Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.urbino.pu.it, www.comune.urbino.pu.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione Nel corso dell’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto in del corrispettivo dell’appalto, nel corso d’opera dei lavori, ogni qual volta qualvolta il suo credito, credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di leggecui all’articolo II.11 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per le misure di sicurezza relativi ai cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astaecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I lavori a corpo saranno pagati pagamenti, verranno effettuati in base alla percentuale realizzataai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all’importo suddetto. Il termine per l’emissione dei I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non sia emesso entro appena scaduto il termine stabilito nel presente articolo fissato dal capitolato o non appena raggiunto l’importo previsto per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione comunale è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) e verificabili dall'Amministrazione comunale presso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di emissione di detto certificatocui al precedente art. IV.6.1. Qualora il ritardo nella emissione l'Amministrazione comunale, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà ad un detrazione del certificato 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento superi del saldo, se i sessanta giornilavori sono ultimati, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratoricui sopra. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all’importo eseguito dal subappaltatore inadempiente. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di durata superiore contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione comunale, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civileposa.

Appears in 1 contract

Samples: appweb.regione.vda.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 Euro 150.000,00 (cinquantamila/00centocinquantamila/00); contestualmente saranno pagati . La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche gli importi per le misure attraverso strumenti informatici, il documento unico di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in base alla percentuale realizzatatutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine per l’emissione sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatoe alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento cui l'ammontare delle rate di acconto acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovutecertificato o il titolo di spesa, fino alla data raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno agire ai sensi dell’artdell'art. 1224, comma 2, 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: eprocurement.empulia.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a I pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta d'opera, non potranno essere fatti se non quando il suo creditocredito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la cifra somma di euro Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi . Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Per i lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e ministro dei trasporti Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell’economia del Tesoro, del bilancio e finanze. La misura della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di tale saggio degli interessi cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di mora è comprensiva del maggior danno acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 12241460 del Codice Civile. Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi della liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e all'art. 180 del DPR 05.10.2010 n. 207. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato. I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal sesto comma 2del su richiamato art. 180 del DPR 207/2010 e dal presente Capitolato Speciale. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei lavori e non conformi al contratto. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse in corso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del codice civiledirettore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto E Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario La Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d’opera, ogni qual volta qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di leggecui all’articolo 7 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n.145/2000 (0,50% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale), raggiunga la cifra di euro 50.000,00 130.000,00 (cinquantamila/00euro CENTOTRENTAMILA/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi . Prima dell’emissione di ogni certificato di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia della Ditta e, per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzatasuo tramite, quello dei subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Il termine certificato per l’emissione dei certificati il pagamento dell’ultima rata di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatoacconto, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare entro il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 30 giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato presentazione dello stato di pagamento. Qualora avanzamento redatto dal Direttore dei lavori, il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile inviando l’originale e due copie alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino appaltante. I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base ai rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratoricontabilità generale dell’opera. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 novanta giorni la stazione appaltante deve dovrà disporre comunque il pagamento della rata di in acconto per gli degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di mora previsto nel presente articolo è fissato ricevimento, dell’emissione di ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture certificato di pagamento agli enti previdenziali e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia assicurativi e finanzealla cassa edile. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224Ditta non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, comma 2oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, del codice civilequalunque sia la motivazione che la Ditta stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Appears in 1 contract

Samples: servizi2.inps.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione Nel corso dell’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto in corso d’opera del corrispettivo dell’appalto, ogni qual volta qualvolta il suo credito, credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di leggecui all’articolo 20 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi un terzo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del responsabile unico del procedimento, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per le misure di sicurezza relativi ai cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astaecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I lavori a corpo saranno pagati pagamenti, verranno effettuati in base alla percentuale realizzataai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all’importo suddetto. Il termine per l’emissione dei I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal R.U.P., non sia emesso entro appena scaduto il termine stabilito nel presente articolo fissato dal capitolato o non appena raggiunto l’importo previsto per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione è subordinato all’acquisizione, d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore e del subappaltatore. L’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di emissione di detto certificatocui all’art. 40. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giornil'Amministrazione, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10% dell’importo della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito o di saldo, in caso d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 10% dell’importo del contratto di subappalto o di cottimo, in caso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. L’amministrazione trattiene definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto d’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera, indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giornicantiere, dal giorno successivo destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso ricompresi negli stati di sospensione avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di durata superiore contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura, previa dimostrazione dell’acquisto, se l'Amministrazione, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e non stralciate in sede di consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civileposa.

