Common use of CONSIDERAZIONI Clause in Contracts

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’artIl Bando della gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, indetta da Xxxxxx ad esito della quale è stato stipulato il Contratto Quadro al quale è proposta l’adesione, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data 10/04/2015. 216Pertanto, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce forza anche di quanto chiarito da ANAC dall’ANAC con il comunicato dell’11/05/2016, alla presente procedura deve essere applicata la disciplina contenuta nel previgente D.lgs. nr. 163/2006. Anche l’art. 1.3 del suo Presidente del 11/05/2016Contratto Quadro specifica che: “Il presente Contratto Quadro ed i Contratti Esecutivi sono regolati, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice oltre che….omissis.. c) alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. nr. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; d)dalle disposizioni di lavori, servizi e forniture”) e cui al D.P.R. 5 ottobre 10 ottobe 2010, nr. 207;… omissis…”. In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, l’AeR è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al succitato Decreto legislativo ed al D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)207. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgslgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le categorie merceologiche per il cui affidamento “amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei relativi acquisti, che le Amministrazioni Pubbliche e le società Societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'artdell'articolo 1 della L. 31/12/2009, nr. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso tra le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da quali è ricompresa l’AeR, provvedano ai loro approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto regionali. L’adesione al Lotto 1 del Contratto Quadro stipulato in data 08/11/2017 fra Consip ed il RTI costituito fra l’Accenture Spa (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico mandataria capogruppo) e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 le mandanti, Accenture Technology Solutions S.r.l., Xxxxxxxx S.p.A. (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”già Finmeccanica S.p.A.), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip IBM Italia S.p.A. e dalle centrali Sistemi Informativi offre la possibilità alle Amministrazioni Pubbliche Centrali, attraverso i singoli Contratti Esecutivi, di committenza regionaliaccedere ad un listino di servizi nell’ambito dei Sistemi Gestionali Intregrati per le Pubbliche Amministrazioni rientrante nel programma di razionalizzazione degli acquisti teso alla realizzazione degli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Italiana di accelerazione dello sviluppo dell’infrastruttura digitale e della promozione dell’uso delle tecnologie, dei servizi e dei processi digitali. In tal casoAi sensi dell’art. 5.2 del Contratto Quadro i Contratti Esecutivi possono avere una durata massima di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Ai sensi del successivo art. 7.1 è previsto che, tuttaviaai fini della stipulazione del Contratto Esecutivo, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti l’Amministrazione beneficiaria predisponga, anche con l’ausilio del Fornitore qualora intenda richiederlo, il Piano dei Fabbisogni nel quale dovrà prevedere indicazioni, anche di tipo quantitativo, relative ai servizi che l’Amministrazione intenda sottoscrivere. Come previsto al successivo art. 7.2, entro 15 giorni dalla data ricezione di tale Piano, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare il Progetto Esecutivo, completo del Piano di Lavoro Generale, del valore del Contratto Esecutivo e dell’importo del contributo dovuto dall’Amministrazione beneficiaria a condizione risolutiva con possibilità per Consip S.p.A.. L’Amministrazione beneficiaria è chiamata a comunicare l’approvazione del Progetto Esecutivo proposto, o eventuali modifiche alle quali il contraente Fornitore dovrà provvedere, nel termine di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” 10 giorni (cfr. artarticolo 7 del Contratto Quadro, commi nr. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/20123 e 4). La violazione A conclusione delle fasi propedutiche sopra illustrate e contestualmente all’approvazione del disposto Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione beneficiaria, il Fornitore e l’Amministrazione medesima potranno procedere alla stipulazione del Contratto Esecutivo. Per le gare in ambito SPC (connettività, cloud e sistemi gestionali integrati) è dovuto a Consip il pagamento di cui all’artun contributo in attuazione dell’art. 118, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare del D.lgs. nr. 177/2009, da corrispondere a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater, del D.L. nr. 95/2012, convertito con modificazioni in L. nr. 135/2012. Il calcolo del contributo dovuto deve essere effettuato secondo quanto stabilito dal DPCM 23/06/2010. L’obbligazione, richiamata altresì all’art. 23 del Contratto Quadro, deve essere assolta entro il termine di 30 giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo secondo la misura prevista dall’art. 2, lett. b), del D.P.C.M. 23/06/2010 ( 5 per mille) sul valore complessivo del Contratto Esecutivo. A garanzia dell’esatto e delle attività tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto Esecutivo, il Fornitore dovrà prestare, entro il termine perentorio di stazione appaltante 15 giorni solari dalla data di lavori pubblicistipula del Contratto, nel cui novero rientra la convenzione idonea garanzia in esamefavore dell’Amministrazione beneficiaria. Tanto Le specifiche della garanzia sono indicate all’art. 18, comma 2 e 3, del Contratto Quadro. Il suo reintegro, in caso di utilizzo, è disciplinato nell’art. 18, comma 4. Per quanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006 S.r.l., in adesione al Lotto 1 del Contratto Quadro Consip “Reti locali 5” – Sistemi Gestionali Integrati”, finalizzato all’acquisto dei servizi di manutenzione, sviluppo, assistenza e supporto alla conduzione tecnica (quest’ultima solo per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura sistema di Servizi protocollo elettronico) degli applicativi gestionali ancillari alla riscossione e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica di gestione del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. protocollo elettronico. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.fine stabilisce:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura L’approvvigionamento in oggetto argomento rientra tra le categorie merceologiche fra quelli indicati nel comma 7 dell’art.1 del D.L. 95/2012 per il cui affidamento i quali “le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • , sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici e di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionaliA.”. In virtù di quanto sopra, AdeR espleterà la procedura tramite adesione all’ Accordo Quadro Consip allo stato disponibile, sussistendone le relative condizioni (accordo in corso di esecuzione, capienza della stessa, ecc). L’Accordo quadro Consip “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1”, attivo dal 29/07/2020 fino al 29/01/2023, risulta conforme alle indicazioni espresse dal competente Settore richiedente. Gli Ordini di Acquisto dovranno essere inoltrati tramite portale Consip secondo i quantitativi e l’importo riportati nella seguente tabella: GASOLIO 660 33.000,00 € BENZINA 2.260 113.000,00 € Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di autorizzare la sottoscrizione di un Ordinativo di Fornitura con ITALIANA PETROLI S.P.A., in adesione all’ Accordo Quadro Consip denominato “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1”, Lotto unico. A tal casofine stabilsce che: • il valore dell’ ordinativo oggetto di acquisizione sarà pari ad € 146.000,00, tuttaviaIVA esclusa, i relativi contratti dovranno comunque per l’acquisto, ripartito in Lotto unico, di n. 2.920 buoni (gasolio e benzina) dal valore nominale di € 50,00 €/cad. con validità di 30 mesi dalla data di ricezione, come di seguito riportato: GASOLIO 660 33.000,00 € BENZINA 2.260 113.000,00 € • I corrispettivi saranno pagati a misura. • l’Ordinativo di fornitura sarà emesso ed inviato al Fornitore esclusivamente on line e con firma digitale attraverso la modalità di essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente ordine diretto” prevista sulla piattaforma di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. • La consegna dei Buoni Acquisto è prevista, in base all’Accordo Quadro, dal momento dell’inoltro dell’Ordinativo di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” Fornitura; l’Amministrazione può revocare l’ordine entro un giorno lavorativo dall’emissione del medesimo Ordine (cfr. art. 16, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/201211 dell’AQ). Decorsi 4 giorni lavorativi dalla data di invio dell’Ordinativo, lo stesso diviene irrevocabile ed i buoni richiesti sono consegnati, salvo diverso accordo tra le parti: o entro ulteriori 15 giorni lavorativi per consegne effettuate in Sicilia e Sardegna: o entro ulteriori 10 giorni lavorativi per consegne effettuate nel resto d’Italia. • La violazione fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nel luogho indicato nell’Ordinativo di Fornitura. • Il Responsabile del disposto procedimento è Sig. Xxxxx Xxxx il quale è in possesso delle competenze di cui all’artalle Linee guida dell’ANAC n. 3 per svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata Il Direttore dell’esecuzione del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)n.50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tali categorie merceologiche per il cui affidamento “merceologiche, che le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196n.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da ) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)aggregatori , comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle comprese le centrali di committenza regionali. In tal casoragione di ciò e stante quanto riportato in premessa in ordine all’adeguatezza dei prodotti e dei servizi con essa contrattualizzati, tuttaviala sottoscrizione di un Ordinativo di Acquisto con il fornitore INFORDATA RTI VARGROUP, i relativi contratti dovranno comunque in adesione alla Convenzione Consip essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente PC Portatili e Tablet 2– Lotto 2”, è stata individuata quale soluzione di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012)acquisto maggiormente rispondente alle esigenze da soddisfare. La violazione del disposto Convenzione ha durata contrattuale di cui all’art9 mesi a decorrere dal 2/10/2018 ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti L’Ordine di Acquisto dovrà essere inoltrato tramite portale Consip secondo i quantitativi e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi importi riportati nella seguente tabella: Descrizione Prodotto Modalità approvvigionamento Quantità Prezzo unitario Costo totale FASCIA A - PC Portatile HP Probook 430 configurazion e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni base con 150 €473,13 € 70.969,50 sistema operativo Windows Convenzione Consip PC Portatili e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto Tablet 2 – Lotto n.2 FASCIA A- Docking Station USB-C Universale 150 € 90,00 € 13.500,00 Dock Fascia A - RAM 8 GB 150 € 40,00 €6.000,00 TOTALE € 90.469,50 Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, di aderire autorizzare la sottoscrizione di un Ordine diretto di Acquisto con INFORDATA RTI VARGROUP, in adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 5PC Portatili e Tablet 2– Lotto 2per la fornitura in acquisto di di nr. 150 PC Portatile HP Probook 430 G5 comprensivi di Docking Station - memoria RAM da 8 GB per 150 risorse di AdeR. L’importo massimo dell’acquisto è pari ad € 90.469,50 (novantamilaquattrocentosessantanove/50), oltre Iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze, secondo il Lotto 1 - dettaglio per l’acquisizione codice articolo indicato nelle tabelle presenti nelle premesse e considerazioni, alle quali si fa rinvio. Il corrispettivo sarà pagato a misura. Il Fornitore, come stabilito dalla Convenzione e compresivo nel costo della fornitura, dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento tutti gli elementi delle apparecchiature oggetto della fornitura (ivi compresi i dispositivi opzionali) per un periodo di Servizi 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura, provvedendo a fornire, per ciascuna di esse, e Sistemi LAN passivi per il cablaggio su richiesta dell’Amministrazione, l’assistenza tecnica on site e, quindi, ponendo in fibra ottica del nuovo Data Center essere ogni attività necessaria per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine risoluzione dei malfunzionamenti. L’Ordinativo di Fornitura sarà predisposto emesso ed inviato al Fornitore esclusivamente on line e con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera digitale attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’Ordinativo di fornitura avrà durata pari a 36 mesi a partire dall’accettazione della fornitura. La consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovranno avvenire secondo le modalità previste dal paragrafo 6.1 del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVACapitolato Tecnico allegato alla Convenzione “PC Portatili e Tablet 2– Lotto 2”. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato e Direttore dell’Esecuzione del Contratto contratto è la Sig. Xxxxxxx XxxxxxxSig.ra Xxxxx Xxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai A far data dal 1° luglio 2017, ai sensi dell’art. 216, 1 comma 13, del nuovo Codice dei contratti D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate- Riscossione “…subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al D.lgscomma 1…”. n. 50/2016Agenzia delle entrate-Riscossione, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la in virtù della sua entrata natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base fase di un Bando affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014cui al D. Lgs.n.163/2006, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito da ANAC dall’ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)dell’11 maggio 2016. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006D.Lgs.n.163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Con la RdA nr. 2020/1322 il Settore propone la proroga dei servizi inclusi nell’ODA nr. 467278 del 31/10/2012. La fornitura in oggetto rientra tra le scelta di approvvigionamento dei servizi di Facility Management mediante Convenzione Consip, non sussistendo comunque l’obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionemerceologiche, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) negoziali messi a disposizione dai medesimi soggetti da Consip, è stata a suo tempo determinata dall’esigenza di cui semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al punto precedentefine di garantire razionalizzazione dei servizi e uniformità nei livelli di servizio. Tale obbligo introdotto dall’artI servizi di Facility Management oggetto della proposta di proroga sono ritenuti indispensabili al fine di mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l’utilizzo degli immobili sedi degli uffici, nei quali è svolta l’istituzionale funzione della riscossione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico che vi hanno accesso. 1 (recante “Riduzione Pertanto essi devono essere assicurati senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi per i lavoratori e disservizi per l’utenza. L’emergenza causata dalla diffusione sul territorio italiano del virus COVID-19, inoltre, ha imposto la rapida adozione di misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della spesa per l'acquisto diffusione del virus; in particolare, tra gli interventi messi in atto, AdeR ha previsto un protocollo di pulizia aggiuntivo con incremento del fabbisogno di beni e servizi per la disinfezione e trasparenza delle procedure”)la sanificazione. Nonostante le tre procedure indette da Ade siano state avviate rispettivamente in data 20/07/2018, comma 7in data 11/12/2018 e in data 7/06/2019 e, D.L. 6 luglio 2012dunque, n. 95 in tempo utile per consentire la sostituzione degli attuali fornitori, i tempi di espletamento di dette procedure hanno subito un prolungamento per circostanze non imputabili in alcun modo ad AdeR. In relazione a quanto sopra rappresentato, quindi, lo strumento della proroga tecnica appare come l’unico strumento a disposizione per garantire la prosecuzione dei servizi suindicati. Secondo il parere di AVCP (convertitoora ANAC) nr.AG33/13 del 16/05/2013, con modificazioniconfermato nella successiva delibera di ANAC nr.384 del 17/04/2018, la c.d. proroga tecnica è un istituto elaborato in via pretoria, in particolare dalla L. 7 agosto 2012giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità medesima, n. 135)quale prassi amministrativa riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, viene meno laddoveriscontrata e adeguatamente ponderata, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicatedi garantire la continuità dell’azione amministrativa. Sempre secondo il suddetto parere nr. AG33/13, essa trova la sua giustificazione “nel principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e più precisamente discende dal bilanciamento del principio di continuità dell’azione della pubblica amministrazione e il ricorso ad altre centrali principio comunitario di committenza o ad autonome libera concorrenza che si trova alla base dell’imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferioriper l’affidamento di commesse pubbliche”. Il ricorso alla proroga cd. “tecnica”, almeno costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha carattere di eccezionalità ed è consentito esclusivamente al rinvenirsi di determinate condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 392/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n.4345/2015; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, n. 859/2015). Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi legittima la proroga del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque contratto essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente periodo necessario a predisporre gli atti di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economicogara per addivenire all’individuazione del miglior contraente” (cfr. artT.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. 1II, comma 7nr. 831/2015; Tar Piemonte, penultimo periodoSez. I, D.L. n. 95/2012nr. 276 del 28/02/ 2018). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Equitalia S.p.A., comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura procedura di affidamento sarà effettuata da Equitalia S.p.A., in oggetto rientra tra le categorie merceologiche nome e per conto di Equitalia Giustizia S.p.A., in forza del contratto di servizi con il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip quale quest’ultima ha affidato ad Equitalia S.p.A. e dalle centrali le funzioni di committenza regionali Stazione Appaltante. L’art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, per affidamenti di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni forniture e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto importi inferiori alle soglie di cui all’art. 135, possano ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti. La Funzione richiedente, tenuto conto della circostanza di cui sopra e considerata la presenza sul MEPA del bando di gara “SERVIZI DI VIGILANZA” che offre i servizi idonei a soddisfare il fabbisogno espresso da Equitalia Giustizia, ha proposto di avviare una procedura di affidamento tramite MEPA, da effettuarsi con lo strumento della Richiesta di Offerta. La procedura proposta e le modalità di svolgimento trovano fondamento nelle previsioni contenute nel comma 72, D.L. lettera b) e nel comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 95/201250/2016, comporteràche rispettivamente consentono: − gli affidamenti mediante “procedura negoziata” per i contratti “sotto soglia”, tipologia alla quale si deve far riferimento per il contratto che qui interessa atteso il suo valore massimo stimato; - lo svolgimento della procedura di scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a seconda della fattispecie disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip. Xxxxxxx invitati a presentare offerta tutti gli Operatori Economici presenti in MEPA abilitati ad operare sul Mepa per il bando: “Servizi di Vigilanza”. L’ammissione alla procedura sarà consentita agli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del seguente requisito di capacità tecnica: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erarialepossesso della certificazione UNI ENI ISO 9001 o equivalente. A riguardoLa procedura sarà suddivisa in due lotti come motivato e dettagliato nelle premesse. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei corrispondenti punti massimi attribuibili, vale richiamare quanto disposto all’artsecondo lo schema sotto riportato: Punteggio Tecnico 30 Punteggio Economico 70 In particolare modo sono stati individuati i seguenti criteri di valutazione con attribuzione di punteggi tabellari: PT CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO (PTo) PT1 PT1a) Possesso dell'attestato di partecipazione del personale incaricato al corso antincendio. 33Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione la percentuale di possesso dell’ attestazione di partecipazione al corso antincendio da parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto, D.Lgsconsiderando un minino di addetti pari 06 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). n. 163/2006, che L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, max al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame100%. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verràdove: • inoltrata una Lettera d’ordine per aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 3 punti • aventi possesso attestato > 6:: 5 punti Max punti 5 PT1b) Possesso dell'attestato di partecipazione del personale incaricato al corso di primo soccorso ex D. Lgs. 81/2008. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente percentuale di possesso dell’ attestazione di partecipazione al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati corso di primo soccorso da Equitalia; • parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto (considerando un minino di addetti pari 06 (in caso il concorrente indichi un numero di o mancata approvazione addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 3 punti • aventi possesso attestato > 6: 5 punti Max punti 5 PT1c) Possesso dell'attestato di conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese da parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto, considerando un minino di addetti pari 06 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 2 punti • aventi possesso attestato > 6: 5 punti Max punti 5 PT1d) Possesso dell’attestato di partecipazione ad un corso per l’utilizzo di programmi informatici “Windows” (word, excel, outlook, ecc..) da parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto , considerando un minino di addetti pari 03 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 3 punti • aventi possesso attestato > 6: 5 punti Max punti 5 PT1e) Esperienza nel ruolo di addetto alla reception. Ai fini dell’attribuzione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri punteggio verrà preso in considerazione la somma del numero degli anni di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione servizio del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • personale che si intende utilizzare per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione oggetto, considerando un minino di addetti pari 03 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi esperienza > 2 ≤ 5 anni: 2 punti • aventi esperienza > 5 ≤ 8 anni: 4 punti • aventi esperienza > 8: 5 punti Max punti 5 PT1f) Possesso della procedura in più lotticertificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; validità il costo è parzialmente imputabileSI’ : punti 3 • NO : punti 0 Max punti 3 PT1g) Possesso della certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - norma OHSAS 18001:2007, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed di validità • SI’ : punti 2 • NO : punti 0 Max punti 2 I concorrenti dovranno formulare l’offerta indicando il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • corrispettivo unitario ad ora offerto. Il punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sarà determinato sulla base della seguente formula lineare che tiene conto dei ribassi percentuali sulla base d’asta. dove: o PE è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.punteggio economico attribuito all’offerta;

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Equitalia S.p.A., comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra L’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 stabilisce che: “…le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali forniture di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti importo inferiore alla soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per Le Linee Guida ANAC n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, prevedono, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro, al punto precedente3.3.3, che “l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici” ove esistenti. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto Il servizio oggetto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche affidamento rientra nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicateper le quali vige l’obbligo, per le società del Gruppo Equitalia, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016). Nel caso specifico, tuttavia, come asseverato dalla Direzione richiedente con il supporto della U.O. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti, sia nella RdA che nel progetto, il ricorso ad altre centrali servizio oggetto di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro affidamento non è acquisibile attraverso gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal casoA., tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità attesa l’indisponibilità di convenzioni Consip e/o accordi quadro, nonché attesa l’assenza dei servizi stessi all’interno della vetrina del MEPA. Sulla base di quanto attestato dalla Direzione richiedente occorrerà dunque avviare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori da invitare tramite indagine di mercato e delle centrali aggiudicando la fornitura con il criterio del “minor prezzo” sui prezzi unitari trattandosi di committenza regionali servizi standard le cui condizioni sono stabilite dal mercato (art. 95, comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016). I requisiti di partecipazione che prevedano condizioni gli operatori economici dovranno possedere sono elencati di maggior vantaggio economico” seguito:  requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  requisiti di idoneità professionale – Iscrizione nel registro della CCIAA (cfrper gli operatori stabiliti in un altro paese trova applicazione quanto stabilito dal secondo periodo dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016);  requisiti di capacità economica e finanziaria – aver realizzato nell’ultimo esercizio finanziario antecedente alla data della presente procedura negoziata un fatturato per servizi di manutenzione del software Columbus pari alla base d’asta;  requisiti di capacità tecnico professionale – essere produttori del software Columbus ovvero attestare di essere un rivenditore ufficiale del software Columbus o di poter disporre e operare sui relativi codici sorgenti. Si rileva che la procedura acquisitiva proposta non è in contrasto con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”), la quale prevede (art. 1, comma 7512) che le PA e le società individuate ex art. 1, penultimo periodoLegge n. 196/2009 (tra le quali ultime è ricompresa Equitalia), D.L. n. 95/2012devono procedere all’acquisto di “beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip …”, ad eccezione dei casi in cui “il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione” (art.1, comma 516). La violazione L’acquisto in oggetto, nel rispetto della norma ora richiamata, è stato autorizzato dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. con nota prot.2017/34082 del disposto 6 marzo 2017. Inoltre, dalle risultanze della RdA e come attestato dal Responsabile della U.O. Pianificazione e Controllo di cui all’artGestione emerge che la spesa trova copertura nel budget 2017 e che di essa si è tenuto conto in sede di riprogrammazione del fabbisogno complessivo di beni e servizi informatici alla luce di quanto stabilito dall’art. 1, comma 7515, D.L. n. 95/2012della Legge di cui sopra che, comporteràcom’è noto, a seconda prevede l’obbligo di raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, un risparmio di spesa annuale pari al 50% della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa spesa annuale media per danno erariale. A riguardola gestione corrente del solo settore informatico, vale richiamare quanto disposto all’art. 33relativa al triennio 2013-2015, D.Lgs. n. 163/2006, che al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 1, prevede che 513. Tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali strutture competenti hanno validato la Richiesta di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esameacquisto presentata dalla Direzione ICT. Tanto Per quanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per con il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx D. lgs. n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.50/2016

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11dell’art.11, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006nr.163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in I servizi oggetto rientra dei Contratti Esecutivi rientrano tra le categorie merceologiche i “beni, servizi e di connettività” per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'arti quali vige l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 512, della L. 31 dicembre 200928/12/2015 nr. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”) di procedere all’acquisto esclusivamente tramite Consip S.p.A.. Nelle more dell’indizione ed aggiudicazione di nuove iniziative Consip riguardanti i servizi analoghi a quelli ricompresi nel Lotto 2 dell’Accordo Quadro scadente il 20/07/2021, n. 196al fine di scongiurare il rischio che a tale scadenza potesse avvenire l’interruzione improvvisa della possibilità per le PP.AA. di fruire di prestazioni che, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso nell’attuale quadro storico e normativo emergenziale, si sarebbero, invece, potute rivelare per le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da stesse essenziali, tenuto in conto della esistente capienza contrattuale, Consip S.p.A. ed il RTI Fornitore sono addivenuti alla sottoscrizione di un Addendum in forza del quale la scadenza dell’Accordo Quadro è stata posticipata al 20/07/2022. Per taluni Contratti Esecutivi tempo per tempo stipulati in adesione al Contratto Quadro di cui sopra, tenuto in conto del parziale consumo dei servizi contrattualizzati e dalle centrali dell’esigenza di committenza regionali garantire la continuità operativa delle attività avviate è stata proposta la proroga meramente temporale con l’allineamento della loro scadenza alla nuova scadenza dell’Accordo Quadro. La prosecuzione proposta risulta senz’altro inquadrabile nell’istituto della c.d. “proroga tecnica” che, essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento di riferimento; ovvero • degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed eccezionali condizioni e, in particolare, come quella che qui ricorre, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more che sia reperito un nuovo contraente. Tenuto conto altresì che l’articolo nr. 5.2 del Contratto Quadro prevede che i singoli Contratti Esecutivi possano avere una durata massima fino alla scadenza ultima del Contratto Quadro, la soluzione prospettata risulta essere la soluzione maggiormente idonea ai fini della continuità operativa necessitata. Per gli altri Contratti Esecutivi, stimata l’esigenza di servizi aggiuntivi oltre a quelli contrattualizzati, è stato proposto l’incremento dell’importo contrattuale essenzialmente configurabile, attesa la sopraggiunta esigenza dei servizi rispetto alla stesura del Piano dei fabbisogni e l’impossibilità di ricorrere per il loro acquisto a strumenti alternativi di acquisto in ambito Consip, nella variazione contrattuale ex art. 311 del D.P.R. nr. 207/2010 (sistemi telematici Regolamento di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizioneesecuzione ed attuazione del D.Lgs. nr. 163/2006) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” causa identificabile tra quelle previste alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.lettera

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici. L’acquisto in oggetto rientra nel novero dei beni e servizi informatici e di cui al D.lgsconnettività per i quali la L. 28/12/2015, nr.208, art.1, c.512-516 (c.d. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base “legge di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende stabilità 2016”) prevede che il presente acquisto, alla luce anche loro approvvigionamento sia effettuato esclusivamente tramite gli strumenti di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice acquisto e di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici negoziazione di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11Consip S.p.A.. L’art.1, comma 2, lett.b), del D. LgsD.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. nr. n. 163/2006120/2020 e ss.mm.ii., prevede che, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni Appaltanti procedono all’affidamento dell’esecuzione dei servizi e forniture secondo la modalità della procedura negoziata, prima dell’avvio senza bando, di cui all’articolo 63 del D.lgs. nr. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle procedure imprese invitate, individuati in base ad indagini di affidamento dei contratti pubblicimercato o tramite elenchi di operatori economici. Lo strumento negoziale della RdO di tipo “aperta” prescelta ai fini della selezione dell’operatore al quale affidare la fornitura in oggetto consente l’apertura più ampia al mercato, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione potendo la stessa raggiungere l’intera platea degli operatori economici e delle offertedel settore. La fornitura procedura è altresì conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento di AdeR (cfr. art. 6.4) in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali tema di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. Per quanto sopra premesso e trasparenza delle procedure”considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2 del D.lgs. n.50/2016, di avviare una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b), comma 7del D.L. nr. 76/2020, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012nr. 120/2020 e ss.mm.ii., n. 135)da espletare attraverso RdO “aperta” del M.E.P.A., viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione l’affidamento della fornitura di Servizi nr. 68 licenze d’uso Microsoft “Azure Monetary Commitment”. A tal fine stabilisce che: - l’importo massimo previsto a base della procedura è fissato in euro 206.439,84, oltre IVA e/o altre imposte e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center contributi di legge e oneri per la sedesicurezza per rischi interferenziali pari a zero; - le caratteristiche tecniche, le modalità e i tempi di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 svolgimento della fornitura sono definiti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, a detti fini predisposti e da pubblicare sulla piattaforma del M.E.P.A.; - il contratto abbia una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; - la fornitura non sia suddivisa in Romadue o più lotti; - ai fini della partecipazione sia richiesto agli operatori economici di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e dell’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.53, co. 16-ter del D.Lgs. n.165/2001; - il contratto sia aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. nr. 50/2016; - nell’offerta economica sia data evidenza del prezzo unitario per licenza; - le offerte presentate abbiano validità di Equitalia S.p.A.. A tal fine180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse; - ai fini della sottoscrizione del contratto, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per siano richieste la redazione garanzia definitiva prevista secondo l’art. 103 el D.lgs. nr. 50/2016 e le coperture assicurative precisate nelle superiori premesse, alle quali si fa rimando; - è nominato Responsabile del “Progetto Esecutivo” Procedimento, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida ANAC nr. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio 11/10/2017, nr. 1007, rivestendo altresì le funzioni di Direttore dell’esecuzione, il sig. Xxxxxxxxx Xxxxx; - l’apertura delle buste virtuali amministrative ed economiche e la verifica della documentazione in esse contenuta sarà svolta dal Responsabile del Procedimento; - la fatturazione sarà effettuata anticipatamente, rispetto alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente consegna dei codici di attivazione (subscription) e contestualmente al Progetto Esecutivo in un’unica soluzione e il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivorelativo pagamento sia effettuato entro 30 giorni data fattura, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazioneprevia verifica della regolare esecuzione rilasciata dal RUP, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivole modalità stabilite nel Capitolato tecnico, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.quale si fa rimando; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto - il contratto, a misura, sia sottoscritto con firma digitale, secondo il modello predisposto dal MEPA, nella forma della scrittura privata; - il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi)RUP è Xxxxxxxxx Xxxxx, calcolato sulla base del Progetto preliminareche risulta in possesso dei requisiti prescritti secondo le Linee Guida dell’ANAC nr. 3. La stessa persona riveste le funzioni di Direttore dell’esecuzione; - la Responsabile dell’Ufficio Acquisti Consip, sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo delegata a sottoscrivere e inoltrare le istanze di Fornituracontrollo, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabileagli Enti certificatori competenti, per l’importo la verifica del possesso dei requisiti di euro 97.490,86, al budget dell’anno ordine generale in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxcapo all’aggiudicatario.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgslgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in oggetto rientra tra pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche per il cui affidamento “merceologiche, che le Amministrazioni Pubbliche pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 200931/12/2009, n. nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da ) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)aggregatori, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali comprese le Centrali di committenza regionali. In tal casosenso, tuttaviaper l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfrspesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per con il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in fibra ottica del nuovo Data Center per la sededata 23/05/2017, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente cui il Progetto esecutivo ed stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione nuova versione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata dei Fabbisogni del contratto (12 mesi), calcolato 19/09/2017 prediposta sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo delle variazioni di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxcui sopra.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgslgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’ 11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip Equitalia S.p.A. e dalle centrali A., in virtù della sua natura di committenza regionali organismo di riferimento; ovvero • degli altri strumenti diritto pubblico, è soggetta, in fase di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al punto precedenteD.lgs. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 12/04/2006, n. 163 (recante Riduzione della spesa per l'acquisto Codice dei contratti pubblici di beni e lavori, servizi e trasparenza delle procedureforniture), comma 7, D.L. 6 luglio 2012) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali207. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Secondo quanto disposto all’artdall’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi econsorziandosi, fra le quali rientrano le convenzioni stipulate da Consip. L’adesione al successivo Contratto Quadro SPC Lotto 2, offre la possibilità alle amministrazioni, attraverso singoli Contratti Esecutivi o Atti integrativi ai Contratti esecutivi, di accedere ad un listino servizi tra cui in particolare il servizio “Data Loss/Leak Prevention” e i “Servizi professionali”. L’utilizzazione di tale procedura acquisitiva è conforme alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”), la quale prevede (art. 1, comma 512) che le PA e le società individuate ex art. 1, Legge n. 196/2009 (tra le quali ultime è ricompresa Equitalia) debbono procedere all’acquisto di “beni e servizi informatici e di connettività (….) esclusivamente tramite Consip S.p.A. (…)”. L’iniziativa, inoltre, non appare in contrasto con la precitata legge neppure sotto l’altro profilo dell’obbligo del risparmio di spesa; ciò per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 515, che esclude da tale obbligo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Il Piano dei fabbisogni, ad integrazione del Contratto esecutivo prot. 2017/1902, per l’acquisizione dei servizi di firma digitale remota e dei Servizi professionali per il Gruppo Equitalia, è stato sviluppato secondo le specifiche riportate nel Contratto Quadro SPC – lotto 2. Pertanto, in considerazione della rimodulazione dei servizi e degli importi rappresentati nel Piano dei fabbisogni, l’importo dell’Atto integrativo da formalizzare all’RTI Leonardo S.p.A, è di euro 80.568,00 oltre IVA, secondo il seguente prospetto di costi: IMPORTO TOTALE 80.568,00 Il contributo da versare a Consip ai sensi del D.P.M.C. 23 giugno 2010 è pari ad euro 645,00. Si precisa che, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, Equitalia è tenuta a soggetti pubblici versare a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o privati l’espletamento lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo. Stante l’adeguatezza delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubbliciprevisioni contenute nell’Accordo Quadro alle concrete esigenze rappresentate dalla Funzione richiedente, nel cui novero rientra si conferma la convenzione in esamerealizzabilità della RdA mediante l’adesione proposta. Tanto Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006 di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per integrare il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica Contratto esecutivo prot. 2017/1902 del nuovo Data Center per la sede10 gennaio 2017, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia sottoscritto con l’RTI Leonardo S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • A. in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del adesione Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.Quadro SPC Lotto

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)D.Lgs.n.50/2016. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006D.Lgs.n.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto Il processo di approvvigionamento delle forniture di gas per le amministrazioni pubbliche è normato dall’art.1, comma 7, del D.L.n.95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.n.135/2012. Tale tipologia di forniture rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “gas”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1dell'art.1, L. 31 L.31 dicembre 2009, n. 196n.196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta”, tra le quali è ricompresa AdeR, hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1all’art.1, comma 7, D.L. n. 95/2012D.L.n.95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie fattispecie: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. Lgs.n.50/2016, per gli immobili di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – Agenzia delle entrate–Riscossione di Riscossione Sicilia per il Lotto 1 gli immobili situati in: − Xxxxxxx - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedeXxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma8; − Enna - Piazza Villadoro, di Equitalia S.p.A.. 3. A tal fine, verràverrà predisposto un Ordine di Fornitura, con firma digitale, alla seguente società: • inoltrata una Lettera d’ordine HERA COMM, con sede legale Xxx Xxxxxx Xxxxx 0, 00000, Xxxxx (XX) - P.IVA 02221101203., come dettagliato nelle premesse che precedono, alle quali si rinvia. L’ordine di fornitura, fermo restando l’importo massimo stimato di € 6.849,00 oltre IVA (oneri della sicurezza da interferenza pari a € 0,00), dovrà essere inoltrato tramite portale Consip secondo i quantitativi e gli importi sotto riportati: - Lotto 12 - Italia, aderendo, a fronte di un consumo stimato di 9.618 smc, all’ “Opzione Prezzo Variabile per la redazione del “Progetto Esecutivo12 mesi”, per un importo stimato di 4.845,59 o, in alternativa all’ Opzione Prezzo Fisso per 12 mesialla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente per un importo stimato di € 5.620,71, oppure: - Lotto 11 – Calabria e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso Sicilia, aderendo, a fronte di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri consumo stimato di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella9.618 smc : o approvazione del Progetto esecutivoall’”Opzione Prezzo Variabile per Lotto Territoriale per 12 mesi”, Equitalia emetterà ed invierà per un Ordinativo importo stimato di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.€ 5.810,73; • l’Ordine o all’”Opzione Prezzo Fisso per Lotti Territoriali per 12 mesi”, per un importo stimato di € 6.848,37; L’Ordinativo di Fornitura sarà predisposto trasmesso esclusivamente on line con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato digitale attraverso le modalità di “Ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base del Progetto preliminaredell’effettivo consumo di gas, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia che, pertanto, potrà non procedere coincidere con l’Ordinativo il quantitativo stimato. L’Ordinativo di Forniturafornitura avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione, senza alcun onere a carico della medesimacoincidente con la data di inizio dell’erogazione del gas naturale da parte del Fornitore, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso base alle date di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è attivazione come riportato nelle premesse. E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. Tenuto conto delle motivazioni organizzative evidenziate dal Responsabile Unico del Procedimento derivanti dalla complessità della gestione dei contratti già in essere per le sedi di Ader e del controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’nuovo Ordinativo di fornitura con gli attuali in esecuzione, è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la il Sig. Ouedraogo Kiswendsida Xxxxxxx. Il Responsabile Xxxxxxx Xxxxxxx.Xxxxxx

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 21632, comma 1, 2 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Agenzia delle entrate - Riscossione, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo. I servizi oggetto rientra tra le dell’affidamento rientrano nell’ambito delle categorie merceologiche per le quali vige l’obbligo - in capo a AdeR - di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”) modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016. In considerazione dell’unicità del servizio rivolto ad una molteplicità di Enti ubicati sul territorio nazionale, nonché per la interfunzionalità dall’erogatore del servizio in modalità SaaS e i servizi di supporto specialistico per lo stesso, in termini di efficienza ed efficacia, nell’affidamento ad un Operatore Economico unico non è possibile una suddivisione in Lotti della fornitura. L’iniziativa è compresa nella pianificazione con il codice 2019.10.010.I Il quadro economico complessivo dell’appalto è stato determinato sulla base del valore dell’affidamento. Per quanto riguarda gli oneri per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, si rappresenta che la citata disposizione normativa ha esteso la portata dell’istituto introdotto per il settore dei lavori pubblici anche agli appalti di servizi e forniture. Le somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113, comma 2, saranno individuate nel rispetto del limite massimo ivi previsto, fermo restando che l’incentivo, in conformità con quanto previsto al comma 3 del medesimo art 113, sarà determinato solo a seguito dell’adozione, in recepimento dei criteri e modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa, di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo dell’incentivo, nonché i criteri e le società inserite modalità di ripartizione dello stesso. L’importo complessivo dell’incentivo calcolato alla luce dei parametri stabiliti nel conto suddetto, emanando, regolamento sarà sottoposto all’approvazione dell’organo munito dei necessari poteri. Con nota prot. 8398927 del 04/11/2019 il Responsabile dell’Area Innovazione e Servizi Operativi ha proposto l’indizione di una procedura di affidamento secondo quanto specificato nelle superiori premesse e considerazioni. Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto IL PRESIDENTE in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto approvato con D.P.C.M. 5 giugno 2017 (in G.U. n. 150 del 29 giugno 2017) di avviare, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50 del 2016, un Appalto specifico attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) messo a disposizione dalla Consip S.p.A., per l’acquisizione della fornitura di un sistema informativo per la gestione integrata delle entrate patrimoniali degli enti locali in modalità S.a.a.s. (Software as a service), secondo quanto indicato nelle Premesse e nelle Considerazioni suesposte. Stabilisce altresì che: • l’importo massimo stimato dell’appalto è pari a € 1.312.580,00 (unmilionetrecentododicimilacinquecentoottanta/00) oltre IVA, di cui € 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza da rischi di interferenza; • la durata dell’affidamento sarà di 36 (trentasei) mesi; • la partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici, iscritti all’iniziativa Bando ICT – SDAPA, categoria merceologica n. 12 Servizi Cloud, appartenenti almeno alla Classe C1 - in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, del requisito di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 nonché della certificazione di qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi Cloud; • l’Appalto specifico sarà aggiudicato, ai sensi dell’art.95, commi 2 e 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; • l’operatore economico consolidato aggiudicatario della pubblica amministrazioneprocedura, come individuate dall’ISTATai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione dovrà essere in possesso della qualificazione dei propri servizi SaaS per il Cloud delle PA, rilasciata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); • a corredo dell’offerta sarà richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore stimato del contratto, salvo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo; • sarà richiesta per la sottoscrizione del contratto la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1103 del D. Lgs. n. 50/2016, L. 31 dicembre 2009da calcolare sull’importo contrattuale, n. 196, secondo le misure e le modalità previste dallo stesso art. 103; • sarà richiesto all’aggiudicatario di disporre di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO) con massimale di € 3.000.000,00 unico per RCT ed € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato per RCO nonché di una copertura di Responsabilità Civile Professionale con massimale non inferiore a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: € 1.000.000,00 per sinistro e € 2.500.000,00 in aggregato annuo; approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione con l’aggiudicatario sarà sottoscritto con firma digitale un contratto nella forma della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicatescrittura privata, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, cui corrispettivo sarà determinato a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitalemisura; • il costo complessivo massimo per l’intera durata Responsabile del contratto (12 mesi)procedimento, calcolato sulla base del Progetto preliminarein possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVAil sig. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base Xxxxxxxx Xxxxxx e il Direttore dell’esecuzione del Preventivo economico definitivoContratto è il sig. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di FornituraXxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Infine, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento delega: - disgiuntamente il Sig. Xxxxxxxxx XxxxxXxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell’ Area Innovazione e Servizi Operativi, il Sig. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica e il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.Xxxxxx, Responsabile del Settore Acquisti, al compimento:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Equitalia S.p.A., comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura procedura di affidamento è effettuata da Equitalia S.p.A., anche in oggetto rientra tra nome e per conto di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., in forza del contratto di servizio infragruppo con il quale quest’ultima ha affidato ad Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche per il cui affidamento “merceologiche, che le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da ) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)aggregatori , comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle comprese le centrali di committenza regionali. Alla luce della disposizione sopra riepilogata, il Gruppo Equitalia, in quanto ricompreso tra le società inserite nel summenzionato conto economico consolidato della pubblica amministrazione, è tenuto ad approvvigionarsi dei servizi di cui trattasi esclusivamente ricorrendo agli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip. Si evidenzia che l’iniziativa in questione, è conforme alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”), oltre che sotto l’aspetto della modalità acquisitiva, anche sotto l’altro profilo dell’obbligo del risparmio di spesa ivi previsto, in quanto sono espressamente escluse da tale obbligo le spese effettuate tramite Consip. In tal casoragione di ciò e stante quanto riferito in premessa in ordine all’adeguatezza dei prodotti e dei servizi con essa contrattualizzati, tuttaviala Convenzione Consip denominata “Microsoft Enterprise Agreement 4”, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità la cui scadenza è prevista per il contraente 14/03/2018, è stata individuata quale soluzione di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfracquisto maggiormente rispondente alle esigenze. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2006 • vista la delibera del Consiglio di aderire Amministrazione di Equitalia S.p.A. del 30 maggio 2017; • in base ai poteri conferiti dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. con procura speciale Prot. n. 74459 del 01/06/2017 che Equitalia S.p.A. proceda, anche in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., all’acquisto di prodotti software per la gestione dei servizi di informatica distribuiti su piattaforma Microsoft per il Gruppo Equitalia, meglio dettagliati nelle superiori premesse cui si fa rimando, mediante adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto Microsoft Enterprise Agreement 4”, effettuata con emissione di nr. 1 - per l’acquisizione della fornitura Ordinativo di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. fornitura. A tal fine, verràfine stabilisce che: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso valore massimo dell’acquisto è di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto 6.363.253,47 (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04seimilionitrecentosessantatremiladuecentocinquantatre/47) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base , di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze, secondo il dettaglio per codice articolo indicato nelle tabelle presenti nelle superiori premesse, alle quali si fa rimando; • i corrispettivi saranno pagati in parte a corpo, in parte a misura; • come previsto dal paragrafo 4.3 del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere Capitolato Tecnico allegato alla convenzione “Microsoft Enterprise Agreement 4” il contratto attuativo avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti: — dal 1° luglio 2017 per quanto concerne il rinnovo del servizio di “software assurance”; — dalla data di consegna delle licenze negli altri casi, con scadenza l’ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese; • l’Ordinativo di Forniturafornitura sarà emesso ed inviato al fornitore esclusivamente on line e con firma digitale attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e con facoltà di revoca entro 2 (due) giorni lavorativi successivi all’invio, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare)oltre i quali l’ordinativo diverrà irrevocabile; • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.consegna delle licenze avverrà secondo i termini previsti dal paragrafo

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’artart. 216, 32 comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, 2 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Agenzia delle entrate-Riscossione, in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazioneed esecuzione dei contratti, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti alle disposizioni di cui al punto precedenteD. Lgs. Tale obbligo introdotto dall’art50/2016. 1 (recante L’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: Riduzione della spesa per l'acquisto …le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di beni e lavori, servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali forniture di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto importo inferiore alle soglie di cui all’art. 135, comma 7secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenzamediante affidamento diretto, anche associandosi senza previa consultazione di due o consorziandosi epiù operatori economici…”. Il Regolamento (punto 6.3) per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria vigente in Agenzia delle entrate-Riscossione prevede che, al successivo comma 3nei casi in cui non sia opportuna la consultazione di ulteriori operatori economici, che ci si possa rivolgere ad un unico soggetto. Le Strutture competenti hanno validato le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni richieste di acquisto, indicate in premessa, tenuto conto degli accordi sindacali e delle attività del contratto di stazione appaltante di lavori pubblicimandato, nel cui novero rientra la convenzione in esamerichiamato nelle premesse. Tanto Per quanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per con il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx D. Lgs. n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.50/2016,

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Samples: Polizza Destinatari Nr. Assicurati Costo Unitario Costo Totale

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura L’approvvigionamento in oggetto argomento rientra tra le categorie merceologiche fra quelli indicati nel comma 7 dell’art.1 del D.L. 95/2012 per il cui affidamento i quali “le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • , sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici e di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionaliA.”. In tal casovirtù di quanto sopra, tuttaviaAdER espleterà la procedura tramite adesione alla specifica Convenzione Consip allo stato disponibile, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente sussistendone le relative condizioni (convenzione in corso di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1esecuzione, comma 7capienza della stessa, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012ecc). La violazione del disposto Convenzione Consip “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7”, attiva dal 27/12/2017 fino al 27/04/2020, risulta conforme alle indicazioni espresse dal competente Settore richiedente. Gli Ordini di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie Acquisto dovranno essere inoltrati tramite portale Consip secondo i quantitativi e l’importo riportati nella seguente tabella: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare ALIMENTAZIONE LOTTO 1 BUONI LOTTO 1 IMPORTO LOTTO 2 BUONI LOTTO 2 IMPORTO BUONI TOTALI IMPORTO TOTALE GASOLIO 360 18.000,00 € 440 22.000,00 € 800 40.000,00 € BENZINA 225 11.250,00 € 275 13.750,00 € 500 25.000,00 € 585 29.250,00 € 715 35.750,00 € 1.300 65.000,00 € Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di aderire autorizzare la sottoscrizione di n. 2 Ordinativi di Fornitura con la Eni S.p.A. e la Italiana Petroli S.p.A., in adesione alla Convenzione Consip denominata Reti locali 5” – per il Lotto Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7”, Lotti n. 1 - per l’acquisizione della fornitura e 2. Il valore massimo dell’acquisto è di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedeEuro 65.000,00, oltre IVA, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx cui Euro zero per oneri della sicurezza da interferenze, per l’acquisto, ripartito in n. 14 in Roma2 lotti, di Equitalia S.pn. 1.300 Buoni (gasolio e benzina) dal valore nominale di € 50,00 €/cad.A.. A tal fine, verràcome di seguito illustrato: • inoltrata una Lettera d’ordine ALIMENTAZIONE LOTTO 1 BUONI LOTTO 1 IMPORTO LOTTO 2 BUONI LOTTO 2 IMPORTO BUONI TOTALI IMPORTO TOTALE GASOLIO 360 18.000,00 € 440 22.000,00 € 800 40.000,00 € BENZINA 225 11.250,00 € 275 13.750,00 € 500 25.000,00 € 585 29.250,00 € 715 35.750,00 € 1.300 65.000,00 € I corrispettivi saranno pagati a misura. Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi ed inviati al Fornitore esclusivamente on line e con firma digitale attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Ai sensi dell’art 3, comma 11, delle Condizioni Generali di Convenzione, gli Ordinativi di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti. Spirato il predetto termine, gli Ordinativi di Fornitura sono irrevocabili per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo le Parti e, per l’effetto, il Fornitore consegnerà all’Amministrazione è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. La consegna dei Buoni Acquisto è prevista, in base alla Convenzione, entro il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • termine massimo fissato in caso n. 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo Fornitura è divenuto irrevocabile per gli oneri consegne effettuate in Sicilia e Sardegna e n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Fornitura è divenuto irrevocabile per consegne effettuate nel resto d’Italia. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura al Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata Fornitura. Il Responsabile del procedimento è Xxxxx Xxxx. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxx Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. nr. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “energia elettrica”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, • in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 29/11/2017; • in base ai poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione con Procura Speciale del 29 novembre 2017 con atto prot.2017/1959949 di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5Energia Elettrica 15” – per il Lotto 1 - Lotti 1, 2, 3, 4 e 6 per l’acquisizione della fornitura di Servizi energia elettrica e Sistemi LAN passivi dei servizi connessi per il cablaggio gli immobili ubicati nelle sedi in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedePiemonte e Valle d’Aosta (lotto 1), Provincia di Via Xxxxxxxx Mialno e Provincia di Lodi (lotto 2), Lombardia (lotto 3), Trentino Alto Adige e Fruli Venezia Giulia (lotto 4) e Xxxxxx n. 14 in Roma, Xxxxxxx (lotto 6) di Equitalia S.p.A.. Agenzia entrate - Riscossione. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso predisposti 4 Ordini di o mancata approvazione del Progetto esecutivoFornitura, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il , alla società IREN MERCATO SPA. con sede legale in Xxxxxx Xxx xxx XX. Xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 cf./p.iva 01178580997 e 1 Ordine di Fornitura, con firma digitale, alla società ENEL ENERGIA SPA. con sede legale in Roma Viale Regiana Margherita n.125 c.f.7p.iva 06655971007. Il costo complessivo massimo per ad “Opzione fissa“per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato è stimato per: - Lotto 1, € 216.000,00 oltre IVA ed un consumo stimato di 1.406.420 KWh; - Lotto 2, € 216.000,00 oltre IVA ed un consumo stimato di 1.557.088 KWh; - Lotto 3, € 268.000,00 oltre IVA ed un consumo stimato di 1.740.295 KWh; - Lotto 4, € 83.000,00 oltre IVA ed un consumo stimato di 544.212 KWh; - Lotto 6, € 150.000,00 oltre IVA ed un consumo stimato di 946.791 Kwh. I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base del Progetto preliminaredell’effettivo consumo dell’energia elettrica, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVAche, pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.Verranno scelte le opzioni:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)pubblici. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, 2 del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in Ciò detto, occorre rilevare che i servizi oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui di affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'artsono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1, L. 31 dicembre 2009comma 512 della Legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), n. 196il quale impone l'obbligo in capo ad AdeR di provvedere agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto di Consip S.p.A. o tramite i soggetti aggregatori. Non è prevista la suddivisione in lotti, coerentemente con la specifica disciplina imposta da Consip nell’ambito dell’AQ per l’aggiudicazione dei singoli AS. L'Accordo Quadro è stato aggiudicato a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati seguito di una procedura indetta da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedenteai sensi dell'art. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)54, comma 74 , D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno lett. c) del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/200650/2016 con bando inviato alla GUUE il 27/07/2017. L'Appalto specifico verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra con la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione valutazione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verràmigliore offerta tecnica ed economica: 𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝑆 = 𝑃𝑇𝐸𝑅 + 𝑃𝑇𝐴𝑆 + 𝑃𝐸𝐴𝑆 Dove: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente 𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝑆 è il Punteggio Totale ed è composto da 30 Punti Economici di AS e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati 70 Punti Tecnici (ereditati da Equitalia; • in caso PT AQ + PT specifico di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminareAS); • per 𝑃𝑇𝐸𝑅 è il servizio Punteggio Tecnico Ereditato dalla I fase di AQ che può variare all’interno del range compreso tra il 10% ed il 25% del punteggio tecnico massimo di AQ. Pertanto, sulla base delle scelte di AdeR effettuate in oggetto non considerazione della natura progettuale e del valore della qualità dei servizi richiesti nonché di una selezione in I fase su aspetti trasversali, il valore massimo è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitorepari a 7 (10% di 70 PT) punti tecnici ereditati; • l’iniziativa 𝑃𝑇𝐴𝑆 è Punteggio Tecnico da assegnare in argomento non sede di Appalto Specifico richiesto dalla PA nella fase di rilancio competitivo: sulla base delle scelte di AdeR, il valore massimo è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso pari a 63 (90% di revisione70) punti tecnici specifici di AS; • 𝑃𝐸𝐴𝑆 è il costo Punteggio Economico ed è parzialmente imputabilefissato in 30 PE in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 95 comma 10bis del D. Lgs. N. 50/2016. Il punteggio economico verrà determinato con l’ausilio di una formula concava a punteggio assoluto con esponente pari a 3. I valori di Punteggio Tecnico di AS (𝑃𝑇𝐸𝑅 + 𝑃𝑇𝐴𝑆 ) e Punteggio Economico di AS sono definiti in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 95 comma 10bis del D.Lgs. n. 50/2016. Relativamente al 𝑃𝑇𝐴𝑆 , per l’importo AdeR intende assegnare 63 punti ed ha definito i relativi criteri di euro 97.490,86, al budget dell’anno valutazione facendo riferimento ai servizi scelti nell’Accordo Quadro in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico ragione del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.proprio fabbisogno così come rappresentato nella sottostante tabella1

