Common use of CONSIDERAZIONI Clause in Contracts

CONSIDERAZIONI. AdeR in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il processo di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, e successivamente dall’art. 1 , comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggetti. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione la durata della stessa è di 18 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 mesi, I contratti attuativi non possono avere scadenza successiva a quella della convenzione, fissata al 16/06/2020, salva la possibile proroga di 12 mesi prevista in Convenzione, I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i Contratti di Fornitura avranno una durata fino alla scadenza della durata della convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione. Peraltro, nel periodo di vigenza del Contratto Attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove Utenze. La Consip si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte del Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione, verificata secondo il seguente indicatore specifico: Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione e dei punti 3, 4, 5, e 7 del Capitolato tecnico ad essa allegato, i servizi che sono resi disponibili dalla Convenzione TM7 sono i seguenti:  Telefonia mobile:  fonia mobile e funzioni associate;  messaggistica SMS/MMS;  video-chiamata;  RPV e profili di abilitazione;  trasmissione dati;  dual Billing;  accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;  SMS massivi;  EMM – Enterprise Mobility Management;  fleet management;  applicazioni per lo Smart Working;  applicazioni per il Mobile Payment;  fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili;  servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza:  servizio di Customer Care e Contact Center;  applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo;  assistenza e manutenzione;  servizi di sicurezza;  referenti del Fornitore per le Amministrazioni;  servizi di sviluppo e integrazione;  servizi di rendicontazione e fatturazione :  servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni;  fatturazione diretta agli utenti;  servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; Il valore totale stimato per l’appalto è pari a € 155.982,50 (di cui € 0,00 per i costi per l'eliminazione delle interferenze) a cui si aggiunge l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 7.799,13 (5% del valore dell’appalto) per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva. Riguardo alle somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. Il pro rata di detrazione dell'IVA per l’Ente è indicato in base al dato definitivo per l’Ente del 2018. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti. Vista la tipologia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a zero. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016, di procedere all’acquisto dei servizi di telefonia su rete mobile ricompresi nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7 ” per il periodo di vigenza contrattuale dal 01 giugno 2019 al 16 giugno 2020 e un importo massimo complessivo pari a Euro 155.982,50, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero. A tal fine stabilisce che:  la stipulazione del Contratto di Fornitura avvenga mediante l’emissione di un “Ordinativo di fornitura”, a misura, inviato al Fornitore aggiudicatario del Lotto unico della Convenzione, esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso le modalità previste sulla piattaforma di e- procurement, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;  il Contratto di Fornitura abbia la durata di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 01/06/2019 al 16/06/2020, salvo proroghe e con le modalità e termini stabiliti dalla Convenzione e come indicato nelle superiori Premesse, alle quali si fa rimando;  la consegna dei servizi e degli apparati, avvenga secondo le modalità e i termini previsti dalla Convenzione;  Il Fornitore dei servizi oggetto della Convenzione TM7 è la società Telecom Italia S.p.A. Partita IVA:00488410010 con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 20123 Milano (Mi);  il Responsabile Unico del Procedimento sia la Sig.ra Xxxxx Xxxxxx;  Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per ragioni concernente l’organizzazione interna dell’Ente, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. A tal fine è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

CONSIDERAZIONI. AdeR in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgsD.Lgs. nr. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il processo di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, e successivamente dall’art. 1 , comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 135/2012 e prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggetti. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione FM8 alla quale s’intende aderire, la durata della stessa è di 18 mesi. Tale durata mesi che potrà essere prorogata fino a 12 per ulteriori12 mesi, . I contratti attuativi non possono potranno avere scadenza successiva a quella della convenzioneConvenzione, fissata al 16/06/202016/11/2022, salva la possibile facoltà di proroga di 12 mesi prevista in Convenzione, dalla stessa. I singoli Contratti di Fornituraattuativi, attuativi della Convenzione, sono dovranno essere stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno aventi una durata sino massima fino al termine di durata scadenza della Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono precedenti la scadenza della durata della Convenzione (Convenzione, anche prorogata), i Contratti di Fornitura contratti attuativi avranno comunque una durata fino alla scadenza della durata della convenzionedi 12 (dodici) mesi. Qualora la Convenzione venga prorogatafosse prorogata di ulteriori 12 mesi, resta sarebbe comunque fatta salva la possibilità possibilità, per le Amministrazioni Contraenti che abbiano avessero stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane rimarrà invariata anche qualora sia raggiunto nel caso in cui fosse raggiunto, durante il loro periodo di validità validità, il quantitativo massimo della Convenzione. Peraltro, nel periodo di vigenza del Contratto Attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine nel caso di durata avvenuta scadenza della Convenzione o esaurito il Convenzione, ovvero di esaurimento del suo Quantitativo massimo massimale (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove Utenze. La Consip S.p.A. si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte del Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione, verificata secondo il seguente indicatore specifico: Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione e dei punti 3, 4, 5, e 7 del Capitolato tecnico ad essa allegato, i servizi che sono resi disponibili dalla Convenzione TM7 sono i seguenti:  Telefonia mobile:  fonia mobile e funzioni associate;  messaggistica SMS/MMS;  video-chiamata;  RPV e profili di abilitazione;  trasmissione dati;  dual Billing;  accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;  SMS massivi;  EMM – Enterprise Mobility Management;  fleet management;  applicazioni per lo Smart Working;  applicazioni per il Mobile Payment;  fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili;  servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza:  servizio di Customer Care e Contact Center;  applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo;  assistenza e manutenzione;  servizi di sicurezza;  referenti del Fornitore per le Amministrazioni;  servizi di sviluppo e integrazione;  servizi di rendicontazione e fatturazione :  servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni;  fatturazione diretta agli utenti;  servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; Il valore totale stimato per l’appalto è pari a € 155.982,50 (di cui € 0,00 per i costi per l'eliminazione delle interferenze) a cui si aggiunge l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 7.799,13 (5% del valore dell’appalto) per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva. Riguardo alle somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. Il pro rata di detrazione dell'IVA per l’Ente è indicato in base al dato definitivo per l’Ente del 2018. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti. Vista la tipologia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a zero. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgsD.Lgs. nr. n. 50/2016, il Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, in base ai poteri conferiti con procura speciale dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 30 ottobre 2019 Rep. n. 45.137 Racc. n. 26.000 per atti Notaio Xxxxx Xx Xxxx di procedere all’acquisto dei servizi di telefonia su rete mobile ricompresi nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7 ” 8 ”per il periodo di vigenza contrattuale dal 01 giugno 2019 al 16 giugno 2020 e un l’ importo massimo complessivo pari a Euro 155.982,50317.009,40, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero. A tal fine stabilisce che: la stipulazione stipula del Contratto di Fornitura avvenga mediante l’emissione di un “Ordinativo di fornitura”, a misura, inviato al Fornitore aggiudicatario del Lotto unico della Convenzione, esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso le modalità previste sulla piattaforma di e- e-procurement, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; • nel corso di vigenza contrattuale e nel limite massimo dell’importo sopra citato, potranno essere inviati ulteriori ordinativi di fornitura; • il Contratto di Fornitura abbia la durata di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 01/06/2019 01/08/2021 al 16/06/202016/11/2022, salvo proroghe e con le modalità e termini stabiliti dalla Convenzione e come indicato nelle superiori Premesse, alle quali si fa rimando; la consegna degli apparati e l’attivazione dei servizi e degli apparati, avvenga avvengano secondo le modalità e i termini previsti dalla Convenzione;  Il • il Fornitore dei servizi oggetto della Convenzione TM7 TM8 è la società Telecom Italia S.p.A. Partita IVA:00488410010 IVA: 00488410010 con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 20123 Milano (Mi); il Responsabile Unico del Procedimento sia la Sig.ra Xxxxx XxxxxxXxxxx;  Il • il Direttore dell’esecuzione dell’Esecuzione del contratto Contratto sarà un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento Procedimento per ragioni concernente l’organizzazione interna dell’Entedi AdeR, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. A tal fine è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.Raffaele Del Vecchio; • il Responsabile del Settore Acquisti, Xxxxxxx Xxxxxx, è delegato alla firma e all’invio di tutti gli ordini di fornitura che saranno necessari. Il Direttore Xxxxx Xxxxxxx

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

CONSIDERAZIONI. AdeR Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno in virtù della sua natura via preliminare illustrare le funzioni e i compiti assegnati al Collegio Consultivo Tecnico dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. d.l. semplificazioni), richiamando le disposizioni di organismo riferimento. Si richiama in primo luogo l’art. 6 del d.l. semplificazioni che (per quanto di diritto pubblicointeresse in questa sede) dispone che «Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è soggettaobbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in fase vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di affidamento ed esecuzione trenta giorni decorrenti dalla medesima data». I commi 2 e 3 stabiliscono le modalità di individuazione dei contratticomponenti del Collegio Consultivo Tecnico, alle nonché le modalità con le quali lo stesso opera, precisando altresì che le determinazioni del predetto organo hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter c.p.c., salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Il comma 4 dispone inoltre che per le opere diverse da quelle di cui al comma 1, le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. Quest’ultima disposizione contempla la possibilità, per la stazione appaltante, di costituire un collegio consultivo tecnico per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Il comma 6 precisa che «Il collegio consultivo tecnico è sciolto al D.Lgstermine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. nrNelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti». 50/2016Infine, il comma 8-bis rinvia a Linee Guida approvate con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai fini dell’individuazione dei requisiti professionali, dei casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, dei criteri di scelta, dei compensi, delle modalità di costituzione e funzionamento del collegio e del coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Ai sensi dell’artL’art. 326 in esame ripropone «la figura del “collegio consultivo tecnico” …, comma 2già introdotta a suo tempo con l’art. 207 del codice dei contratti pubblici del 2016 … poi cancellata dal decreto correttivo del suddetto Codice nel 2017 facendo seguito ai rilievi critici avanzati dal Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere n. 855/2016 (attinenti alla genericità dell’oggetto e alla non definita compatibilità con l’accordo bonario e con i compiti della Camera arbitrale), e poi reintrodotto a titolo temporaneo con l’art. 1, commi 11-14, del D.lgsd.l. nrn. 32/2019 (c.d. 50/2016decreto sblocca cantieri), come conv. dalla l. n. 55/2019. La nuova normativa risulta destinata ad introdurre nel nostro ordinamento uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie modellato sulla figura del DisputeBoard conosciuto dall’esperienza della contrattualistica internazionale (…)» (intervento del Presidente Anac in occasione dell’audizione presso le Amministrazioni aggiudicatriciCommissioni riunite 8^ Lavori pubblici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica). Con riferimento alle finalità del Collegio Consultivo Tecnico, la Relazione tecnica e la Relazione Illustrativa del d.l semplificazioni chiariscono che lo stesso è «previsto per prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici». In coerenza con tali finalità, nelle Linee guida adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 2 dicembre 2020 (Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l.n. 11 settembre 2020, n. 120) è stato affermato che «Il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti. …. La costituzione dei CCT ai sensi del DL76 rappresenta, per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, l’opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. L’istituto, …, consentirà, tra l’altro, di limitare il ricorso alle altre procedure di risoluzione delle controversie sicuramente più onerose per le parti, riducendo gli oneri per consulenze di natura tecnica e legale. Viene pertanto offerto alle amministrazioni - al di là del carattere di obbligatorietà del nuovo istituto normativo per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria - un efficace strumento per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte e per contribuire al rilancio economico del sistema Paese …. » (premesse delle linee guida). Al par. 1.4. è stato aggiunto che il predetto organo «… svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell’esecuzione dell’opera fin dall’avvio dei lavori, al fine di prevenire l’insorgenza di questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d’arte. 1.4.2. Con specifico riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori». È stato infine specificato che «Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve (par. 3.2.1.), mentre «lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovraintenda all’intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull' esecuzione» (par. 4.1.1.). Con riguardo alle competenze del predetto organo, anche l’Autorità ha avuto modo di chiarire che «L’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge stabilisce che fino al 31/12/2021, per i lavori sopra soglia, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un Collegio consultivo tecnico con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche suscettibili di insorgere nell’esecuzione del contratto. Si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all’esame del Collegio. Diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l’obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni. La possibilità per la stazione appaltante di circoscrivere l’ambito di intervento del Collegio consultivo tecnico è espressamente consentita, invece, nel caso di costituzione facoltativa del collegio per gli appalti sotto soglia oppure per la fase antecedente l’esecuzione, laddove la costituzione del Collegio consultivo tecnico e l’individuazione dei relativi compiti sono rimesse all’accordo delle parti. …» (delibera n. 206/2021). Sembra opportuno sottolineare inoltre che, in conformità ai propri ordinamentirelazione alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, decretano come desumibile dagli artt. 5 e 6 del d.l. semplificazioni e ulteriormente chiarito nelle citate le linee guida (par. 5), lo stesso può esprimere: (i) pareri in relazione alla sospensione dell’esecuzione dei lavori ex art. 5 d.l. 76/2020 (pareri obbligatori ma non vincolanti); (ii) determinazioni a carattere dispositivo, che hanno natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. (art. 6, co. 3 d.l. semplificazioni), salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Dette determinazioni, precisano le linee guida, producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o determinano costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate dal Codice di contrarre individuando gli elementi essenziali procedura civile (art. 808- ter, secondo comma). Tali provvedimenti hanno valenza negoziale e integrano le pattuizioni del contratto come emerge dalla previsione normativa per cui «l’inosservanza delle determinazioni è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e i criteri costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali». Anche la Corte dei conti ha avuto modo di selezione degli operatori economici e delle offertesottolineare al riguardo che «L’art. Il processo 6, in esame, prevede la diretta riconduzione della funzione del CCT nell’alveo della funzione arbitrale (seppure dell’arbitrato irrituale); precisamente, il comma 3 attribuisce letteralmente alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico la natura del lodo contrattuale previsto dall'art. 808 ter del codice di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1procedura civile, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertitoil quale prevede che, con modificazioniespressa disposizione scritta, dalla Legge n. 135/ 2012le parti possano stabilire, e successivamente dall’artin deroga a quanto disposto dall'articolo 824 bis c.p.c. 1 in tema di efficacia del lodo, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggettiche la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione la durata della stessa è di 18 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 mesi, I contratti attuativi non possono avere scadenza successiva a quella della convenzione, fissata al 16/06/2020, salva la possibile proroga di 12 mesi prevista in Convenzione, I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), Xxxxxxxxxx siffatta forma giuridica delle decisioni del CCT i Contratti di Fornitura avranno una durata fino alla scadenza della durata della convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità mezzi operativi di cui all’articolo 15 dispongono i suoi componenti, vincolati unicamente al principio del contraddittorio tra le parti contrattuali. La norma infine prescrive che l’inosservanza delle Condizioni Generali - dal contratto stessodecisioni del CCT, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria da considerarsi quali determinazioni a carattere dispositivo, costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali, in sé causa di risoluzione del contratto. In ogni casotermini esplicativi, resta inteso le determinazioni in commento assumono valenza negoziale e di fatto integrano le pattuizioni del contratto siglato tra le parti, modificandone l’originario contenuto; ne consegue che il loro mancato rispetto, frutto di un intervento eteronomo di integrazione contrattuale riconducibile all’art. 1339 c.c., si traduce naturalmente in violazione del contratto stesso» (Corte conti Lombardia, delibera n. 96/2021/PAR). Sulla base delle considerazioni che precedono, è dunque possibile affermare, con riferimento agli aspetti che rilevano ai fini della richiesta di parere in esame, che: - Tenuto conto delle finalità dell’istituto volto a prevenire le controversie tra le parti e a risolvere le questioni che possano ostacolare la durata dei Contratti di Fornituracelere esecuzione delle opere, stipulati ai fini dell’operatività del CCT è necessario che il contratto sia in corso di vigenza esecuzione e che non siano stati già attivati altri strumenti di risoluzione delle controversie, dovendo il CCT prevenire l’insorgere delle stesse al fine della Convenzionecelere conclusione delle opere (l’Autorità ha infatti qualificato l’istituto come “alternativo” agli altri mezzi di risoluzione delle controversie). - Sotto altro profilo, rimane invariata anche qualora poiché – come sopra indicato - le determinazioni del CCT hanno natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. (salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse) e l’inosservanza delle stesse costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali (di per sé causa di risoluzione del contratto). Pertanto costituisce condizione di operatività dell’istituto che il contratto d’appalto sia raggiunto durante il loro periodo in corso di validità il quantitativo massimo della Convenzioneesecuzione e non in fase di risoluzione. PeraltroAlla luce di quanto sopra, con ciò concordando con la stazione appaltante, devono ritenersi insussistenti, nel periodo caso di vigenza specie, i presupposti per il ricorso al CCT, tenuto conto che il contratto oggetto di richiesta di parere è riferito ad un’opera di valore superiore alle soglie comunitarie, articolata in due parti, una delle quali è stata ultimata, consegnata e già in esercizio, ancorché in attesa della conclusione del Contratto Attuativocollaudo, le Amministrazioni potranno richiederementre per l’altra parte è in corso la risoluzione del contratto d’appalto per impossibilità sopravvenuta, anche se è scaduto pertanto l’opera non sarà realizzata. Nella fattispecie, dunque, mancherebbe il termine presupposto per l’attivazione del CCT, ossia un contratto in corso di durata della Convenzione o esaurito esecuzione, per il suo Quantitativo massimo (eventualmente incrementato)quale sia necessario l’intervento del CCT per la celere conclusione dell’opera, Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornituranel senso sopra illustrato. L’eventuale costituzione del CCT e l’eventuale pronuncia dello stesso, aventi non potrebbe quindi condurre ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnicouna integrazione contrattuale per effetto dell’eventuale emissione del lodo previsto dall’art. 6, ad eccezione della fornitura di nuove Utenze. La Consip si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte del Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione, verificata secondo il seguente indicatore specifico: Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione e dei punti comma 3, 4del d.l. 76/2020, 5poiché l’opera è per una parte conclusa e già in esercizio e per altra parte non più realizzabile. Sotto altro profilo, e 7 inoltre, come riferito dall’istante, l’appaltatore ha già attivato tre contenziosi sulle medesime questioni da sottoporre alle valutazioni del Capitolato tecnico ad essa allegato, i servizi che sono resi disponibili dalla Convenzione TM7 sono i seguenti:  Telefonia mobile:  fonia mobile e funzioni associate;  messaggistica SMS/MMS;  video-chiamata;  RPV e profili di abilitazione;  trasmissione dati;  dual Billing;  accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;  SMS massivi;  EMM – Enterprise Mobility Management;  fleet management;  applicazioni per lo Smart Working;  applicazioni per il Mobile Payment;  fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili;  servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza:  servizio di Customer Care e Contact Center;  applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo;  assistenza e manutenzione;  servizi di sicurezza;  referenti del Fornitore per le Amministrazioni;  servizi di sviluppo e integrazione;  servizi di rendicontazione e fatturazione :  servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni;  fatturazione diretta agli utenti;  servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; Il valore totale stimato per l’appalto è pari a € 155.982,50 (di cui € 0,00 per i costi per l'eliminazione delle interferenze) a cui si aggiunge l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 7.799,13 (5% del valore dell’appalto) per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva. Riguardo alle somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. Il pro rata di detrazione dell'IVA per l’Ente è indicato in base al dato definitivo per l’Ente del 2018. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti. Vista la tipologia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali CCT e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a zerol’organo non potrebbe svolgere alcuna funzione di prevenzione della controversia, poiché già esistente tra le parti. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, Sulla base delle considerazioni che precedono - non sembrano sussistere nella fattispecie i presupposti per l’attivazione del D.lgs. nr. 50/2016, di procedere all’acquisto dei servizi di telefonia su rete mobile ricompresi nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7 ” per il periodo di vigenza contrattuale dal 01 giugno 2019 al 16 giugno 2020 e un importo massimo complessivo pari a Euro 155.982,50, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero. A tal fine stabilisce che:  la stipulazione del Contratto di Fornitura avvenga mediante l’emissione di un “Ordinativo di fornitura”, a misura, inviato al Fornitore aggiudicatario del Lotto unico della Convenzione, esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso le modalità previste sulla piattaforma di e- procurement, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;  il Contratto di Fornitura abbia la durata di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 01/06/2019 al 16/06/2020, salvo proroghe e con le modalità e termini stabiliti dalla Convenzione e come indicato nelle superiori Premesse, alle quali si fa rimando;  la consegna dei servizi e degli apparati, avvenga CCT secondo le modalità previsioni degli artt. 5 e i termini previsti dalla Convenzione;  6 del d.l 7672020, conv. in l. 120/2020. Il Fornitore dei servizi oggetto della Convenzione TM7 è Presidente Xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxx Depositato presso la società Telecom Italia S.p.A. Partita IVA:00488410010 con sede segreteria del Consiglio in Xxx data 14 luglio 2021 Per il Segretario Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 20123 Milano (Mi);  il Responsabile Unico del Procedimento sia la Sig.ra Xxxxx Xxxxxx;  Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per ragioni concernente l’organizzazione interna dell’Ente, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. A tal fine è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.

Appears in 1 contract

Samples: www.anticorruzione.it

CONSIDERAZIONI. AdeR in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, 2 del D.lgs. nr. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Agenzia delle entrate - Riscossione, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo; L’art. Il processo 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che i contratti di approvvigionamento appalto possono essere modificati, “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei servizi prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e successivamente dall’artcomunque in misura pari alla metà. 1 Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 512 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 208” I singoli contratti attuativi sottoscritti in adesione ai su citati Accordo Quadro Consip e Convenzione Consip prevedono, in conformità alle previsioni dell’allegato 5B al Capitolato Tecnico di stabilità 2016) e prevede espressamente l’obbligo di utilizzare entrambe le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e in parola, la revisione dei prezzi, operata sulla base di un’istruttoria condotta dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggettiAmministrazioni Contraenti. Ai sensi dell’artcanoni sarà applicato l’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. 5 della Convenzione la durata della stessa è ll Responsabile del Procedimento, con nota del 15/11/2022 prot. 2022/6303624, ha valutato che l’adeguamento dei prezzi al consumo NIC pubblicato nel mese di 18 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 mesi, I contratti attuativi non possono avere scadenza successiva a quella della convenzione, fissata al 16/06/2020, salva la possibile proroga di 12 mesi prevista in Convenzione, I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione adeguamento (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogataottobre 2022), i Contratti di Fornitura avranno una durata fino alla scadenza della durata della convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogataè quantificabile nella misura, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione. Peraltro, nel periodo di vigenza del Contratto Attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove Utenze. La Consip si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte del Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione, verificata secondo il seguente indicatore specifico: Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione e dei punti 3, 4, 5, e 7 del Capitolato tecnico ad essa allegato, i servizi che sono resi disponibili dalla Convenzione TM7 sono i seguenti:  Telefonia mobile:  fonia mobile e funzioni associate;  messaggistica SMS/MMS;  video-chiamata;  RPV e profili di abilitazione;  trasmissione dati;  dual Billing;  accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;  SMS massivi;  EMM – Enterprise Mobility Management;  fleet management;  applicazioni per lo Smart Working;  applicazioni per il Mobile Payment;  fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili;  servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza:  servizio di Customer Care e Contact Center;  applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo;  assistenza e manutenzione;  servizi di sicurezza;  referenti del Fornitore per le Amministrazioni;  servizi di sviluppo e integrazione;  servizi di rendicontazione e fatturazione :  servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni;  fatturazione diretta agli utenti;  servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; Il valore totale stimato per l’appalto è pari a € 155.982,50 (di cui € 0,00 per i costi per l'eliminazione delle interferenze) a cui si aggiunge l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 7.799,13 (5% del valore dell’appalto) per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva. Riguardo alle somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. Il pro rata di detrazione dell'IVA per l’Ente è indicato in base al dato definitivo per l’Ente del 2018. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti. Vista la tipologia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a zero9,4%. Per quanto sopra premesso e considerato, in base ai poteri conferiti dal Direttore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con il presente atto, ai sensi dell’artProcura Speciale del 28/04/2022 Rep.n. 32, comma 2, del D.lgs177891 Racc.n. nr. 50/2016, di procedere all’acquisto dei servizi di telefonia su rete mobile ricompresi nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7 ” per il periodo di vigenza contrattuale dal 01 giugno 2019 al 16 giugno 2020 e un importo massimo complessivo pari a Euro 155.982,50, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero. A tal fine stabilisce che:  la stipulazione del Contratto di Fornitura avvenga mediante l’emissione di un “Ordinativo di fornitura”, a misura, inviato al Fornitore aggiudicatario del Lotto unico della Convenzione, esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso le modalità previste sulla piattaforma di e- procurement, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;  il Contratto di Fornitura abbia la durata di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 01/06/2019 al 16/06/2020, salvo proroghe e con le modalità e termini stabiliti dalla Convenzione e come indicato nelle superiori Premesse, alle quali si fa rimando;  la consegna dei servizi e degli apparati, avvenga secondo le modalità e i termini previsti dalla Convenzione;  Il Fornitore dei servizi oggetto della Convenzione TM7 è la società Telecom Italia S.p.A. Partita IVA:00488410010 con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 20123 Milano (Mi);  il Responsabile Unico del Procedimento sia la Sig.ra Xxxxx 11774 atti Notaio Xxxxxx De Xxxxxx;  Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per ragioni concernente l’organizzazione interna dell’Ente, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. A tal fine è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.;

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

CONSIDERAZIONI. AdeR in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il processo di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, e successivamente dall’art. 1 , comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggetti. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione la durata della stessa è di 18 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 mesi, I contratti attuativi non possono avere scadenza successiva a quella della convenzione, fissata al 16/06/2020, salva la possibile proroga di 12 mesi prevista in Convenzione, I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i Contratti di Fornitura avranno una durata fino alla scadenza della durata della convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione. Peraltro, nel periodo di vigenza del Contratto Attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove Utenze. La Consip si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte del Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione, verificata secondo il seguente indicatore specifico: Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione e dei punti 3, 4, 5, e 7 del Capitolato tecnico ad essa allegato, i servizi che sono resi disponibili dalla Convenzione TM7 sono i seguenti: Telefonia mobile: fonia mobile e funzioni associate; messaggistica SMS/MMS; video-chiamata; RPV e profili di abilitazione; trasmissione dati; dual Billing; accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione; SMS massivi; EMM – Enterprise Mobility Management; fleet management; applicazioni per lo Smart Working; applicazioni per il Mobile Payment; fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili; servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza: servizio di Customer Care e Contact Center; applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo; assistenza e manutenzione; servizi di sicurezza; referenti del Fornitore per le Amministrazioni; servizi di sviluppo e integrazione; servizi di rendicontazione e fatturazione : servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni; fatturazione diretta agli utenti; servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; Il valore totale stimato per l’appalto è pari a € 155.982,50 (di cui € 0,00 per i costi per l'eliminazione delle interferenze) a cui si aggiunge l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 7.799,13 (5% del valore dell’appalto) per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva. Riguardo alle somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. Il pro rata di detrazione dell'IVA per l’Ente è indicato in base al dato definitivo per l’Ente del 2018. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti. Vista la tipologia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a zero. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016, di procedere all’acquisto dei servizi di telefonia su rete mobile ricompresi nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7 ” per il periodo di vigenza contrattuale dal 01 giugno 2019 al 16 giugno 2020 e un importo massimo complessivo pari a Euro 155.982,50, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero. A tal fine stabilisce che: la stipulazione del Contratto di Fornitura avvenga mediante l’emissione di un “Ordinativo di fornitura”, a misura, inviato al Fornitore aggiudicatario del Lotto unico della Convenzione, esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso le modalità previste sulla piattaforma di e- procurement, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; il Contratto di Fornitura abbia la durata di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 01/06/2019 al 16/06/2020, salvo proroghe e con le modalità e termini stabiliti dalla Convenzione e come indicato nelle superiori Premesse, alle quali si fa rimando; la consegna dei servizi e degli apparati, avvenga secondo le modalità e i termini previsti dalla Convenzione; Il Fornitore dei servizi oggetto della Convenzione TM7 è la società Telecom Italia S.p.A. Partita IVA:00488410010 con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 20123 Milano 00000 Xxxxxx (MiXx); il Responsabile Unico del Procedimento sia la Sig.ra Xxxxx Xxxxxx; Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per ragioni concernente l’organizzazione interna dell’Ente, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. A tal fine è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

CONSIDERAZIONI. AdeR Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgsD.Lgs. nr. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. Il processo La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1“energia elettrica”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, comma 7come individuate dall’ISTAT, del D.L. n. 95/2012ai sensi dell'art.1, convertitoL. 31 dicembre 2009, con modificazionin.196, dalla Legge n. 135/ 2012, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e successivamente dall’art. 1 , comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione la durata della stessa è di 18 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 mesi, I contratti attuativi non possono avere scadenza successiva a quella della convenzione, fissata al 16/06/2020, salva la possibile proroga di 12 mesi prevista in Convenzione, I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i Contratti di Fornitura avranno una durata fino alla scadenza della durata della convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità soggetti di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione. Peraltro, nel periodo di vigenza del Contratto Attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove Utenzepunto precedente. La Consip si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte violazione del Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione, verificata secondo il seguente indicatore specifico: Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione e dei punti 3, 4, 5, e 7 del Capitolato tecnico ad essa allegato, i servizi che sono resi disponibili dalla Convenzione TM7 sono i seguenti:  Telefonia mobile:  fonia mobile e funzioni associate;  messaggistica SMS/MMS;  video-chiamata;  RPV e profili di abilitazione;  trasmissione dati;  dual Billing;  accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;  SMS massivi;  EMM – Enterprise Mobility Management;  fleet management;  applicazioni per lo Smart Working;  applicazioni per il Mobile Payment;  fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili;  servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza:  servizio di Customer Care e Contact Center;  applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo;  assistenza e manutenzione;  servizi di sicurezza;  referenti del Fornitore per le Amministrazioni;  servizi di sviluppo e integrazione;  servizi di rendicontazione e fatturazione :  servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni;  fatturazione diretta agli utenti;  servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; Il valore totale stimato per l’appalto è pari a € 155.982,50 (disposto di cui € 0,00 all’art.1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie: • illecito disciplinare; • responsabilità amministrativa per i costi per l'eliminazione delle interferenze) a cui si aggiunge l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 7.799,13 (5% del valore dell’appalto) per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva. Riguardo alle somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. Il pro rata di detrazione dell'IVA per l’Ente è indicato in base al dato definitivo per l’Ente del 2018. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti. Vista la tipologia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a zerodanno erariale. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32dell’art.32, comma 2, del D.lgsD.Lgs. nr. n. 50/2016, il Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi • in base a quanto deliberato dal Comitato di procedere all’acquisto dei servizi Gestione di telefonia su rete mobile ricompresi nell’ambito della Agenzia delle entrate- Riscossione del 17/12/2020; • in base ai poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 17 dicembre 2020, con atto Prot. n. 2020/4548659 di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia mobile 7 Energia Elettrica 18– Lotto Italia (Lotto 17), per il periodo l’acquisizione della fornitura di vigenza contrattuale dal 01 giugno 2019 al 16 giugno 2020 energia elettrica e un importo massimo complessivo pari a Euro 155.982,50, oneri della sicurezza dei servizi connessi per rischi interferenziali pari a zerogli immobili di Agenzia entrate-Riscossione. A tal fine stabilisce fine, verrà predisposto un Ordine di Fornitura, per il Lotto 17(Lotto Italia), con Opzione variabile a 12 mesi, alla società: Lotto Fornitore Sede legale c.f./p.iva Il costo massimo per l’intera durata del contratto è così stimato: LOTTO AMBITO DURATA CONSUMO STIMATO IN KWH IMPORTO OLTRE IVA Lotto Italia (Lotto 17) Italia 00 00.000.000 € 0.000.000,00 I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base dell’effettivo consumo dell’energia elettrica che:  la stipulazione del Contratto , pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato. Gli Ordinativi di Fornitura avvenga mediante l’emissione saranno emessi con la “Opzione Variabile” e con l’attivazione dell’Opzione Verde. La data di un “Ordinativo decorrenza della fornitura è fissata secondo quanto previsto dalla Convenzione e citato nelle superiori premesse, cui si rimanda. L’Ordinativo di fornitura”, a misura, Fornitura sarà emesso ed inviato al Fornitore aggiudicatario del Lotto unico della Convenzione, esclusivamente on line e con firma digitale, digitale attraverso le la modalità previste di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement, e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;  il Contratto di Fornitura abbia la durata di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 01/06/2019 al 16/06/2020, salvo proroghe e con le modalità e termini stabiliti dalla Convenzione e come indicato nelle superiori Premesse, alle quali si fa rimando;  la consegna dei servizi e degli apparati, avvenga secondo le modalità e i termini previsti dalla Convenzione;  Il Fornitore dei servizi oggetto della Convenzione TM7 è la società Telecom Italia S.p.A. Partita IVA:00488410010 con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 20123 Milano (Mi);  il . E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento sia la Sig.ra il Sig. Xxxxx Xxxxxx;  Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per ragioni concernente l’organizzazione interna dell’EnteXxxxxxxx, che impongano il coinvolgimento quale è in possesso delle competenze di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamentoalle Linee guida dell’ANAC n. 3. A tal fine è E’ nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.Xxxxxxx X'Xxxxx. Il Direttore Xxxxx Xxxxxxx

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it