Appears in 1 contract

Samples: comune.acquiterme.al.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto all’emissione di Stati di avanzamento in corso d’opera ogni qual volta qualvolta il suo credito, credito - al netto del ribasso d’asta contrattuale, delle prescritte ritenute e delle ritenute di legge, degli eventuali crediti dell’Amministrazione - raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base l’importo pari al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori25% dell’Importo contrattuale. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque lavori, il Responsabile del Procedimento, sulla base degli atti contabili, disporrà il pagamento della rata di in acconto per gli degli importi maturati fino alla data di sospensione, qualunque sia il loro importo. L’ultimo Stato d’Avanzamento sarà emesso qualunque sia l’importo residuo maturato fermo restando che l’importo dello Stato Finale, anche con eventuale addebito sul medesimo ultimo Stato di Avanzamento, non potrà essere inferiore al 10% dell’Importo di contratto, sempre al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell’Amministrazione . Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori a corpo, soggetti al ribasso d’asta, le categorie di lavoro, che corrispondono agli elementi essenziali del lavoro a corpo, saranno notate come percentuale ottenuta dalla somma delle aliquote, in corrispondenza a quanto eseguito ed accertato, elencate nella Tabella di ripartizione riportata in allegato al presente Capitolato (Allegato 1) relativa alle singole lavorazioni costituenti l’Appalto da intendersi come sub categorie. Quando i Lavori relativi alle sub-categorie di cui alla Tabella sopra richiamata non risultassero completati, il Direttore dei Lavori determinerà il coefficiente di riduzione della percentuale relativa sulla base del computo estimativo sommario della quota parte dei lavori ancora da eseguire, valutati con i prezzi della stessa Tabella, ovvero desumerà le quantità ancora da eseguire in base a calcoli sommari basati sopra appositi rilievi geometrici. Il saggio coefficiente di riduzione è dato dal rapporto fra l’importo della sub-categoria di lavoro ridotto con la detrazione dei lavori non eseguiti e lo stesso importo totale della stessa sub-categoria. Sulla base di queste sub categorie si compilerà anche il Libretto delle Misure e il Registro di Contabilità. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza, verranno contabilizzati di volta in volta proporzionalmente alla percentuale d’avanzamento dei lavori eseguiti. Per quanto riguarda gli oneri a corpo di cui alla categoria n° 14 del precedente art. 2, riguardanti tutti gli oneri derivanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e gli oneri relativi alle manutenzioni sino al collaudo, il 50% dell’Importo verrà contabilizzato di volta in volta proporzionalmente alla percentuale d’avanzamento dei lavori eseguiti, il restante 50% (a copertura degli interessi oneri di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti manutenzione sino al collaudo) verrà contabilizzato nello Stato Finale. Si sottolinea che le quantità riportate nella Tabella sopra richiamata (Allegato 1), desunte dal Computo Metrico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior Progetto, ancorché allegato al Contratto, non danno diritto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 122459, comma 25bis del Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n.50, di avanzare pretese per eventuali differenze riscontrate con le quantità effettivamente svolte nell’esecuzione dei Lavori secondo quanto riportato negli elaborati grafici allegati al Contratto. I manufatti il cui valore é preminente nei confronti della spesa per la messa in opera potranno essere accreditati in contabilità, ai sensi dell’art. 180 del codice civileDPR 207/2010, secondo i Prezzi a piè d’opera previsti nell’Elenco Prezzi allegato. I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti Prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. La valutazione delle forniture, al fine dei pagamenti in acconto, sarà fatta al 50% del prezzo di elenco a piè d’opera per gli elementi depositati in cantiere. Il prezzo di elenco a piè d’opera è quello riportato nell’Elenco Xxxxxx fra le voci relative ai Prezzi Unitari utilizzati per la formulazione delle analisi comprensivi delle Spese Generali e dell’Utile d’Impresa. L’accreditamento a saldo sarà effettuato dopo l’esito favorevole delle prove prescritte nel presente Capitolato, o nell’Elenco Prezzi. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. Il Direttore dei Lavori riassumerà tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora nell’apposito documento contabile Stato di Avanzamento dei Lavori e a esso unirà una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, verrà rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento in esame, in relazione all’indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, preciserà il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmetterà lo stato di avanzamento al Rup, per l’emissione del certificato di pagamento che consentirà l’emissione del mandato di pagamento.

Appears in 1 contract

Samples: www.ciporistano.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione La Stazione appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti norma del Capitolato, accrediterà all’Appaltatore, in acconto in corso d’opera riferimento a ciascun contratto di Appalto specifico di pertinenza, acconti ogni qual volta il suo creditoqualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute un importo non inferiore a quello stabilito nel singolo appalto specifico. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L’ammontare di leggeogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il il termine per l’emissione dei certificati di il pagamento relativi relativo agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in di appalto non può superare i trenta giorni 15 a decorrere dalla maturazione decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Ai sensi dell’art. 13 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali. Il termine registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il registro è sottoposto all’esecutore per disporre i mandati la sua sottoscrizione in occasione di pagamento degli importi dovuti ogni stato di avanzamento. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria4 contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della DL. L’esecuzione delle opere, benché ordinata dalla DL, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’Appaltatore, il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in base forza della contabilità tenuta dall’Appaltatore, l’importo contrattuale, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla DL. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento delle rate contestualmente allo stato di acconto avanzamento e, comunque, non sia emesso entro oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile certificato di pagamento alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi appaltante, la quale procede al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento superi da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i sessanta casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021). L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratorila Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio,per l'impresa affidataria, del DURC ordinario. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della rata stazione appaltante del certificato di acconto collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia effettuato stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla sopra assegnato, la stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al tasso legale sulle somme dovute. Qualora subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratoridiretto. Nel caso di sospensione dei lavori fatturazione elettronica, sarà cura della Stazione appaltante comunicare all’Appaltatore il Codice Identificativo Univoco attribuito all’Amministrazione. I pagamenti per ciascun contratto di durata superiore Appalto specifico, saranno effettuati a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno mezzo bonifico bancario/postale sul relativo conto corrente dedicato, ai sensi dell’artdell'art. 12243 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'articolo 3, comma 29 bis, del codice civiledella L. n. 136/2010, ciascun contratto di Appalto specifico conseguente all'Accordo quadro si intenderà risolto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, raggiungerà l'importo di € 33.000,00 (Trentatremila/00) al netto del ribasso d’asta contrattuale e dello 0,5% per la garanzia prescritta per gli obblighi conseguenti all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori di cui all'art. 7 del Capitolato Generale. Le ritenute di leggesaranno poi corrisposte all’Appaltatore, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astasenza interessi, al pagamento dei conto finale. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione Prima dell’emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorniil responsabile del procedimento ha la facoltà di procedere alla verifica tramite il DURC dei versamenti contributivi, dal giorno successivo sono previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti gli interessi moratoriagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora Dell’emissione di ogni certificato il pagamento della rata responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile. L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensionegiorni, potrà essere derogato. Il saggio degli interessi certificato di mora previsto pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei relativi lavori ed i materiali approvvigionati nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanzeregolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224Gli stati d’avanzamento, così come stabilito all’articolo 64, comma 23 della Legge n.10 del 12 gennaio 1993, saranno liquidati dall’Amministrazione appaltante soltanto dietro la presentazione del codice civileDURC o della copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali e dopo che l’Appaltatore avrà firmato il libretto delle misure ed il registro di contabilità entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta di firma fatta dalla Direzione Lavori. I corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’Appaltatore mediante l’emissione di certificati di pagamento da parte Responsabile Unico del Procedimento.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.caltanissetta.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione L’Ente appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera norma del Capitolato, accrediterà all’Impresa acconti ogni qual volta il suo creditoqualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute un importo non inferiore ad Euro 200.000,00. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L’ammontare di legge, raggiunga la cifra ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine tempi per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatopagamento, in giorni 15 a decorrere si intendono decorrenti dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non sia emesso entro appena scaduto il termine stabilito nel presente articolo sopra indicato. Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Impresa del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali. È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L. Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giornidegli acconti, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno Direzione Lavori potrà, ai sensi dell’art. 1224180, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010, su richiesta dell’Impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge. L’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori sarà effettuata ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della L. n. 136/2010, il relativo contratto conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del codice civiledocumento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore in formato elettronico.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Patrimonio e.r.p. Di a.r.c.a. Sud Salento Nella Provincia Di Lecce Finanziamento

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 Euro 25.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati venticinquemila) La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche gli importi per le misure attraverso strumenti informatici, il documento unico di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in base alla percentuale realizzatatutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine per l’emissione sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatoe alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento cui l'ammontare delle rate di acconto acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovutecertificato o il titolo di spesa, fino alla data raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno agire ai sensi dell’artdell'art. 1224, comma 2, 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.giaveno.to.it

Pagamenti in acconto. Per Tutti gli importi che hanno concorso alla determinazione del Prezzo Contrattuale si intendono stabiliti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali importi tengono conto di tutto quanto occorre per l’esecuzione dei lavori all’affidatario delle opere appaltate, secondo le migliori regole d’arte ed in conformità con le prescrizioni del Capitolato Speciale, del Capitolato Tecnico, ecc. L’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattualeavrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’espletamento della gara. L’affidatario Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre a tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, finiture, e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinate. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e lordo delle ritenute di leggeXxxxx, raggiunga come sotto descritto: - 1° SAL alla metà del tempo contrattuale; - Stato finale (rata di Saldo), oltre Oneri per la cifra Sicurezza. Sulla rata di euro 50.000,00 acconto sarà operata la ritenuta di Xxxxx (cinquantamila/00pari allo 0,5% per infortuni); contestualmente . Quando l’appaltatore riterrà di avere diritto al pagamento, come sopra stabilito, di un acconto, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei lavori, presentando una contabilità propria dell’Impresa a giustificazione dell’ammontare delle opere eseguite. Non saranno pagati anche gli importi riconosciuti all’Appaltatore oneri per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati ritardi nei pagamenti degli acconti in base alla percentuale realizzatamancanza della suddetta comunicazione. Il termine Direttore dei lavori, accertato il diritto dell’Impresa, redigerà e sottoporrà all’approvazione del Responsabile del Procedimento il Certificato di Pagamento dell’acconto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore di cui sopra. Il pagamento dell’ acconto avverrà dopo le verifiche di legge e dopo che sarà stata consegnata la documentazione a carico dell’Appaltatore sotto menzionata. Di norma il pagamento sarà corrisposto mediante bonifico bancario e, ai fini del calcolo dei tempi, farà fede la data di valuta dell’accredito. È causa ostativa per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, addebitata esclusivamente all’Appaltatore, la mancata presentazione al Direttore dei Lavori del DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi della L.R. Toscana 3.1.2005, relativamente all’Appalto di cui al presente CSA. In tale caso i tempi per l’emissione del certificato di pagamento decorreranno dal momento in cui tale documentazione sarà presentata completamente. Il Committente si riserva in ogni momento di richiedere agli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali l’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora fosse accertata la non regolarità contributiva, sarà diritto del Committente di sospendere i pagamenti in corso all’Appaltatore. All’Appaltatore è fatto obbligo di adoperarsi affinché gli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali possano dichiarare tale regolarità. Emesso il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni l’Appaltatore dovrà presentare la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilerelativa fattura.

Appears in 1 contract

Samples: www.unifi.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra un importo non inferiore a €.70.000,00 (EURO Settantamila/00). Lo stato di euro 50.000,00 avanzamento (cinquantamila/00)SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; contestualmente saranno pagati anche a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli importi per acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astaprime due voci. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzataAi sensi dell'art. Il 113-bis del Codice, il termine per l’emissione l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in di appalto non può superare i trenta giorni 15 a decorrere dalla maturazione decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il termine per disporre i mandati Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni 30 a decorrere dalla data di emissione rilascio del certificato di pagamento. Qualora La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contri- butiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle rate prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di acconto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia emesso stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine stabilito sopra assegnato, la stazione ap- paltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora caso in cui sia previsto il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.diretto

Appears in 1 contract

Samples: www.aspag.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, - al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute prescritte ritenute, di legge, cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato generale e 114 del Regolamento - raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi € 250.000,00 in relazione all'ammontare dei lavori ovvero proporzionalmente rispetto a quanto indicato nella tabella relativa al Quadro Economico di progetto. Il certificato per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astail pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzataper i pagamenti suddetti. Il pagamento verrà effettuato entro il termine per l’emissione dei certificati massimo di pagamento relativi agli acconti 90 giorni dalla data di maturazione del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni credito. Tale data sarà indicata sullo stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto congiuntamente dall'impresa e dalla Direzione Lavori a seguito del contraddittorio di cui al punto precedente. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, con l'applicazione delle ritenute di garanzia. Il termine per disporre i mandati certificato di pagamento degli importi dovuti in base a saldo verrà emesso dal Direttore dei Lavori contestualmente al certificato è fissato in di collaudo. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. Dal conteggio del termine di novanta giorni 30 a decorrere restano esclusi i giorni intercorsi dalla data di emissione del certificato di pagamentocollaudo provvisorio a quella di presentazione della garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione tutta la durata del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore contratto con spese a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilecarico dell'Amministrazione appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-val.it

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione Nel corso dell’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto in del corrispettivo dell’appalto, nel corso d’opera dei lavori, ogni qual volta qualvolta il suo credito, credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di leggecui all’articolo II.11 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per le misure di sicurezza relativi ai cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astaecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I lavori a corpo pagamenti, saranno pagati effettuati in base alla percentuale realizzataai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all’importo suddetto. Il termine per l’emissione dei I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non sia emesso entro appena scaduto il termine stabilito nel presente articolo fissato dal capitolato o non appena raggiunto l’importo previsto per causa imputabile alla stazione ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) e verificabili dall'Amministrazione appaltante presso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di emissione di detto certificatocui al precedente art. IV.6.1. Qualora il ritardo nella emissione l'Amministrazione appaltante, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà ad un detrazione del certificato 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento superi del saldo, se i sessanta giornilavori sono ultimati, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratoricui sopra. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all’importo eseguito dal subappaltatore inadempiente. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di durata superiore contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civileposa.

Appears in 1 contract

Samples: www.grandcombin.vda.it