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)pubblici. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della L. 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tali categorie merceologiche per il cui affidamento “merceologiche, che le Amministrazioni Pubbliche pubbliche e le società Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionePubblica Amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 200931/12/2009, n. 196nr.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni ) provvedono all’acquisto di “beni e servizi informatici e di connettività …. esclusivamente tramite gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici e di negoziazione sul mercato elettronico di Consip Spa o dei soggetti aggregatori … per i beni e sul sistema dinamico i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”. La Convenzione Consip MS EA5 ha ad oggetto la fornitura di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement. Nella Nota tecnica già più volte richiamata nelle superiori Premesse il Settore ha fornito altresì il quadro della situazione contrattuale progressivamente sviluppatasi nell’ambito della complessiva strategia di acquisto dei prodotti software Microsoft adottata da AdeR. Tale strategia ha preso avvio, in forza della delibera del Comitato di Gestione del 26/03/2020, con la sottoscrizione in adesione alla Convenzione Consip MS EA5 del contratto esecutivo di fornitura triennale di cui all’ordinativo di fornitura inziale nr. 5452263 avente scadenza 30/06/20232, al punto precedentequale, verificandosi successivi ulteriori fabbisogni licenziali, ha fatto seguito la stipula di più contratti esecutivi integrativi 3, ciascuno dotato di proprio CIG distinto, attraverso l’utilizzo dello strumento previsto dalla Convenzione medesima del cosiddetto “true-up”, cioè dell’ordinativo di fornitura successiva a quello della fornitura iniziale/principale. Tale obbligo introdotto dall’artDa quanto sopra emerge quindi che la soluzione acquisitiva delle nuove licenze mediante l’utilizzo dello strumento dell’ordinativo di fornitura successiva è proposta dal Settore in analogia al modus operandi già adottato in occasione dei precedenti approvvigionamenti effettuati in ambito Convenzione Consip MS EA5. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza L’acquisto delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità nuove licenze per il contraente gestionale ERP e la soluzione acquisitiva proposti sono stati autorizzati dal Comitato di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfrGestione nell’ambito della delibera adottata nella seduta del 24/03/2022. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto Tutto ciò premesso e considerato, − in base al deliberato del CdG di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – AdeR del 24/03/2022; − in base ai poteri conferitigli dal Presidente di AdeR con Procura Speciale 24/03/2022 - prot. nr. 2022/1604399, di dare luogo all’acquisto delle licenze d’uso software Microsoft per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura sistema gestionale ERP di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica AdeR indicate nella tabella “Licenze” contenuta nelle superiori 2 Cfr. la Determina a contrarre del nuovo Data Center per la sede, Responsabile del Settore Acquisti di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.pAdeR nr. 79 del 08/04/2022 xxxx.xx. 2022/1710478.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 21632, comma 1, 2 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Agenzia delle entrate-Riscossione, in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazioneed esecuzione dei contratti, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti alle disposizioni di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012)citato Decreto legislativo. La violazione del disposto procedura prescelta per l’acquisto di cui trattasi non contrasta con le previsioni di cui all’art. 1, comma 7512 della legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), D.L. n. 95/2012che impone all’Agenzia di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, comporteràsalvo il caso in cui tali convenzioni non siano idonee a soddisfare il fabbisogno espresso per tale tipologia di acquisti. L’iniziativa, a seconda della fattispecie : - nullità contrattualeinoltre, non è in contrasto con la citata legge neppure sotto l’altro profilo dell’obbligo del risparmio di spesa; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa ciò per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 331, D.Lgs. n. 163/2006comma 515, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra esclude da tale obbligo “la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione spesa effettuata tramite Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente ”. Non è prevista la suddivisione in lotti, in considerazione della cirocostanza che: - una suddivisione in più lotti coincidenti con i quattro diversi servizi (servizio di manutenzione PDL, servizio di manutenzione Server distribuiti, servizio di manutenzione dei Rilevatori di Presenza e contestualmente al Progetto Esecutivo servizio di Help Desk) ovvero in lotti regionali produrrebbe lotti tra loro disomogenei sotto il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo profilo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso e, dunque, di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo scarso interesse per gli oneri operatori del settore merceologico di progettazionerifermento e soprattutto non consentirebbe una gestione dei servizi efficiente, secondo quanto indicato efficace, rispondente ai canoni di economiciatà e buon andamento dell’azione amministrativa presidiati dall’art. 97 della costituzione. dell’interesse per gli economicamente e un’inefficiente. L’iniziativa è compresa nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo pianificazione con il codice 2019.5.018.N. La spesa per l’acquisto di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, cui trattasi è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, imputabile al budget dell’anno in corso per € 104.188,06 ed il Responsabile di budget del Budget ne ha verificato la disponibilità. L’impegno complessivo di spesa troverà copertura nel budget del triennio. Il quadro economico complessivo dell’appalto è stato determinato sulla base del valore dell’affidamento. Per quanto riguarda gli oneri per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, si rappresenta che la citata disposizione normativa ha esteso la portata dell’istituto introdotto per il settore dei lavori pubblici anche agli appalti di servizi e forniture. Le somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113, comma 2, saranno individuate nel rispetto del limite massimo ivi previsto, fermo restando che l’incentivo, in conformità con quanto previsto al comma 3 del medesimo art 113, sarà determinato solo a seguito dell’adozione, in recepimento dei criteri e modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa, di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo dell’incentivo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione dello stesso. L’importo complessivo dell’incentivo calcolato alla luce dei parametri stabiliti nel suddetto, emanando, regolamento sarà sottoposto all’approvazione dell’organo munito dei necessari poteri. In relazione a quanto definito nelle Linee Guida n.13 ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, recanti “La disciplina delle clausole sociali”, secondo quanto attestato dalla Direzione Tecnologie e, per la procedura de qua, non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto: • attualmente, come specificato nel Progetto Tecnico, per Ader non attivi contratti relativi al Servizio di Help Desk e pertanto, ai sensi di quanto previsto al punto 3.2 delle citate Linee Guida, non è applicabile la disciplina recata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici; • per quanto attiene al servizio di Manutenzione Hardware costituente un ulteriore oggetto della procedura, non si caratterizza quale servizio ad alta intensità di manodopera, essendo il valore della predetta manodopera inferiore al 50% del valore del servizio. Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, di avviare, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 50 del 2016, un Appalto specifico attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) messo a disposizione dalla Consip, per l’acquisizione dei servizi di manutenzione hardware ed help desk per Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo quanto indicato nelle Premesse e nelle Considerazioni suesposte. Stabilisce altresì che: • l’importo massimo stimato dell’appalto è nominato pari a Euro 1.037.306,76 (unmilionetrentasettemilatrecentosei/76) oltre IVA, di cui Euro 508,20 per oneri della sicurezza da rischi di interferenza; • per le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizi si rinvia a quanto contenuto nel Progetto Tecnico e nei relativi allegati; • il contratto avrà una durata pari a 36 mesi a decorerre dalla sua sottoscrizione; • la partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici, iscritti all’iniziativa Bando ICT - SDAPA categoria merceologica “Servizi di assistenza tecnica e manutenzione”, appartenenti almeno alla Classe C1 - in possesso di tutti i requisiti indicati nelle premesse; • l’Appalto specifico sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta econonomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione di un massimo di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica. I singoli criteri di attribuzione dei punteggi tecnico ed economico sono riportati nelle premesse; • sarà richiesta a corredo dell’offerta la garanzia provvisoria, ex art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore stimato del contratto, salvo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo; • sarà richiesta per la sottoscrizione del contratto la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dallo stesso art. 103; • sarà richiesto all’aggiudicatario di disporre di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO); • con l’aggiudicatario sarà sottoscritto con firma digitale un contratto di appalto, nella forma della scrittura privata ed il relativo corrispettivo sarà determinato in parte a misura per il servizio di Manutenzione Hardware e in parte a corpo per il servizio di Help Desk, secondo le modalità meglio specificate nelle superiori Premesse; • il Responsabile Unico del Procedimento procedimento è la sig.ra Xxxxx Xxxxx e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, è il sig. Xxx Xxxxxxx che sono in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza Infine, delega: - disgiuntamente il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile della Area Innovazione e Servizi Operativi, e il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Responsabile della Direzione approvvigionamenti e logistica al compimento:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Sulla base delle previsioni contenute nel paragrafo 6.1.2 del vigente “Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”, AdeR procede all’affidamento di servizi e forniture in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionevia prioritaria, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • avvelendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti da Consip, tra i quali il M.E.P.A. Il comma 6 dell’art. 36 del X.x.xx. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici e, a tal fine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Sulla base delle esigenze indicate dalla struttura richiedente nel Capitolato tecnico, è stata verificata la presenza della fornitura in argomento nella vetrina MEPA. A fronte della mancanza di Convenzioni attive e/o Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia della fornitura richiesta, si potrà espletare la procedura acquisitiva mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della pubblica amminostrazione di cui all’art. 36, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento avverrà all’esito di una procedura di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al punto precedenteMEPA, alla data di pubblicazione della RDO Mepa per I’iniziativa: Bando-Beni/Categoria- Carburanti,Combustibili, Lubrificantir Liquidi Funzionali. Tale obbligo introdotto dall’artIn virtù del principio di rotazione, non sarà invitato alla procedura selettiva l’operatore economico “ROMANA GRUPPI ELETTROGENI CINEMASTOGRAFICI SRL”, in quanto unico partecipante ed aggiudicatario della precedente fornitura. 1 (recante “Riduzione La procedura non sarà suddivisa in lotti, in quanto la consegna sarà prevista solo per la sede edo Via Grezar in Roma. Sulla base delle vigenti Regole del Sistema di E-Procurement della spesa per l'acquisto Pubblica Amministrazione, qualora s’intendano effettuare acquisti di beni e servizi e trasparenza delle procedure“sotto soglia), comma 7attraverso una procedura che preveda l’acquisizione di più offerte, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 è possibile utilizzare l’apposita procedura di Richiesta di Offerta – RdO (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. cfr art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/201246 e art. 50 delle Regole). La violazione procedura risulta conforme alle disposizioni vigenti contenute nel D.lgs. nr. 50/2016, alle Linee Guida dettate da ANAC e loro ss. mm. ed integrazioni per l’attuazione del disposto D.lgs. nr. 50/2016 ed al vigente “Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”, che, al paragrafo 6.2”, indica di utilizzare lo strumento della RdO in caso di affidamento diretto effettuato tramite M.E.P.A.. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.gs.n.50/2016, il Responsabile del Settore Acquisti in base ai poteri conferiti dal Presidente di Agenzia delle entrate-Riscossione, con procura speciale del 13 dicembre 2018, al nr. 44240 di Repertorio e al nr. 25313 di Raccolta del Notaio in Roma Xxxxx Xx Xxxx DETERMINA di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la selezione dell’operatore economico cui affidare la fornitura di gasolio per i tre gruppi elettrogeni ubicati all’interno del perimetro dell’immobile sede di AdER, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14, mediante invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento (Bando- Beni/Categoria-Carburanti, Combustibili, Lubrificanti Liquidi Funzionali) alla data di pubblicazione della RDO, ad eccezione del contraente uscente. A tal fine si stabilisce che: - le caratteristiche tecniche, le modalità e i tempi di esecuzione del servizio sono puntualmente indicati nel Capitolato Tecnico; - la durata dell’affidamento sarà pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; - La procedura non sarà suddivisa in lotti, in quanto la consegna sarà prevista solo per la sede edo Via Grezar in Roma; - Il valore del contratto, da considerarsi a consumo, è pari a € 29.500,00 (Euro ventinovemilacinquecento/00) iva esclusa - gli oneri per la sicurezza per rischida interfernze, non soggetti a ribasso, sono pari complessivamente ad € 459,42 (quattrocentocinquantanove/42); - saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti per la categoria merceologica di riferimento (Bando-Beni/Categoria- Carburanti,Combustibili, Lubrificanti Liquidi Funzionali); - sarà escluso dalla procedura l’ultimo fornitore del servizio: ”Xxxxxx Xxxxxx Elettrogeni Cinematografici SrL” - ai fini della partecipazione sarà richiesto ai partecipanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 180 del D.Lgs. 50/2016 nonché il rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, comma 716-ter, D.L. del d.lgs. n. 95/2012165 del 2001; - la procedura verrà aggiudicata, comporteràai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, in favore del concorrente che avrà presentato il maggior ribasso in termini percentuali da considerare quale percentuale di sconto da applicare al prezzo del carburante determinato come indicato in premessa; - l’offerta presentata dai concorrenti dovrà avere validità 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa e la relativa congruità sarà valutata dal Responsabile del Procedimento; - non saranno richieste né la garanzia provvisoria né quella definitiva; - l’aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile adeguata alla natura e alla rilevanza economica dell’appalto; - il Responsabile del procedimento è il Sig.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - in considerazione delle attività necessarie alla corretta esecuzione dell’ordine, sia di carattere tecnico che amministrativo, è nominatoil Direttore dell’Esecuzione il Sig.Xxxxxxx Xxxx; - l’apertura delle Buste virtuali amministrative ed economiche e la verifica della documentazione in esse contenuta sarà svolta dal Responsabile del Procedimento; - l’ordine di acquisto, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardomisura, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto sottoscritto con firma digitale, secondo il modello predisposto dal MEPA, nella forma della scrittura privata; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed - il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Xxxxxx sarà delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di budget ne ha verificato controllo per la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico verifica del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxpossesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciAmministrazioni, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo. La fornitura in oggetto rientra di gara non è ricompresa tra le categorie merceologiche individuate dall’articolo 1, comma 7, del D.L n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, e successivamente dall’art. 1, comma 494 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per il cui affidamento le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta), hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le di avvalersi delle convenzioni e gli ed accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; riferimento ovvero degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti soggetti. Ad ogni modo non sono disponibili né Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno in oggetto né vi è la possibilità di cui fare riferimento al punto precedenteMercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto il valore complessivo da porre a base della procedura di gara è superiore al limite di soglia comunitaria, né è possibile ricorrere allo SDAPA per assenza di bando idoneo. Tale obbligo introdotto dall’artL’affidamento, pertanto, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno 60 del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi Codice da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006CONSIP, che al comma 1, prevede che avrà le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali caratteristiche di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.seguito indicate:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Equitalia S.p.A., comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura procedura di affidamento è effettuata da Equitalia S.p.A., in oggetto rientra tra le categorie merceologiche nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in forza del contratto di servizio infragruppo con il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionequale, come individuate dall’ISTATquest’ultima, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip ha affidato ad Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. Considerato che il bando di gara esperito da Consip, e dalle centrali contenente i servizi in oggetto è stato annullato a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 09441/2016 del 16/09/2016, risulta necessario provvedere alla stipula di committenza regionali un nuovo autonomo contratto della durata di riferimento15 mesi dalla sottoscrizione, sulla base di una procedura negoziata da effettuarsi per il tramite di una RDO MEPA, vista la presenza del bando di gara “Servizi Di Vigilanza” idoneo a soddisfare il fabbisogno richiesto. La procedura proposta e le modalità di svolgimento trovano fondamento nelle previsioni contenute nel comma 2, lettera b) e nel comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, che rispettivamente consentono: − gli affidamenti mediante “procedura negoziata” per i contratti “sotto soglia”, tipologia alla quale si deve far riferimento per il contratto che qui interessa atteso il suo valore massimo stimato; ovvero • degli altri strumenti − lo svolgimento della procedura di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione dai medesimi soggetti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di cui al punto precedenteConsip. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione Sulla base delle vigenti Regole del Sistema di E-Procurement della spesa per l'acquisto Pubblica Amministrazione, qualora s’intenda effettuare acquisti di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “sotto soglia” attraverso una procedura che preveda l’acquisizione di più offerte è possibile utilizzare l’apposita procedura di Richiesta di Offerta – RdO (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. cfr art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/201246 e art. 50 delle Regole). La violazione Con particolare riguardo ai Servizi richiesti, la vetrina MEPA presenta il bando “Servizi di vigilanza”, le cui specifiche risultano confacenti rispetto alle esigenze di servizio descritte nel capitolato tecnico dalla U.O. richiedente. Sulla base anche dell’analisi condotta dalla U.O. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti, le cui risultanze sono evidenziate nella nota della medesima U.O. del disposto di cui all’art. 117/03/2017, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgsprot. n. 163/20062017/41187, la procedura che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali si considera di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento avviare dovrà tenere conto delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verràseguenti specifiche: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del che siano invitati alla sua partecipazione tutti i Fornitori abilitati in MEPA al Bando Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.Servizi Di Vigilanza – servizi di vigilanza attiva”; • unitamente e contestualmente che l’ammissione alla procedura sia consentita in subordine al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.possesso dei seguenti requisiti:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)n.50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tali categorie merceologiche per il cui affidamento “merceologiche, che le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196n.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da ) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)aggregatori , comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle comprese le centrali di committenza regionali. In tal casoragione di ciò e stante quanto riportato in premessa in ordine all’adeguatezza dei prodotti e dei servizi con essa contrattualizzati, tuttaviala sottoscrizione di un Ordinativo di Acquisto con il fornitore INFORDATA RTI ITALWARE, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 5” PC Portatili e Tablet 3per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura 2”, è stata individuata quale soluzione di Servizi acquisto maggiormente rispondente alle esigenze da soddisfare. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi a decorrere dal 15/10/2019 ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi. L’ordine di Acquisto dovrà essere inoltrato tramite portale Consip secondo i quantitativi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato l’importo riportato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto Descrizione PC Portatile Lotto Codice Prodotto Prezzo unitario Quantità Importo Totale HP ProBook 440 G6 2 Fascia A con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.S.O. Windows 507,50 € 505 256.287,50 €

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’artAgenzia delle entrate–Riscossione (AdeR) è un Ente pubblico economico che svolge l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. 216A far data dal 1° luglio 2017, AdeR è subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad Equitalia S.p.A. e ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. A far tempo dal 1° ottobre 2021, AdeR è subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A. e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 12, della Legge Regionale del nuovo Codice 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto da AdeR. AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)pubblici. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, in forza di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento In riferimento all’utilizzo della le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazioneproroga tecnica”, come individuate dall’ISTATsi evidenzia che tale istituto, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali trattandosi di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, un contratto disciplinato ratione temporis dal D.Lgs. n. 163/2006, trova la sua giustificazione “nel principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento del principio di continuità dell’azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che al comma 1si trova alla base dell’imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di commesse pubbliche”. Il ricorso alla proroga c.d. “tecnica”, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenzaforniture, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici deve ritenersi legittimo se causato da fattori esterni e non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di imputabili alla responsabilità della stazione appaltante (cfr. Consiglio di lavori pubbliciStato, nel cui novero rientra Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015). Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve, altresì, ritenersi legittima la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip proroga del contratto Reti locali 5” – per il Lotto 1 - periodo necessario a predisporre gli atti di gara per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica addivenire all’individuazione del nuovo Data Center per la sedemiglior contraente” (cfr. T.A.R. Lombardia, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx Brescia, Sez. II, n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in 831/2015). Nel caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.specie,

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. nr. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto L’energia elettrica rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche quali, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTATdall'ISTAT, ai sensi dell'artdella Legge n. 196/2009 (tra le quali è ricompresa AdeR) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggetti sopra indicati. 1Dette amministrazioni, L. 31 dicembre 2009quindi, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012n.95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie fattispecie: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi in base ai poteri conferiti con procura speciale dal Presidente dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 30 ottobre 2019 Rep. n. 45.137 Racc.n.26.000 per atti Notaio Xxxxx Xx Xxxx; DETERMINA di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - Energia Elettrica 18”, per l’acquisizione della fornitura di Servizi energia elettrica e Sistemi LAN passivi dei servizi connessi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedele sedi della Sicilia di Agrigento, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in RomaCaltanissetta, di Equitalia S.p.A.. Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e Palermo. A tal fine, verràverrà predisposto un Ordine di Fornitura, secondo la seguente cronologia in base alle disponibilità di Mwh acquistabili all’atto dell’emissione dello stesso: • inoltrata una Lettera d’ordine Per il Lotto 17 (Lotto Italia): − a prezzo fisso per la redazione del “Progetto Esecutivo” 12 mesi per un fabbisogno di MWh 1.418.780 ad € 280.381,57, alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo società: Lotto Fornitore Sede legale c.f./p.iva Lotto 17 (Italia) AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALTAROSSA N.8, VERONA 02968430237 Per il Lotto 16 – Sicilia: − a prezzo fisso per 12 mesi per un fabbisogno di MWh 1.418.780 ad € 281.232,82, alla società: Lotto Fornitore consegnerà all’Amministrazione Xxxx xxxxxx x.x./x.xxx Xxxxx 00 (Xxxxxxx) ENEL ENERGIA SPA XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X. 125, ROMA 06655971007 Per il Preventivo economico definitivo; • eventualmente Lotto 17 – Italia: − a prezzo variabile per 12 mesi per un fabbisogno di MWh 1.418.780 ad € 325.418,51, alla società: Lotto Fornitore Sede legale c.f./p.iva Lotto 17 (Italia) AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALTAROSSA N.8, VERONA 02968430237 Per il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso Lotto 16 – Sicilia: − a prezzo variabile per 12 mesi per un fabbisogno di o mancata approvazione del Progetto esecutivoMWh 1.418.780 ad € 331.800,75, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazionealla società: Lotto Fornitore Xxxx xxxxxx x.x./x.xxx Xxxxx 00 (Xxxxxxx) ENEL ENERGIA SPA XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X. 125, ROMA 06655971007 Ai fini dell’autorizzazione della spesa massima, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivoillustrato nelle superiori premesse cui si rimanda, Equitalia emetterà ed invierà è stato stimato un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi)pari a € 332.000,00, calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base del Preventivo economico definitivodell’effettivo consumo dell’energia elettrica che, pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato. Equitalia potrà non procedere La data di decorrenza della fornitura è fissata secondo quanto previsto dalla Convenzione e citato nelle superiori premesse, cui si rimanda. L’Ordinativo di Xxxxxxxxx sarà emesso ed inviato al Fornitore esclusivamente on line e con l’Ordinativo firma digitale attraverso la modalità di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. È nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx XxxxxXxxxx Xxxxxxxx, il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 3. Atteso che con la Determina a Contrarre n. 35 del 17 marzo 2021, Prot. n. 2021/969974 del Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, relativa alla prima adesione alla Convenzione Xxxxxx XX00, in considerazione della complessità della gestione e del controllo tecnico-contabile dei contratti di fornitura di energia elettrica e dell’organizzazione interna della Stazione Appaltante, si è nominato provveduto alla nomina del Direttore dell’Esecuzione dell’esecuzione del Contratto la contratto, nella persona del Sig. Xxxxxxx X’Xxxxx, si ritiene opportuno che lo stesso sia nominato Direttore dell’esecuzione dei contratti per le nuove sedi di cui trattasi. Il Responsabile del Settore Acquisti è delegato alla sottoscrizione ed invio dell’Ordinativo di Fornitura. Il Direttore Xxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)D.lgs.n.50/2016. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, 2 del D. Lgs. n. 163/2006citato Decreto legislativo, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura L’acquisizione in oggetto rientra tra le categorie merceologiche nel novero dei beni e servizi informatici e di connettività per i quali la L. 28/12/2015, nr.208, art.1, c.512-516 (c.d. “legge di stabilità 2016”) prevede che il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche loro approvvigionamento sia effettuato esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da di negoziazione di Consip S.p.A. e dalle centrali A fronte della mancanza di committenza regionali Convenzioni attive e/o Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia del servizio necessitato, ed atteso che quanto richiesto è attualmente commercializzato sul Mepa, lo strumento acquisitivo proposto dalla Struttura è la Trattativa diretta su Mepa ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b), n.2) del D.Lgs.n.50/2016 con l’operatore X.XX. Italia S.r.l., unico in grado di riferimentosoddisfare il fabbisogno determinato per il rispettivo ambito. L’articolo 63, comma 2, lett. b), n.2) del D.Lgs.50/2016 stabilisce che: “…la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: … b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) …; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”. Dalle indagini espletate risulta che la R.C.M. Italia S.r.l. sia l’unico operatore economico presente sul mercato elettronico autorizzato ad effettuare la vendita, la manutenzione e sul sistema dinamico la distribuzione dei prodotti richiesti. Le informazioni in possesso di acquisizione) messi AdeR tengono conto anche del recente esito della pubblicazione della consultazione del mercato ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 effettuata da AdeR per verificare l’esistenza di altri operatori economici in grado di fornire il medesimo servizio: alla suddetta richiesta, infatti, ha partecipato un solo operatore economico, la società R.C.M. Italia S.r.l. che, come indicato nella risposta alla consultazione stessa, è l’unica autorizzata ad effettuare la produzione, manutenzione e distribuzione dei prodotti richiesti. La presente procedura viene espletata in conformità a disposizione dai medesimi soggetti quanto previsto anche dal punto 6.3 del Regolamento per le acquisizioni di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni forniture e servizi e trasparenza di importo inferiore alla soglia comunitaria, attualmente in vigore per Agenzia delle procedure”)entrate- Riscossione, comma 7secondo cui, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel in caso di intervenuta disponibilità necessità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfrrivolgersi ad un unico operatore, si utilizza lo strumento della “Trattativa diretta”. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per con il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2 del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.D.lgs.n.50/2016,

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016. La fornitura procedura di affidamento è effettuata da Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Giustizia S.p.A., in forza del contratto di servizio infragruppo con il quale quest’ultima ha affidato a Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. L’acquisizione del servizio richiesto è disciplinata dal Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria adottato da Equitalia con Circolare n. 172 del 2017. Il servizio in oggetto rientra tra le categorie merceologiche nel novero dei beni e dei servizi in materia informatica per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, i quali la L. 31 dicembre 200928/12/2015, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali 208 (c.d. “legge di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedurestabilità 2016”), all’art.1, nei commi da 512 a 516, ha disposto l’obbligo di approvvigionamento tramite Consip SpA. Il comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno dell’art. 36 del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionaliX.x.xx. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenzaappaltanti, anche associandosi o consorziandosi per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verràil Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Sulla base delle esigenze indicate dalla funzione richiedente nel Capitolato tecnico, è stata verificata la presenza dei servizi in argomento nella vetrina MEPA. Pertanto, si procederà con Richiesta d’Offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti all’iniziativa denominata “Bando – ICT 2009, Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. Al fine di selezionare operatori economici dotati di adeguate competenze ed esperienze, oltre ai requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene necessario il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  capacità tecnica: la certificazione del sistema di qualità UNI ISO 9001:2008 o equivalente nel comparto di sviluppo di software per ambienti di rete;  capacità tecnico professionale: aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della Richiesta d’Offerta, almeno 2 (due) contratti per la gestione del Portale della Trasparenza (PAT) e della Piattaforma Whistleblowing che AGID rende disponibile nel Catalogo del Riuso, di importo pari ognuno almeno alla metà della base d’asta. La richiesta della capacità tecnica si motiva con la necessità di garanzia che l’operatore sia strutturato ed organizzato per operare al meglio in un contesto aziendale caratterizzato da rilevante complessità. La richiesta della capacità tecnico professionale si motiva con la necessità di garanzia che l’operatore già possieda le competenze richieste per l’esecuzione del contratto. Sebbene si tratti, per la maggior parte, di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, si ritiene debba prevalere la necessità di garantire la migliore qualità; per tal motivo la Richiesta d’Offerta dovrà essere aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla scorta della sommatoria dei punti ottenuti in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, di cui sono stabilite le seguenti entità massime: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.offerta tecnica: 25 punti; • unitamente offerta economica: 75 punti. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione e contestualmente dei corrispondenti punti massimi attribuibili: Elemento di valutazione Criterio di valutazione Punteggio massimo attribuibile Pronti al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • collaudo 1 punto per ogni giorno in caso meno rispetto ai 20 giorni massimi previsti 6 punti Attivazione dei servizi 1 punto per ogni giorno in meno rispetto ai 30 giorni minimi previsti 4 punti Disponibilità media del servizio 1 punto per ogni punto percentuale in più rispetto al 96% garantito su base trimestrale 3 punti Eventi di o mancata approvazione indisponibilità del Progetto esecutivoservizio 2 punti per un solo singolo evento al mese 2 punti Consegna piano di lavoro e Analisi Funzionale (comprensivo dei costi dell’intervento) dalla Richiesta 1 punto per ogni giorno in meno rispetto ai 10 giorni massimi previsti 5 punti Inizio realizzazione rispetto alla data indicata nel modulo di affidamento 1 punto per ogni giorno in meno rispetto ai 5 giorni massimi previsti 3 punti Malfunzionamenti sui rilasci effettuati in ambiente di collaudo (imputabili al Fornitore) 2 punti per un solo singolo evento per singolo rilascio 2 punti L’offerta economica sarà formulata mediante ribasso sull’importo a base d’asta per ciascun servizio richiesto, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri con indicazione dei prezzi unitari offerti, e sarà valutata dalla Commissione di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato gara sulla base del Progetto preliminarepunteggio ad essa attribuito attraverso l’applicazione della seguente formula “Lineare alla migliore offerta (interdipendente)” prevista nella piattaforma e-procurement della P.A., è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base che tiene conto del Preventivo ribasso complessivo dell’offerta economica: PEi = 75 ∗ Ri /Rmax dove PEi = Punteggio economico definitivo. Equitalia potrà assegnato Ri = ribasso dell’offerta del concorrente Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti dai concorrenti in gara In considerazione della tipologia e della natura dei servizi da acquistare, la procedura non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura può essere suddivisa in più lotti. Per semplificare le operazioni di verifica della documentazione prodotta in sede di partecipazione ed anche in considerazione dello strumento utilizzato (RDO su MEPA), dato che l’erogazione nonché in virtù dell’importo dell’appalto e per favorire la più ampia partecipazione possibile, gli operatori economici invitati non dovranno produrre la garanzia provvisoria, mentre sarà loro richiesta quella definitiva vista la natura del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxmanutenzione richiesto.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, 32 comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, 2 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. La fornitura procedura di affidamento è effettuata da Equitalia S.p.A., in oggetto rientra tra le categorie merceologiche nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.., in forza del contratto di servizio infragruppo con il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, quale quest’ultima ha affidato a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. L’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, per affidamenti di lavori, servizi e dalle centrali forniture di committenza regionali importo inferiore ad € 40.000, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di riferimento; ovvero • due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. In considerazione del valore massimo di spesa stimato e tenuto conto dei requisiti di urgenza evidenziati in premessa, si ritiene di poter confermare la sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio alla società Poste Italiane S.p.A. Al fine di garantire la continuità dei suddetti servizi postali accessori svolti da Poste Italiane S.p.A., fornitore del principale servizio di recapito degli altri strumenti atti esattoriali per l’area territoriale Sud, nonché, eventualmente, tamponare provvisoriamente, per queste ultime spedizioni, le esigenze delle aree territoriali Nord e Centro, qualora ritardasse l’attivazione delle integrazioni sull’attuale contratto di acquisto (sistemi telematici appalto in virtù delle previsioni del “Regolamento per le acquisizioni di negoziazione sul mercato elettronico servizi e sul sistema dinamico forniture di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti importo inferiore alla soglia comunitaria” di cui al punto precedenteparagrafo 6.3 “Affidamento diretto con consultazione di un solo operatore economico” di Equitalia, è necessario procedere all’acquisizione del servizio in oggetto. Tale obbligo introdotto dall’artData la natura della prestazione, la procedura non può essere suddivisa in lotti. 1 Il costo perciò da sostenersi risulta di € 3.276,00 annui che, per un accordo su base triennale (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto ricondurlo anche alle scadenze dell’attuale appalto per i servizi di beni e servizi e trasparenza delle procedure”recapito), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno porterebbe l’onere massimo a 9.828,00 euro Il costo del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione servizio è stato ritenuto congruo dal Responsabile del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esameProcedimento. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – avviare una procedura di Affidamento diretto ai sensi del comma 2 - lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 dei servizi di pick up e SMA a Poste Italiane S.p.A. in nome e per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.. A tal fine, verràA. All’uopo si stabilisce che: • inoltrata una Lettera d’ordine per l’affidamento dei servizi verrà formalizzato attraverso la redazione sottoscrizione dei formulari previsti dal fornitore del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitaleservizio universale Poste Italiane Spa; • il costo complessivo massimo per l’intera contratto avrà durata del contratto (12 di 36 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo a partire dalla data di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisionesottoscrizione dello stesso; • il costo servizio di pick up dovrà avvenire nei giorni e nelle 18 sedi indicate da Equitalia Servizi di Riscossione Spa • si riserva la facoltà di recesso anticipato unilaterale, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, con preavviso di 30 giorni; • l’importo del contratto è parzialmente imputabile, pari ad euro 3.276,00 mensili per l’importo un totale di euro 97.490,86, al budget dell’anno 9.828,00 per 36 mesi; • la procedura è indetta in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato lotto unico e avrà luogo mediante affidamento diretto alla società Poste Italiane in quanto fornitore del servizio universale e quindi soggetto idoneo a garantire la disponibilitàcontinuità dei suddetti servizi; • è nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Sigsig. Xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx • è nominato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 43 del 17.01.2014 15 aprile 2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 S 75 del 17.01.201416 aprile 2016, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “energia elettrica”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11dell’art.11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006D.lgs.n.163/2006, applicabile ratione temporis, in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in I servizi oggetto rientra tra le di affidamento rientrano nell’ambito delle categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno quali vige l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedenteaggregatori, ai sensi dell’art.1, comma 512, della Legge 28/12/2015 nr. Tale obbligo introdotto 208, modificato dall’art. 1 (recante “Riduzione 419, della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)Legge 11/12/2016 nr. 232. L’art.311, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, del D.P.R.nr.207/2010 (Regolamento attuativo del D.lgs.nr.163/2006) prevede che sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici varianti del contratto, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non possono affidare comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e delle attività deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Nel caso di stazione appaltante di lavori pubblicispecie ricorrono tutte le indicate condizioni dettate dal sopra evidenziato art. 311 in quanto la modifica contrattuale non comporta un incremento del corrispettivo complessivo, nel cui novero rientra la convenzione in esamené comporta modifiche sostanziali ed infine è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. Tanto Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, - che si proceda alla rimodulazione del residuo corrispettivo del contratto G11- CIG 7347804FAA – prevedendo che il residuo importo di aderire alla Convenzione Consip € 212.562,72 relativo ai servizi di Reti locali 5manutenzione correttiva(GMA) e il residuo importo di € 3.117,68 relativo ai servizi di “supporto organizzativo” (SOR), vengano utilizzati per il Lotto 1 i servizi di “sviluppo software” (SVI); - che tale rimodulazione non comporti modifica dell’importo complessivo contrattuale, che rimane pari a € 7.362.825,71; - che, per l’acquisizione quanto sopra, la scadenza contrattuale sia anticipata al 28/02/2021; - che, per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restino ferme le vigenti disposizioni contrattuali; - che l’Atto contenente le modifiche contrattuali oggetto della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedepresente Determina sia sottoscritto, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale, nella forma della scrittura privata; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato - che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento procedimento sia Xxxxxxx Xxxxxx e il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. dell’esecuzione sia Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)nr.50/2016. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006D.Lgs.nr.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per (nello specifico, sotto la comune definizione di “energia elettrica”) di cui all’art.1 comma 7, del D.L.n.95/2012 (convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e s.m.i.)per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1dell'art.1, L. 31 L.31 dicembre 2009, n. 196n.196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1all’art.1, comma 7, D.L. n. 95/2012D.L.n.95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie fattispecie: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, • in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate- Riscossione del 24/03/2022; • in base ai poteri conferiti dal Direttore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 24/03/2022, con atto Prot.n. 1604132 di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5Energia Elettrica 19” – per il Lotto 1 - Italia (Lotto 17), per l’acquisizione della fornitura di Servizi energia elettrica e Sistemi LAN passivi dei servizi connessi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, gli immobili di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. Agenzia entrate-Riscossione. A tal fine, verràverrà predisposto un Ordine di Fornitura, per il Lotto 17(Lotto Italia), con Opzione a prezzo Variabile per 12 mesi, alla società: • inoltrata una Lettera d’ordine Per un consumo di 18.943.690,00 kWh per l’importo di € 6.635.635,00 oltre IVA. I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base dell’effettivo consumo dell’energia elettrica che, pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato. Gli Ordinativi di Fornitura saranno emessi con la redazione del Progetto EsecutivoOpzione a prezzo Variabilealla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • con l’attivazione dell’Opzione Verde, e in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivoindisponibilità, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri scegliendo l’opzione a 12 mesi che risulterà, a seguito di progettazionevalutazione, la più vantaggiosa nell’imminenza dell’emissione degli stessi, nel limite massimo di spesa deliberato dal Comitato, pari a € 6.642.090,00 oltre IVA. La data di decorrenza della fornitura è fissata secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivoprevisto dalla Convenzione e citato nelle superiori premesse, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine cui si rimanda. L’Ordinativo di Fornitura sarà predisposto emesso ed inviato al Fornitore esclusivamente on line e con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato digitale attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVApiattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx XxxxxXxxxx Xxxxxxxx, il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 3. • è E’ nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx. Il Responsabile Xxxxxxx Xxxxxxx.Xxxxxx

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)pubblici. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatricinr. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto Il gas naturale rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche quali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla L.135/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTATdall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • della Legge n.196/2009 (tra le quali è ricompresa AdeR) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e o gli accordi quadro stipulati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; , ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti sopra indicati. A tal proposito, si è evidenziato che l’attuale Convenzione Consip “Gas Naturale 13”, avente ad oggetto la fornitura di cui al punto precedentegas naturale e dei servizi connessi, non prevede l’ambito regionale della Sardegna. Tale obbligo introdotto dall’artInoltre, ad oggi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) non ci sono potenziali operatori economici per la fornitura di gas naturale in Sardegna. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)Il suddetto art. 1, comma 71, del D.L. 6 luglio 201295/2012 prosegue prevedendo, n. 95 (convertitoper quanto qui d’interesse, con modificazionila possibilità di procedere comunque ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome a condizione che gli stessi conseguano a procedure ad evidenza pubblica preveda e prevedano corrispettivi inferiori, inferiori almeno del 3%, a quelli 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni Convenzioni e accordi quadro Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, tali casi i relativi contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità possibilità, per il contraente contraente, di adeguamento ai predetti migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economicoeconomico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. A tal proposito si evidenzia che, a seguito dell’indagine svolta sui portali dei principali fornitori di gas naturale, e, in alcuni casi, anche a seguito di contatti con i relativi call center, ad oggi nessuno di detti fornitori prevede un’offerta di gas naturale nel Comune di Lanusei. Anche la verifica svolta tramite consultazione del “Portale Offerte” (cfrxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), - realizzato e gestito dalla società pubblica “Acquirente Unico”, come disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dove sono riportate tutte le offerte presenti sul mercato di vendita al dettaglio elettrico e gas naturale ha dato esito negativo. art. 1Ne consegue che l’eventuale procedura di evidenza pubblica, comma 7ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016, penultimo periodon. 50 (Codice dei contratti pubblici), D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto per l’affidamento della fornitura di cui all’art. 1gas naturale presso la sede di Lanusei, comma 7andrebbe deserta, D.L. n. 95/2012, comporterà, tenuto anche conto che la società Gaxa S.p.A. non avrebbe interesse a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erarialepartecipare dato l’importo esiguo dell’affidamento. A riguardoseguito di quanto evidenziato e tenuto conto del valore dell’affidamento, vale richiamare il RUP ha ritenuto opportuno procedere all’esperimento di una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art.1, c. 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in coerenza con quanto disposto all’artprevisto dal punto 6.3 del “Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”, da espletarsi per il tramite di un affidamento diretto. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto Il Responsabile del Settore Acquisti in base ai poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 30/10/2019 Rep. nr. 45.137 – Raccolta nr. 26.000 del Notaio Xxxxx Xx Xxxx di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)D.Lgs.50/2016. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006D.Lgs.nr.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Gli acquisti in oggetto rientra tra le categorie merceologiche rientrano nel novero dei beni e servizi informatici e di connettività per i quali la L. 28/12/2015, nr.208, art.1, c.512-516 (c.d. “legge di stabilità 2016”) prevede che il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche loro approvvigionamento sia effettuato esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da di negoziazione di Consip S.p.A. A... Per quanto concerne la previsione del rinnovo contrattuale, l'art.35 comma 4 del D.lgs.50/2016, al riguardo stabilisce che “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e dalle centrali forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di committenza regionali eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di riferimentogara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”. Il contratto CIG 75323389F2 prevede espressamente che “Agenzia delle entrate- Riscossione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi patti e condizioni, per una durata pari a 12 mesi comunicandola al fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario”. In considerazione di quanto sopra, risultano sussistere i presupposti per poter procedere al rinnovo del contratto in oggetto. Per quanto concerne, invece, l’acquisto di nuovi pacchetti software della soluzione E-Gon, a fronte della mancanza di Convenzioni attive e/o Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia della fornitura richiesta, ed atteso che quanto richiesto è attualmente commercializzato sul Mepa, lo strumento acquisitivo proposto dal Settore è la Trattativa diretta su Mepa ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b), nn. 2) e 3) del D. Lgs.50/2016 con invito rivolto alla società Ware Place S.r.l., l’unica autorizzata ad effettuare l’installazione e manutenzione delle nuove licenze in quanto fornitore in esclusiva dei prodotti richiesti. Secondo la norma ora citata, “La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: … b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) …; ovvero • degli altri strumenti 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; Secondo quanto precisato nelle Linee Guida nr.8 del 2017 fornite da ANAC con riguardo al ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di acquisto un bando nel caso di forniture e servizi c.d. infungibili “…spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente l’esistenza dei presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto o del servizio che si intende acquistare…. La Stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato...”1 e ancora “…Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alle regole dell’evidenza pubblica (sistemi telematici art. 63), ma in tal caso, in attuazione dei principi di negoziazione proporzionalità ed adeguatezza, sia compensato da guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna Stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente…” 2 Dalle indagini espletate risulta che la società Ware Place S.r.l. sia l’unico operatore economico presente sul mercato elettronico autorizzato ad effettuare la vendita, la manutenzione e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’artla distribuzione dei prodotti richiesti. 1 Cfr. paragrafo nr. 2.1 delle Linee Guida ANAC nr. 8 2 Cfr. paragrafo nr. 2.1 delle Linee Guida ANAC nr. 8 Le informazioni in possesso di AdeR tengono conto anche del recente esito della pubblicazione della consultazione del mercato ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e di manifestazione di interesse effettuato da AdeR per verificare l’esistenza di altri operatori economici in grado di fornire il medesimo servizio: alla suddetta richiesta, infatti, ha partecipato un solo operatore economico, la società Ware Place S.r.l. che, come indicato nella risposta alla consultazione stessa, risulta l’unica autorizzata ad effettuare l’installazione e manutenzione delle nuove licenze in quanto fornitore in esclusiva dei prodotti richiesti. Ciò in ragione del fatto che il mercato di riferimento per le sole funzionalità di geolocalizzazione aggiuntive per la soluzione sw E-Gon, già in uso per la normalizzazione degli indirizzi, non è cambiato rispetto alla verifica tramite consultazione di mercato. Pertanto, il Rup propone una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara attraverso l’esperimento di una Trattativa Diretta su Mepa con la società medesima (recante Bando SERVIZI – Riduzione della spesa Servizi per l'acquisto di beni l'Information & Communication Technology” (Codice articolo 100010 - Estensione geocoding XXXX e servizi e trasparenza delle procedure”Servizi professionali) ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b), nn. 2) e 3) del D. Lgs. 50/2016. Atteso che i servizi da acquistare sono commercializzati dalla Ware Place S.r.l. all’interno del Mepa, l’acquisto mediante lo strumento della Trattativa Diretta, prevista dall’art.50, comma 71, D.L. 6 luglio 2012delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”, n. 95 (convertitoche è proposto nel Progetto tecnico, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il integra la soluzione maggiormente idonea sia perché consente di rispettare la regola del ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro agli strumenti per gli acquisti messi a disposizione da Consip S.p.A. Consip, sancita anche dal vigente “Regolamento per le acquisizioni di forniture e dalle centrali servizi di committenza regionaliimposto inferiore alla soglia comunitaria”3, sia perché è lo strumento appositamente previsto dal Mepa per gli acquisti “sotto soglia”, come quello che qui interessa, secondo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, verso un solo operatore ex art.63 del D.lgs.nr.50/2016. In tal casoInoltre, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente la Richiesta di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfrofferta 3 Cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione 6.1 del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi eRegolamento potrebbe concretizzarsi, al successivo comma 3suo esito, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare in un prezzo ulteriormente vantaggioso rispetto a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esamequello proposto sul catalogo del Mepa. Tanto Per quanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per con il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.D.Lgs.nr.50/2016,

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Equitalia S.p.A., comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura procedura di affidamento è effettuata da Equitalia S.p.A., in oggetto rientra tra le categorie merceologiche nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in forza del contratto di servizio infragruppo con il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionequale, come individuate dall’ISTATquest’ultima, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip ha affidato ad Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. Per la nuova Convenzione Consip alla quale aderire per l’approvvigionamento dei servizi in parola, denominata “Facility Management 4” (Bando pubblicato il 19/03/2014), la fine del procedimento è attualmente prevista entro il II trimestre 2017. In considerazione dei necessari successivi tempi tecnici di adesione, non sarà quindi possibile attivare i servizi in tempo utile rispetto alla scadenza del contratto in essere, fissata per il 30/4/2017. Tenuto conto della circostanza di cui sopra, attesa, quindi, la necessità di garantire la prosecuzione dei Servizi, fino a quando non sarà possibile approvvigionarsene attraverso la nuova Convenzione Consip e dalle centrali la necessità di committenza regionali salvaguardare i principi di riferimentomassima concorrenzialità tra gli operatori del settore e di economicità del servizio, la Funzione propone un nuovo affidamento della durata di 12 mesi conferito sulla base di una procedura negoziata svolta, verificata la presenza di Bando per servizi analoghi, nel Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. La procedura proposta e le modalità di svolgimento trovano fondamento nelle previsioni contenute nel comma 2, lettera b) e nel comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, che rispettivamente consentono: − gli affidamenti mediante “procedura negoziata” per i contratti “sotto soglia”, tipologia alla quale si deve far riferimento per il contratto che qui interessa atteso il suo valore massimo stimato; ovvero • degli altri strumenti − lo svolgimento della procedura di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione dai medesimi soggetti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di cui al punto precedenteConsip. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione Sulla base delle vigenti Regole del Sistema di E-Procurement della spesa per l'acquisto Pubblica Amministrazione, qualora s’intenda effettuare acquisti di beni e servizi “sotto soglia” attraverso una procedura che preveda l’acquisizione di più offerte è possibile utilizzare l’apposita procedura di Richiesta di Offerta – RdO (cfr art. 46 e trasparenza art. 50 delle procedure”Regole), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate. Con particolare riguardo ai Servizi richiesti, il ricorso ad altre centrali Bando nella vetrina MEPA “Servizi di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferioriLogistica” presenta il prodotto “Servizi di trasloco”, almeno le cui specifiche risultano confacenti rispetto alle esigenze di servizio descritte nel Capitolato tecnico dalla Funzione. Sulla base anche dell’analisi condotta dalla U.O. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti, le cui risultanze sono evidenziate nella Nota della medesima U.O. del 3%20/12/2016, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali prot. n. 2016/105769, la procedura che si considera di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, avviare dovrà tenere conto delle seguenti specifiche: • che siano invitati alla sua partecipazione i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità Fornitori abilitati in M.E.P.A. per il contraente prodotto “Servizi di adeguamento ai predetti corrispettivi trasloco” ivi compreso l’aggiudicatario uscente, il cui inserimento è stato indicato dal Responsabile del Procedimento in relazione all’avvenuta esecuzione a regola d’arte del precedente contratto, nel caso rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ed alla competitività del prezzo praticato rispetto alla media del mercato di intervenuta disponibilità riferimento, tenuto conto della qualità delle prestazioni effettuate; • che l’ammissione alla procedura sia consentita in subordine al possesso dei prescritti requisiti di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto ordine generale di cui all’art. 180 del D.lgs. n. 50/2016; • che l’ammissione alla procedura sia consentita in subordine al possesso dell’idoneità professionale, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica di cui all’art. 3383, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede rispettivamente, lettere a), b) e c); • che le stazioni appaltanti per la verifica del possesso delle suddette capacità sia richiesto: − per quanto riguarda l’idoneità professionale: iscrizione, ai sensi del D.M. 30 giugno 2003 nr. 221, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con fascia di classificazione “a” o superiore. Se si tratta di uno stato dell’U.E., iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, comprovante il medesimo requisito; − per quanto riguarda la capacità economica e forniture facendo ricorso a centrali finanziaria: un fatturato specifico (risultante da attività di committenzafacchinaggio, anche associandosi o consorziandosi eimmagazzinamento e movimentazione merci/beni) con riferimento all’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di pubblicazione della RDO di importo complessivo, al successivo netto dell’I.V.A., pari almeno alla metà dell’importo complessivo posto a base d’asta; − per quanto riguarda la capacità tecnica: la certificazione del sistema di qualità UNI ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto dell’appalto; • che ai concorrenti sia richiesto di dichiarare il possesso dei suddetti requisiti mediante la presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; • che la comprova dell’idoneità professionale, delle capacità economica e finanziaria e tecnica sia fornita all’atto della richiesta da parte di Equitalia, mediante: - per quanto riguarda l’idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; - per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria: la produzione di dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal collegio sindacale, con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato annuo per l’ultimo esercizio finanziario, approvato alla data di pubblicazione della procedura in MEPA. Dichiarazione equivalente potrà essere resa anche dal revisore contabile o dalla società di revisione, copia conforme del bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativo all’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di pubblicazione della procedura in M.E.P.A con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere il requisito economico e finanziario richiesto secondo l’importo sopra indicato; - per quanto riguarda la capacità tecnica: la produzione del certificato attestante il conseguimento della certificazione della qualità UNI ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ed in corso di validità; • che la richiesta della capacità economica e finanziaria fonda le sue ragioni nell’esigenza di selezionare operatori dotati di concrete ed attuali capacità operative individuate sulla base del dato degli affari svolti, così impostata tenuto anche conto della limitata durata temporale del presente affidamento. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di un esercizio finanziario, approvato alla data di pubblicazione della procedura in MEPA, la capacità economico e finanziaria richiesta sarà rapportata al periodo di attività; • che la procedura non sia suddivisa in più lotti tenuto conto della circostanza che trattasi di servizio unico, ancorché svolto su più sedi a livello multi- regionale, ed in considerazione dell’anti economicità derivante dall’ eventuale frazionamento attesa sia la collocazione geografica delle sedi in un ambito territoriale omogeneo e ristretto, che la breve durata dell’affidamento, • che l’appalto, avendo ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esamelett. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesia), calcolato del D.lgs. n. 50/2016, sia aggiudicato sulla base del Progetto preliminarecriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato determinata sulla scorta della sommatoria dei punti ottenuti in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, di cui sono stabilite le seguenti entità massime: • offerta tecnica: 25 punti; • offerta economica: 75 punti; • che la valutazione delle offerte tecniche sia effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei corrispondenti punti massimi attribuibili: • che ai fini dell’attribuzione del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo punteggio ai criteri di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto cui alle voci PT1 e PT4 sia utilizzato il metodo di “attribuzione discrezionale” previsto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.lettera

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, comma 1Agenzia delle entrate- Riscossione è soggetta, del nuovo Codice in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le categorie merceologiche per il cui affidamento “Amministrazioni Pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei relativi acquisti, che le Amministrazioni Pubbliche e le società Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, dell'articolo 1 della L. 31 dicembre 200931/12/2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso tra le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da quali è ricompresa Agenzia delle entrate-Riscossione, provvedano ai loro approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)aggregatori, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali comprese le Centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità Agli affidamenti in oggetto non si applicano gli obblighi di risparmio della spesa per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 7515, D.L. della legge n. 95/2012208/2015 medesima, comporteràche esclude da tale obiettivo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Le somme da destinare all’incentivo, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 saranno determinate solo a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per danno erarialeil calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. A riguardoPer quanto sopra premesso e considerato, vale richiamare quanto disposto all’artcon il presente atto, ai sensi dell’art. 3332, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato50/2016, di aderire alla Convenzione dell’Accordo Quadro Consip “Reti locali 5Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni” – per il Lotto 1 - ID 2296, per l’acquisizione della fornitura dei servizi di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per firma digitale, mediante la sedesottoscrizione di un Contratto esecutivo, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. come meglio descritto alle superiori premesse. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.fine stabilisce che:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 21632, comma 1, 2 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo. Ciò detto, occorre rilevare che i servizi oggetto rientra tra di affidamento sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”) il quale prevede espressamente che “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o indirettadei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti …hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e, al successivo comma 515 che “la procedura di cui ai commi 512 e gli accordi quadro stipulati 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. […].” Come precisato dalla Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, con la sentenza n. 368 del 2017, tale obiettivo di riduzione deve essere perseguito dalle singole amministrazioni pubbliche e dalle centrali società inserite nel c.d. elenco ISTAT; inoltre, sempre per i giudici contabili, “il triennio 2016-2018 rappresenta l’arco temporale all’interno ed entro il quale le pubbliche amministrazioni devono adottare le azioni di committenza regionali razionalizzazione prescritte o suggerite dai precedenti commi da 512 a 514-bis, al fine di riferimento; conseguire, a regime, dal 2019, un risparmio della spesa corrente per il “settore informatico” (aggregato che comprende i beni ed i servizi indicati dal Piano triennale Il menzionato articolo 1 così prosegue al comma 516 “le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero • degli altri in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’AgID”. Alla luce delle disposizioni sopra riepilogate, Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto ricompresa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, è tenuta ad approvvigionarsi dei servizi di cui trattasi esclusivamente ricorrendo agli strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) negoziali messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedenteda Xxxxxx. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)è derogabile unicamente nei casi eccezionali previsti dall’articolo 1, comma 7516, D.L. 6 luglio 2012della L. 208/2015, n. 95 (convertitoprevia autorizzazione motivata da parte del vertice aziendale, con modificazionie fermo restando l’onere di comunicazione all’ANAC e all’AgID. Nel Progetto Tecnico, la Direzione Tecnologie e Innovazione, sul punto ha evidenziato che non risulta disponibile alcuna Convenzione Consip e risultano inidonee le categorie in cui è articolato lo SDAPA ICT, così che l’unico strumento acquisitivo messo a disposizione dalla L. 7 agosto 2012Consip medesima, n. 135)per tale categoria merceologica, viene meno laddoverisulterebbe l’Accordo Quadro “Servizi applicativi in ottica cloud e PMO”. Tuttavia, anche sempre come specificato al paragrafo 10.1.1 del Progetto Tecnico, tale strumento è ritenuto inadeguato alle esigenze acquisitive di AdeR per ragioni attinenti ad “Aree applicative, requisiti di partecipazione”, “Composizione dei team di sviluppo” e “Metodologia, Tecnologia e Normativa sottostante i servizi dell’AQ”. Il Sistema della Riscossione rappresenta il principale strumento a supporto dei compiti istituzionali di AdeR e, come tale, è fortemente strategico nell’ambito del parco applicativo di AdeR, oltre ad essere caratterizzato da un’elevata complessità dovuta alla specificità della materia e delle categorie merceologiche ivi indicatefunzioni gestite. Peraltro, considerando l’importo della base d’asta dell’iniziativa in parola, la procedura ricadrebbe nel Lotto 1 dell’Accordo Quadro stesso, il ricorso ad altre centrali cui residuo però è esaurito e, allo stato, non è noto se e quando saranno disponibili eventuali estensioni dell’AQ citato né quando sarà disponibile un Accordo Quadro nuovo. Per le motivazioni espresse nel Progetto Tecnico della competente struttura, come sopra riepilogate, non è possibile procedere all’acquisizione dei servizi di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro cui trattasi mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. cui al citato articolo 1, comma 7512 e, penultimo periodopertanto, D.L. n. 95/2012). La violazione occorrerà avviare un’autonoma procedura, previa autorizzazione del disposto Comitato di gestione e fornire, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 7516 della legge 208/2015, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erarialela prescritta comunicazione all’AgID. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubbliciInoltre, nel cui novero rientra la convenzione Progetto Tecnico è altresì attestato che per i Servizi Applicativi che costituiscono il fabbisogno di AdeR, non si registrano evidenze di: • unicità tecnica; • possibilità di ricorrere al “riuso” di software in esameuso ad altre amministrazioni e/o soluzioni “open source”. Tanto premesso Infatti, le analisi condotte, come definito dalle Linee guida AgID del 9 maggio 2019, studiando i software a disposizione (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx), hanno evidenziato che ad oggi non sono disponibili software Open Source di terze parti oppure software di altre PA riusabili. Come rappresentato nel Progetto Tecnico in considerazione della specificità ed unicità del servizio, dovuta al fatto che SET è stato realizzato implementando una soluzione applicativa unica e consideratocomune per tutto il territorio nazionale e che esistono fortissime correlazioni tra i vari servizi costituenti l’Appalto, non è possibile una suddivisione in Lotti del servizio. Il quadro economico complessivo dell’appalto, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedeseguito riportato, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo è pari a complessivi € 32.809.357,03 ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato è stato determinato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxvalore dell’affidamento.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216AdeR, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)pubblici. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006D.Lgs.n.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tali categorie merceologiche per il cui affidamento “merceologiche, che le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196n.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da ) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)aggregatori , comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle comprese le centrali di committenza regionali. In tal casoLa Convenzione Consip MS EA5 ha ad oggetto la fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement. Nella Nota tecnica del 19/03/2021, tuttaviaprot. nr. 2021/1007042, i relativi contratti dovranno comunque già più volte richiamata nelle superiori Premesse, è specificato che in data 01/07/2020 AdeR, in base alla delibera del Comitato di Gestione del 26/03/2020, assunta nell’ambito della strategia complessiva relativa all’acquisizione dei prodotti software Microsoft nella quale veniva altresì segnalata l’iniziativa oggetto della presente Determina, ha già aderito alla Convenzione MS EA5, con un contratto avente scadenza al 30/06/2023, per l’acquisto di licenze d’uso software Microsoft e annessi servizi di manutenzione e supporto (Ordine essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012iniziale”). La violazione del disposto Nei successivi mesi di settembre e dicembre, AdeR, sulla base delle previsoni di cui all’artall’art.4 dell’Appendice 5 del Capitolato Tecnico della Convenzione, ha emesso Ordini successivi rispetto all’Ordine “iniziale”. 1Ciò detto, comma 7sempre sulla base delle previsoni di cui all’art.4 dell’Appendice 5 del Capitolato Tecnico della Convenzione, D.L. n. 95/2012il nuovo fabbisogno acquisitivo può essere soddisfatto mediante l’emissione dell’“Ordine Successivo” – “true up”, comporteràda effettuare nell’ambito del vigente contratto triennale attuativo ”MS EA5”, a seconda avente un proprio CIG derivato, distinto dal CIG derivato della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erarialefornitura iniziale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006Il Fornitore aggiudicatario della Convenzione in argomento nei cui confronti sarà emesso l’Ordine è Telecom S.p.A. Sulla base della previsioni della Convenzione e del format d’Ordine da essa prestabilito, che al comma 1non consente di includere in un unico Ordine plurimi acquisti dello stesso prodotto aventi decorrenze diverse, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali in esecuzione della delibera del Comitato del 25/03/2021, sarà dato luogo all’emissione di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici più Ordini di tipo “successivi” aventi la scadenza non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esamesuperiore alla scadenza dell’Ordine “iniziale”. Tanto Tutto ciò premesso e considerato, − in base al deliberato del CdG di aderire AdeR del 25/03/2021; − in base ai poteri conferitigli dal Presidente di AdeR con Procura Speciale 25/03/2021 - prot. nr. 2021/1081559, di dare luogo all’acquisizione delle licenze d’uso software Microsoft per il sistema gestionale ERP di AdeR per l’importo complessivo di Euro 1.589.962,98, oltre IVA, oneri della sicurezza per rischi da intereferenza pari a zero, mediante la sottoscrizione degli Ordini di acquito in adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – MS EA5 per il Lotto 1 - seguente fabbisogno: Data attivazione Data termine Durata in mesi Descrizione Fabbisogno Unità di misura Q.tà (nr.) Tipologi a prezzo Prezzo unitario Prezzo totale 01/04/2021 30/06/2023 27 Licenze "Sandbox Tier 2" Licenza 2 Canone mensile € 751,38 € 40.574,52 01/04/2021 30/06/2023 27 Licenze per l’acquisizione della fornitura "Spazio di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio archiviazione" Licenza 520 € 22,26 € 312.530,40 01/06/2021 30/06/2023 25 Licenze "Sandbox Tier 2" Licenza 2 € 751,38 € 37.569,00 01/10/2021 30/06/2023 21 Licenze "Sandbox Tier 2" Licenza 2 € 751,38 € 31.557,96 01/01/2022 30/06/2023 18 Licenze Dynamics di tipo "Finance" Licenza 555 € 100,19 € 1.000.898,10 01/01/2022 30/06/2023 18 Licenze Dynamics di tipo "Supply Chain" Licenza 555 € 16,70 € 166.833,00 Totale € 1.589.962,98 − i corrispettivi saranno pagati a misura, in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedevia d’anticipo all’atto dell’acquisto; − gli Ordini saranno emessi ed inviati al Fornitore, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia Telecom S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente A. esclusivamente on line e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto sottoscritti con firma digitale, secondo la modalità dell’“ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx − gli Ordini, come previsto dalla Convenzione, avranno durata dalla ricezione da parte di AdeR della “lettera di consegna” fino alla data di scadenza dell’Ordinativo iniziale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. è Xxxxxxxxx Xxxxx; − Il Direttore dell’esecuzione è Xxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.Il Responsabile

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto Il processo di approvvigionamento delle forniture di gas per le amministrazioni pubbliche è normato dall’art.1, comma 7, del D.Lgs. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012. Tale tipologia di forniture rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “gas”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196n.196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta”, tra le quali è ricompresa AdeR, hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie fattispecie: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – con il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi in base ai poteri conferiti con procura speciale dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 30 ottobre 2019, Rep. n. 45.137, Racc. n. 26.000 per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.atti Notaio Xxxxx Xx Xxxx;

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CONSIDERAZIONI. Ai A far data dal 1 luglio 2017, ai sensi dell’art. 2161 comma 3 del D.L. n. 193/2016, comma 1convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-Riscossione “…subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del nuovo Codice dei contratti Gruppo Equitalia di cui al D.lgscomma 1…”. n. 50/2016Sempre ai sensi della norma sopra citata, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo entro la stessa data “le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua entrata natura di Ente pubblico economico, è soggetta, in vigorefase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014163/2006, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito da ANAC dall’Anac con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)dell’11 maggio 2016. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgslgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura I servizi in oggetto rientra rientrano, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: approvvigionarsi attraverso le convenzioni Convenzioni e gli accordi Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali Centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (❖ esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti sopra indicati. L’obbligo di cui approvvigionarsi tramite Consip, tuttavia, presuppone la disponibilità della relativa Convenzione e/o Accordo Quadro. Allo stato, la gara bandita da Consip S.p.A. per la “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, è stata aggiudicata ma la Convenzione non è stata ancora attivata. Da quanto risulta dal sito istituzionale “Xxxxxxxxxxxxxxx.xx”, la data prevista per l’attivazione della Convenzione “TF5” è il 29/03/2018. In vista della scadenza dei contratti esecutivi stipulati in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, e nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5”, si rende necessario prorogare di ulteriori 6 mesi i contratti stessi, dal 16/03/2018 al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni 15/09/2018, in ragione delle seguenti considerazioni: ✓ gli attuali impianti e servizi di telefonia fissa assicurano: - la gestione centralizzata del traffico verso la Rete Telefonica Pubblica (linee primarie e trasparenza secondarie di backup, dimensionate opportunamente per garantire il servizio a tutti i dipendenti di Agenzia delle procedure”entrate-Riscossione); - il funzionamento dei numeri verdi dell’Ente; - il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o di allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori, sistemi di videosorveglianza), comma 7distribuiti sul territorio nazionale; ✓ il corretto e continuo funzionamento di tali asset è fattore abilitante e critico di successo per ogni servizio erogato dall’Ente, D.L. 6 luglio 2012sia interno sia esternalizzato; ✓ il periodo massimo complessivo occorrente per l’attivazione del contratto esecutivo nell’ambito della nuova Convenzione “TF5”, n. 95 (convertito, con modificazioni, nonché per la migrazione dei servizi esistenti è stimato dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso stessa Consip sino ad altre centrali un massimo di committenza o ad 12 mesi; ✓ non sono trascurabili le difficoltà legate all’eventuale indizione di autonome procedure ad evidenza pubblica preveda di gara, determinate dal problema per la Stazione appaltante di individuare i prezzi di riferimento idonei a garantire “corrispettivi inferiori, almeno del 3%, inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali Centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. come richiesto dal citato art. 1, comma 77 del D.L. 95/2012; ✓ il ricorso ad autonome procedure acquisitive, penultimo periodoinfine, D.L. n. 95/2012non potrebbe in alcun modo prescindere dal rispetto delle disposizioni del codice dei contratti e delle tempistiche ivi previste che risultano incompatibili con la scadenza dei servizi di telefonia fissa prevista per il 15/03/2018; ✓ Il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del ricorso in appello al 14/06/2018. Pertanto, in considerazione dei tempi stimati per il perfezionamento della nuova Convenzione Consip, si configura la necessità - per ragioni non imputabili alla Stazione appaltante - di ricorrere alla c.d. “proroga tecnica” dei servizi in argomento, che, come noto, è istituto che costituisce un’eccezionale deroga alle disposizioni normative ordinarie in materia di affidamento di contratti pubblici, essendo consentito, esclusivamente, al ricorrere di particolari condizioni. La proroga tecnica, come chiarito sia dall’ANAC sia dalla giurisprudenza amministrativa, è un istituto di natura eccezionale che trova la propria ratio nell’esigenza indefettibile dell’amministrazione di garantire la continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost). La violazione In particolare, detta proroga è prefigurabile allorché l’Amministrazione, a causa di un imprevisto prolungamento dell’iter di una gara tempestivamente bandita e dell’esigenza di garantire comunque il servizio nella more della conclusione della procedura stessa, prolunghi - oltre la naturale scadenza - il contratto in essere fino all’individuazione del disposto nuovo contraente: ed invero, lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto limitati (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012), che non coinvolgano la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice, laddove vi sia l’effettiva necessità di cui all’artassicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, n. 2882/2009). In tal senso, la mancata aggiudicazione della nuova Convenzione “Telefonia Fissa 5” originariamente fissata al 15 settembre 2015 e l’obbligo di approvvigionamento di tali beni, attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ai sensi dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, comporteràpossono essere considerati a tutti gli effetti quali fattori del tutto indipendenti dalla responsabilità di Agenzia delle entrate – Riscossione. Rinvenendosene i presupposti, per una possibile quantificazione della durata della proroga occorre osservare come già l’art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, originariamente consentisse, per i soli contratti “già scaduti o che vengano a seconda scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa presente legge”, la proroga degli stessi a condizione che “non superi comunque i sei mesi”. Al di fuori di tale previsione, ovvero per danno erariale. A riguardotutti i contratti in scadenza successivamente al periodo ivi indicato, vale richiamare quanto disposto le pronunce ANAC e la giurisprudenza sopra richiamata, ravvisando un principio di riferimento nella norma di cui all’art. 3323 della Legge n. 62/2005, hanno riconosciuto la possibilità, in via del tutto eccezionale e ricorrendo le medesime circostanze, di disporre proroghe “tecniche” per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara prontamente avviata, non indicando tuttavia una durata massima. Per prassi generale, può ritenersi che, laddove una procedura di gara sia stata tempestivamente avviata e non siano sopravvenuti eventi eccezionali, il termine di sei mesi sia, comunque, sufficiente per addivenire alla conclusione della procedura. Diversamente, qualora si verifichino eventi imprevedibili di natura eccezionale (quali, ad esempio, l’avvio di complessi subprocedimenti o la instaurazione di contenziosi giudiziali di particolare rilevanza) la proroga potrebbe essere ammissibile anche se disposta per un termine superiore a sei mesi, se non è comprimibile entro detto periodo il tempo ritenuto “strettamente necessario” alla conclusione della procedura avviata (sempre in ottemperanza ai principi generali di continuità e di buon andamento dell’attività amministrativa: art.97 Cost.). La soluzione proposta, in ragione delle argomentazioni addotte nel progetto tecnico del Settore Esercizio Sistemi ICT, nonché dell’obiettiva impossibilità tecnica di avviare un’autonoma procedura di gara attesa l’assenza dei necessari elementi per determinare la misura della base d’asta e dunque la legittimità della procedura stessa, risulta lo strumento più idoneo a consentire la continuità operativa necessaria per il corretto svolgimento dei servizi di telefonia fissa ed è coerente e conforme alle disposizioni normative di riferimento e in particolare alla disciplina in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e D.P.R. n. 207/2010, che applicabili ratione temporis, nonché D.Lgs. 50/2016). Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’attivazione della Convenzione “TF5”da parte di Consip finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni: − dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al comma 115/09/2018, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire senza ulteriori incrementi di spesa, in quanto l’importo stimato dei servizi e forniture facendo ricorso a centrali per il periodo considerato, alle stesse condizioni dei contratti vigenti, è coperto interamente dai residui non spesi alla scadenza del 15/03/2018; − del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. sino al 15/09/2018, per un ulteriore impegno di committenzaspesa pari ad euro 56.954,74 oltre IVA di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti. Nelle suddette proroghe sarà prevista la facoltà di recesso, anche associandosi o consorziandosi eparziale, al successivo comma 3da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività in caso di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione aggiudicazione della procedura Consip in esamecorso. Tanto Tutto quanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – • Viste le RDA 2018/0000-0000-0000 e la documentazione ad esse allegata; • sulla base dei poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con procura speciale del 5/7/2017, per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica atto del nuovo Data Center per la sedeNotaio Xxxxx Xx Xxxx (Rep.n.42.979 Racc.n.24.477), di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verràprocedere alla sottoscrizione della proroga: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del − dei Contratti Progetto EsecutivoTF4alla società aggiudicataria stipulati con Telecom Italia S.p.A.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/09/2018; • unitamente e contestualmente − del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato dall’ex Equitalia S.p.A. con Fastweb S.p.A. sino al Progetto Esecutivo 15/09/2018; All’uopo stabilisce che: − gli atti di proroga avranno durata di 6 mesi, dal 16/03/2018 al 15/09/2018; − Agenzia delle entrate-Riscossione, senza il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - in caso di o mancata approvazione aggiudicazione della procedura di gara bandita da Consip e finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del Progetto esecutivoprimo classificato dell’Accordo Quadro”, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni; − per i Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), l’importo della proroga è coperto interamente dal residuo non speso dell’importo contrattuale complessivo alla data del 15/03/2018, senza variazione, dunque, dell’importo massimo complessivo dei contratti stessi. Sulla scorta della spesa media mensile sostenuta nel corso dell’ultimo semestre, sono stati, infatti, calcolati i seguenti residui di spesa al 15/03/2018: • Contratto esecutivo “TF4” (CIG 43632446D9) stipulato dall’ex Equitalia Sud S.p.A.: circa euro 338.969,69 oltre IVA; • Contratto esecutivo “TF4” (CIG 593580908C), stipulato dall’ex Equitalia S.p.A.: circa euro 78.260,72, oltre IVA; − per il Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. è previsto un impegno di spesa pari ad euro 56.954,74 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti ; − detti corrispettivi massimi non vincoleranno in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determineranno il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito; − il corrispettivo effettivo maturato dai Fornitori sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione; − gli atti di proroga saranno firmati digitalmente; − le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizione di cui ai contratti originari; − ai fini della sottoscrizione degli Atti di proroga, sarà acquisita una “garanzia definitiva” con le modalità di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/06, solo temporale per i contratti stipulati con telecom Italia S.p.A. e con integrazione dell’importo per quanto attiene il contratto sottoscritto con Fastweb S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento è Xxxx Xxxxxxx e il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • Direttore dell’esecuzione è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxxxxxxxx: − Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Xxxxxx è delegato a sottoscrivere ed inviare ai competenti enti le richiesta di controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo ai due fornitori.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. nr. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “energia elettrica”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, • in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 28/11/2018; • in base ai poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione con Procura Speciale del 29 novembre 2018 con atto prot.2018/6214675 di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5Energia Elettrica 16” – per il Lotto 1 - Lotti 2, 3 ,6 ,7, 13, 15 e 17, per l’acquisizione della fornitura di Servizi energia elettrica e Sistemi LAN passivi dei servizi connessi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, gli immobili di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. Agenzia entrate-Riscossione. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine verranno predisposti complessivamente 7 (sette) Ordini di Fornitura, 1 (uno) per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivociascun Lotto, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il , alle società: Xxxxx 2-3-6-13-15 ENEL ENERGIA SPA Roma -Viale Regiana Margherita n.125 06655971007 Lotto 7 GLOBAL POWER S.P.A. Verona - Corso Porta Nuova n. 127 03443420231 Lotto 17 HERA COMM Xxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 02221101203 Il costo complessivo massimo ad “Opzione fissa“, per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato è così stimato: Lotto Ambito consumo stimato in KWh IMPORTO oltre IVA Lotto 2 Provincia di Milano e Provincia di Lodi 1.600.384 € 249.161,13 Lotto 3 Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi 1.898.474 € 314.066,35 Xxxxx 0 Xxxxxx Xxxxxxx 1.108.458 € 183.369,74 Xxxxx 0 Xxxxxxxx, Xxxxxxx 1.580.423 € 268.347,40 Lotto13 Campania 2.497.128 € 413.618,10 Lotto15 Calabria 889.864 € 156.029,21 Lotto17 Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Roma, Provincia di Roma, Abbruzzo, Molise, Puglia e Basilicata) 9.277.720,66 € 1.594.022,11 I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base del Progetto preliminaredell’effettivo consumo dell’energia elettrica, che, pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato. Gli Ordinativi di Fornitura saranno emessi con la “Opzione Fissa” e con l’attivazione dell’Opzione Verde. La data di decorrenza della fornitura è stimato fissata, per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione continutà del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione di erogazione di energia lelettrica, alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso scadenza di revisione; • il costo è parzialmente imputabileerogazione, per l’importo ogni ambito di euro 97.490,86fornitura, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile come enunciato nelle premesse. Ogni contratto di budget ne ha verificato la disponibilità; • è fornitura avrà durata 12 mesi. E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento Procedimento, per ciascun Ordine, il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. • è nominato E’ nominata Direttore dell’Esecuzione del Contratto la per ciascun Ordine il Sig. D'Xxxxx Xxxxxxx. IL Responsabile Xxxxxxx Xxxxxxx.Xxxxxx

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. nr. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “energia elettrica”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo obbligo, introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardoL’aggiudicataria della Convenzione Consip, vale richiamare nei cui confronti dovranno essere emessi gli Ordinativi è ENEL ENERGIA SPA. Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, • in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 29/11/2017; • in base ai poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione con Procura Speciale del 29 novembre 2017 con atto prot.2017/1959949 di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5Energia Elettrica 15” – per il Lotto 1 - Lotti 8, 9 e 10 per l’acquisizione della fornitura di Servizi energia elettrica e Sistemi LAN passivi dei servizi connessi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedegli immobili ubicati nelle sedi della Toscana, Umbria , Marche e Provincia di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, Roma di Equitalia S.p.A.. Agenzia entrate - Riscossione. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso predisposti tre Ordini di o mancata approvazione del Progetto esecutivoFornitura, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il , alla società ENEL ENERGIA SPA. con sede legale in Roma Viale Regiana Margherita n.125 c.f.7p.iva 06655971007. Il costo complessivo massimo per ad “Opzione fissa“per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato è stimato per: - Lotto 8, € 186.000,00 ed un consumo stimato di 1.138.272 KWh; - Lotto 9, € 100.000,00 ed un consumo stimato di 643.428 KWh; - Lotto 10, € 416.000,00 ed un consumo stimato di 2.677.804 KWh. I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base del Progetto preliminaredell’effettivo consumo dell’energia elettrica, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVAche, pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.Verranno scelte le opzioni:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)D.Lgs.n.50/2016. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006D.Lgs.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai Ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)dell’art.1, comma 72 lett. a) del DL 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture facendo ricorso di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo La procedura è, altresì, conforme alle previsioni del punto 6.3 del vigente Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria in considerazione dell’unicità del fornitore e della fattispecie ivi prevista. Come detto in premessa, il servizio in oggetto è necessario a centrali di committenzagarantire la corretta e corrente fruizione dell’immobile, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che attraverso cui AdeR esercita le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle proprie funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubbliciistituzionali, nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare di consentire la quotidiana salubrità ed il decoro dei luoghi di lavoro in conformità alle previsioni del D.L. 81/08. Pertanto come motivato nelle premesse la fornitura può essere affidato alla Gesenu Spa. Nella determinazione del fabbisogno si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui novero rientra la convenzione in esameall’art.1, comma 591 e 592 della Legge di bilancio n.160 del 27 dicembre 2019. Tanto Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – procedere, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, all’affidamento diretto per il Lotto 1 - per l’acquisizione della la fornitura di Servizi cassonetti dedicati e Sistemi LAN passivi per relativo servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, presso la sede di Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx 0/x, così come meglio specificato nelle premesse, a favore dell’operatore economico Ge.se.N.U. Spa (C.F. - P.I. 01162430548), avente sede in Perugia, Strada della Molinella n.7. Allo scopo stabilisce che: ✓ l’importo totale complessivo sia pari ad € 4.344,00 (quattromilatrecentoquarantaquattro/00) oltre IVA di legge, ed oneri della sicurezza da rischi interferenti pari a zero; ✓ l’affidamento abbia una durata dal 01/01/2022 al 31/12/2022; ✓ le modalità e le condizioni di fatturazione sono definiti nel Progetto Tecnico, al quale si fa rinvio; ✓ il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedecontratto sarà stipulato a corpo, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto forma della scrittura privata con firma digitale, secondo lo schema fornito dal fornitore; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento procedimento e Direttore dell’esecuzione il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • Xxxxxxxxxx; ✓ il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Consip è nominato Direttore dell’Esecuzione delegato alla firma ed alla trasmissione delle istanze di controllo per la verifica del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxpossesso dei requisiti di carattere generale agli Enti certificatori competenti.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito dall’Anac con comunicato dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Agenzia delle entrate-Riscossione, in oggetto rientra tra virtù della sua natura, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche per il cui affidamento “merceologiche, che le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da ) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)aggregatori, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle comprese le centrali di committenza regionali. Alla luce della disposizione sopra riepilogata, Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad approvvigionarsi dei servizi di cui trattasi esclusivamente ricorrendo agli strumenti negoziali messi a disposizione da Xxxxxx. In tal casoragione di ciò e stante quanto riferito in premessa in ordine all’adeguatezza dei servizi con essa contrattualizzati, tuttaviala Convenzione Consip denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 1”, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva la cui scadenza è fissata al 28/05/2019, è stata individuata quale soluzione di acquisto maggiormente rispondente alle esigenze di AdeR. Per quanto sopra premesso e considerato, con possibilità per il contraente di adeguamento presente atto, ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfrsensi dell’art. art. 111, comma 72, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.LgsD. lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire l’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 5Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 1– per il Lotto 1 - per l’acquisizione dei servizi di gestione e manutenzione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. Centrale Telefonica meglio dettagliati nelle superiori premesse cui si fa rimando. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.fine stabilisce:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgslgs. n. 163/2006, applicabile ragione Temporia in forza di quanto chiarito dall’Anac con comunicato dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La fornitura in oggetto rientra rientra, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: approvvigionarsi attraverso le convenzioni Convenzioni e gli accordi Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali Centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (❖ esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti sopra indicati. L’obbligo di cui al punto precedenteapprovvigionarsi tramite Consip, tuttavia, presuppone la disponibilità della relativa Convenzione e/o Accordo Quadro. Tale obbligo Allo stato, la gara bandita da Consip S.p.A. per la “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, non è stata ancora aggiudicata. Da quanto risulta dal sito istituzionale “Xxxxxxxxxxxxxxx.xx”, la data presunta di fine procedimento di gara è il primo trimestre 2017. L’obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno meno, inoltre, laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali Centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali Centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). In vista della scadenza dei contratti esecutivi stipulati in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, e nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5”, si rende necessario prorogare di ulteriori 6 mesi i contratti stessi, dal 16/03/2017 al 15/09/2017, in ragione delle seguenti considerazioni: ✓ gli attuali impianti e servizi di telefonia fissa del Gruppo assicurano: - la gestione centralizzata del traffico verso la Rete Telefonica Pubblica (linee primarie e secondarie di backup, dimensionate opportunamente per garantire il servizio a tutti i dipendenti Equitalia); - il funzionamento dei numeri verdi di Gruppo; - il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o di allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori, sistemi di videosorveglianza), distribuiti sul territorio nazionale; ✓ il corretto e continuo funzionamento di tali asset è fattore abilitante e critico di successo per ogni servizio erogato dal Gruppo, sia interno sia esternalizzato; ✓ il periodo massimo complessivo occorrente per l’attivazione del contratto esecutivo nell’ambito della nuova Convenzione “TF5”, nonché per la migrazione dei servizi esistenti è stimato dalla stessa Consip sino ad un massimo di 12 mesi; ✓ non sono trascurabili le difficoltà legate all’eventuale indizione di autonome procedure di gara, determinate dal problema per la Stazione appaltante di individuare i prezzi di riferimento idonei a garantire “corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali”, come richiesto dal citato art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012; ✓ il ricorso ad autonome procedure acquisitive, infine, non potrebbe in alcun modo prescindere dal rispetto delle disposizioni del codice dei contratti e delle tempistiche ivi previste che risultano incompatibili con la scadenza dei servizi di telefonia fissa prevista per il 15/03/2017. Pertanto, in considerazione dei tempi stimati per il perfezionamento della nuova Convenzione Consip si configura la necessità - per ragioni non imputabili alla Stazione appaltante - di ricorrere alla c.d. “proroga tecnica” dei servizi in argomento, che, come noto, è istituto che costituisce un’eccezionale deroga alle disposizioni normative ordinarie in materia di affidamento di contratti pubblici, essendo consentito, esclusivamente, al ricorrere di particolari condizioni. La violazione proroga tecnica, come chiarito sia dall’ANAC sia dalla giurisprudenza amministrativa, è un istituto di natura eccezionale che trova la propria ratio nell’esigenza indefettibile dell’amministrazione di garantire la continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost). In particolare, detta proroga è prefigurabile allorché l’Amministrazione, a causa di un imprevisto prolungamento dell’iter di una gara tempestivamente bandita e dell’esigenza di garantire comunque il servizio nella more della conclusione della procedura stessa, prolunghi - oltre la naturale scadenza - il contratto in essere fino all’individuazione del disposto nuovo contraente: ed invero, lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto limitati (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012), che non coinvolgano la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice, laddove vi sia l’effettiva necessità di cui all’artassicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, n. 2882/2009). In tal senso, la mancata aggiudicazione della nuova Convenzione “Telefonia Fissa 5” originariamente fissata al 15 settembre 2015 e l’obbligo di approvvigionamento di tali beni, per le Società del gruppo Equitalia, attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ai sensi dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, comporteràpossono essere considerati a tutti gli effetti quali fattori del tutto indipendenti dalla responsabilità di Equitalia S.p.A. Rinvenendosene i presupposti, per una possibile quantificazione della durata della proroga occorre osservare come già l’art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, originariamente consentisse, per i soli contratti “già scaduti o che vengano a seconda scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa presente legge”, la proroga degli stessi a condizione che “non superi comunque i sei mesi”. Al di fuori di tale previsione, ovvero per danno erariale. A riguardotutti i contratti in scadenza successivamente al periodo ivi indicato, vale richiamare quanto disposto le pronunce ANAC e la giurisprudenza sopra richiamata, ravvisando un principio di riferimento nella norma di cui all’art. 3323 della Legge n. 62/2005, hanno riconosciuto la possibilità, in via del tutto eccezionale e ricorrendo le medesime circostanze, di disporre proroghe “tecniche” per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara prontamente avviata, non indicando tuttavia una durata massima. Per prassi generale, può ritenersi che, laddove una procedura di gara sia stata tempestivamente avviata e non siano sopravvenuti eventi eccezionali, il termine di sei mesi sia, comunque, sufficiente per addivenire alla conclusione della procedura. Diversamente, qualora si verifichino eventi imprevedibili di natura eccezionale (quali, ad esempio, l’avvio di complessi subprocedimenti o la instaurazione di contenziosi giudiziali di particolare rilevanza) la proroga potrebbe essere ammissibile anche se disposta per un termine superiore a sei mesi, se non è comprimibile entro detto periodo il tempo ritenuto “strettamente necessario” alla conclusione della procedura avviata (sempre in ottemperanza ai principi generali di continuità e di buon andamento dell’attività amministrativa: art.97 Cost.). La soluzione proposta, in ragione delle argomentazioni addotte nella Nota tecnica prot. 20483 del 13/02/2017 della Funzione Esercizio Sistemi ICT, nonché dell’obiettiva impossibilità tecnica di avviare un’autonoma procedura di gara attesa l’assenza dei necessari elementi per determinare la misura della base d’asta e dunque la legittimità della procedura stessa, risulta lo strumento più idoneo a consentire la continuità operativa necessaria per il corretto svolgimento dei servizi di telefonia fissa ed è coerente e conforme alle disposizioni normative di riferimento e in particolare alla disciplina in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e D.P.R. n. 207/2010, che applicabili ratione temporis, nonché D.Lgs. 50/2016). Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’aggiudicazione della Gara bandita da Consip in data 2/02/2015, finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni: − dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. da Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al comma 115/09/2017, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire senza ulteriori incrementi di spesa, in quanto l’importo stimato dei servizi e forniture facendo ricorso a centrali per il periodo considerato, alle stesse condizioni dei contratti vigenti, è coperto interamente dai residui non spesi alla scadenza del 15/03/2017; − del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. sino al 15/09/2017, per un ulteriore impegno di committenzaspesa pari ad euro 61.809,00 oltre IVA di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti. Nelle suddette proroghe sarà prevista la facoltà di recesso, anche associandosi o consorziandosi eparziale, al successivo comma 3da parte di Equitalia S.p.A., che in caso di aggiudicazione della procedura in corso. Le Richieste d’Acquisto sono finalizzate alla copertura del fabbisogno di tutto il Gruppo Equitalia. Pertanto l’affidamento sarà effettuato da Equitalia S.p.A., in nome proprio e per conto proprio e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (nella quale, a decorrere dal 1° luglio 2016, risultano confluite tutte le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle Società del Gruppo), in forza del contratto di servizi per il quale quest’ultima ha affidato alla prima le funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esameStazione Appaltante. Tanto Tutto quanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica • Vista la Delibera del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, CDA di Equitalia S.p.A.. A tal fineA. del 22 febbraio 2017; • Viste le RDA 2017/0000-0000-0000 e la documentazione ad esse allegata; • Sulla base della procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A., verràprot. n. 34191 del 6 marzo 2017, di procedere alla sottoscrizione della proroga: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del − dei Contratti Progetto EsecutivoTF4alla società aggiudicataria stipulati con Telecom Italia S.p.A.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. – oggi Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/09/2017; • unitamente e contestualmente − del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato da Equitalia S.p.A. con Fastweb S.p.A. sino al Progetto Esecutivo 15/09/2017; All’uopo stabilisce che: − gli atti di proroga avranno durata di 6 mesi, dal 16/03/2017 al 15/09/2017; − Equitalia, senza il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - in caso di o mancata approvazione aggiudicazione della procedura di gara bandita da Consip e finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del Progetto esecutivoprimo classificato dell’Accordo Quadro”, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni; − per i Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), l’importo della proroga è coperto interamente dal residuo non speso dell’importo contrattuale complessivo alla data del 15/03/2017, senza variazione, dunque, dell’importo massimo complessivo dei contratti stessi. Sulla scorta della spesa media mensile sostenuta nel corso del quadrimestre settembre-dicembre 2016, sono stati, infatti, calcolati i seguenti residui di spesa al 15/03/2017: • Contratto esecutivo “TF4” (CIG 43632446D9) stipulato dall’ex Equitalia Sud S.p.A.: circa euro 341.490,00. oltre IVA; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto Contratto esecutivo “TF4” (12 mesiCIG 593580908C), calcolato stipulato da Equitalia S.p.A.: circa euro 92.338,00, oltre IVA; − per il Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. è previsto un impegno di spesa pari ad euro 61.809,00 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti ; − detti corrispettivi massimi non vincoleranno in alcun modo né Equitalia S.p.A. né Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determineranno il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito; − il corrispettivo effettivo maturato dai Fornitori sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione; − gli atti di proroga avranno la medesima forma del Progetto preliminarecontratti originari e saranno firmati digitalmente; − le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizione di cui ai citati contratti; − ai fini della sottoscrizione degli Atti di proroga, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVAsarà acquisita una “garanzia definitiva” con le modalità di cui all'articolo 113 del D. Lgs. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare)163/06; • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento è Xxxx Xxxxxxx e il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • Direttore dell’esecuzione è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxxxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, comma 1Agenzia delle entrate- Riscossione è soggetta, del nuovo Codice in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)nr.50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006nr.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le categorie merceologiche per il cui affidamento “Amministrazioni Pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr.208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei relativi acquisti, che le Amministrazioni Pubbliche e le società Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione come individuate dall’ISTAT, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'artdell'articolo 1 della L. 31/12/2009, nr. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta tra le quali è ricompresa Agenzia delle entrate-Riscossione, provvedano ai loro approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso i soggetti aggregatori, ivi comprese le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali Centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità Agli affidamenti in oggetto non si applicano gli obblighi di risparmio della spesa per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 7515, D.L. della legge n. 95/2012208/2015 medesima, comporteràche esclude da tale obiettivo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Le somme da destinare all’incentivo, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n.50/2016 saranno determinate solo a seconda seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi. Consip S.p.A. - per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26 della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa L. n. 488/1999 e s.m.i. – con bando pubblicato sulla GUUE n. S 38 del 24/02/2020, ha indetto una Gara a procedura aperta per danno erarialela conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs54 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 163/200650/2016 avente a oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni, che al comma 1suddiviso in 9 lotti. Con delibera del 27 ottobre 2022 il Comitato di Gestione di AdeR ha autorizzato l’emissione di quattro distinti Ordini di Acquisto nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi in ottica Cloud”, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma Lotto 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività ai fini della stipula di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esamealtrettanti contratti esecutivi. Tanto Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs.n.50/2016, di aderire alla Convenzione all’Accordo Quadro Consip “Reti locali 5” – per il Servizi Applicativi in ottica Cloud”, Lotto 1 - 3, mediante emissione di quattro Ordini Diretti di Acquisto ai fini della stipula di altrettanti Contratti Esecutivi per l’acquisizione della fornitura dei servizi di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. cui alle superiori premesse. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.fine si stabilisce:

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, comma 1AdeR è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgsD. Lgs. n. 50/2016nr. 50/2016 e ss.mm.ii, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”)applicabile ratione temporis. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del citato D. Lgs. n. 163/2006nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura Le prestazioni in oggetto rientra tra le categorie merceologiche rientrano nel novero dei beni e servizi informatici e di connettività per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionei quali la L. 28/12/2015, come individuate dall’ISTATnr. 208, ai sensi dell'artart. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni c. 512-516 (c.d. “legge di stabilità 2016”) e ss.mm.ii prevede il loro approvvigionamento esclusivamente tramite gli accordi quadro stipulati da strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori. Sulla base delle esigenze operative, delle stime economiche condotte e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi delle disponibilità riscontrate, il Settore proponente ha individuato quale strumento acquisitivo idoneo a disposizione dai medesimi soggetti soddisfare il fabbisogno di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante trattasi il Lotto 8 della Convenzione Consip Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedureLicenze Software Multibrand 5), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati cui aderire tramite la sottoscrizione di apposito Ordinativo di Fornitura. Il Lotto d’interesse ha per oggetto la fornitura di prodotti SAS e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, del cui complesso fanno parte le licenze d’uso individuate nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip superiori premesse, che AdeR necessita di manutenere per garantire i servizi ICT giudicati essenziali ai fini del compimento della funzione pubblica della riscossione di cui è investita. Nell’ambito di tale Convenzione, l’acquisto dei servizi sarà effettuato mediante l’emissione di un unico Ordinativo di fornitura nei confronti dell’Operatore economico aggiudicatario del Lotto 8 - R1 S.p.A. R1 S.p.A. (C.F. e dalle centrali di committenza regionaliP. IVA: 05231661009), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 0. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per con il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 2, del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVAD.Lgs.n. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.50/2016,

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. nr. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciStazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed Contratto e i criteri di selezione degli operatori Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto Il processo di approvvigionamento delle forniture di gas per le amministrazioni pubbliche è normato dall’art. 1, comma 7, del D.L. nr. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. nr. 135/2012. Tale tipologia di forniture rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “gas”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta”, tra le quali è ricompresa l’Agenzia, hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie fattispecie: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardoInoltre, vale richiamare come specificato dall’ultimo periodo del predetto comma 7, la possibilità di ricorrere ad autonome procedure di gara nei settori merceologici ivi indicati è sospesa dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, il Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, in base ai poteri conferiti con procura speciale dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 5 luglio 2017 Rep. n. 42979 Racc. n. 24477 per atti Notaio Xxxxx Xx Xxxx, DETERMINA di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5Gas naturale 10” – per il Lotto 1 - Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per l’acquisizione della fornitura di Servizi gas e Sistemi LAN passivi dei servizi connessi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedegli immobili ubicati di Agenzia delle entrate–Riscossione siti nelle regioni Piemonte, di Via Valle d’Aosta e Liguria (lotto 1), Lombardia e Trentino Alto Adige (lotto2), Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Xxxxxx Xxxxxxx (lotto 3), Toscana, Umbria e Marche (lotto 4), Lazio, Abruzzo e Xxxxxx (xxxxx 0), Xxxxxxxx x Xxxxxx n. 14 in Roma(xxxxx 0), di Equitalia S.p.A.. Xxxxxxxx (lotto 7). A tal fine, verràverranno predisposti: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso n. 4 Ordini di o mancata approvazione del Progetto esecutivoFornitura, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale, alla società ESTRA ENERGIE, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 0/X - 00000 Xxxxx cf./p.iva 01219980529; n. 2 Ordini di Fornitura, con firma digitale, alla società SOENERGY, con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 1 - 44011 Argenta cf./p.iva 01565370382; n. 1 Ordine fi Fornitura, con firma digitale, alla società ENERGETIC, con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxx, 16 - 10124 Torino c.f./p.iva 00875940793. Il costo massimo ad “Opzione fissa“ per i lotti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 e ad “Opzione variabile” per il costo complessivo massimo lotto 2, per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato è stimato per: - Lotto 1, € 41.000,00 oltre IVA per un consumo stimato di 62.449 smc; - Lotto 2, € 91.000,00 oltre IVA per un consumo stimato di 128.222 smc; - Lotto 3, € 26.000,00 oltre IVA per un consumo stimato di 59.804 smc; - Lotto 4, € 50.000,00 oltre IVA per un consumo stimato di 90.407 smc; - Lotto 5, € 58.000,00 oltre IVA per un consumo stimato di 112.862 smc; - Lotto 6, € 1.000,00 oltre IVA per un consumo stimato di 752 smc; - Lotto 7, € 12.000,00 oltre IVA per un consumo stimato di 18.632 smc. I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base del Progetto preliminaredell’effettivo consumo di gas, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia che, pertanto, potrà non procedere coincidere con l’Ordinativo il quantitativo stimato. Gli Ordinativi di FornituraFornitura saranno emessi con l’“Opzione Fissa”; solo nell’ipotesi di esaurimento della stessa si procederà all’emissione degli Ordinativi di Fornitura con costo a “Opzione Variabile” e saranno trasmessi esclusivamente on line con firma digitale attraverso le modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx . La data di decorrenza della fornitura è fissata, senza alcun onere a carico della medesimarelativamente ad ogni PDR attivato, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare)per: - lotto 1 – il 01/10/2018; • per - lotto 2 – il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare 01/10/2018 e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitoreil 01/04/2019; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso - lotto 3 – il 01/10/2018; - lotto 4 – il 01/10/2018; - lotto 5 – il 01/08/2018 e il 01/10/2018; - lotto 6 – il 01/09/2018; - lotto 7 – il 01/09/2018. I contratti di revisione; • il costo è parzialmente imputabilefornitura, per l’importo di euro 97.490,86ogni singolo PDR attivato, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è avranno durata pari a 12 mesi. È nominato Responsabile Unico del Procedimento per ciascun Ordine il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. • è È nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la per ciascun Ordine il Sig. D’Xxxxx Xxxxxxx. Il Responsabile del Settore Acquisti, Xxxxxxx Xxxxxx, è delegato ad emettere e sottoscrivere gli Ordini di fornitura. Il Direttore Xxxxx Xxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11dell’art.11, comma 2, del D. Lgslgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in I servizi oggetto rientra tra le di affidamento rientrano nell’ambito delle categorie merceologiche per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno quali vige l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi o i soggetti di cui al punto precedenteaggregatori, ai sensi dell’art.1, comma 512, della Legge 28/12/2015 nr. Tale obbligo introdotto 208, modificato dall’art. 1 (recante “Riduzione 419, della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)Legge 11/12/2016 nr. 232. L’art.311, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, del D.P.R. nr. 207/2010 (Regolamento attuativo del D.lgs.nr.163/2006) prevede che sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici varianti del contratto, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non possono affidare comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni tali varianti non puo' superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e delle attività deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Nel caso di stazione appaltante di lavori pubblicispecie ricorrono tutte le indicate condizioni dettate dal sopra evidenziato art. 311 in quanto la modifica contrattuale non comporta un incremento del corrispettivo complessivo, nel cui novero rientra la convenzione in esamené comporta modifiche sostanziali ed infine è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. Tanto Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, - che si proceda alle rimodulazione del residuo corrispettivo del contratto PCS3 - CIG 7002531F5F – prevedendo che l’importo di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – € 75.204,25 oltre IVA,, sia assegnato ai servizi di manutenzione evolutiva (NNS) in luogo dei servizi di manutenzione correttiva (AMS) - che tale rimodulazione non comporti modifica dell’importo complessivo contrattuale, che rimane pari a € 2.758.999,60; - che, per il Lotto 1 quanto sopra, la scadenza contrattuale sia anticipata al 31/01/2021; - che, per l’acquisizione tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restino ferme le vigenti disposizioni contrattuali; - che l’Atto contenente le modifiche contrattuali oggetto della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sedepresente Determina sia sottoscritto, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale, nella forma della scrittura privata; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti, dato - che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso di revisione; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • è nominato Responsabile Unico del Procedimento procedimento sia Xxxxxxx Xxxx e il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. dell’esecuzione sia Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxxxx.

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CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216Agenzia delle entrate-Riscossione, comma 1in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, del nuovo Codice è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD. lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S‐12 del 17.01.2014, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, 32 comma 2, 2 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra I servizi necessitati rientrano tra le categorie merceologiche i beni e servizi informatici e di connettività per i quali è previsto l’obbligo di acquisizione per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'arttramite esclusivo di Consip a norma dell’art. 1, L. 31 dicembre 2009del comma 512 della Legge nr. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”). Il comma 2 lett. b) dell’art. 36 del X.x.xx. 50/2016 prevede, n. 196per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, la possibilità, per le stazioni appaltanti, di utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Il comma 6 dell’art. 36 del X.x.xx. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici e, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni tal fine, il Ministero dell’Economia e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali delle Finanze, avvalendosi di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico e sul sistema dinamico delle pubbliche amministrazioni. Sulla base delle vigenti Regole del Sistema di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione E-Procurement della spesa per l'acquisto Pubblica Amministrazione, qualora s’intenda effettuare acquisti di beni e servizi e trasparenza delle procedure”)“sotto soglia” attraverso una procedura che preveda l’acquisizione di più offerte, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 è possibile utilizzare l’apposita procedura di Richiesta di Offerta – RdO (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. cfr art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/201246 e art. 50 delle Regole). La violazione procedura è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento di Agenzia delle entrate–Riscossione (6.2) per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. L’affidamento del disposto servizio avverrà all’esito di una procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante invito a tutti gli operatori economici abilitati al BANDO MEPA “BENI –– “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” SOTTOCATEGORIA 2: FORNITURA DI “SOFTWARE E SOLUZIONI” - Pacchetti software IT. Nel rispetto del principio di rotazione, non dovrà essere invitato il contraente uscente nonché partecipante unico alla precedente procedura RdO di cui al CIG Z701D33537. Attesi i tempi stimati della procedura, si è ritenuto di mantenere il termine di validità dell’offerta previsto dal Codice degli Appalti, ossia di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, di avviare una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 6 del D.L.gs.50/2016, al fine di selezionare l’operatore economico cui affidare la fornitura di una licenza software “Lansweeper”, secondo quanto indicato nelle premesse e nelle considerazioni sue sposte. A tal fine si stabilisce che: - le caratteristiche tecniche, le modalità, i tempi di esecuzione e i livelli di servizio attesi del servizio sono puntualmente indicati nel Progetto Tecnico e nel Capitolato Tecnico; - il contratto abbia una durata pari a 36 mesi dalla sua sottoscrizione; - entro 10 giorni lavorativi dalla stipula, il Fornitore dovrà rendere disponibili i codici di attivazione della soluzione; - l’importo massimo previsto a base della procedura è fissato in Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00) oltre IVA; - gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero/00); - saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici presenti sul MEPA che risultano abilitati al BANDO MEPA “BENI –– “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” SOTTOCATEGORIA 2: FORNITURA DI “SOFTWARE E SOLUZIONI” - Pacchetti software IT; - alla procedura potranno partecipare gli operatori che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, compresi quelli di cui all’art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016 e per i quali vi sia l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 53 co 16-ter del D.lgs. 165/2001; - nel rispetto del principio di rotazione, non sarà invitato il contraente uscente nonché partecipante unico alla precedente procedura RdO di cui al CIG Z701D33537; - la procedura verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo rispetto alla base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 74, D.L. lett. b) del D. Lgs. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale50/2016; - illecito disciplinarel’offerta presentata dovrà avere validità 180 giorni e la congruità della stessa sarà valutata dal Responsabile del Procedimento; - responsabilità amministrativa per danno erariale. A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame. Tanto premesso e considerato, di aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 5” – per il Lotto 1 - per l’acquisizione della fornitura di Servizi e Sistemi LAN passivi per il cablaggio in fibra ottica del nuovo Data Center per la sede, di Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 in Roma, di Equitalia S.p.A.. A tal fine, verrà: • inoltrata una Lettera d’ordine per la redazione del “Progetto Esecutivo” alla società aggiudicataria Telecom Italia S.p.A.; • unitamente e contestualmente al Progetto Esecutivo il Fornitore consegnerà all’Amministrazione il Preventivo economico definitivo; • eventualmente il Progetto esecutivo ed il Preventivo economico definitivo verranno approvati ed accettati da Equitalia; • in caso di o mancata approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia pagherà solo un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella: o approvazione del Progetto esecutivo, Equitalia emetterà ed invierà un Ordinativo di fornitura al Fornitore Telecom Italia S.p.A.; • l’Ordine di Fornitura sarà predisposto con firma digitale; • il costo complessivo massimo per l’intera durata del contratto (12 mesi), calcolato sulla base del Progetto preliminare, è stimato per euro 116.989,04 (centosedicimilanovecentottantanove/04) oltre IVA. Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base del Preventivo economico definitivo. Equitalia potrà non procedere con l’Ordinativo di Fornitura, senza alcun onere a carico della medesima, qualora la quotazione del Preventivo economico definitivo (riportata nel Progetto esecutivo) risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione del Preventivo economico preliminare (riportata nel Progetto preliminare); • per il servizio in oggetto premessa non è stata ritenuta opportuna prevista la suddivisione della procedura in più lotti, dato che l’erogazione del servizio è funzionale ad un unico progetto preliminare e l’adesione alla Convenzione prevede un solo Fornitore; • l’iniziativa - non sarà chiesta la garanzia provvisoria mentre verrà richiesta la cauzione definitiva; - l’aggiudicatario dovrà essere in argomento non è stata pianificata, ma inserita nell’aggiornamento del Master Plan in corso possesso di revisioneuna copertura assicurativa per la responsabilità civile come da indicazioni fornite nel Progetto tecnico; • il costo è parzialmente imputabile, per l’importo di euro 97.490,86, al budget dell’anno in corso ed il Responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità; • - è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx. • è nominato Procendimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig. Xxxxxxx XxxxxxxSig.ra Xxxxx Xxxxx; - l’apertura delle buste virtuali amministrative ed economiche e la verifica della documentazione in esse contenuta sarà svolta dal Responsabile del Procedimento; - l’ordine d’acquisto, a corpo, sarà sottoscritto con firma digitale, secondo il modello predisposto dal MEPA, nella forma della scrittura privata; - il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Xxxxxx è delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario.

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