La stipulazione del contratto Clausole campione

La stipulazione del contratto. 1. Il Responsabile competente alla stipula del contratto trasmette all’Ufficio Contratti, per i soli contratti di valore pari o superiore a 150.000 €, il contenuto essenziale del contratto di cui all’art.65, affinché questi proceda alla sua stesura definitiva tenuto conto della natura del negozio giuridico che si deve concludere.
La stipulazione del contratto. Ai fini della stipulazione del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’ Ufficio Contratti dell’Ente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:
La stipulazione del contratto. Art. 82 Il rogito a mezzo del Segretario Art. 83 I diritti di rogito
La stipulazione del contratto. 1. La stipulazione dei contratti può avvenire in tre diverse forme:
La stipulazione del contratto. 1. Il Dirigente, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento motivato l’imputazione della spesa all’attività e l’acquisto.
La stipulazione del contratto. 1. La determinazione a contrattare, nel disciplinare il rapporto negoziale che si intende instaurare, può fare rinvio a norme quali capitolati generali o speciali; in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale.
La stipulazione del contratto. Divenuta efficace l'aggiudicazione, stazione appaltante e impresa aggiudicataria provvedono, di regola, alla stipulazione del contratto, entro il termine che il comma 8 dell'art. 32 fissa in sessanta giorni, salvo che non sia diversamente disciplinato dal bando, dall'invito ad offrire ovvero dall'accordo delle parti. Il termine di cui al comma 8 dell'art. 32 c.c.p. non ha natura perentoria né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della stazione appaltante, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità (Cons. St., Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3742
La stipulazione del contratto. La formazione del contratto inizia di regola con una proposta sottoscritta dell’assicurando su moduli predisposti dall’assicuratore, che riproducono le principali clausole tipiche del futuro contratto e che contengono una serie di domande volte a consentire all’assicuratore l’esatta valutazione del rischio. Il contraente può agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo conto); tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all’assicurato. Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa .Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto: l’assicuratore rilascia la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. Se la polizza è nominativa ha solo funzione probatoria del contratto. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine. L’assicurazione contro i danni copre i risc...
La stipulazione del contratto. Art. 41 − Contenuto del contratto Art. 42 − Forma del contratto
La stipulazione del contratto. 1. Il Responsabile Unico del Procedimento trasmette all’Ufficio Contratti, per i soli contratti di valore pari o superiore a € 40.000,00, il contenuto essenziale del contratto di cui all’art. 65, affinché questi proceda alla sua stesura definitiva tenuto conto della natura del negozio giuridico che si deve concludere. Nel caso di contratti conclusi mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione il contratto è generato dalla stessa piattaforma di mercato elettronico utilizzata.