Relazione della performance Clausole campione

Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Direttore di Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizione. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze alla sezione “Attività di rilievo”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultati”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionalemodalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenzi...
Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle finanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Direttore Generale delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia. Il rapporto relativo all’anno 2015 è stato sottoscritto l’8 novembre 2016. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono pubblicati sul portale dell’Agenzia alla sezione “Amministrazione trasparente”, voce “Performance”. All’articolo 1, è stato convenuto il finanziamento degli istituti dell’ordinamento professionale limitatamente agli incarichi di responsabilità secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL del comparto Agenzie fiscali per un importo di € 24.847,98 e comunque per un valore pro capite non superiore a € 1.450,00. Si è inteso compensare per il periodo di effettivo servizio le responsabilità di ordinaria gestione assunte dai funzionari chiave a supporto della direzione interinale degli uffici. Il premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun centro di responsabilità ricavato dal sistema di consuntivazione (indicatore sintetico di risultato) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate con una maggiorazione del 10 per cento per il personale periferico più direttamente impegnato nel perseguimento del recupero dell’evasione fiscale e del contrasto alle attività illegali. Non sono state previste fattispecie equiparabili alla presenza in servizio. Le ore dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del CCNL sono considerate con coefficiente medio riferito alla struttura. Per le strutture centrali, l’indicatore è determinato dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell’Agenzia-Area monopoli. Al fine di premiare e compensare le migliori performance e, nel contempo, assicurare una più ampia differenziazione retributiva, l’indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate: − in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%; − in misura proporzionale per risultati ugua...
Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle finanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Direttore di Agenzia. Il rapporto relativo all’anno 2014 è stato sottoscritto dal Capo del Dipartimento delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia in data 7 agosto 2015. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze alla sezione “Missione”, ”Governance sulle Agenzie fiscali” voci “Convenzioni”; “Rapporti di verifica”. All’articolo 1, tenuto conto dell’importo di € 13.350.748,78 già stanziato nell’accordo del 17 dicembre 2015, è stato convenuto un ulteriore finanziamento del compenso incentivante per un importo pari a € 3.269.921,37. Le modalità di erogazione del compenso incentivante per le prestazioni rese nell’anno 2014 si riferiscono a criteri di valutazione della performance organizzativa con altri legati alla professionalità individuale.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: