Common use of GARANZIA DEFINITIVA Clause in Contracts

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche Ed Altri Dispositivi Impiantabili E Di Sintesi Per Ortopedia/Traumatologia Occorrenti Alla u.o.c. Ortopedia E Traumatologia Del Presidio Ospedaliero 'A. Murri" Presso La Sede Operativa Di Fermo Dell'area Vasta 4 Dell'azienda Sanitaria Unica Regionale Delle Marche

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del 10% dell’importo contrattuale d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. È facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di aggiudicazionecui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto 10 (dieci) giorni dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionerichiesta. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)mancato reintegro il contratto si intende risolto, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantisalvo il risarcimento del danno.

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto La Fornitura Degli Apparati Di Rete Per Il Nuovo Datacenter Dell’infn Al Tecnopolo Di Bologna E Relativa Manutenzione Quinquennale Gara Composta Da Due Lotti, servizi-dac.dsi.infn.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016A garanzia del pieno e regolare svolgimento del servizio, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario l’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva del pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionecontrattuale, entro la data di stipula fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del contrattoD.Lgs. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivan. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi luogo dell’appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 13, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità in parte, pena la risoluzione del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoappalto. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato La mancata costituzione della garanzia determina la completa e regolare esecuzione del contrattodecadenza dell'affidamento. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato Si richiama per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artquanto non espressamente previsto l’art. 103 D. Lgvdel D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti50/2016.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 L’aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. LgvLgs. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da istituto italiano od estero ammesso imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad operare opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; - impegno da parte dell’obbligato in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da IVASSfotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità 93 comma 7 del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoD. Lgs. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione50/2016. In caso di concorrenti plurimi (RTI R.T.I.: - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e Consorzi)medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti. Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di – tutti i concorrenti partecipantirisoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del 10% dell’importo contrattuale d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di aggiudicazionecui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto 10 (dieci) giorni dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionerichiesta. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)mancato reintegro il contratto si intende risolto, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.salvo il risarcimento del danno

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto La Fornitura a Catalogo Di Corsi Di Formazione It Per Tutto L’infn, Disciplinare Di Gara Europea Telematica a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto Servizio Assicurativo Rimborso Spese Sanitarie Per Tutto Il Persionale Infn 3

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioA garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, una garanzia definitiva del pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di aggiudicazionetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, entro la data l’aumento è di stipula due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivaD.Lgs.n.385/1993. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artrispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 D. Lgvdel D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 50/2016 comma 11 Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Agenzia potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso, l’aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La garanzia è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziaprogressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente ad una miglioria nel limite massimo del prezzo di aggiudicazione80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. In caso di concorrenti plurimi (RTI 103, D.Lgs.n.50/2016 e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiss.mm.ii.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art. 103 del D. LgvLgs. 50/2016, n.50/2016. Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale complessivo offerto in sede di aggiudicazionegara, entro al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, prevedendo espressamente la data rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di stipula cui all’art.1944, secondo comma del contrattoC.C., delle eccezioni di cui all’art. Lo svincolo 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia provvisoriaentro quindici giorni, se prestataa semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento di regolare cauzione definitivadella richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi modo definitivo, ogni conto o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto ed essere estesa e verrà restituita all’Aggiudicatario in caso seguito a provvedimento di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantisvincolo.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore, www.comune.monfalcone.go.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioA garanzia della piena e regolare gestione dei servizi oggetto di appalto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva del pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionecontrattuale, entro la data di stipula fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del contrattoD.Lgs. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivan. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Federazione in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi luogo dell’appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 13, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità in parte, pena la risoluzione del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoappalto. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato La mancata costituzione della garanzia determina la completa e regolare esecuzione del contrattodecadenza dell'affidamento. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato Si richiama per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artquanto non espressamente previsto l’art. 103 D. Lgvdel D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti50/2016.

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Samples: www.fisg.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 dell’art. 103 del D. LgvLgs. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, 50/2016 testo vigente l’aggiudicatario del lotto è obbligato a costituire una garanzia definitiva fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionecontrattuale, entro la con validità sino alla data di stipula emissione del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare cauzione definitivaesecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità sarà prestata qualora il valore del contratto sia uguale o superiore ad € 40.000. L’ATS contraente si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’ATS contraente. La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esatta esecuzione del delle obbligazioni nascenti dal contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per iscritto dalla Stazione Appaltantel’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente contraente. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è È facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziadell’ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, subordinatamente ad una miglioria del prezzo per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantipreventiva azione giudiziaria.

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Samples: www.ats-insubria.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contrattoDLgs 50/2016. Lo L’Università darà l’assenso allo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Università stessa e l’Impresa tutti i rapporti di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del qualsiasi specie derivanti dal contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili all’Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (RTI dieci) giorni naturali e Consorziconsecutivi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università. A tal fine, l’Impresa depositerà presso l'Università la polizza assicurativa con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.000.000,00, per i danni derivanti all’Università causati dal proprio personale e con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.000.000,00 per la responsabilità civile verso terzi (RCT). La garanzia di cui al presente articolo, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di – tutti concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art.103, comma 10, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i concorrenti partecipantidanni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: www.univpm.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’impresa appaltatrice del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecontrattuale. In caso di concorrenti plurimi aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (RTI e Consorzidieci per cento), la cauzione garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., e stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 7 dell’11 settembre 2007, l’importo di cui sopra é ridotto del 50% qualora l’Impresa appaltatrice abbia dimostrato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000. Come previsto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27/9/2000, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere stipulata posseduta da – ed tutte le imprese del raggruppamento in favore caso di – tutti ATI orizzontale. Per i concorrenti partecipantiConsorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto Relativo Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Accompagnamento Assistiti All'interno Dei Presidi Ospedalieri “Umberto Parini” E “Beauregard” Di Aosta

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 dell’art. 103 comma 1, del D. LgvLgs. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario l’Aggiudicataria è obbligato obbligata a costituire una garanzia definitiva fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato 10 per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecento dell'importo contrattuale. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Xxxx Xxxxxxx. La mancata costituzione della cauzione deve essere stipulata definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante. La cauzione è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia garantisce l’osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in favore di – tutti i concorrenti partecipanticui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

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Samples: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. LgvL’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento del valore complessivo dell'accordo quadro. 50/2016In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al quale si rinvia venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni maggior dettagliopunto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso penali), l’aggiudicatario è obbligato a costituire il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e cessa di avere effetto solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo. L’importo della garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione all’aggiudicazione definitiva. La garanzia definitiva deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia dovrà essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare reintegrata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione comunale qualora, in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo fase di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine esecuzione del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di aggiudicazioneinadempimenti dell’aggiudicatario. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)inottemperanza, la cauzione deve reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016ss.mm.ii). La garanzia può essere stipulata ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. La garanzia verrà svincolata come previsto dalla normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiparte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016Fatta, al quale si rinvia per comunque, salva la risarcibilità di ogni e qualsiasi maggior dettagliodanno in favore della Società della Salute Senese, l’aggiudicatario l’appaltatore è obbligato tenuto a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionecostituire, entro la data di prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall’art.103 del D.Lgs. Lo svincolo 50/2016 a copertura dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Detta garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivadeve essere presentata nei termini stabiliti dalla Società della Salute Senese e preventivamente comunicati all’impresa affidataria. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Società della Salute Senese dichiara la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo va reintegrata a mano a mano che su di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato essa la completa e regolare esecuzione Società della Salute Senese opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla Stazione Appaltantelettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Società della Salute Senese, quest'ultima ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Ai sensi del succitato artLa garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell’80% con le modalità previste dall’art. 103 D. Lgvcomma 5 del D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziae il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, subordinatamente ad una miglioria successivamente all’accertamento del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiprevidenziali.

