Garanzia Clausole campione
Garanzia. 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la piena utilizzabilità di quanto fornito, riconoscendo di essere soggetto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la fornitura venga realizzata a regola d’arte e che i relativi materiali e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano:
a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, alle lavorazioni e alla scelta di componenti, che devono essere di facile reperibilità sul mercato
b) conformi ai requisiti funzionali e tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto
c) rispondenti a tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di riferimento
d) durevoli nel tempo e non soggetti ad eccessiva usura.
3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla data di consegna, oppure di redazione del verbale di Collaudo favorevole, ove contrattualmente previsto.
4. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore provvede a propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente fornito, fatto salvo il diritto della Committente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso in cui, nel corso del suddetto periodo, si rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, l’Appaltatore si impegna a provvedervi utilizzando componenti di nuova fabbricazione. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento.
5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, ove previsto, delle prestazioni contrattuali, obbligandosi ad eseguire le opportune riparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, l'Appaltatore si assume i rischi e le spese relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di tutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento.
6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accet...
Garanzia. 8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale.
8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.
Garanzia. L’utilizzo dei Servizi è soggetto alla disponibilità di adeguate connessioni di rete. Vodafone non è responsabile per cause di malfunzio- namento causate da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo. I Servizi sono forniti “AS IS” e nella misura consentita dalla legge applicabile, si escludono tutte le rappresentazioni, le garanzie, con- dizioni ed altri termini non espressamente indicati in questo documento, comprese eventuali garanzie implicite o alle condizioni di non violazione di diritti di terzi e idoneità per uno scopo particolare in relazione all’utilizzo del software e relativi servizi. Vodafone non garantisce che l’utilizzo dei Servizi sarà ininterrotto, disponibile in ogni momento o privo di rischi. Il Cliente prende atto che l’utilizzo del Servizio è a proprio esclusivo rischio. Vodafone non offre alcuna garanzia che il Servizio fornisca una protezione contro tutte le minacce possibili o sia privo di errori, esente da interruzioni o che il Servizio soddisferà le esigenze del Cliente, così come indicato all’art.4 che precede “Limitazioni di Responsabilità”.
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Garanzia. 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e/o Servizi sono esenti da vizi e difetti, di ottima qualità, prodotti a regola d’arte, conformi allo scopo per cui sono stati forniti e corrispondenti, in quantità e tipologia, a quanto previsto nell’Ordine.
7.2. Il Venditore dichiara e garantisce inoltre che, per un periodo di 12 mesi dalla data di Consegna dei prodotti o per il maggior periodo concordato tra le Parti (in seguito “Periodo di Garanzia”) i Prodotti saranno perfettamente funzionanti e/o idonei al raggiungimento delle finalità per cui sono stati forniti.
7.3. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di funzionamento nel corso del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a provvedere alla loro riparazione o sostituzione, a scelta di AL, con la massima tempestività e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di AL. Il Fornitore sosterrà integralmente le spese di riparazione o sostituzione dei Prodotti, così come ogni altra spesa o costi accessori, quali, in via esemplificativa, il trasporto, lo smaltimento dei Prodotti inutilizzabili e i costi e i danni subiti dai clienti di AL da questa indirettamente sostenuti.
7.4. Qualora il Fornitore non fosse in grado di provvedere a quanto sopra definito, AL si riserva la possibilità di ricorre ad altro terzo a sua scelta. Tutti i costi associati a questa operazione saranno a carico del Fornitore.
7.5. Il Fornitore non potrà addurre l’utilizzazione di un terzo per limitare o escludere le proprie responsabilità relative alla garanzia
7.6. In ipotesi di Contratto di appalto o Contratto d’Opera trovano applicazione le previsioni e le clausole previste negli specifici contratti.
Garanzia. 5.1 ELCA garantisce l’assenza di vizi e difetti nei materiali e nella costruzione dei Prodotti per un periodo di 24 mesi e dei Ricambi e Accessori per un periodo di 12 mesi, decorrenti rispettivamente dalla data indicata nel successivo art. 5.3, salvo diversi termini previsti da specifiche condizioni accordate al Cliente. Sono coperte da garanzia, secondo i limiti e le condizioni di seguito espressi, anche le eventuali spese di manodopera per interventi presso ELCA o presso un suo Centro Autorizzato. ▇▇▇▇, direttamente o tramite suo Centro Autorizzato, provvede a riparare i Prodotti oppure a riparare o sostituire Ricambi e Accessori che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciuti difettosi; è esclusa in ogni caso la nuova sostituzione di Prodotti e il prolungamento o la proroga dei termini di garanzia a seguito della riparazione.
5.2 Per interventi in garanzia presso ELCA: il Prodotto, Ricambio o Accessorio adeguatamente imballato deve essere spedito presso la sede ELCA; le spese di spedizione sono a carico del Cliente sul quale grava anche il relativo rischio, mentre il Prodotto riparato oppure il Ricambio/Accessorio riparato o sostituito, sarà reso presso la sede del Cliente a cura, spese e rischio di ELCA. Qualora il Cliente richieda che l’intervento in garanzia venga effettuato presso i suoi stabilimenti o cantieri, quest’ultimo sosterrà le spese di intervento, secondo le tariffe normalmente praticate specified in the Contract. Unless otherwise specified, the price shall be deemed as net of VAT. Unless otherwise agreed in writing by the parties, payment shall be made within 5 days as of the date of the delivery of the Products, Spare Parts and Accessories to the Client.
3.2 Should the Client fail to comply with the agreed payment terms, as well as should the Client fail to timely pay the Products, Spare Parts and Accessories previously delivered by, even if related to other contractual relationships, ELCA shall be entitled to suspend the relevant deliveries until full payment of the outstanding credit has been made and until proper guarantees for future deliveries have been given by the Purchaser. In any case, ELCA will have the right to charge interests on the unpaid amounts according to art. 5 of the legislative decree n. 231/2002 and following amendments.
3.3 In case of late collection or failure of collection of the Products, Spare Parts and Accessories, the Client shall not be entitled to any extension of the payment terms. Payments made b...
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del con...
Garanzia. [applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di prodotti prototipali]
19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.
19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..
19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.
Garanzia. ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.
