Applicazione delle penali Clausole campione

Applicazione delle penali. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischio, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Applicazione delle penali. 1. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell’ACI.
Applicazione delle penali. 1. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello Minimo di cui all’articolo 29 e/o, limitatamente ai Servizi Accessori alla Disponibilità, del Livello Obiettivo di cui all’articolo 30, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l’applicazione di penali calcolate in misura percentuale al valore della prestazione non resa al Livello prestabilito come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
Applicazione delle penali. La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscossa sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto, ed è detratta: • dai pagamenti dovuti all’Appaltatore; • dalle ritenute a garanzia; • dalla cauzione; • dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dal medesimo appaltatore. Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, l’A.P.A.T. avrà diritto di rivalersi nei modi di legge. La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura.
Applicazione delle penali. La somma dovuta dall’Appaltatore per penali verrà compensata con i crediti dell’Appaltatore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta: - dai pagamenti dovuti all’Appaltatore; - dalla cauzione definitiva, mediante escussione; - da altri eventuali crediti vantati dall’Appaltatore, nei confronti di Publiacqua, in ragione di qualunque altra causa, diversa dal presente contratto. Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua S.p.A. avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge. La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura e più precisamente il Responsabile Esecuzione Contratto emetterà certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato.
Applicazione delle penali. Gli importi relativi alle eventuali penali, segnalati dal Dirigente Responsabile dell'ufficio del CED, saranno detratti dalle fatture emesse dall'Impresa, previa comunicazione da parte dell’Istituto.
Applicazione delle penali. Il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali fissate nel capitolo 14. Le penali saranno applicate mediante emissione di nota di debito, in detrazione sulle somme dovute dal Committente all’Appaltatore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia qualora i primi siano incapienti. Le eventuali forniture contestate non verranno liquidate fino a definizione della controversia. La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza nel caso in cui l’Appaltatore: • avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto; • avesse mancato per più di 3 volte le visite programmate per l’affiancamento alla conduzione; • avesse ritardato per più di 3 giorni l’intervento in caso di avaria del comparto.
Applicazione delle penali. 1. omissis
Applicazione delle penali. 1. In tutti i casi di mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto e nei relativi Allegati, nonché nei casi di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti dal Cassiere e previsti agli articoli 16, 17 e 22, ACI si riserva di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun inadempimento, compresa la mancata risposta alle richieste di assistenza e consulenza nei termini indicati da ACI di cui all’art.27, in ragione della gravità dell’inadempimento.
Applicazione delle penali. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati in forma scritta all’Appaltatore a mezzo fax, lettera raccomandata o pec. L’Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Responsabile del procedimento, accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, il Responsabile del procedimento procede all’applicazione delle penali, con decorrenza dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall’Appaltatore, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, pena l’eventuale applicazione della risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio.