Livello Super Clausole campione

Livello Super. Comprende il caposquadra che nell'ambito delle direttive ricevute, pur lavorando egli stesso manualmente, svolge di norma con autonomia operativa e con apporto di capacità tecniche, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di più squadre, anche se operanti in complessi diversi.
Livello Super. Rispetto a quanto previsto dal livello Base, sono valide le seguenti condizioni migliorative: • per ogni sinistro e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino a concorrenza del valore assicurato, con il massimo di 600,00 Euro, con applicazione di una franchigia fissa di 200,00 Euro in caso di sostituzione del cristallo; • qualora la riparazione venga effettuata presso un centro Vetrocar o un centro La clinica del parabrezza, la garanzia è prestata fino a concorrenza del valore assicurato, con il massimo di 1.000,00 Euro, con applicazione di una franchigia fissa di 50,00 Euro in caso di sostituzione del cristallo.
Livello Super. Rispetto a quanto previsto dal livello Base, come condizioni migliorative, la Compagnia indennizza entro il limite del valore commerciale del veicolo e comunque fino al limite di 5.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 200,00 Euro.
Livello Super. Appartengono a questo livello con qualifica di quadro: - il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. Vedere declaratoria. - taglio e/o confezioni di pantofole di qualsiasi tipo - tranciatura sottopiede - tagli delle parti secondarie della tomaia di calzature in succedanei o tessuto - orlatura delle parti secondarie della tomaia - confezioni tacchi e suole - spalmatura collanti - ribattitura a macchina - spazzolatura - sfibratura della suola - centralinista - fattorino - addetto alla semplice registrazione dati. - taglio delle parti principali della tomaia in succedaneo - taglio di parti secondarie della tomaia in pelle - operazioni preliminari alla giuntura - orlatura delle parti principali della tomaia in pelle - tranciatura del cuoio - montaggio - lissatura di suola applicata sulla calzatura - sfibratura tomaia per lavorazione saldata - applicazione suola prefresata - controllo qualità - autista - magazzino e spedizioni - addetto/a vendita al pubblico - elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale - normali pratiche d'ufficio. - taglio delle parti principali della tomaia in pelle - orlatura completa della tomaia in pelle - montaggio completo della calzatura in pelle - fresatura di suole applicate sulla tomaia - modellista (sviluppo modello) tecnico - mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio. - modellista creativo - programmatore EDP - addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali - tecnico programmatore di macchine elettroniche. Vedere declaratoria. Vedere declaratoria. Vedere declaratoria. - cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della macchina - alla conduzione del ciclo di stampa - all'orditura - rammendo sul rifinito - tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta - elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale - autista - magazzino e spedizioni - vendita al pubblico - normali pratiche d'ufficio....
Livello Super. Rispetto a quanto previsto dal livello Base, come condizione migliorativa, in caso di danno parziale, il degrado d’uso è applicato dopo 5 anni dalla data di prima immatricolazione, come indicato all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Livello Super. 1. Appartengono al 3° livello Super gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di mot ori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l’esame complessivo della funzionalità degli automezzi; gli impiegati che esplicano attività di carattere esecutivo non rientranti nel 3° livello.
Livello Super. Appartengono a questo livello, con qualifica di Quadro, i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professio- nale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attua- zione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializ- genti o dai titolari dell'azienda. Appartengono a questo livello i gestori e reggenti autono- mi di docks o silos. Appartengono al primo livello, i lavoratori di concetto con funzioni direttive, svolte in autonomia e con incarichi di par- ticolare importanza per ampiezza e natura anche in subordine ad altri lavoratori con funzioni direttive. Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
Livello Super. A questo livello appartengono i lavoratori che alle competenze e professionalità di cui al livello terzo aggiungono una capacità di svolgimento autonomo delle proprie mansioni o di semplice coordinamento di gruppi elementari di lavoro. In dettaglio: • Programmatore Senior per applicativi SW; • Contabile con competenze, comunque acquisite, in campo amministrativo e tributario; • Impiegato amministrativo con conoscenza, comunque acquisita, dell’intero processo lavorativo; • Responsabile del servizio paghe con competenze di diritto del lavoro; • Steno-dattilografo in lingue estere; • Operatore di elaboratore con controllo di flusso; • Schedulatore flussista; • Contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere a titolo di esemplificazione non esaustiva i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili; • Programmatore minutatore di programmi; • Team Leader. TU erzo Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite. In dettaglio: • Operatore/programmatore EDP; • Impiegato amministrativo; • Responsabile del servizio paghe; • Xxxxxxxx, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
Livello Super. Rispetto a quanto previsto dal livello Base, sono valide le seguenti condizioni migliorative: • per ogni sinistro la garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del valore assicurato, con il massimo di 5.000,00 Euro, con applicazione di una franchigia fissa di 250,00 Euro. Viene fatta eccezione per l’incendio doloso dove la garanzia opera fino al valore assicurato, con applicazione di una franchigia fissa di 250,00 Euro; • in caso di danno parziale, il degrado d’uso è applicato dopo 5 anni dalla data di prima immatricolazione, come indicato all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione.

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  • Obblighi dello Sponsor 3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

  • Cartello di cantiere 1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • VARIANTI IN CORSO D’OPERA Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice degli Appalti. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizione per la rimessa in pristino. Il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono quindi approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Rup, sempre che non alterino la sostanza del progetto. L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone al riguardo che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il Rup deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere; il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.

  • Livello nazionale Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei. Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Permessi retribuiti Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 146, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.

  • Chi si può assicurare? Si possono assicurare le persone che: • non hanno ancora compiuto 79 anni • risiedono in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. La copertura dura fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 79° anno. È possibile assicurare un massimo di 6 persone.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: