ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI NUORO PER LA TABELLAZIONE DELLE OASI DI “MONTES”, “MONTE ORTOBENE”, “SOS LITTOS SAS TUMBAS” E “USINAVÀ”
Servizio Territoriale di Nuoro
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI NUORO PER LA TABELLAZIONE DELLE OASI DI “MONTES”, “MONTE ORTOBENE”, “SOS LITTOS SAS TUMBAS” E “USINAVÀ”
Relazione
1. PREMESSA
La presente proposta riguarda la possibilità di stipulare un Accordo di collaborazione con la provincia di Nuoro, finalizzato alla tabellazione delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura, di: “Montes”, “Monte Ortobene”, “Sos Littos Sas Tumbas” e “Usinavà” .
Riferimenti alla normativa
La normativa di riferimento sulla conservazione e gestione della fauna selvatica e sulle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura, è rappresentata dalle Direttive Comunitarie e Convenzioni internazionali di seguito riportate:
• Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
• 85/411/CEE della Commissione 25 luglio 1985 ;
• 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati;
• Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/92 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (Direttiva Habitat), attuata in via regolamentare col D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
• Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, (resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812) ;
• Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
• Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979,"Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica". Resa esecutiva in Italia dalla L. 25 gennaio 1983, n. 42;
• Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", (resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503).
Tali Direttive e Convenzioni sono state recepite ed attuate mediante la legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, pubblicata nella G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41 ed aggiornata con D.L. n. 251 del 16 agosto 2006, che all’ Art. 1 “Fauna selvatica” , comma uno, dichiara che:
La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. [1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze
economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.].
Mentre il comma 3 del medesimo articolo prevede che:
Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
a tali indicazioni ha dato attuazione l’emanazione della Legge Regionale n°23 del 29 luglio1998, “ Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”.
La L.R. 23 al comma 1 dell’art. 4 sancisce che:
in attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali (…), la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.
all’art. 12 vengono definiti i compiti delle Province in relazione alla pianificazione faunistico- venatoria ed alla tutela dell’ambiente e della fauna.
Nello specifico il comma 3, lettera c, dell’art. 12 si attribuisce alle amministrazioni Provinciali la funzione di:
“predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti”.
Ai sensi della L.R. 23 le Oasi sono individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale. Sulla base delle indicazioni e dei criteri dell’Articolo 23: “Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura” che recita:
1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.
2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.
3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.
4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento.
5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.
L’articolo 25 definisce, ai commi 1 e 2, le modalità di costituzione ed i contenuti dei decreti istitutivi delle oasi.
1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell’Istituto regionale per la fauna selvatica.
2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.
Finalità, istituzione e modalità di gestione di tali istituti faunistici sono ulteriormente definiti dalla Direttiva n° 27 del 9 settembre 2003, della Regione Sardegna (Assessorato Difesa Ambiente) e dal documento orientativo di omogeneità e congruenza dell'ISPRA in materia di pianificazione faunistico-venatoria.
Per quanto riguarda Le Oasi della Provincia di Nuoro, nelle more dell’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, l’amministrazione Provinciale è stata delegata temporaneamente per la gestione ordinaria delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura ricadenti nel territorio di competenza, e con Determinazione del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat-Tutela della fauna selvatica e attività venatoria-della Regione Sardegna.
2. IMPORTANZA DELLE OASI
Le oasi di protezione sono fondamentali istituti di protezione e gestione faunistica, aree di sostanziale valenza per la tutela e conservazione del patrimonio faunistica regionale in quanto, in accordo con il quadro normativo precedentemente illustrato, hanno la funzione di territori privilegiati per il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica ed in particolar modo delle specie protette o a rischio d’estinzione per le quali è di particolare importanza garantire la conservazione degli habitat frequentati.
Generalmente l’istituzione delle oasi avviene in riferimento alla tutela di particolari specie, la cui difesa garantisce, con un effetto definito “ombrello”, anche la conservazione di altre specie compresenti nel territorio e degli habitat inclusi nei perimetri delle Oasi.
