Licenziamenti individuali Clausole campione

Licenziamenti individuali. Le Parti concordano di incontrarsi per definire un accordo che discipli- ni la materia dei licenziamenti individuali nelle Associazioni non soggette alla disciplina dei licenziamenti di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604.
Licenziamenti individuali. Per i licenziamenti individuali si applicano le norme e le procedure fissate dalle leggi in vigore.
Licenziamenti individuali. 1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito in sede protetta sindacale ovvero tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413 c.p.c., con l’assistenza, scelta dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente, tra le Parti.
Licenziamenti individuali. TITOLO V - Rapporto di lavoro 14
Licenziamenti individuali. Per i licenziamenti individuali valgono le norme stabilite dall’accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali (All. I), nonché quelle contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604 (All. G), e nella legge 11 maggio l990, n. 108 (All. G).
Licenziamenti individuali. Al personale medico dipendente, in servizio alla data di ratifica del presente contratto, si applicano le norme e le procedure fissate dalle leggi 604/66, 300/70 e 108/90.
Licenziamenti individuali. Le parti recepiscono integralmente quanto previsto dalla Legge 108/90 e successi- ve modifiche ed integrazioni, in merito ai licenziamenti individuali. Per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella comunicazione scritta vanno specificati distintamente i motivi di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo. I licenziamenti per motivi giustificati da ragioni inerenti l’attività produttiva e l’orga- nizzazione del lavoro sono riferiti ai casi seguenti: • modifiche sostanziali della superficie aziendale per destinazione di aree fabbricabili, aree industriali o ad altri usi pubblici o in caso di espropri o cessazione di affittanze; • modifiche sostanziali negli ordinamenti colturali o dell’organizzazione aziendale, che comportano la necessità inderogabile, anche se temporanea, della riduzione dell’organico; • quanto sopra con riferimento ai programmi zonali; • adesione dell’azienda a forme associative di conduzione, sempre che la stessa renda inevitabile la riduzione dell’organico aziendale. In tale eventualità il lavoratore deve acquisire titolo preferenziale per l’assunzione nella nuova realtà associata; • quando l’imprenditore subentra nella lavorazione diretta con il proprio nucleo familiare, oppure in caso di rientro di unità attiva coltivatrice diretta.
Licenziamenti individuali. Le imprese si impegnano a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo. In caso di licenziamento ingiustificato l'azienda corrisponderà un risarcimento equivalente a quello previsto dalla legge 11 maggio 1990, nr. 108 e successive modifiche. Gli importi di cui sopra sono soggetti ai regimi fiscale e contributivo di legge.
Licenziamenti individuali di Xxxxx Xxxxxxx
Licenziamenti individuali. 1. La materia dei licenziamenti individuali è disciplinata dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.