ONERI DI SICUREZZA Clausole campione

ONERI DI SICUREZZA. IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Impresa eseguano, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi previamente programmate e concordate per iscritto tra le Parti – l’Impresa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ONERI DI SICUREZZA. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Inoltre, i luoghi di esecuzione delle prestazioni del contratto diverse da quelle di natura esclusivamente intellettuale, fermo quanto sopra rappresentato, non rientrano nella disponibilità giuridica della Società e non è presente personale dipendente di DISCO. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto.
ONERI DI SICUREZZA. In considerazione della natura del servizio oggetto dell’appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e, pertanto, di indicare la stima dei costi della sicurezza, in quanto pari a zero.
ONERI DI SICUREZZA. L’operatore economico offerente dovrà quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall’esercizio della propria attività di impresa connessi alla realizzazione dell’appalto in oggetto. Tale importo dovrà essere inserito nell’apposito spazio previsto dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, in considerazione della peculiare natura della fornitura e delle operazioni di posa in opera connesse, ha valutato che tale costo di sicurezza debba necessariamente essere maggiore di zero. Pertanto, l’inserimento di un importo dei suddetti oneri di sicurezza pari a zero nell’apposito spazio della piattaforma telematica del M.E.P.A. determinerà l’automatica esclusione dell’offerente dalla graduatoria di gara.
ONERI DI SICUREZZA. L’ appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.. In particolare dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. E’ rimesso al gestore aggiudicatario del servizio, l’onere di predisporre il Piano di sicurezza e ogni altro documento e adempimento mancante per assicurare l’obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro compresi gli spazi non soggetti a concessione, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalla vigenti norme in materia. L'impresa aggiudicataria, in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'amministrazione appaltante a qualunque titolo.
ONERI DI SICUREZZA. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 12.050,00 i.e. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto.
ONERI DI SICUREZZA. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività connesse all’attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le sue strutture sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività di sua competenza presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
ONERI DI SICUREZZA. La contraente è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano di coordinamento per la sicurezza di cui all’art. 100 del X.X.xx. 81/2008 e s.m.i., atto che fa parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente unito, ma depositato agli atti dell’ASST e sottoscritto dalla contraente con relativa piena conoscenza di essa.
ONERI DI SICUREZZA. 1. Non sussistendo rischi per interferenze, i relativi oneri di sicurezza sono pari ad € 0,00. ARTICOLO 11 -
ONERI DI SICUREZZA. In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e pertanto di indicare la stima dei costi di sicurezza, in quanto pari a zero.