Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Clausole campione

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) degli importi minimi garantiti per i due singoli comuni; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, inosservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è int...
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Art. 30 – Riduzione delle garanzie
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento...
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (ai sensi dell’ art. 103 del Codice degli Appalti) pari al 10% (un deci- mo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi del citato art. 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall’art. 93, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla Stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante. La garanzia definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113 comma del Decreto Lgs 163/2006 e dell’art. 123 commi 1 e 2 del DPR n° 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell'art. 30, 2° c., L. 109/1994 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.