3. LA TABELLAZIONE DELLE OASI
La delimitazione delle oasi mediante tabelle segnaletiche perimetrali è di particolare importanza ed è prevista e regolamentata dall’art. 39 “ Tabelle segnaletiche” della L.R. 23/98. Che prevede che:
1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, (…) debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.
2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.
4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.
5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.
6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
4. ILLUSTRAZIONE PROGETTO
Il progetto nasce dalla richiesta di collaborazione dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro per il completamento ed il ripristino delle delimitazioni delle Oasi di protezione Faunistica ricadenti, per la quasi totalità, nei perimetri forestali gestiti dall’Ente Foreste, Servizio Territoriale di Nuoro, mediante la sistemazione di Tabelle perimetrali.
Solo alcune piccole porzioni del perimetro dell’Oasi Monte Ortobene (Comune di Nuoro). risultano esterne al perimetro gestito dall’EFS, l’intervento in tali tratti è subordinato all’acquisizione da parte della Giunta regionale dell’autorizzazione ad operare fuori dei territori di competenza per il personale e i mezzi dell’Ente impegnati nell’esecuzione dei lavori (ai sensi della L.R.2/ 2007 art. 15 comma 23).
Le Oasi interessate dall’accordo sono nello specifico quelle di :“Montes” in agro del Comune di Orgosolo, “Monte Ortobene” , in agro del Comune di Nuoro, “Sos Littos Sas Tumbas”, in agro del Comune di Bitti, “Usinavà” in agro dei Comuni di Lodè e Torpè.
I decreti istitutivi di riferimento sono di seguito riportati:
• Oasi Xxxxxxx (Xxxxxx Xxxx x Xxxxx), Xxxxxxx X.X.X xx000 xxx 00/00/0000;
• Xxxx Xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx X.X.X xx000 xxx 00/00/0000;
• Xxxx Xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx (Xxxxxx Xxxxx x Xxx), Xxxxxxx R.A.S n°.129/1979;
• Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxx), Xxxxxxx R.A.S n°130 del 28/luglio 1978, ridimensionata e riperimetrata con Decreto R.A.S n°640 19 luglio 2011.
Nell’accordo di collaborazione non sono ricomprese le porzioni di perimetro tutt’ora interessate da procedure di ridefinizione dei confini, nell’ambito dell’approvazione della proposta di Piano Provinciale Faunistico Venatorio, P.P.F.V.) , ed in particolare i confini sud- ovest e nord dell’Oasi di Montes, dunque la collaborazione riguarda esclusivamente i confini accertati in via definitiva.
La tabella seguente riporta le Oasi interessate, il loro sviluppo perimetrale, e la relativa valutazione dei confini con tabellazione già realizzata e da realizzare, nonché la stima del numero di tabelle perimetrali e dei relativi pali di sostegno necessari:
Oasi | Comune | Perimetro mt | Perimetro strade interne mt | Tab già realizzata mt | Tab da realizzare mt | Tabelle n° | Pali n° | Stato dell’arte |
Montes | Orgosol o | / | / | / | 20020 | 230 | 70 | Ridefinizione parziale dei confini in xxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxx | 00000 | 11300 | 6820 | 23030 | 370 | 110 | Decretata |
Sos Littos Sas Tumbas | Bitti | 24000 | / | 7000 | 17000 | 200 | 80 | Decretata |
Usinavà | Torpè Lodè | 26000 | / | 22500 | 4500 | 55 | 35 | Decretata |
TOTALE | 68550 | 11300 | 36320 | 64550 | 855 | 295 |
Nell’attuazione dell’intervento sarà compito della Provincia:
• acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie, non di competenza dell’Ente Foreste;
• effettuare, anche in collaborazione dei tecnici EFS, le verifiche dello stato dei luoghi e dei confini delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura e relativa restituzione cartografica digitalizzata su base XXX xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx 0:00000;
• operare le necessarie verifiche della viabilità interna principale e secondaria delle Oasi ai fini della tabellazione (strade provinciali, comunali e piste forestali di adeguata larghezza) e relativa restituzione cartografica digitalizzata su base XXX xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx 0:00000;
• fornire tutto il materiale necessario includente i pali in castagno aventi diametro minimo di 3,5 cm e altezza 3 m con lavorazione punta alla base e le tabelle in polipropilene aventi lo spessore di 2 mm e di dimensioni cm. 25x33, indeformabili e inalterabili agli agenti atmosferici, con stampa indelebile su una faccia e precisamente “ Provincia di Nuoro divieto di caccia Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura, ai sensi della legge 29 luglio 1998 n°23”, pali di ferro ton do zigrinato avente diametro di mm 18
e lunghezza metri 1,20, filo di ferro zincato avente diametro di mm 1.8, chiodi di ferro testa piana dimensioni mm 2,4x50;
• effettuare collaudi congiunti, immediatamente dopo il completamento della tabellazione in ciascun Oasi previa comunicazione all’Ente Foreste del funzionario incaricato.
Sarà invece compito dell’Ente Foreste
• provvedere all’apposizione di pali e tabelle nelle Oasi indicate nei punti e secondo le modalità concordate nei sovraluoghi congiunti.
• gestire e realizzare l’intervento con proprio personale e mezzi nonché al trasporto e stoccaggio del materiale nei propri cantieri forestali. La delimitazione deve essere effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 39 della L.R 23/98 .
• Al controllo dei pali e al ripristino di tabelle mancanti o danneggiate, con materiale fornito dalla Provincia, per la durata di un anno a partire dalla conclusione dei lavori previsti dal presente accordo.
Gli interventi avranno una durata presunta di circa diciotto mesi decorrenti dalla stipula dell’ accordo, che terrà conto dei numerosi altri obblighi a cui l’Ente Foreste deve istituzionalmente assolvere, con particolare riferimento all’attività antincendio che impegna per lungo periodo la quasi totalità della forza lavoro ed i mezzi operativi all’interno dei cantieri forestali.
Verrà data priorità alle Oasi che presentano una percentuale maggiore di perimetro da tabellare e precisamente:
a) Monte Ortobene di Nuoro (70% circa da realizzare);
b) Montes di Orgosolo (48% circa da realizzare).
Queste Oasi verranno tabellate entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo mentre nel corso della seconda annualità si provvederà al completamento dei lavori nelle Oasi di Sos Littos Sas Tumbas e Usinavà.
Per l’attuazione delle attività indicate la Provincia si impegna a corrispondere all’Ente Foreste la complessiva cifra di Euro 14950,00, secondo le modalità di seguito indicate:
1- Un primo acconto pari al 40% dell’importo complessivo Euro 5980,00 (Euro cinquemilanovecentottanta/00);
2- Saldo del 60% quantificato in Euro 8970,00 (Euro ottomilanovecentosettanta/00) a rendicontazione finale completa di relazione chiusura lavori e relativi collaudi congiunti con l’Xxx.xx Prov.le.
Saranno a carico della Provincia di Nuoro le spese in carta legale, tutte le imposte e tasse, le spese di copia relative alla stipula del presente accordo, nonché quelle relative alla registrazione fiscale della medesima, ove dovuta.
Le risorse derivanti al servizio dallo svolgimento di tale attività verranno utilizzate a copertura delle spese derivanti dall’utilizzo di personale e mezzi, eventuali risorse residue saranno utilizzate per finanziare interventi connessi alla gestione, studio e promozione della conoscenza delle risorse faunistiche dei territori di competenza del servizio territoriale (es. allestimento piccole aule, materiali per censimenti, materiali didattici specifici, etc.).
5. CONSIDERAZIONI
L’attività proposta è in linea con i compiti istituzionali dell’Ente Foreste e si affianca ad una serie di interventi di tutela studio e valorizzazione delle risorse faunistiche che l’Ente sta promuovendo nelle diverse aree. Inoltre l’attuazione dell’intervento è funzionale ad una migliore gestione delle aree. Di non secondaria rilevanza il supporto fornito alla Provincia che pone le basi per ulteriori collaborazione nel complesso settore della gestione della fauna selvatica..
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Si trasmette la presente proposta al Sig. Direttore Generale al fine della presentazione al C.d.A. per l’eventuale approvazione del progetto.
Si allega:
- copia della bozza di Delibera del C.d.A.
- copia di bozza della convenzione
Il Responsabile delle attività faunistiche per il Servizio di Nuoro
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Il Direttore del Servizio
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx