Durata dei contratti di fornitura Clausole campione

Durata dei contratti di fornitura. Il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato, salvo ne sia data formale disdetta scritta secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Durata dei contratti di fornitura. I singoli Contratti Attuativi della Convenzione (di seguito “Contratto/i di Fornitura”) sono stipulati mediante emissione di Ordinativi Principali di Fornitura ed eventualmente integrati mediante emissione di Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura. L’Amministrazione entro la data di scadenza della Convenzione, ha facoltà di emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura, che consente l’attivazione dei Servizi, con durata di 5 (cinque) o 7 (sette) anni a decorre dalla data di Presa in Consegna del primo Impianto relativo al Servizio “minimo” attivato secondo quanto specificato al paragrafo 5.3.1 del presente Capitolato Tecnico. Eventuali successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura, emessi obbligatoriamente entro la data di scadenza della Convenzione, integreranno/attiveranno Servizi che avranno la medesima data di scadenza del primo servizio/impianto attivato nell’Ordinativo Principale di Fornitura. L’Ordinativo Principale di Fornitura con durata 7 (sette) anni è rivolto a quelle Amministrazioni Contraenti i cui edifici necessitino di particolari interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria e che vogliano sfruttare al massimo le potenzialità della Convenzione. La maggiore durata del Contratto di Fornitura consente all’Assuntore di programmare ed eseguire, interventi sugli impianti dei Servizi Energetici con Efficientamento A in un numero maggiore e/o migliori interventi di riqualificazione energetica. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.1, una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla Convenzione medesima; la Convenzione, tuttavia, resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura per tutta la durata degli stessi. I singoli Ordinativi Principali di Fornitura, ed i relativi Atti Aggiuntivi deliberati dalle Amministrazioni, possono avere ad oggetto un numero qualsiasi di edifici, consistenza, servizi attivati, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.3.1 in merito all’Ordinativo Minimo, e purché ricadenti nello stesso Lotto geografico.
Durata dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.
Durata dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.
Durata dei contratti di fornitura. 1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
Durata dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura avranno validità di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data indicata nel contratto, ovvero dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo definitivo. La fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo definitivo dei sistemi analitici oggetto di fornitura, secondo le modalità disciplinate dall’art. 4 del presente Capitolato. I canoni di locazione\assistenza e manutenzione decorreranno dal 1° del mese del trimestre successi vo al collaudo (ad es. collaudo 15.3.2014 decorrenza dal 01.04.2014). I prezzi dei reattivi\consumabili decorreranno dalla data del collaudo definitivo. Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, il Fornitore sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta della ASL Napoli 1 Centro, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei).
Durata dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L’utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposi al contatore i sigilli di blocco. L’apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro il 31 dicembre dello stesso anno della richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Qualsiasi variazione relativa al numero delle utenze, di cessazioni, di subingressi, ecc. decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
Durata dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura calore sono di norma a tempo indeterminato, salvo casi particolari in cui la scadenza dovrà comunque essere fissata di volta in volta sul contratto stesso.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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