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Samples: www.sds-senese.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire l’esecuzione delle prestazioni da svolgersi nei confronti di Regione Toscana e nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti del presente contratto l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. 2019/50/2525377 in data 29/07/2019 con la quale la Società reale Mutua di aggiudicazione, entro la data Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di stipula del contrattoEuro 522.112,50. Lo svincolo L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. L’importo della garanzia provvisoriaè stato ridotto per il possesso della certificazione prevista all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservata, se prestatain copia conforme all’originale, sarà comunicato per iscritto solo successivamente agli atti dell’Ufficio. La suddetta garanzia dovrà essere integrata dall’Appaltatore ogni qualvolta venga raggiunto uno scaglione di adesioni con valore pari ad Euro 300.000,00. Nel caso in cui Regione Toscana – Soggetto aggregatore ricorra all’opzione di cui al ricevimento di regolare cauzione definitivaprecedente art. 11 “Modifiche al contratto”, la garanzia dovrà essere integrata. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSlimite massimo dell’80% dell’ importo garantito. Essa dovrà coprire l’intero periodo L’ammontare residuo, pari al 20%, è svincolato a seguito di validità rilascio del Certificato di verifica di conformità provvisorio delle intere prestazioni del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionequadro. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)rinnovo o proroga del contratto quadro, la cauzione deve garanzia dovrà opportunamente essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiintegrata e prorogata.

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Samples: www.comune.lucca.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. del D.Lgs 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioil Contraente, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di prima della stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La tenuto a prestare idonea garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario misura pari al termine 10% (dieci per cento) dell’importo economico del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi aggiudicazione con ribasso di asta superiore al 10% (RTI e Consorzidieci %), la cauzione garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci %). Qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti %), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti %). La garanzia in questione si intende a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’importo economico della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta %) per gli operatori economici in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee nello specifico settore dell’attività oggetto del presente capitolato. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico affidatario dovrà allegare alla garanzia definitiva la relativa certificazione di qualità. La garanzia va costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La garanzia avrà efficacia anche nel caso di contestazione del contratto. Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre “bozza” della stessa ai fini dell’accettazione da parte dal Dipartimento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al “beneficio della preventiva escussione del debitore principale”, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività entro giorni 15 (quindici), a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Roma. Le fideiussioni/polizze dovranno essere stipulata prestate a favore del Dipartimento. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (o alla restituzione del documento di garanzia da – ed parte del Dipartimento) con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in favore dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di – tutti i concorrenti partecipantigiorni 10 (dieci) lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

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Samples: web.uniroma1.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecontrattuale. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la cauzione garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. In caso di costituzione della garanzia in contanti, la somma relativa dovrà essere versata sul conto corrente bancario n. 1025000/9-ABI 8562-CAB 7091-CIN V presso Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.C.AR.L. xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 000/0 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx (XX). In sede di deposito dovrà essere inserita l’indicazione del soggetto partecipante e la dizione “servizio di trasporto verso le palestre esterne agli edifici scolastici riservato agli studenti delle scuole superiori di San Miniato”. Si precisa che il deposito è infruttifero. In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/20006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fidejussione deve essere stipulata intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti e ai quali venga rilasciata, da – ed organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o equivalente. In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti tale certificazione deve essere prodotta da ogni soggetto facente parte del GEIE, aggruppamento o del consorzio. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in favore pendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva, dovranno essere presentate corredate da autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di – tutti i concorrenti partecipantigaranzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in base alle liquidazioni effettuate, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla fine del servizio salvo l'utilizzo per eventuali inadempimenti nella prestazione del servizio.

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Samples: www.provincia.pisa.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioA garanzia della piena e regolare gestione dei servizi oggetto di appalto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva del pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionecontrattuale, entro la data di stipula fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del contrattoD.Lgs. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivan. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Stazione appaltante in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi luogo dell’appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 12, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità in parte, pena la risoluzione del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoappalto. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato La mancata costituzione della garanzia determina la completa e regolare esecuzione del contrattodecadenza dell'affidamento. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato Si richiama per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artquanto non espressamente previsto l’art. 103 D. Lgvdel D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti50/2016.

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Samples: comune.novate-milanese.mi.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai La garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell'art. 50/2016103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del 10%.-Nel caso di ribasso d'asta superiore al quale si rinvia 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale punto di aggiudicazione, entro la data ribasso superiore al 20%. Per le modalità di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivadefiniti va si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La prestazione della garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità e la firma del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoappalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contrattoD.Lgs. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti50/2016.

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Samples: Lavori Di

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. LgvA garanzia degli obblighi contrattuali l'I.A. dovrà istituire, nelle forme stabilite dalla legge (art. 50/2016, 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.) un deposito cauzionale definitivo pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionedell'importo (quinquennale) netto complessivo della concessione, entro la data di prima della stipula del contratto. Lo svincolo Detta cauzione dovrà essere fatta secondo le modalità del precedente articolo. In particolare deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia provvisoriamedesima entro quindici giorni, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento a semplice richiesta scritta dell’A.C.. La polizza fideiussoria dovrà avere validità di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato almeno due mesi oltre la completa e regolare esecuzione scadenza del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi L’importo della cauzione è ridotto nel caso del succitato possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 14001 o audit ( EMAS), secondo le prescrizioni di cui all’ art. 93 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto al comma 1 ultimo periodo dell’ artt. 103 D. Lgvcitato. 50/2016 comma 11 è facoltà Nel caso di inadempimenti anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'I.A., l'A.C. procederà all'escussione della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione cauzione suddetta con semplice atto amministrativo. Nel caso in cui l'I.A. non si trovi in condizioni di inadempienza, la restituzione della garanziacauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto di fornitura, subordinatamente ad una miglioria dopo verifica del prezzo rispetto da parte dell'I.A. di aggiudicazionetutte le norme contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI rifiuto alla stipulazione del contratto, entro 5 giorni dalla data fissata, l'I.A. decade dall'aggiudicazione della concessione, fatti salvi, comunque, ogni diritto e Consorzi)azione dell'A.C., ivi compreso il risarcimento dei danni causati. All’I.A. fanno carico tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente capitolato. In particolare l'I.A. dovrà garantire la cauzione deve essere stipulata da – ed scrupolosa osservanza delle norme vigenti in favore materia di – tutti i concorrenti partecipantilavoro subordinato, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché di qualsiasi altra norma che dovesse comunque avere attinenza con il rapporto giuridico di cui trattasi.

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Samples: www.comune.albanolaziale.rm.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv1. 50/2016Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro l’Appaltatore ha presentato (All. n.1), al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioin conformità all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, l’aggiudicatario è obbligato a costituire la garanzia definitiva a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del 10% dell’importo contrattuale presente accordo quadro e dell’osservanza di aggiudicazionetutte le norme generali in esso richiamate, entro in misura pari a € ........… . . . . . . . . rilasciata da ..........… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . - 2. La cauzione sta a garanzia altresì dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti attuativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la data regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di stipula danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del contrattorimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo - 3. L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia provvisoriacauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, se prestatanonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. - 4. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti attuativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016. 11 - 5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di regolare Esecuzione/collaudo dell’ultimo contratto attuativo stipulato. - 6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell’ultimo contratto attuativo stipulato. - 7. Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente xxxxx non venga affidato alcun contratto attuativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo corso di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovodeposito cauzionale medesimo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante- 8. Ai sensi del succitato artdell’art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà 1 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore l’integrazione della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)inottemperanza, la cauzione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. - 9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’ultimo contratto attuativo stipulato. - 10. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell’art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell’Appaltatore. - 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all’art. 17. [GARANZIE A TUTELA DELL’OFFERTA, DELL’ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE] del C.S.A. ART. 12 – ASSICURAZIONI 12 - 1. Per l’accordo quadro del presente lotto, l’Appaltatore è obbligato a stipulare: - - una polizza di assicurazione a norma dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. - 2. La somma assicurata, da stipularsi a nome dell’Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all’importo dell’intero Accordo Quadro. - 3. La durata e l’efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto del singolo contratto attuativo sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori. - 4. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore come disciplinato all’art.17 del CSA. - 5. La polizza di cui ai precedenti commi deve essere stipulata da – ed estesa alla colpa grave all’Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve essere esibita al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. - Dovrà altresì essere conforme ai contenuti di schema polizza tipo definiti dalla normativa in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.essere e in caso omesso e ritardato pagamento le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell’Appaltatore. - 6. Si richiamano integralmente le disposizioni del summenzionato art. 17 del C.S.A. ART. 13 –

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Samples: Contratto D’appalto

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere è costituita dall’impresa aggiudicataria mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare un Garante a ciò debitamente autorizzato o abilitato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter dell’art. 30 della L.109/94 e s.m.i. all’art. 101 del D.P.R. 554/99, ed al D.M. 123/2004. L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, e non a mezzo della sola scheda tecnica, in Italia ed iscritto nel Registro unico originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio della S.A., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua Spa si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza. In espressa deroga a quanto previsto dall’articolo 3, schema tipo 1.2 del D.M. 123/2004 l’importo della garanzia definitiva è determinato secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 30 della L. 109/94 e s.m.i. Per la determinazione dell’importo della garanzia definitiva si tiene conto anche degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSoneri per la sicurezza. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa Ai sensi dell’art. 30, comma 2-ter L. 109/94 e s.m.i. lo svincolo automatico non opera in caso di proroga grave inadempimento dell’impresa ai propri obblighi contrattuali. Di ciò l’Amministrazione darà pronta comunicazione al garante. Le imprese di cui all’art. 8, comma 11-quater della L.109/94, usufruiranno dei benefici di cui alla lettera a) del medesimo comma. A tal fine, visto quanto previsto dall’art. 49 D.P.R. 445/00 la sussistenza della certificazione di qualità ovvero della presenza di elementi significativi e correlati del suddetto sistema, dovrà essere dimostrata dall’impresa o rinnovotramite produzione di copia autenticata con le modalità di cui all’art. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine 19 D.P.R. 445/00 del contrattocertificato rilasciato dal competente organismo, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato oppure dall’attestazione ex art. 103 D. Lgv. 50/2016 4 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia3 D.P.R. 34/00 contenuta nel certificato SOA, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazioneove prodotto. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)A.T.I. per poter usufruire della riduzione di cui sopra, la cauzione deve certificazione del sistema di qualità ovvero la presenza di elementi significativi e correlati del suddetto sistema, devono essere stipulata da – ed in favore possedute secondo quanto stabilito dalla Determinazione n.44/2000 dell’Autorità di – tutti i concorrenti partecipantiVigilanza sui Lavori Pubblici.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo ai fini della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine sottoscrizione del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato dovrà costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, in misura pari al dieci per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecento dell’importo contrattuale. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione deve si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate all’esecutore di cui si accerti l’eccedenza rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 determina la decadenza dell’affidamento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 103 D.Lgs. 50 del 2016 a scelta dell’appaltatore dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario, essa dovrà essere stipulata reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte dell’inosservanza di tale obbligo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia, da – ed intestare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in favore dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate da autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di – tutti garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i concorrenti partecipantipredetti elementi (identità, poteri e qualifica).

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Samples: www.mef.gov.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante (se fidejussione) Atto di Fidejussione n. rilasciata in data dalla compagnia dell’importo di € , ( , ). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdel presente contratto. La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva . Nella presente fattispecie l’esecutore ha eseguito versamento del 10% dell’importo contrattuale del valore dell’intero Accordo Quadro. Oppure11 L’esecutore eseguirà il versamento del 10% del valore del singolo contratto applicativo al momento della sottoscrizione del contratto applicativo medesimo. L’amministrazione non ha richiesto alcuna garanzia definitiva, in quanto si tratta di aggiudicazioneun appalto rientrante nella fattispecie di cui all’art.36, entro comma 2, lett. a)12. L’amministrazione non ha richiesto alcuna garanzia definitiva, in quanto si tratta di un appalto da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità (oppure, se si tratta di forniture, si tratti di beni che per la data loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di stipula del contrattoproduzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati)13. Lo svincolo La motivazione dell’esonero della richiesta della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiparticolare ha riguardato 14.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Affidamento Di Lavori

GARANZIA DEFINITIVA. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionecontrattuale. Tuttavia, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo l’importo della garanzia provvisoriafideiussoria come sopra determinato, se prestataè aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sarà comunicato sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per iscritto solo successivamente ogni punto di ribasso superiore al ricevimento 20%, ove il ribasso di regolare cui sopra sia superiore al 20%. L’importo della cauzione definitivadefinitiva – come sopra determinato – potrà essere ridotta per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001, così come previsto dall’art. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSoriginale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9001. In alternativa, il possesso del contratto ed essere estesa suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che in caso di proroga o rinnovoraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrente forma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Si precisa che, in conformità al termine disposto dell’art. 34, L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del contrattoc. 7 dell’art. 66, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. LgvD.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziae ss.mm.ii. sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)pertanto, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiprovvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.

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Samples: www.comune.casalpusterlengo.lo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, al quale si rinvia per ogni maggior dettagliola Ditta affidataria deve versare, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di prima della stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestatauna cauzione, sarà comunicato pari al 10% (dieci per iscritto solo successivamente cento) dell’importo di aggiudicazione al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico netto degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazioneoneri fiscali. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: - con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; - con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore rinuncia all'eccezione di – tutti i concorrenti partecipanticui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, costituirà una cauzione € 20.185,00 pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale complessivo del valore di aggiudicazioneconcessione, entro la data calcolato in relazione all’intero periodo di stipula affidamento della gestione al netto dell’IVA, ai sensi dell'art 103 del contrattoD. Lgs. Lo svincolo della 50/2016 e s.m.i.. La garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento potrà essere costituita sotto forma di regolare cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia definitiva deve essere rilasciata dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da istituto italiano od estero ammesso parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad operare opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; - impegno da parte dell’obbligato in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. - L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da IVASSfotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. Essa dovrà coprire l’intero periodo 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di validità cui all'art. 93, comma 7, del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoD. Lgs. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto50/2016. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. - In caso di concorrenti plurimi (RTI R.T.I.: - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. - La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e Consorzi)l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di – tutti i concorrenti partecipantieventuali maggiori danni.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. LgvLa cauzione, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto costituita mediante emessa da sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, certificato da SPL, secondo quanto stabilito dall’art. 50/2016103 del Codice, previa deduzione di crediti della Stazione Appaltante verso l’Impresa. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al quale 20% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine delle verifiche di cui al precedente art. 12 del presente Contratto, connesse all’ultimo bimestre di attività. L’Appaltatore si rinvia impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per ogni maggior dettagliotutta la durata del presente contratto e, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del 10% dell’importo contrattuale presente contratto, pena la risoluzione di aggiudicazione, entro la data di stipula diritto del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivamedesimo. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in Italia ed iscritto nel Registro unico deroga all’art.1945 cod. civ.. SPL ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. SPL ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli intermediari assicurativi obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SPL si sia avvalsa, in tutto o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine parte, durante l’esecuzione del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di SPL. In ogni caso di inadempimento a tale obbligo SPL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artResta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiCodice.

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Samples: Contratto Tra

GARANZIA DEFINITIVA. Ai A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.103 D. Lgve con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione appaltante. Si applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di aggiudicazionetali benefici, entro la data l’aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di stipula accesso al beneficio. Si precisa inoltre che: ✓ in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione, l’aggiudicatario può godere del contratto. Lo svincolo beneficio della riduzione della garanzia provvisoriasolo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, se prestatacomma 7, sarà comunicato del D. Lgs. n. 50/2016 per iscritto la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ✓ in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivanel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artrispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. LgvLgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantin. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdel Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 50/201693 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, al quale si rinvia per ogni maggior dettagliodel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’aggiudicatario fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è obbligato esercitato in conformità a costituire quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice. L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del 10D.Lgs. n.50/2016, ovvero in caso di accordo quadro calcolato sull’importo appalto cd Prezzo base secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo contrattuale dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di aggiudicazioneavvenuta esecuzione pro-quota. Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. del Codice. La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, entro anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la data di stipula del contratto. Lo stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivarilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare tempestivamente reintegrata qualora in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi corso d’opera essa sia stata parzialmente o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del contratto ed essere estesa Codice; in caso di proroga inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o rinnovocomunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Sarà restituita su richiesta Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa quanto segue: ▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa dell’aggiudicatario menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; ▪ In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. Non è previsto il sopralluogo. Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. L’offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara. Nell’ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue: - nel campo “Data Limite per la presentazione delle offerte” è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero il termine entro cui le offerte devono pervenire; - nel campo “Data Limite Stipula Contratto” è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l’operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell’offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale indicati al successivo articolo 23; - nel campo “Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi” è inserita la data, indicata all’art.4, entro la quale l’operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l’esecuzione del servizio. Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini. Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma Acquistinretepa. Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno all’offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l’offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse. L'operatore economico è responsabile della mancata o tardiva ricezione dell'offerta nei termini fissati dagli atti di gara, fatta eccezione per l'ipotesi di malfunzionamento della Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata dalla stazione appaltante; in particolare, ricadono nella responsabilità esclusiva del concorrente il malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati dallo stesso (PC, browser, software, firma digitale, modem, impianto dati, energia elettrica, etc....), la difficoltà di connessione e trasmissione dati e lentezza dei collegamenti utilizzati dal concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine del contrattodi scadenza per la presentazione delle offerte. Si precisa, dopo aver accertato inoltre, che qualora durante il termine fissato per la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara. Ai Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del succitato artDPR n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 103 D. LgvConsiderata la natura dematerializzata della procedura di gara, si precisa quanto segue: ▪ le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzian. 82/2005 – ai fini dell’ammissione alla procedura, subordinatamente ad una miglioria la proposta tecnica e la proposta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del prezzo concorrente o altro soggetto dotato del potere di aggiudicazioneimpegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta ▪ per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti plurimi devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro; ▪ il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l’Operatore economico dall’obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l’utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori; ▪ nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI e Consorzio coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la cauzione finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento; il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; ▪ la sottoscrizione mediante firma digitale non richiede l’allegazione della copia del documento di identità del dichiarante; ▪ la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell’ambito delle sezioni (passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere stipulata conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dagli atti di gara – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi; ▪ per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da – ed produrre deve essere in favore lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. ▪ per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente RDO; ▪ è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara. ▪ la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata; ▪ nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i concorrenti partecipantitermini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire; ▪ il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all’invio dell’offerta; ▪ in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. ▪ che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013: ✓ .pdf -.jpg - .tiff - .bmp; ✓ .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods; ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione. ▪ In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, compresa tra l’altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (circa 10MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip. Si precisa, inoltre, quanto segue: ❖ il mancato rispetto delle prescrizioni previste dagli atti di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio; ❖ in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice; ❖ l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta; ❖ nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Tale rinuncia non comporta la rideterminazione della graduatoria tecnica o economica.

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Samples: aslsalerno.etrasparenza.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Come indicato all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del 10% dell’importo contrattuale medesimo X.Xxx. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di aggiudicazionetutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, entro nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la data di stipula risarcibilità del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivamaggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo inesatto adempimento di validità del contratto ed essere estesa in caso tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai penali: ai sensi del succitato comma 2, art. 103 D. Lgv103, D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse. Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.definitiva nei seguenti casi:

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Samples: trasparenza.comune.ercolano.na.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti specifici, l’aggiudicatario dovrà inoltre prestare, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di fideiussione pari al quale si rinvia 10 per cento dell'importo offerto risultante dal ribasso presentato in sede di gara in favore del Ministero, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e limitatamente al valore del sngolo appalto specifico. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dell’Accordo Quadro nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni maggior dettagliopunto di ribasso superiore al venti per cento. L’importo della suddetta fideiussione è ridotto secondo le percentuali indicate dall'articolo 93, l’aggiudicatario è obbligato comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che: i) in caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a costituire semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Le fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, le garanzie dovranno essere corredate di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro determina la data di stipula del contratto. Lo svincolo decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano copre gli oneri per il mancato od estero ammesso inesatto adempimento dell’Accordo Qaudro e cessa progressivamente di avere effetto ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal singolo contratto specifico. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario provvedere al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantireintegro secondo quanto ex lege previsto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l’Appaltatore deve costituire, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva pari a euro 32.400,00= determinata e prestata ai sensi dell’art. Lo svincolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata, a scelta dell’Appaltatore, dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della garanzia provvisoriapreventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, se prestatacomma 2, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivadel Codice Civile; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università. La garanzia definitiva cauzione deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine vincolata per tutta la durata del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)risoluzione per causa imputabile all’Appaltatore, la cauzione definitiva viene trattenuta dall’Università. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve essere stipulata provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiparte dell’Università.

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Samples: www.unibo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 L’aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. LgvLgs. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da istituto italiano od estero ammesso imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad operare opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; - impegno da parte dell’obbligato in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. L'importo della garanzia viene ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da IVASSfotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità 93 comma 7 del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoD. Lgs. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione50/2016. In caso di concorrenti plurimi (RTI R.T.I.: - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e Consorzi)medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti. Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di – tutti i concorrenti partecipantirisoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

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Samples: www.comune.grumellodelmonte.bg.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del 10% dell’importo contrattuale d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. È facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di aggiudicazionecui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro la data di stipula del contratto10 (dieci) giorni dalla richiesta. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in In caso di proroga o rinnovomancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine L’INFN ha facoltà, ai sensi dall’art. 103, comma 11, del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgvd.lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario e s.m.i. di non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia, subordinatamente garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad una miglioria un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it

GARANZIA DEFINITIVA. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una garanzia definitiva, pari a € , determinata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art.103, co. 4, D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, co. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente: - la rinuncia al quale si rinvia beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università. La cauzione deve essere vincolata per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro tutta la data di stipula durata del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoriaIn caso di risoluzione, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare la cauzione definitivadefinitiva viene trattenuta dall’Università. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSè prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del presente contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve essere stipulata provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiparte dell’Università.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioPrima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è obbligato tenuto a costituire apposita garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 comma 1 del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivaCodice. La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 gennaio 2018, n. 31. Inoltre, la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze previste può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da istituto italiano od estero ammesso ad operare parte della AOU di Sassari dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta dell’AOU di Sassari. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Il valore della garanzia deve essere calcolato in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSfunzione del valore contrattuale, computato al netto dell’Iva e comprensivo dei costi della sicurezza. Essa dovrà coprire l’intero periodo Ai sensi dell’art. 103, co.1, del D.lgs. 50/2016, al fine di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto, dopo aver accertato in casi di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la completa e regolare esecuzione del contrattogaranzia da costituire viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per iscritto dalla Stazione Appaltanteogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice; La garanzia definitiva: - potrà essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della garanzia, subordinatamente ad una miglioria preventiva escussione del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)debitore principale, la cauzione deve rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e delle Amministrazioni; - dovrà, inoltre, essere stipulata da – ed corredata da: copia della delega notarile rilasciata a favore del sottoscrittore, alla firma di polizze assicurative stipulate dalla società di assicurazione delegante; codice di controllo per la verifica dell’autenticità per mezzo del sito web della società - potrà essere ridotta in favore di – tutti ragione delle regole previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i concorrenti partecipantidocumenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

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Samples: www.aousassari.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.103 D. Lgve con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione appaltante. Si applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di aggiudicazionetali benefici, entro la data l’aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di stipula accesso al beneficio. Si precisa inoltre che: in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione, l’aggiudicatario può godere del contratto. Lo svincolo beneficio della riduzione della garanzia provvisoriasolo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, se prestatacomma 7, sarà comunicato del D. Lgs. n. 50/2016 per iscritto la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; In caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivanel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artrispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. LgvLgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantin. 50/2016.

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Samples: www.unifi.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria conforme ai requisiti di legge cogenti, che potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo come previsto dalla normativa applicabile in materia all’Art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dalla normativa applicabile in materia dall’Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui all’Art. 103 co. 9 del Codice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di quanto previsto dal Codice Civile cui all’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore. La garanzia dovrà inoltre prevedere la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’Art. 50/2016I.X.1e dell’Art. II.III.1del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. L’importo della garanzia è ridotto secondo i criteri fissati dall’Art.93 del Codice. L’eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualità conformi alle norme europee non può comunque determinare l’azzeramento della garanzia stessa. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al quale perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo. L’Appaltatore si rinvia per ogni maggior dettaglioimpegna, l’aggiudicatario è obbligato altresì, a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale reintegrare l’ammontare garantito, in caso di aggiudicazioneescussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la data Committente nell’impossibilità di stipula del contrattoesigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria di pari importo e della medesima tipologia. Lo svincolo della garanzia provvisoriacauzione definitiva è automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, se prestataai sensi dell’Art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento senza che vi sia la necessità di regolare un esplicito benestare da parte della Committente. L’ammontare residuo della cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSpermanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 Nessun interesse è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantidovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Reti E Impianti Del Ciclo Idrico Integrato

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del 10% dell’importo contrattuale d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di aggiudicazionecui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto 10 (dieci) giorni dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionerichiesta. In caso di concorrenti plurimi mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno. (RTI e ConsorziNota per la stazione appaltante: facoltà di non richiedere la garanzia per procedure art. 36, comma 2, lett. a), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

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Samples: www.lnl.infn.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecontrattuale. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la cauzione garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese bancarie, assicurative o dagli intermediari finanziari e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la fideiussione deve essere stipulata intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti e ai quali venga rilasciata, da – ed organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o equivalente. In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, tale certificazione deve essere prodotta da ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in favore pendenza dell’esecuzione del contratto. Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva, dovranno essere presentate corredate da autentica della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di – tutti i concorrenti partecipantigaranzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia in questione è progressivamente svincolata in base alle liquidazioni effettuate, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla fine del servizio salvo l’utilizzo per eventuali inadempimenti nella prestazione del servizio.

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Samples: www.provincia.pisa.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del di € 150.000,00 pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

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Samples: www.asur.marche.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione apposita cauzione definitiva pari a € 1.780.000,00 ovvero pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dell’atto negoziale al netto delle opzioni in esso previste, eventualmente riducibile del 50 % in caso di aggiudicazionepossesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000. Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, entro la data dovrà essere trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. L’Aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione del garante (o dei garanti in caso di stipula pool). Ferservizi S.p.A. trasmetterà le informazioni ricevute alle preposte strutture organizzative di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e queste ultime provvederanno a verificare l’affidabilità creditizia del contrattogarante (o dei garanti in caso di pool) secondo le policy pro tempore vigenti. Lo svincolo della garanzia provvisoriaXxxxxxx accettate solo garanzie rilasciate da garanti dei quali le strutture operative di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. verificheranno l’affidabilità creditizia. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore garante, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve oltre ad essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso autorizzato ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa Italia, dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti possedere contemporaneamente i concorrenti partecipanti.seguenti requisiti:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettagliol'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale in sede di aggiudicazione, entro la data di stipula stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. Lo svincolo La mancata costituzione della garanzia provvisoriacontrattuale determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente con conseguente aggiudicazione dell’appalto al ricevimento di regolare cauzione definitivaconcorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi copre gli oneri per il mancato o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSinesatto adempimento. Essa dovrà coprire l’intero periodo Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha il diritto di validità valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto ed essere estesa disposta in caso di proroga o rinnovodanno all’Appaltatore. Sarà restituita La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta espressa dell’aggiudicatario dell’Agenzia aggiudicataria al termine del contrattocontratto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, dopo aver accertato salariali e previdenziali. La cauzione deve prevedere espressamente la completa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c. e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà ; In caso di escussione totale o parziale della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziacauzione, subordinatamente ad una miglioria del prezzo l’impresa concessionaria ha l’obbligo di aggiudicazionereintegrare la stessa sino all’importo convenuto. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al predetto art.93, la cauzione deve essere stipulata comma 7 del D.Lgs.50/2016, sia comprovato da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantitutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

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Samples: www.consiglio.regione.abruzzo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari parti dell’Accordo Quadro che saranno anche aggiudicatari dell’appalto specifico relativo all’esecuzione della prima annualità del Programma “Frutta nelle scuole”, a.s. 2017-2018, dovranno prestare, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale offerto risultante dal ribasso offerto in sede di aggiudicazionegara, entro in favore del Ministero, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la data di stipula dell’Accordo Quadro limitatamente al valore del contrattosingolo Appalto specifico. Lo svincolo L’importo della garanzia provvisoriafideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, se prestata, sarà comunicato mentre l’aumento è di due punti percentuali per iscritto solo successivamente ogni punto di ribasso superiore al ricevimento 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di regolare cauzione definitivacui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva deve essere rilasciata prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto notaio ed essere estesa irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di proroga possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7 del Codice. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiAccordo Quadro.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. LgvPrima della stipula del contratto, il CONCESSIONARIO si obbliga a produrre la garanzia definitiva nelle forme e nella misura indicata e prevista nell’art. 50/2016103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria, dovrà contenere l’espressa rinuncia al quale si rinvia beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto nelle ipotesi di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per ogni maggior dettagliousufruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala, l’aggiudicatario in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L’Amministrazione appaltante - PROMOTORE ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. Il CONCESSIONARIO è obbligato a costituire reintegrare la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazionecui l’Amministrazione appaltante - PROMOTORE abbia dovuto valersi, entro la data di stipula in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoriaIl CONCESSIONARIO si obbliga, se prestataaltresì, sarà comunicato a produrre copia conforme all’originale di polizza per iscritto solo successivamente al ricevimento la responsabilità civile prestatori di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contrattolavoro, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantirelativa alla propria attività aziendale.

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Samples: Concessione Di Servizi Ai Sensi Degli Artt. 164 E Seg. d.lgs. 50/2016 E s.m.i. Per L’affidamento Del Servizio Di Organizzazione, Gestione E Realizzazione Del Ix Simposio Internazionale Sulla Fragola Iss2020 E Eventi Correlati (Macfruit, Pre E Post Tours, Berry School) Mediante Procedura Negoziata Ex Art.36 C.2 Lett

GARANZIA DEFINITIVA. Ai Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/20161 comma 4 del DL 76/2020 e s.m.i. L’offerta è corredata, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioa pena di esclusione, l’aggiudicatario è obbligato dall’impegno di un fidejussore a costituire rilasciare la garanzia definitiva del qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della cauzione è pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di aggiudicazioneconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, entro su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivaresponsabilità solidale tra le imprese. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine vincolata per tutta la durata del contratto, dopo aver accertato si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Aggiudicatario. In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali” del capitolato di gara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera sino alla completa e regolare ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l’Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo relativa richiesta effettuata da parte di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiATERSIR.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Speciale D’appalto

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. LgvPrima della stipula del Contratto l’Affidatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 50/201693 commi 2 e 3 del Codice, pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale contrattuale. Al fine di aggiudicazionesalvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, entro la data l'aumento è di stipula due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivacontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere rilasciata allegata un’autodichiarazione, accompagnata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSrappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), La documentazione inerente la cauzione deve essere stipulata da – ed prodotta all’atto della stipula del Contratto. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in favore dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di – tutti diffida o di procedimento giudiziario. L’Affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC). Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i concorrenti partecipantirapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.

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Samples: presidenza.governo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia definitiva fideiussoria del 10% 10 per cento dell’importo contrattuale offerto. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di aggiudicazione, entro la data di stipula del contrattoinvito. Lo svincolo La mancata costituzione della garanzia provvisoriacontrattuale determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente con conseguente aggiudicazione dell’appalto al ricevimento di regolare cauzione definitivaconcorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi copre gli oneri per il mancato o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSinesatto adempimento. Essa dovrà coprire l’intero periodo AFOL ha il diritto di validità valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto ed essere estesa disposta in caso danno all’Appaltatore. La garanzia cessa di proroga o rinnovoavere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. Sarà restituita su La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo xxxxx, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla della Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantitutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai L’affidatario dovrà presentare preventivamente alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016del D.Lgs 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva del sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecontrattuale. In caso di concorrenti plurimi (RTI aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia sarà ridotto nella misura e Consorzi)alle condizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: - con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; - con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del COMMITTENTE che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore rinuncia all'eccezione di – tutti i concorrenti partecipanticui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del COMMITTENTE.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’impresa appaltatrice del contratto è obbligato obbligata a costituire una garanzia definitiva fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecontrattuale. In caso di concorrenti plurimi aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (RTI e Consorzidieci per cento), la cauzione garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., e stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 7 dell’11 settembre 2007, l’importo di cui sopra é ridotto del 50% qualora l’Impresa appaltatrice abbia dimostrato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000. Come previsto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27/9/2000, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere stipulata posseduta da – ed tutte le imprese del raggruppamento in favore caso di – tutti ATI orizzontale. Per i concorrenti partecipantiConsorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto Per L’affidamento Del Servizio Di Trasloco, Trasporto E Facchinaggio Presso I Presidi Ospedalieri E Territoriali

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioIn sede di stipula dell’AQ, l’aggiudicatario è obbligato deve costituire a costituire favore dell’Amministrazione la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore contrattuale dell’AQ. La suddetta garanzia definitiva dovrà essere costituita nella misura del 102% dell’importo del valore contrattuale di aggiudicazione, entro massimo dell’AQ. La mancata costituzione della garanzia nei confronti dell’Amministrazione determina la data di stipula del contratto. Lo svincolo revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria. Prima della sottoscrizione di ciascun atto di adesione alla seconda fase, se prestataquale condizione per poter procedere alla sottoscrizione dello stesso, sarà comunicato per iscritto solo successivamente l’aggiudicatario deve costituire a favore dell’Amministrazione/ciascun Ente aderente un’altra cauzione definitiva in ottemperanza al ricevimento disposto di regolare cauzione definitivacui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore del contratto di adesione specifico. La suddetta garanzia definitiva deve dovrà essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo costituita nella misura del 8% del valore dell’atto di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contrattoadesione, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artfatti salvi gli aumenti previsti dall’art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria c. 1 del prezzo Codice in relazione alla percentuale di ribasso di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)Nel dettaglio, la cauzione deve percentuale del 8% della garanzia definitiva sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto in sede di AQ rispetto alla base di gara dell’AQ in questione sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima; a titolo esemplificativo: La mancata costituzione della garanzia nei confronti dell’Ente aderente determina la non sottoscrizione dell’Atto di adesione alla seconda fase e la segnalazione all’Amministrazione per l’applicazione delle penali contrattuali di cui all’art. 11 dello schema di AQ e della eventuale risoluzione previste nello stesso schema di AQ. Si precisa che le cauzioni definitive presentate mediante fideiussioni dovranno contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione/Ente aderente. Tutte le cauzioni definitive dovranno essere stipulata mantenute valida per tutta la durata dell’AQ e degli atti di adesione specifici da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiesso derivati e sono svincolate ai sensi dell’articolo 103 del Codice.

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Samples: ancitoscana.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016Il Gestore, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente CSA, dovrà costituire una cauzione pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale complessivo del valore di aggiudicazionegestione, entro la data calcolato in relazione all’intero periodo di stipula affidamento della gestione al netto dell’IVA, ai sensi dell'art 103 del contrattoD. Lgs. Lo svincolo della 50/2016 e s.m.i.. La garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento potrà essere costituita sotto forma di regolare cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia definitiva deve essere rilasciata dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da istituto italiano od estero ammesso parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad operare opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; - impegno da parte dell’obbligato in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. - L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da IVASSfotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. Essa dovrà coprire l’intero periodo 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di validità cui all'art. 93, comma 7, del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovoD. Lgs. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto50/2016. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. - In caso di concorrenti plurimi (RTI R.T.I.: - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. - La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e Consorzi)l’aggiudicazione della gestione al concorrente che segue nella graduatoria. N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Gestore, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di – tutti i concorrenti partecipantieventuali maggiori danni.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, al quale si rinvia per ogni maggior dettagliola Ditta affidataria deve versare, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di prima della stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestatauna cauzione, sarà comunicato pari al 10% (dieci per iscritto solo successivamente cento) dell’importo di aggiudicazione al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico netto degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazioneoneri fiscali. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: - con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; - con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore rinuncia all'eccezione di – tutti i concorrenti partecipanticui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. In caso di rinnovo dell’Accordo quadro, l’Affidatario sarà tenuto ad estendere la garanzia per pari durata.

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato dell’ art. 103 D. LgvLgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzian. 50/2016, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), l’Ente appaltante accetta la cauzione deve costituita da fidejussione da parte della Società – Agenzia di . La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in data che si allega al presente atto sotto la lettera “ ”. La Società - agenzia di e per essa il suo legale rappresentante Xxx. nato a il , si costituisce fidejussore nell’interesse dell’Appaltatore ed a favore dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di € (diconsi euro ) corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo Quadro. L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l’importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dal citato art. 103, nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. La cauzione garantisce l’impegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori affidati in esecuzione del presente Accordo Quadro e potrà essere stipulata escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi previsti dall’art. 103, commi 1 e 2. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed in favore esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5, fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di – tutti i concorrenti partecipantipenali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.I.Po.

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Samples: Contratto

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioIn sede di stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario è obbligato di ciascun lotto deve costituire a costituire favore di Anci Toscana la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore contrattuale dell’AQ. La suddetta garanzia definitiva dovrà essere costituita nella misura del 102% dell’importo del valore contrattuale massimo dell’AQ per ciascun lotto. La mancata costituzione della garanzia nei confronti di aggiudicazione, entro Anci Toscana determina la data di stipula del contratto. Lo svincolo revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria. Prima della sottoscrizione di ciascun atto di adesione alla seconda fase, se prestataquale condizione per poter procedere alla sottoscrizione dello stesso, sarà comunicato per iscritto solo successivamente l’aggiudicatario deve costituire a favore di ciascun Ente aderente un’altra cauzione definitiva in ottemperanza al ricevimento disposto di regolare cauzione definitivacui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore del contratto di adesione specifico. La suddetta garanzia definitiva deve dovrà essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo costituita nella misura del 8% del valore dell’atto di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contrattoadesione, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artfatti salvi gli aumenti previsti dall’art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria c. 1 del prezzo Codice in relazione alla percentuale di ribasso di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)Nel dettaglio, la cauzione deve percentuale del 8% della garanzia definitiva sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro rispetto alla base d’asta dell’AQ in questione sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima; a titolo esemplificativo: Ribasso di aggiudicazione per il Lotto n offerto Percentuale della garanzia definitiva in gara da applicare al valore del singolo contratto specifico = 23,00 % Fino al 10% di ribasso 8 % Dal 10,01 % al 20% di ribasso offerto in gara 10 % x 1% Dal 20,01 % al 23% di ribasso offerto in gara 3 % x 2 % TOTALE 24,00 % La mancata costituzione della garanzia nei confronti dell’Ente aderente determina la non sottoscrizione dell’Atto di adesione alla seconda fase e la segnalazione ad Anci Toscana per l’applicazione delle penali contrattuali di cui all’art. 11 dello schema di AQ e della eventuale risoluzione a livello di Accordo Quadro. Si precisa che le cauzioni definitive presentate mediante fideiussioni dovranno contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Tutte le cauzioni definitive dovranno essere stipulata mantenute valida per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli atti di adesione specifici da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiesso derivati e sono svincolate ai sensi dell’articolo 103 del Codice.

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Samples: ancitoscana.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire la Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale a garanzia di aggiudicazionetutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoriacommi 2 e 3, se prestata, sarà comunicato pari al 10 per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivacento dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva deve dovrà essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario pari al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato 10% (dieci per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecento) dell’importo contrattuale. In caso di concorrenti plurimi aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (RTI e Consorzidieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. La garanzia in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del predetto Decreto. Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione deve essere stipulata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune di Genova può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanticorrispondere all’appaltatore.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai L’Appaltatore, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà, prima della stipula di ciascun contratto applicativo, costituire ed inviare al Comune di Napoli idonee garanzie, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un valore pari al quale si rinvia 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto applicativo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dello stesso, xxx comprese anche quelle per le quali è prevista l’applicazione di penali, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni maggior dettagliopunto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento). Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, l’aggiudicatario comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art.103, comma 2 del Codice. Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi. In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. Qualora l’Appaltatore dovesse propendere per la garanzia sotto forma di cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – la garanzia fideiussoria ex art. 93, comma 3 è obbligato a costituire redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del M.I.S.E., n. 31/2018. Operano le rinunce e le condizioni di cui all’art.103, comma 4 del D.Lgs 50/2016. La garanzia si intende per la tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5 del Codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la deve permanere fino alla data di stipula emissione del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare cauzione definitivaesecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione, previa costituzione della polizza indennitaria triennale. La garanzia definitiva deve essere inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale essa stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’Appaltatore di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui lo stesso Appaltatore consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi dall’Ente garantito. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di trattenute e/o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà coprire l’intero periodo provvedere al reintegro entro il termine di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto effettuata dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artPer tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo resta fermo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgvdel D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantin. 50/2016.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettagliol'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale in sede di aggiudicazione, entro la data di stipula stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. Lo svincolo La mancata costituzione della garanzia provvisoriacontrattuale determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente con conseguente aggiudicazione dell’appalto al ricevimento di regolare cauzione definitivaconcorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi copre gli oneri per il mancato o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSinesatto adempimento. Essa dovrà coprire l’intero periodo L’aggiudicatore ha il diritto di validità valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto ed essere estesa disposta in caso di proroga o rinnovodanno all’Appaltatore. Sarà restituita La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta espressa dell’aggiudicatario dell’Agenzia aggiudicataria al termine del contrattocontratto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, dopo aver accertato salariali e previdenziali. La cauzione deve prevedere espressamente la completa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c. e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà ; In caso di escussione totale o parziale della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziacauzione, subordinatamente ad una miglioria del prezzo l’impresa concessionaria ha l’obbligo di aggiudicazionereintegrare la stessa sino all’importo convenuto. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al predetto art.93, la cauzione deve essere stipulata comma 7 del D.Lgs.50/2016, sia comprovato da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantitutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. LgvA garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali , nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà costituire, ai fini della stipula del contratto, una garanzia definitiva, secondo una delle modalità e nelle forme di cui OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI PERIODICHE ITALIANE ED ESTERE E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente cui al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa comma 1 in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario aggiudicazione con ribasso superiore al termine 10%, salva la riduzione dell’importo della garanzia del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In 50% in caso di concorrenti plurimi (RTI possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norma europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ai sensi dell’art.93, comma 7 del medesimo d.lgs. e Consorzi)le altre riduzioni previste dal medesimo articolo che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione deve essere stipulata da – ed nel caso in favore di – tutti i concorrenti partecipanticui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

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GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e a garanzia del pagamento delle penali di cui all'art. 14, l’affidatario dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio. La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da intermediari a norma degli art. 93 e 103 del D. LgvLgs. n° 50/2016 e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di Xxxxxxx SpA e senza eccezioni o ritardi e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. In presenza di certificazioni ai diversi sistemi di gestione si applicano le riduzioni dell’ammontare della cauzione come previste dagli art. 93 e 103 del D. Lgs. n° 50/2016. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’affidataria e fatti salvi i maggiori diritti di Xxxxxxx S.p.A., questa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. La cauzione sarà restituita, al quale termine dell’appalto, in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Salva la facoltà dell’appaltatore di cui all’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, qualora ne emergesse la necessità, Soraris S.p.A. si rinvia per ogni maggior dettaglioriserva di introdurre nel corso dell’esecuzione, modifiche non sostanziali nei limiti del 35% del valore del contratto e nel rispetto dell’art. 106 comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici. Nell’ambito dei servizi oggetto del presente capitolato d’appalto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di aggiudicazione, entro la data di stipula del contrattocategoria vigente. Lo svincolo Al personale impiegato nel servizio oggetto della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva presente procedura deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in Italia vigore per il settore e per la zona nella quale di eseguono le prestazioni di lavoro stipulato. L’appaltatore è obbligato, inoltre, all’osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro oltre a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSassume a suo carico tutti gli oneri relativi. Essa L’aggiudicatario dovrà coprire l’intero periodo trasmettere a Soraris S.p.A. i regolamenti che normano l’accesso presso i propri luoghi di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantilavoro.

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Samples: www.soraris.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. In caso di RTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario l’Aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti Concorrenti partecipanti.

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Samples: serviziweb.asur.marche.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10fideiussoria pari al 10 % dell’importo contrattuale o del diverso importo stabilito dall’art. 103 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione, entro con validità fino a 120 giorni dopo la data di stipula scadenza del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato L’importo può essere ridotto per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivagli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è rilasciata nelle forme previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante garanzia definitiva fideiussoria, deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASSprevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Essa dovrà coprire l’intero periodo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di validità tutte le obbligazioni del contratto ed essere estesa e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell’eventuale maggiore spesa pagata per l’esecuzione in danno dell’appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dalla stazione appaltante rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. La stazione appaltante, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all’appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)inottemperanza, la cauzione deve essere stipulata reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanticorrispondere all’appaltatore.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgvdel Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 50/201693 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, al quale si rinvia per ogni maggior dettagliodel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’aggiudicatario fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è obbligato esercitato in conformità a costituire quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice. L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazioneD.Lgs. n.50/2016, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa ovvero in caso di proroga o rinnovoaccordo quadro calcolato sull’importo appalto cd Prezzo base secondo il disposto dell’art. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine 103, co. 1, del contratto, dopo aver accertato D.Lgs. n. 50/2016. Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la completa e regolare esecuzione stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria dall’art.93 co.7 del contrattoCodice. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della L’aggiudicatario dovrà presentare tutti gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziapossa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate; in particolare, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.si precisa quanto segue:

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Samples: www.na.camcom.gov.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai L’Appaltatore, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà, prima della stipula di ciascun contratto applicativo, costituire ed inviare al Comune di Napoli idonee garanzie, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un valore pari al quale si rinvia 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto applicativo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dello stesso, xxx comprese anche quelle per le quali è prevista l’applicazione di penali, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni maggior dettagliopunto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento). Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, l’aggiudicatario comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art.103, comma 2 del Codice. Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi. In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. Qualora l’Appaltatore dovesse propendere per la garanzia sotto forma di cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – la garanzia fideiussoria ex art. 93, comma 3 è obbligato redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del M.I.S.E., n. 31/2018. Operano le rinunce e le condizioni di cui all’art.103, comma 4 del D.Lgs 50/2016. La garanzia si intende per la tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5del Codice, accertata la consegna delle polizze fideiussorie (Warranty bond) a costituire copertura del periodo di garanzia tecnica, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore. L'ammontare residuo della cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la deve permanere fino alla data di stipula emissione del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare cauzione definitivaesecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione, previa costituzione della polizza indennitaria triennale. La garanzia definitiva deve essere inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale essa stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’Appaltatore di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui lo stesso Appaltatore consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi dall’Ente garantito. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di trattenute e/o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà coprire l’intero periodo provvedere al reintegro entro il termine di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto effettuata dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artPer tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo resta fermo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgvdel D.Lgs. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantin. 50/2016.

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Samples: www.comune.napoli.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. In caso di RTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Relativi Allegati

GARANZIA DEFINITIVA. Ai Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata Garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 D. Lgvdell’art. 50/2016103 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale offerto risultante dal ribasso offerto in sede di aggiudicazionegara, entro la data in favore del Ministero. derivanti dalla inosservanza di stipula norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’ “albo” di cui all’art. 106 del contrattoD.lgs. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivan. 385/1993. La garanzia definitiva deve essere rilasciata prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto notaio ed essere estesa irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di proroga possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7 del Codice. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantireintegro.

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Samples: Disciplinare Di Gara Codice Cig 800157870c

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. LgvLa Ditta affidataria dovrà costituire, per i termini di durata dell’appalto, una garanzia (art.103 del Dlgs. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva ) fissata nella misura prevista dal comma 2 e dell'art 93 del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contrattoD. Lgs. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva50/2016. La garanzia definitiva deve potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da istituto italiano od estero ammesso imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo garanzie. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 🟃 rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 🟃 rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad operare opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; 🟃 impegno da parte dell’obbligato in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà qualità conforme alle norme europee della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazioneserie UNI EN ISO 9001:2008. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.R.T.I.:

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Samples: www.comunesanmichele.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva, pari al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo netto di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del Contratto e Consorzi)dovrà contenere le condizioni indicate all’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’articolo 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, le Imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità, usufruiscono del beneficio consistente nella riduzione dell’importo della garanzia in argomento in misura pari al 50%. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l’incameramento della garanzia provvisoria da parte della SAMTE Srl, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. N.B. Si precisa altresì che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la cauzione deve garanzia definitiva, di cui al presente paragrafo, dovrà essere stipulata da – ed in favore intestata, a pena di – tutti i concorrenti partecipantiesclusione, all’appaltatore e anche all’impresa ausiliaria e dovrà prevedere la copertura anche delle attività eventualmente svolte dall’Impresa ausiliaria.

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Samples: www.samte.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire Il Concessionario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva del sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazionecontrattuale. In caso di concorrenti plurimi (RTI aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia sarà ridotto nella misura e Consorzi)alle condizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: - con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; - con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Committente che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore rinuncia all'eccezione di – tutti i concorrenti partecipanticui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioIn sede di stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario è obbligato di ciascun lotto deve costituire a costituire favore di Anci Toscana la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore contrattuale dell’AQ. La suddetta garanzia definitiva dovrà essere costituita nella misura del 102% dell’importo del valore contrattuale massimo dell’AQ per ciascun lotto. La mancata costituzione della garanzia nei confronti di aggiudicazione, entro Anci Toscana determina la data di stipula del contratto. Lo svincolo revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria. Prima della sottoscrizione di ciascun atto di adesione alla seconda fase, se prestataquale condizione per poter procedere alla sottoscrizione dello stesso, sarà comunicato per iscritto solo successivamente l’aggiudicatario deve costituire a favore di ciascun Ente aderente un’altra cauzione definitiva in ottemperanza al ricevimento disposto di regolare cauzione definitivacui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore del contratto di adesione specifico. La suddetta garanzia definitiva deve dovrà essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo costituita nella misura del 8% del valore dell’atto di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contrattoadesione, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artfatti salvi gli aumenti previsti dall’art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria c. 1 del prezzo Codice in relazione alla percentuale di ribasso di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi)Nel dettaglio, la cauzione deve percentuale del 8% della garanzia definitiva sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro rispetto alla base d’asta dell’AQ in questione sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima; a titolo esemplificativo: Percentuale della garanzia definitiva Ribasso di aggiudicazione per il Lotto n offerto in gara da applicare al valore del singolo contratto specifico = 23,00 % Fino al 10% di ribasso 8 % Dal 10,01 % al 20% di ribasso offerto in gara 10 % x 1% Dal 20,01 % al 23% di ribasso offerto in gara 3 % x 2 % TOTALE 24,00 % La mancata costituzione della garanzia nei confronti dell’Ente aderente determina la non sottoscrizione dell’Atto di adesione alla seconda fase e la segnalazione ad Anci Toscana per l’applicazione delle penali contrattuali di cui all’art. 11 dello schema di AQ e della eventuale risoluzione a livello di Accordo Quadro. Si precisa che le cauzioni definitive presentate mediante fideiussioni dovranno contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Tutte le cauzioni definitive dovranno essere stipulata mantenute valida per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli atti di adesione specifici da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiesso derivati e sono svincolate ai sensi dell’articolo 103 del Codice.

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Samples: trasparenza.comune.pontedera.pi.it

GARANZIA DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglioA garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, una garanzia definitiva del pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di aggiudicazionetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, entro la data l’aumento è di stipula due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitivaD.Lgs.n.385/1993. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato artrispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 D. Lgvdel D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 50/2016 comma 11 La garanzia è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanziaprogressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente ad una miglioria nel limite massimo del prezzo di aggiudicazione80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. In caso di concorrenti plurimi (RTI 103, D.Lgs.n.50/2016 e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipantiss.mm.ii.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Di Copertura Assicurativa