs 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; resta salva ogni altra azione in caso di cauzione risultata insufficiente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento annuale dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito; l’ammontare residuo permarrà fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto di garanzia. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento. Il pagamento della rata di saldo sarà, se del caso, sottoposto alla disciplina di cui all’art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
GARANZIA DEFINITIVA. Il prestatore di servizi che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo le condizioni di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle forme ammesse dall’art. 93, commi 2 e 3 , entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione della gara con ribasso superiore al 10%, a norma dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, mentre ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia può essere rilasciata, a scelta dell’appaltatore, dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; • l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante. Si applica il comma 9 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs 50 aprile 2016 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’articolo 103, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese". Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in ordine all’eventuale riduzione si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Tiemme al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell’esa...
GARANZIA DEFINITIVA. L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. …………………………………, emessa in data …./…./………. dalla compagnia , con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “ . La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale e dalla vigente normativa. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 4.5 del CSA Servizi – Parte Generale /art. 4.6 del CSA Forniture – Parte Generale, ai sensi dell’art. 103 comma 9 del Dlgs 50/2016, le garanzie fideiussorie e le polizza assicurative prestate devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto:
GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro, e comunque dell’importo indicato al comma 1 del citato articolo. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. La garanzia copre:
GARANZIA DEFINITIVA. 16.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Roma; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.