Eventuali controversie Clausole campione

Eventuali controversie. 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo.
Eventuali controversie. 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presenza Convenzione.
Eventuali controversie. La parti si impegnano a risolvere in via bonaria e transattiva eventuali controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e/o dall’applicazione della presente convenzione. In ogni caso, il comportamento delle stesse sarà improntato alla massima correttezza e buona fede, nonché al rispetto della normativa vigente.
Eventuali controversie. La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Foggia.
Eventuali controversie. Le parti si impegnano a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e buna fede, nonché al rispetto delle norme vigenti. Si impegnano altresì a risolvere in via bonaria ogni eventuale questione o controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e/o dall’applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo il foro competente è quello di Tivoli.
Eventuali controversie. La soluzione di eventuali controversie sull'applicazione ed interpretazione della presente convenzione sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, facoltizzati fin d'ora a decidere irritualmente, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà designato d'intesa tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Art. 16 – Spese di registrazione Spese, imposte e tasse per questa convenzione e per la sua applicazione sono a carico di entrambe le parti in quota eguale. Letto, approvato e sottoscritto – Luogo, data .
Eventuali controversie. 1. Qualora insorgessero controversie contro terzi connesse all'uso del Marchio, ciascuna delle Parti si impegna a comparire in giudizio a semplice richiesta dell'altra Parte.
Eventuali controversie. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione del servizio e delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano a esperire ogni tentativo di amichevole composizione. In difetto, ogni e qualsiasi controversia sorta in diretta connessione con il presente atto sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli altri arbitri. La Compagnia potrà procedere in ogni caso all’interruzione del servizio qualora si verifichino ritardi di oltre 90 giorni dalla data ultima stabilita per il pagamento dei compensi. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d’uso. Per quanto non espressamente pattuito e previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

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  • Controversie In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Controversie – Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Risoluzione extra-giudiziale delle controversie 26.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx).