Utilizzazione del Fondo Clausole campione

Utilizzazione del Fondo. (Importi al netto degli oneri riflessi)
Utilizzazione del Fondo. Anno 2016 (importi al netto degli oneri riflessi) Stabilizzazione indennità di Agenzia € 10.046.123,15 Passaggi economici all'interno delle aree € 31.921.230,00 Posizioni organizzative per il personale dell’ex Agenzia delle dogane € 73.500,00 Incarichi di responsabilità per il personale dell’ex Agenzia delle dogane € 1.912.300,00 Indennità previste per legge per il personale dell’allora Agenzia delle dogane € 4.200.000,00 Indennità per il personale dell’allora AAMS € 309.010,00 Lavoro straordinario € 16.373.550,25 Turnazione € 5.167.825,68 Premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio € 29.105.171,71 In fase di chiusura dell’esercizio contabile, l’Agenzia definisce le risorse da destinare ai fondi della contrattazione integrativa per consentire i necessari accantonamenti in bilancio. Nell’allegato atto di costituzione (All. 1), sono riepilogate le risorse economiche già accantonate per l’esercizio 2016. L’articolo 1, comma 236, della legge 208 del 2015 ha stabilito, tra l’altro, che: “a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”. Ai fini della determinazione del cosiddetto “tetto” ai fondi della contrattazione integrativa, occorre preliminarmente far presente che il 2016 è l’anno in cui è stato possibile unificare i fondi del personale dell’Agenzia, quello dipendente dall’allora Agenzia delle dogane (Area dogane) e quello dipendente dall’ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Area monopoli), per effetto della intervenuta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia ovvero del passaggio dei dipendenti inseriti nella sezione “Monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla sezione “Dogane” del medesimo ruolo, con il conseguente riconoscimento del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all’ex Agenzia delle dogane e la contestuale soppressione delle distinte sezioni all’interno de...
Utilizzazione del Fondo. Anno 2015 (importi al netto degli oneri riflessi) Stabilizzazione indennità di Agenzia € 6.970.582,47 Passaggi economici all'interno delle aree € 23.859.383,64 Posizioni organizzative € 73.500,00 Incarichi responsabilità € 1.912.300,00 Indennità di confine, di disagio e di rischio, e per centralinisti non vedenti € 4.200.000,00 Lavoro straordinario € 16.200.000,00 Turnazione € 5.299.097,61 Premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio € 18.013.402,37 L’articolo 1, comma 456, della legge di stabilità 2014 ha integrato l’articolo 9, comma 2-bis¸ del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), prevedendo che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. Nel chiarire la portata della disposizione, con la circolare 20 dell’8 maggio 2015, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato/IGOP ha precisato che, a decorrere dall'anno 2015, sono resi strutturali i risparmi di spesa conseguiti per effetto delle decurtazioni operate in relazione alla riduzione del personale in servizio per gli anni dal 2011 al 2014 e delle riduzioni operate sul fondo relativo all'anno 2014. Tenuto conto di tali fattori (riduzioni effettuate per effetto del turnover nel quadriennio e somme non utilizzabili nel 2014 in relazione al tetto rideterminato per effetto del medesimo turnover), il risparmio di spesa strutturale da detrarre in occasione della definitiva costituzione del Fondo dell’anno 2015 ammonta a € 14.635.983,33.
Utilizzazione del Fondo. 1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
Utilizzazione del Fondo. La parte comune del Fondo d’Istituto viene suddivisa in parti proporzionali, calcolando su 162 unità di personale:  13 Docenti Infanzia  71 Docenti Primaria  46 Docenti scuola secondaria  32 Ata 15% in rapporto alle sedi di servizio € 2.495,29 * 9 plessi 22.457,62 16.923,60 68% in rapporto agli addetti in organico di diritto 57.045,03 € 652,13 * 162 o.d. 45.185,52 importo lordo 79.502,65 59.911,57 - Indennità xxx.xx d.s.g.a. 7.444,47 5.610,00 873,76 - Indennita xxx.xx sostituti dsga 658,44 SUB TOT 890,20 53.643,13 piu economie fis a.s.14/15 670,83 72.074,62 fondo lordo stato disponibile 54.313,96 QUOTA DOCENTI 79% 43.014,33 2.457,96 ore a 17,50 QUOTA COLL.SCOL. 66,83% 7.548,98 603,92 ore QUOTA XXX.XXX.XX 33,17% 3.750,65 258,67 ore DESCRIZIONE 4/12 8/12 Economie 31.08 o 31/12 T O T A L E Cedolino Unico Fondo di Istituto docenti Fondo Istituto ATA 15.776,71 4.193,81 26.601,36 7.071,25 Docenti 636,26 Docenti 43.014,33 Ind. Direzione DSGA Ind. Sostituto DSGA 1.870,00 219,48 3.740,00 438,96 ATA 34,57 ATA 11.299,63 + Ind. D.S.G.A e sostituto 6.268,44 Funzioni strumentali docenti 1.871,35 3.742,73 0,02 5.614,10 Incarichi A.T.A. 1.142,35 2.284,70 0,00 3.427,05 Ore eccedenti 1.398,75 2.797,48 2.206,69 6.402,92 Attività sportiva 1.298,36 177,00 1.475,36 T o t a l e 74.447,29 3.054,54 77.501,83 INDENNITA AMMINISTRAZIONE D.S.G.A. A.S. 15/16 l.s. l.d. 39,81*162 I.A. DSGA PARTE VARIABILE 6.449,22 5.610,00 750+32,70% PAR. AGGIUNTIVI 995,25 TOT. GEN. I.A. 7.444,47 Parametro base in misura fissa 1.750,00 145,83 4,86 Parametro IC 750 62,5 2,08 complessità organizzativa € 30 x 162 4.860,00 405,00 13,50 20,44 Detrazione compenso individuale accessorio 64,5 2,15 18,29 Assistente Amministrativo gg importo giornaliero totale Sostituto D.S.G.A. 36 18,29 658,44 QUOTA BASE 1 1.341,45 1.341,45 QUOTA COMPLESSITA 1 636,66 643,07 QUOTA DOC. IN ORGANICO DIRITTO 137 39,94 5.080,68 FS SALUTE E IGIENE AMBIENTI DI LAVORO 1500,00 FS POF e PTOF 1500,00 FS STRANIERI 750,00 FS DSA 750,00 I COLLABORATORE 145 2537,50 CAPOGRUPPO INF. ALBINO 36 CAPOGRUPPO INF. DESENZANO 47 CAPOGRUPPO PRIM. ALBINO 102 CAPOGRUPPO PRIM. BONDO 48 CAPOGRUPPO PRIM. DESENZANO 98 CAPOGRUPPO PRIM. VALLALTA 96 CAPOGRUPPO SEC. ALBINO 105 CAPOGRUPPO SEC. DESENZANO 115 CAPOGRUPPO SEC. ABBAZIA 80 REFERENTI H DI PLESSO 35 (7 docenti x 5 h) 612,50 RESPONSABILI ATTIVITA’ LUDICHE/DIDATTICHE/SPORTIVE DI PLESSO 35 (7 docenti x 5 ore) 612,50 COMMISSIONE SALUTE E IGIENE AMBIENTI DI LAVORO 72 1.260,00 COMMISSIONE CONTINUITA’ 8 (4 doc...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: