GARANZIE RICHIESTE Clausole campione

GARANZIE RICHIESTE. 1) Garanzia provvisoria ni: L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita mediante una delle due seguenti opzio
GARANZIE RICHIESTE. I mutui potranno essere assistiti da garanzia diversa dall’ipoteca o anche da ipoteca su immobile diverso da quello oggetto del programma di investimento.
GARANZIE RICHIESTE. I mutui potranno essere assistiti da garanzia diversa dall’ipoteca o anche da ipoteca su immobile diverso da quello oggetto del programma di investimento, fermo restando la possibilità di utilizzare il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e s.m.i. che può garantire i mutui fino all’80% dell’importo mutuato.
GARANZIE RICHIESTE. Non è prevista garanzia ipotecaria. I mutui potranno essere assistiti anche da garanzie fideiussorie di tipo personale.
GARANZIE RICHIESTE. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, da acquisire sui beni mobili agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso. Per i programmi di investimento che prevedono la ristrutturazione di un immobile, qualora il privilegio non sia acquisibile nell'ambito del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell'agevolazione fino a concorrenza dell'importo del finanziamento agevolato non coperto da privilegio. Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell'intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca.
GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.lgs 50/2016. Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
GARANZIE RICHIESTE. L’Assicurando intende pertanto assicurare il suddetto autoveicolo (in base alle condizioni riportate nell’allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 01/2018) scegliendo una delle Formule A o B – con, al caso, una delle garanzie opzionali C o D e una o più garanzie aggiuntive – e barrando le rispettive caselle: ❑ A – FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO E VEICOLO IN SOSTITUZIONE (LE GARANZIE DI ASSISTENZA NON SONO VALIDE PER I VEICOLI ELETTRICI) ❑ B – FORMULA LIGHT INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA ❑ C – COLLISIONE GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO ❑ D – XXXXX XXXXXXXX OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO GARANZIE AGGIUNTIVE: ❑ VALORE A NUOVO (durata mesi dalla data di decorrenza) ❑ FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA ❑ 2SAFE FULL ❑ 2SAFE BASIC ❑ SUL VEICOLO È INSTALLATO UN ANTIFURTO SATELLITARE l’assicurazione decorrerà dalle 8.00 del e scadrà dopo mesi Il premio di euro* di cui per imposte euro deve essere versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione. * sul premio relativo a Formule promozionali di durata poliennale è stato applicato lo sconto del % sul listino in vigore. ❑ Autorizzo RCI Banque S.A. ad addebitare sul mio conto corrente IBAN
GARANZIE RICHIESTE. Ai fini della stipula del contratto di locazione: • il conduttore dovrà creare un deposito cauzionale pari a n. 3 mensilità (come risultante dalle offerte di gara), mediante versamento nelle casse del Comune di Tuili; • il conduttore dovrà stipulare una polizza assicurativa non inferiore a € 1.000.000,00 a garanzia dei danni all’unità immobiliare; • il conduttore dovrà essersi costituito in ditta entro 60 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva.
GARANZIE RICHIESTE. 1) Garanzia provvisoria Avvertenze:
GARANZIE RICHIESTE. L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione definitiva fissata nella misura prevista dal D.Lgs n. 50/2016 dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto derivante dal presente CSA, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore stesso. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla riduzione della garanzia per gli operatori economici certificati secondo le norme europee. E' stabilito che prima della stipula del contratto il gestore deve costituire, a sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016, la cauzione definitiva tramite una polizza fideiussoria bancaria od assicurativa, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali. La Città di Giaveno può altresì rivalersi sulla cauzione nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 32. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Resta salvo per il Comune di Giaveno l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.