Garanzia Clausole campione

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.
Garanzia. La ASE srl garantisce che le merci vendute sono esenti da vizi del materiale e nella fabbricazione, rilasciando al proprio Cliente l’esatta ed identica garanzia a sua volta ricevuta dai produttori originali. Il Cliente dovrà denunziare per iscritto l’esistenza di eventuali vizi dei prodotti consegnati entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta alla ASE srl. Quest’ultima riconosce al Cliente un periodo di garanzia di 12 mesi per i propri Prodotti. Tutti i reclami dovranno pervenire entro e non oltre un periodo di 12 mesi. Questo periodo si calcolerà a partire dalla data di consegna dei Prodotti al Cliente o dalla data di decorrenza, in caso di ritardo, concordata espressamente con il Cliente. Qualora il costruttore del Prodotto garantisse un periodo di garanzia più lungo, ASE srl garantirà a sua volta il Prodotto per un periodo più esteso, su espressa richiesta del Cliente stesso, salvo differenti accordi intercorsi con il costruttore. La ASE srl si riserva fin da ora la facoltà di restituire al Cliente l’importo corrisposto relativo al prezzo di vendita dei Prodotti o in alternativa avrà la facoltà di riparare e/o sostituire, a sua discrezione e a sue spese, quei prodotti che la ASE srl stessa stabilisce siano affetti da vizi e/o difetti, entro il termine di garanzia sopra indicato. La garanzia NON si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa del normale logoramento, o di imperizia, o di negligenza, o risultassero manomessi, o riparati da terzi, o danneggiati accidentalmente. Sono esclusi dalla garanzia i materiali o parti soggette a continuo logoramento e gli scarichi da extratensione. Le parti sostituite restano di proprieta’ di ASE srl. In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1512 C.C. Le eventuali spese di trasporto sono a carico del Cliente. La ASE srl non è obbligata a prestare assistenza in base al presente articolo per riparare danni derivati dall’uso improprio delle merci o dal loro collegamento ad apparecchiature inidonee. La ASE srl non è responsabile per i danni derivati e/o connessi da circostanze imprevedibili e non dipendenti dalla volontà di ASE srl stessa.
Garanzia. L’utilizzo dei Servizi è soggetto alla disponibilità di adeguate connessioni di rete. Vodafone non è responsabile per cause di malfunzio- namento causate da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo. I Servizi sono forniti “AS IS” e nella misura consentita dalla legge applicabile, si escludono tutte le rappresentazioni, le garanzie, con- dizioni ed altri termini non espressamente indicati in questo documento, comprese eventuali garanzie implicite o alle condizioni di non violazione di diritti di terzi e idoneità per uno scopo particolare in relazione all’utilizzo del software e relativi servizi. Vodafone non garantisce che l’utilizzo dei Servizi sarà ininterrotto, disponibile in ogni momento o privo di rischi. Il Cliente prende atto che l’utilizzo del Servizio è a proprio esclusivo rischio. Vodafone non offre alcuna garanzia che il Servizio fornisca una protezione contro tutte le minacce possibili o sia privo di errori, esente da interruzioni o che il Servizio soddisferà le esigenze del Cliente, così come indicato all’art.4 che precede “Limitazioni di Responsabilità”.
Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire la strumentazione di produzione corrente, nuova di fabbrica, non ricondizionata né riassemblata, modello di recente immissione sul mercato e di ultima generazione, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti. La strumentazione fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. La strumentazione fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia. Per ciascuna strumentazione e dispositivo opzionale offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione della strumentazione). Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature. L’Azienda Ospedaliera avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collau...
Garanzia. 8.1 A meno che non sia stabilito diversamente nelle Condizioni di Acquisto, si applica la legge rilevante in materia di vizi (incluso il difetto di conformità). Difformità dalle specifiche del prodotto concordate sono considerate quali gravi inadempimenti contrattuali delle obbligazioni del FORNITORE, a meno che a tali difformità non sia immediatamente posto rimedio o MAGNA possa rimediare al difetto senza alcun considerevole sforzo. MAGNA ha il diritto di scegliere il tipo di riparazione dei vizi. Il FORNITORE ha il diritto di rifiutare la prestazione supplementare prescelta nel caso in cui tale prestazione supplementare sia irragionevole. Nel caso in cui il FORNITORE non ripari immediatamente il vizio dopo aver ricevuto richiesta da MAGNA, MAGNA ha il diritto, in circostanze urgenti, di eseguire essa stessa la riparazione o incaricare un terzo soprattutto al fine di evitare maggiori danni o nel caso di pericolo imminente. I relativi costi di riparazione saranno sostenuti dal FORNITORE. Inoltre il FORNITORE dovrà sostenere i costi addizionali alla riparazione derivanti da o in connessione con il vizio, in particolare costi di trasporto, assemblaggio, smontaggio, costi amministrativi e costi per l'assistenza (sostenuti da MAGNA, dall'OEM e/o dal distributore dell'OEM) così come tutti gli altri costi relativi alla riparazione del vizio. Inoltre, il FORNITORE dovrà anche sostenere i costi collegati alla partecipazione di MAGNA ai programmi "Remedy-of- Defect-Program" quali "Contained Shipping Level" e "Executive Champion Programs" o simili programmi dei suoi clienti, in particolare quelli dei produttori di autoveicoli. Pretese relative a previsioni normative o contrattuali derivanti da o in connessione con la fornitura di prodotti difettosi rimangono inalterate.
Garanzia. Il Fornitore riconosce all’Acquirente una garanzia per vizio di conformità tecnica e/o difetto occulto dei Prodotti, per la durata di dodici mesi dalla data di produzione dei lotti ordinati. La garanzia consiste nel diritto del Cliente, a propria discrezione, a ottenere la sostituzione dei lotti riscontrati non conformi causa vizio all’origine, a cura e spese del Fornitore, tempestivamente caso per caso. E’ facoltà del Fornitore esigere dal Cliente la pronta restituzione del lotto non conforme, ai fini della sua sostituzione, e l’operazione sarà trattata “ex-works” in linea con le Condizioni Internazionali IncoTerms vigenti pro tempore. La garanzia non si estende ai Prodotti che risultino deteriorati o resi non più conformi all’impiego previsto (Es: destinazione uso alimentare) per inadeguata gestione da parte del Cliente, mancato rispetto scrupoloso delle regole e condizioni di impiego (Vedi: Specifiche Tecniche del fornitore GOGLIO), impropria movimentazione da parte del personale dell’Acquirente, dal contatto con materiali abrasivi o non adeguati, per trascuratezza nello stoccaggio a magazzino, per operazioni di confezionamento, trattamento termico, sigillatura, non effettuate correttamente. Tutte queste situazioni non saranno mai addebitabili al Fornitore né alla sua Assicurazione RCP La garanzia perderà altresì efficacia allorquando sui Prodotti vengano eventualmente applicati, anche temporaneamente, dispositivi o sostanze non preventivamente ed espressamente approvate per iscritto dal Fornitore, o quando vengano apportate modifiche ai Prodotti, senza il consenso specifico del Fornitore. Il Venditore non risponde, salvi i limiti inderogabili di Legge, per eventuali danni causati da difetto/vizio dei Prodotti, in quanto resta espressamente esclusa la risarcibilità dei danni ulteriori, indiretti e conseguenziali, quali a titolo esemplificativo, quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione industriale, quelli conseguenti alla risoluzione unilaterale del Contratto. La garanzia da parte del fornitore è subordinata, a pena di decadenza, alla denunzia scritta del vizio occulto/difformità tecnica dei Prodotti, da comunicare al Fornitore entro 8 giorni dal momento della scoperta da parte dell’Acquirente, nonché all’espressa richiesta di intervento/sostituzione in garanzia del lotto riscontrato non conforme.
Garanzia. [applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di prodotti prototipali]
Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.
Garanzia. Tektronix garantisce che i Servizi saranno eseguiti a regola d'arte, che le Attrezzature calibrate rimarranno tali per un periodo non superiore a tre (3) mesi, in condizioni di uso e di funzionamento normali, che tutti i pezzi di ricambio installati durante l'esecuzione dei Servizi saranno esenti da difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di tre (3) mesi dalla data del Servizio e che gli ambienti di prova saranno conformi alle Specifiche dell'Accordo di Servizio. Laddove un Servizio di Riparazione o un pezzo di ricambio nuovo o ricondizionato installato in esecuzione dei Servizi si rivelasse difettoso entro il periodo di garanzia di tre (3) mesi, Tektronix correggerà il lavoro difettoso e sostituirà il pezzo difettoso senza addebitare i costi della manodopera. Il Cliente deve informare Tektronix per iscritto del difetto prima della scadenza del periodo di garanzia di tre (3) mesi e accordarsi in modo appropriato per la nuova esecuzione del Servizio. Per l'esecuzione del Servizio possono essere utilizzati materiali ricondizionati con prestazioni e funzionalità equivalenti al nuovo. Il Cliente non avrà il diritto di rifiutare Servizi o chiedere una diminuzione del prezzo dei Servizi a causa dell'inclusione di materiali ricondizionati. Tektronix non è responsabile per le Attrezzature danneggiate dopo la restituzione al Cliente per cause non legate al Servizio eseguito. Tektronix non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alle Attrezzature fornite dal Cliente per il Servizio di Test. Laddove un Servizio di Test si rivelasse difettoso entro tre (3) mesi dalla data del Servizio, Tektronix eseguirà nuovamente il Servizio. Il Cliente deve informare Tektronix per iscritto del difetto prima della scadenza del periodo di garanzia di tre (3) mesi e accordarsi in modo appropriato per la nuova esecuzione del Servizio. Laddove Tektronix non sia in grado di eseguire nuovamente il Servizio, a suo esclusivo giudizio, Tektronix rimborserà il Costo del Servizio per gli specifici Servizi che non possono essere eseguiti.
Garanzia. ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali