CONSIDERAZIONI Clausole campione

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al qual...
CONSIDERAZIONI. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Per quanto attine alla scelta della procedura acquisitiva da espletare per l’approvvigionamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2018, un protocollo d’intessa avente durata triennale con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente alla riscossione nazionale, al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. In data 5 maggio 2020, l’AdeR e l’AdE hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 8 del citato Protocollo, un atto aggiuntivo ad aggiornamento dell’allegato 2 del medesimo Protocollo d’intesa (Prot. N 1949313/2020) inserendo, tra le procedure da espletarsi congiuntamente, anche quella relativa alla fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani (e relativi dispenser erogatori esclusivamente per il fabbisogno di Agenzia delle Entrate), destinata a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 2). Agenzia delle entrate–Riscossione, in ragione dell’accordo di cui ai precedenti punti, ha conferito all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per avviare - in forza del predetto accordo di committenza per la fase di aggiudicazione - una procedura conforme alle previsoni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L’ Agenzia delle Entrate svolgerà, pertanto, l’indicata procedura in nome proprio e in nome e per conto di AdeR. Relativamente alla scelta della procedura da espletare - stante l’attuale indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno in oggetto nonché l’impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica ...
CONSIDERAZIONI. AdeR in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il processo di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, e successivamente dall’art. 1 , comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggetti. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione la durata della stessa è di 18 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 mesi, I contratti attuativi non possono avere scadenza successiva a quella della convenzione, fissata al 16/06/2020, salva la possibile proroga di 12 mesi prevista in Convenzione, I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i Contratti di Fornitura avranno una durata fino alla scadenza della durata della convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Con...
CONSIDERAZIONI. Alla luce di quanto dedotto dal Comune di Massarosa restano valide tutte le considerazioni spiegate nella predetta comunicazione di risultanze istruttorie, ossia relativamente all’accordo intervenuto tra la Sermas Servizi S.p.A. (di seguito Sermas) e la Toscana Energia Green S.p.A. (di seguito TEG), che ha contemplato l’affidamento diretto del “servizio” di progettazione, realizzazione e gestione di impianti solari fotovoltaici su diversi immobili pubblici dello stesso Comune di Massarosa, si rileva, come peraltro evidenziato dallo stesso Comune, che l’affidamento diretto del citato “servizio” da parte della Sermas alla TEG, per il tramite della Toscana Energia S.p.A. (di seguito TE), contempla un’aperta violazione alla disciplina dei contratti pubblici. Infatti, vale evidenziare che il Comune di Massarosa, laddove ha operato l’affidamento del servizio predetto alla società in house (Sermas), ha effettuato, a monte dell’affidamento, una scelta sulle modalità di gestione del servizio in oggetto, optando per l’autoproduzione, ovvero di non ricorrere al mercato ma di gestire autonomamente, da sé, il servizio utilizzando a tal fine, invece che propri uffici, una società di diritto privato, all’uopo costituita e astrattamente dotata dei requisisti per le società in house3.
CONSIDERAZIONI. È in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 che garantisce la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto di protezione dei dati personali. • È in essere un Contratto tra l’Azienda e il Fornitore, stipulato in data <inserire data>, che ha per oggetto l’erogazione del/dei servizio/i di <specificare il servizio>. • Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del GDPR, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. • L’articolo 28, par. 3, del GDPR prevede che i trattamenti dei dati personali siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che indichi alcune informazioni riguardanti il trattamento e che contenga alcune condizioni (così descritte nel seguito). • Le Parti intendono integrare/modificare il contratto, come di seguito illustrato, in coerenza con le disposizioni del GDPR <formulazione da inserire per contratti già conclusi>. • A partire dalla data di entrata in vigore, al contratto è aggiunto il presente emendamento, che sostituirà la Lettera di nomina del responsabile del trattamento; <formulazione da inserire per i contratti già conclusi con conferimento dell’incarico mediante specifica lettera di Nomina a Responsabile del trattamento>.
CONSIDERAZIONI. In forza del presente contratto l'editore si impegna:
CONSIDERAZIONI. Il panorama completo di «tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legi- slazione statale e regionale» ovviamente supera gli orizzonti di questo scrit- to, cionondimeno non si può nascondere che spesso gli strumenti attuativi hanno assunto – e sempre più assumeranno – un ruolo centrale nella piani- ficazione urbanistica. Attraverso l’adozione ed approvazione di piani attuativi “in variante” ri- spetto alle previsioni della pianificazione generale, si è giunti ad un vero e proprio capovolgimento del rapporto tra pianificazione generale e quella at- tuativa, «nel senso che non è più il piano regolatore a vincolare la fase attua- tiva, ma l’attuazione a modificare, per quanto occorrente il piano»18 generale.
CONSIDERAZIONI. La scopertura degli organici del personale amministrativo tende ad aggravarsi anno dopo anno, per la progressione dei pensionamenti che si succedono nel tempo. Il personale cessato non viene sostituito e quindi si creano vuoti che si ripercuotono sul servizio, cui in parte si provvede con il personale del servizio civile, che però rimane un tempo limitato, per essere poi sostituito da altri giovani, con una rotazione continua che non permette la formazione di adeguate professionalità e lo stabile funzionamento dei servizi. I vuoti, cui si aggiungono assenze fisiologiche o in alcuni casi extraferiali per eventi personali, hanno comportato alcuni ritardi -comunque tendenzialmente non superiori a 10 giorni- tra l’arrivo della notizia di reato e la sua iscrizione.
CONSIDERAZIONI. L’attività proposta è in linea con i compiti istituzionali dell’Ente Foreste e si affianca ad una serie di interventi di tutela studio e valorizzazione delle risorse faunistiche che l’Ente sta promuovendo nelle diverse aree. Inoltre l’attuazione dell’intervento è funzionale ad una migliore gestione delle aree. Di non secondaria rilevanza il supporto fornito alla Provincia che pone le basi per ulteriori collaborazione nel complesso settore della gestione della fauna selvatica.. Si trasmette la presente proposta al Sig. Direttore Generale al fine della presentazione al C.d.A. per l’eventuale approvazione del progetto. Si allega: - copia della bozza di Delibera del C.d.A. - copia di bozza della convenzione Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
CONSIDERAZIONI. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Al fine di assicurare l’esecuzione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure negoziate in urgenza e al subentro dei nuovi fornitori, il Settore richiedente propone di disporre la proroga tecnica: