GARANZIE FIDEIUSSORIE Clausole campione

GARANZIE FIDEIUSSORIE. Il concessionario a garanzia del puntuale assolvimento degli impegni contrattuali , ha costituito polizza fidejussoria dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila) pari a una annualità di canone, rilasciata da primario Istituto o da Primaria Società Assicurativa.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. 1. Il tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente dovrà, a richiesta del Comune, rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. A garanzia della realizzazione a regola d’arte delle opere di interesse pubblico, la richiesta del titolo edilizio abilitativo dovrà essere corredata di idonea polizza fideiussoria, di durata illimitata ovvero rinnovabile annualmente in modo automatico, emessa a favore e del comune di Campogalliano, per un importo complessivo pari al valore del quadro economico degli interventi di interesse pubblico, stimato utilizzando i prezzi unitari del prezziario regionale vigente al momento della richiesta, nel rispetto delle specifiche di cui all’art. 8 dello schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. A garanzia degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree oggetto di cessione, a garantire la durabilità nel tempo delle infrastrutture di interesse pubblico realizzate, il soggetto attuatore presta n. 2 polizze fideiussorie a favore del comune di Campogalliano, di durata illimitata, ovvero rinnovabili annualmente in modo automatico, a carico del soggetto attuatore, con decorrenza dalla data cessione delle aree al comune di Campogalliano, per un importo complessivo pari al valore degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stimati per l’intero periodo ed evidenziati nel piano di manutenzione, nel rispetto delle specifiche di cui all’art. 8 dello schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. 1. Il Tesoriere a fronte di obbligazioni di breve medio e lungo periodo assunte dall’ente dovrà, a richiesta dell'Ente rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. 24 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 25 Spese effettuate attraverso il servizio economato 26 Durata della convenzione
GARANZIE FIDEIUSSORIE. 2.7.1. All’Offerta Vincolante dovrà essere allegata una garanzia fideiussoria a prima richiesta “ogni eccezione rimossa” - rilasciata da primario istituto bancario comunitario di gradimento del Commissario Straordinario, secondo lo standard che verrà reso disponibile in allegato al presente Disciplinare di gara sub Allegato D - a favore di Xxxxxx Logistica S.r.l., eventualmente costituiti creditori in xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx assunti nell’Offerta Vincolante, ed in particolare: del pagamento del prezzo offerto; della veridicità delle relative dichiarazioni e garanzie; degli altri impegni propedeutici o relativi al perfezionamento del contratto di cessione. Tale garanzia fideiussoria, di un ammontare complessivo pari al 10% del prezzo di cui all’offerta vincolante di acquisto formulata da Zust Xxxxxxxxxx S.p.A. (i.e. Euro 9.000,00), da intendersi quale importo dovuto a titolo di penale, che sarà prevista nel contratto di cessione, per l’inadempimento degli obblighi di cui sopra, avrà durata di 180 (centottanta) giorni successivi al termine di presentazione dell’Offerta Vincolante e potrà essere escussa fino a concorrenza dell’intero importo in tutti i casi di mancato rispetto degli impegni assunti nell’Offerta Vincolante di cui al paragrafo precedente. Successivamente all’aggiudicazione, le fideiussioni depositate dagli offerenti non risultati aggiudicatari saranno restituite.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. Il concessionario a garanzia del puntuale assolvimento degli impegni contrattuali , ha costituito polizza fidejussoria dell'importo di € ,00 (Euro 00) pari a una annualità di canone, rilasciata da primario Istituto o da Primaria Società Assicurativa.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. 1. Il Tesoriere, a richiesta, si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria nell’interesse dell’Ente e ad assumersi quelle in essere, ivi comprese quelle richieste dall’Xxxxxx, secondo quanto previsto dall’art.207 del D.Lgs.267/2000.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. 1. Il Tesoriere si impegna, su richiesta dell’Ente, a rilasciare polizze fideiussorie nei casi previsti dalle norme vigenti.
GARANZIE FIDEIUSSORIE. A garanzia della corretta esecuzione delle previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria Il Soggetto Attuatore si impegna e obbliga a rilasciare congrua garanzia dovuta per legge, fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, con esclusione della preventiva escussione pari al 110% del computo delle opere di urbanizzazione di cui al doc. . Tali garanzie dovranno essere consegnate all’amministrazione contestualmente alla presentazione del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione. La fideiussione potrà essere ridotta in relazione all'avanzamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione e tali riduzioni non potranno essere superiori al 90% (novanta per cento) dell'importo totale. Lo svincolo totale potrà avvenire solo ad avvenuto collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 6. Dovrà altresì essere depositata apposita fideiussione a garanzia del contributo straordinario, per la quota parte non saldata al momento del rilascio del Permesso a Costruire onde par una somma pari a 339.000,00€, la quale potrà essere diminuita sempre in quota parte successivamente al secondo pagamento.