Disciplina del rapporto Clausole campione

Disciplina del rapporto. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si applicheranno le disposizioni previste dal Contratto di Abbonamento o rispettivamente del Contratto ADSL o del Contratto Telefono Fisso o dal Contratto Prepagato e dal Codice Civile relative al contratto di compravendita.
Disciplina del rapporto per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, si applicheranno le disposizioni del codice civile relative al contratto di somministrazione.
Disciplina del rapporto. 12. L’apprendista matura il diritto alle ferie nella misura prevista dall’art. 28 del pre- sente CCNL nonché alle mensilità aggiuntive sulla base della retribuzione per- cepita mensilmente.
Disciplina del rapporto. Il rapporto tra Vodafone ed il Cliente è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni generali, da: • le condizioni del piano e di eventuali opzioni e/o promozioni, scelti dal Clienti per la fruizione del servizio telefonico, che consente di fare e ricevere chiamate vocali e SMS nel territorio nazionale e del servizio dati, che consente di navigare tramite cellulare o PC nonché dalle condizioni che regolano i servizi accessori, che sono gratuiti o a pagamento, quali ad esempio: i servizi telefonici internazionali (chiamate verso numerazioni estere e/o in roaming all’estero), i servizi di gestione delle chiamate (es. la segreteria telefonica) che sono automaticamente attivati sulla SIM e che possono essere disattivati dal Cliente, i servizi di emergenza, i servizi a sovrapprezzo, la videotelefonia; • la carta del Cliente che regola principi e standard di qualità dei servizi offerti; • le condizioni specifiche di acquisto o di uso di eventuali telefoni, chiavette internet o altri dispositivi hardware in bundle con il servizio telefonico. Le presenti condizioni generali e le condizioni del piano sono rese note ed opponibili mediante pubblicazione nel sito internet www. xxxxxxxx.xx e presso i punti vendita Vodafone o con altre adeguate modalità. I documenti ed i dati, anche in forma elettronica, ivi com- presi gli SMS, prodotti e archiviati attraverso i sistemi informatici di Vodafone, fanno piena prova di ogni fatto inerente all’attivazione e alla fruizione della carta SIM. Il contratto relativo alla carta SIM si conclude con l’Attivazione da parte di Vodafone della carta SIM. Il segnale di connessione in rete equivale all’avviso di esecuzione di cui all’art. 1327 comma 2, cod.civ. Il contratto relativo alle unità di credito telefonico si conclude con l’Attivazione delle unità di credito telefonico. Ogni rapporto di attivazione e fruizione delle unità di credito telefonico è disciplinato dalle condizioni generali dei piani vigenti nel momento dell’At- tivazione dell’ultima unità di credito.
Disciplina del rapporto. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale EPAR al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C...
Disciplina del rapporto. 1) Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Disciplina del rapporto. In attesa che venga compiutamente regolamentato l’apprendistato per l’espletamento del dirit- to-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 47 del d.lgs. n.276/2003, per i contratti sti- pulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n.25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n.56/1987 e dalla L. n.196/1997, e farà riferimen- to alle norme sull’apprendistato contenute nei CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica pro- fessionale conseguita con altro contratto di apprendistato i quali potranno svolgere l’apprendistato professionalizzante. Per gli apprendisti minorenni trovano applicazione, con riferimento al trattamento economico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite dal presente CCNL per l’apprendistato professionalizzante. In attesa che venga disciplinato l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate – in quanto compatibili – le previsioni dell’apprendi- stato professionalizzante. In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ex Area Quadri e nell’ex 1° livello), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l’ac- quisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che abbiano durata non superiore a quel- la del corrispondente corso di studi.
Disciplina del rapporto. 1) Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non posso pertanto trovare applicazione rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
Disciplina del rapporto. Le presenti disposizioni sostituiscono qualsiasi precedente accordo relativo alla fornitura dei Servizi. Tutti gli allegati formano parte costitutiva ed integrante del presente Contratto. Tutte le attività di competenza di WINDTRE in forza del presente Contratto saranno svolte direttamente da personale WINDTRE ovvero da terzi da essa incaricati. In caso di eventuali fusioni, acquisizioni, cessioni di ramo d’azienda che comportino il mutamento di ragione sociale della società fornitrice del Servizio il presente Contratto proseguirà nei confronti del nuovo soggetto alle medesime condizioni. WINDTRE si riserva la possibilità di avvalersi di società terze per il recupero del proprio eventuale credito e per lo svolgimento dell’attività di fatturazione. Il Cliente in tali eventualità autorizza sin d’ora l’utilizzo a tal fine dei propri dati personali.