GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO Clausole campione

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all’art. 13, commi 4 e seguenti dell’Accordo Quadro, cui si rinvia.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data ________ dalla _________ avente n. _______ di importo pari ad Euro ____________= (_________/00) che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. L’Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l’Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per c...
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 52,5% (cinquantaduevirgolacinque per cento) (ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, l’ammontare della garanzia è pari al 8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo, valore che, tuttavia, è aumentato ‐ in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse ‐ di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima) del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 33,681 % del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 23.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento dello stesso, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore del CNIPA per un ammontare pari alla quota percentuale corrispondente alla parte assegnata al Fornitore applicata all’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni). Il relativo certificato dovrà essere consegnato al CNIPA entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del Contratto Quadro OPA.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al Contratto Esecutivo, il Fornitore produrrà secondo le modalità e condizioni stabilite all’art. 21.2, 21.3 e 21.4 del Contratto Quadro, apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, anche sotto forma di appendice ad una delle seguenti polizze: • polizza assicurativa, rilasciata da Atradius Credit Insurance N.V., avente numero XX0000000, del valore di € 5.000.000,00, che conterrà l’indicazione specifica dell’Amministrazione beneficiaria; • polizza assicurativa, rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.), avente numero 2381926 del valore iniziale di € 5.000.000,00 -incrementato a € 7.500.000,00 con appendice n. 295- che conterrà l’indicazione specifica dell’Amministrazione beneficiaria.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 48 13. SUBAPPALTO 48
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Atto di proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, il Fornitore costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari alla quota percentuale corrispondente alla parte assegnata al Fornitore applicata all'importo di € 2.200.000,00= (duemilioniduecentomila/00). Il relativo certificato dovrà essere consegnato a Xxxxxx S.p.A. entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Atto di proroga, pena la risoluzione del Contratto Quadro Ripetizione OPA.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 17.1 Il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore del Mipaaf, secondo quanto previsto e stabilito dal Disciplinare di gara.