Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera con cadenza TRIMESTRALE, al netto dell’anticipazione di cui al precedente art. 20, per lavori effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal DL. Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del corrispettivo dell'appaltolavoro effettivamente ordinato, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori eseguito e regolarmente eseguitiriconosciuto, misurato e registrato dal DL, in concorso e contesto con l’Appaltatore, desunto dal registro di contabilità, al netto del ribasso d’astad'asta e delle altre ritenute. Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell’appaltatore l'emissione di regolare fattura quietanzata. In caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, comprensivi o in caso di mancata apposizione della quota degli oneri firma da parte dell’Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoritardati pagamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato collaudo provvisorio. Gli stati di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze avanzamento saranno emessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta dalla data del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, loro riconoscimento che deve avvenire come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e indicato; i certificati di pagamento già saranno emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoentro quarantacinque giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni II certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione rilasciato nei termini di cui all‘art. 4, c. 2, 3, 4 e 5 del DURC D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi non costituisce presunzione di lavoro dipendenteaccettazione dell'opera, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 1666, secondo comma, del Regolamento Generalecodice civile. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta dell’importo dovuto è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessodi pagamento emesso dal RUP. I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori. Il pagamento delle rate di acconto è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori, inoltre l’appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo capoverso.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitiin corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviritenute di legge, delle leggi raggiunga la cifra di euro ………… ( ); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti che non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentosono soggetti a ribasso d’asta. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato corpo saranno pagati in base all’importo degli atti di sottomissione approvatialla percentuale realizzata. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appaltod’appalto è fissato, non può superare i quarantacinque in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato stessodi pagamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratto collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sugli stati di avanzamento sarà praticata una ritenuta dello 0,50 %. Con gli stati di avanzamento verranno altresì liquidati, in misura proporzionale, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. La liquidazione degli stati di avanzamento, ed in particolare la liquidazione finale, sono subordinate all’acquisizione delle dichiarazioni INPS e INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi ed eventualmente della Cassa Edile attestanti il regolare versamento dei contributi contrattuali ed all’accertamento retributivo nei confronti del personale dipendente impiegato per i lavori di cui all’oggetto.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del procedimentoloro importo), pagamenti contabilizzati sulla base dei prezzi offerti dall’Appaltatore in acconto del corrispettivo dell'appaltosede di gara, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) secondo quanto stabilito al Capo 5 - Disposizioni sui criteri contabili per la liquidazione dei lavori regolarmente eseguitiraggiungano un importo non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00), al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoritenuta. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,5% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta . Entro i 5 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC DURC. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e all’esibizione da parte l’erogazione a favore dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se Qualora i lavori sono in corso di esecuzione o rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni redazione dello stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione e all’emissione del certificato stessodi pagamento, prescindendo dall’importo minimo dei lavori eseguiti.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, I pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei in corso d'opera di cui al Capitolato Generale potranno essere effettuati mediante l’emissione di certificati di pagamento redatti sulla basse di stati di avanzamento lavori regolarmente eseguitiquando l’Impresa avrà maturato un credito, al netto del ribasso d’astad’asta e delle prescritte ritenute, comprensivi della quota non inferiore ad un 1/5 (un quinto) dell’importo del contratto, ad eccezione di quello relativo all’ultimo stato che potrà essere di importo qualsiasi. All'importo dei lavori risultante dal SAL sarà applicata la detrazione del ribasso d'asta. In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Generale: detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei lavori. Gli oneri per la relativi alla sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatogià compresi nell’importo lordo dell’appalto, saranno corrisposti proporzionalmente agli importi lordi di ogni singolo SAL inteso come somma di singole commesse. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una Sui pagamenti in acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, 0,50% di cui all’art. 7 comma 2, D.M. LL.PP2 del Capitolato Generale d’Appalto. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, Tale ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, finale ove gli enti suddetti competenti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente all’amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di trenta 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmenteProcedimento. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato Resta convenuto che l'Amministrazione appaltante provvederà a liquidare i certificati di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso acquisizione del documento unico di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni regolarità contributiva che attesta contestualmente la regolarità dell'appaltatore per cause non dipendenti dall’Appaltatorequanto concerne gli adempimenti INPS, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiINAIL, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se cassa edile per i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in verificati sulla base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data della rispettiva normativa di emissione del certificato stessoriferimento.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% di € 100.000,00 (quindici percentoeuro centomila/00) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile del Procedimento procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decretodecreto-Legge legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, da liquidarsi, a misura dell'avanzamento del 15seguito della emissione degli Stati d’avanzamen­ to lavori da emettersi al compimento delle opere (svuotamento impianto, in­ stallazione valvole e/o ripartitori, riempimento impianto) in gruppi costituiti da almeno quattro fabbricati , fermo restando che le lavorazioni verranno inseri­ te in contabilità solo a completamento degli interventi in tutti gli alloggi di ogni singolo edificio. Sull’importo netto progressivo delle lavorazioni verrà applica­ ta la ritenuta dello 0,5% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesa­ lute, assicurazione e assistenza dei lavoratori con l’applicazione di tutta la normativa vigente a tutela dei lavoratori e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentoregolarità contributiva. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile del Procedimento procedimento sulla base dei documenti contabili e indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, quarantacinque gior­ ni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione redazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, lavori a norma dell'art. 168 194 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione ⮚ I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15(S.A.L.) ogni qual- volta il credito dell’Impresa raggiunge il 30% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, dell’importo complessivo dell’appalto al netto del ribasso d’asta, comprensivi mediante emissione di certificato di pagamento, per la percentuale dei lavori eseguita, verificata nelle misure in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, nel rispetto della realizzazione del- le quote percentuali delle opere, indicate nel cronoprogramma approvato dalle parti. L’importo dovuto viene determinato con riferimento alle percentuali in- dividuate nella tabella di cui all’art.02 del presente capitolato speciale, al net- to del ribasso d’asta applicato in percentuale all’importo a base d’asta ribassa- bile, maggiorati della percentuale corrispondente alla quota parte degli oneri per la della sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivicollet- tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza assi- stenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,5 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. ⮚ Entro i 30 giorni successivi alla scadenza relativa ai lavori eseguiti di cui sopra, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base Direttore dei documenti contabili indicanti Lavori redige la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori relativa contabilità e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare proce- dimento emette, entro i successivi 30 giorni, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatipa- gamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il 00/00/00 ” con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei ⮚ Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini all’emissione del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore pagamento, prescindendo dal raggiungimento della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi percentuale sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoindicata.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezzasicurezza ed al netto delle ritenute di legge, secondo le norme stabilite dal raggiungano un importo almeno pari al 30% dell’importo netto contrattuale. Al fine della determinazione dell’importo di cui sopra, dato che trattasi di opere appaltate a corpo, la valutazione delle opere avverrà proporzionalmente ai lavori eseguiti valutati con riferimento alle percentuali d’incidenza indicate nella tabella riportata all’art. 2 del presente CapitolatoCapitolato speciale. Si rimanda a quanto specificato all’art. 17 che segue. I manufatti ed i materiali provvisti a piè d’opera e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto potranno, se accettati dalla Direzione lavori, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori. Tali manufatti e materiali potranno comunque, anche successivamente, essere rifiutati ove risultassero non idonei all’uso cui sono destinati. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del sarà redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di collaudo provvisorio o del pagamento. Ciascun certificato di regolare esecuzionepagamento emesso verrà pagato entro 30 gg. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro e pertanto di alcun pagamento, prima di aver verificato la regolarità dei pagamenti contributivi di INPS, INAIL e Cassa Edile (D.U.R.C.) Non sono dovuti interessi per i 45 giorni intercorrenti tra il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento verificarsi delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità condizioni e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto delle circostanze per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio l’emissione del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatie la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell’Ente committente per la liquidazione. Nel caso di sospensione dei Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta 90 giorni di calendario per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede, su richiesta di quest’ultimo, alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Pagamenti in acconto. Nel L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a €.3 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, finale dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeprimo comma. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: 89.97.181.229

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni qualvolta l’importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l’ammontare minimo di € 30.000,00 (trentamila euro). Gli stati di avanzamento determinano la quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a corpo, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’astad'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, se nulla ostandoosta, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l'indicazione della data. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato pagamento, prescindendo dall'importo minimo di regolare esecuzionecui al 1° comma. Comunque, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei qualora i lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto rimangano sospesi per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata un periodo superiore a novanta 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c. I pagamenti in acconto degli importi maturati verranno effettuati fino alla data al raggiungimento di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo massimo pari o superiore al 90% (novanta per cento) del dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualecomprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato Il pagamento dell'ultima rata di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati acconto non costituisce, comunque, presunzione di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessocodice civile.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) nel corso dei lavori regolarmente eseguitilavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, delle leggi raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e dei regolamenti sulla tutelaparticolari, protezionequali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo riduzione entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori contributiva e il Responsabile retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi del procedimento hanno la facoltà D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione documentazione amministrativa) e verificabili dall'Amministrazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualepresso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente comma 1art. Non può essere emesso alcun stato IV.6.1. Qualora l'Amministrazione appaltante, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10%dell’importo della rata di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati acconto o di pagamento già emessi sia inferiore saldo, in caso d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo 10%dell’importo del contratto originario eventualmente adeguato di subappalto o di cottimo, in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticaso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, L’amministrazione incamera definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto d’emissione del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC collaudo o di regolare esecuzione. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e da tutti gli altri documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percentorate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi d'asta e della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0.50% per cento infortuni raggiunga l’importo netto di € 25.000,00 (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentodiconsieuroventicinquemila/00). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiquantificata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatorecui all’art. 158 del D.P.R. n° 207/2010, la stazione appaltante appaltante, su richiesta dell’appaltatore, dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore Non si può procedere al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando pagamento nel caso in cui la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo sospensione dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finalesia imputabile all’Appaltatore. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, lavori a norma dell'art. 168 194 del Regolamento Generaledi esecuzione ed attuazione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti lo ritenga necessario.

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Samples: www.comune.selargius.ca.it

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreAi sensi dell’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in base ai dati risultanti dai documenti contabilifavore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiticontabilizzati ai sensi dell’Art. 33, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoal netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 15 (quindi) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il »; il Responsabile del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneProcedimento emette, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàsuccessivi, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posaticon l’indicazione della data. Nel caso La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di sospensione dei regolare fattura fiscale. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoDURC.

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Samples: www.cbsc.it

Pagamenti in acconto. Nel L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 30.000,00 (Euro trentamila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione a seguito dell'approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeprimo comma. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni prescritte ritenute di cui all’articolo 16 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un terzo dell’ammontare netto dell’importo di appalto e previa consegna alla Direzione Lavori dei contratti collettividocumenti per l’accettazione delle opere eseguite. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, delle leggi in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei regolamenti sulla tutelalavori, protezioneal fine del rispetto del valore dell’ultima rata sotto riportata ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 contabilizzati al netto del ribasso d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile unico del Procedimento procedimento competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell’amministrazione è subordinato all’acquisizione, come sopra quantificata percentualmented’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare dell’appaltatore e del subappaltatore. La Direzione lavori e il Responsabile Qualora emergesse dal DURC l’irregolarità contributiva delle imprese controllate, l’amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 30 comma 5 del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeDlgs 50/2016. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto acconto, il cui ammontare corrisponde ad almeno il 9%, è sempre al netto del ribasso d’asta e sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al punto 31.1. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera, indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a quanto indicato al precedente comma 1. Non può piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere emesso alcun stato impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento quando dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la differenza tra l’importo contrattuale sola fornitura, previa dimostrazione dell’acquisto, se l’amministrazione, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e non stralciate in sede di consegna dei lavori. I materiali e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finaleprima della posa. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, appalto non può superare i quarantacinque 45 giorni a decorrere dalla maturazione maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al punto 34.2 del presente capitolato, di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del Dlgs 50/2016 ed è subordinato alla costituzione di una garanzia o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base di quanto disciplinato all’art. 103, comma 6 del Dlgs 50/2016. Il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

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Samples: www.fortedibard.it

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei I pagamenti in acconto avverranno secondo le percentuali dell’importo contrattuale per lavori sono erogati all'Appaltatoree forniture (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) di seguito riportate, fatta salva l’applicazione delle ritenute previste ed il progressivo recupero dell’anticipazione: 70% alla messa in base esercizio dell’impianto; il rimanente verrà corrisposto come saldo finale a lavori collaudati. Quando i lavori, per cause non dipendenti dall’appaltatore, rimangano sospesi per un periodo superiore ai dati risultanti dai documenti contabili90 giorni, mediante emissione del si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile derogando da quanto disposto precedentemente. I certificati di pagamento saranno emessi entro il termine di giorni 30 (trenta) dall’adozione di ciascuno stato di avanzamento. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del procedimentopredetto certificato entro i successivi 30 giorni, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatofatte salve speciali disposizioni normative o differenti indicazioni contenute nei documenti di gara e nel contratto. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assicurazione ed assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e delle forniture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35dell'articolo 6, comma 323 del DPR 207/2010, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione all'acquisizione del DURC e all’esibizione all'esibizione da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora le opere di cui al presente appalto risultassero finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti o da enti terzi, nonché il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali subappaltatoriinteressi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. In caso Nella contabilità di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantebase per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato in conformità di quanto ammesso all'art. 180 del DPR 207/2010, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad informare gli organi competenti essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, se accettati dal Direttore dei Lavori. Il valore di pura fornitura dei materiali verrà valutato detraendo ad essi l’incidenza della manodopera (secondo l’allegato di progetto). Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore e fatte salve con le responsabilità modalità prescritte dal Regolamento sopra indicato. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori o le forniture eseguiti irregolarmente, in contraddizione agli ordini di carattere penaleservizio della Direzione Lavori o non conformi al contratto. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal sopra richiamato art. 180 del DPR 207/2010. Essi possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, procederà ad una detrazione del 20% sui dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000altro motivo, Il termine nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per l'emissione ritardata ultimazione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine lavori e delle forniture o per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoaltri motivi.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 90.000,00 (Euro novantamila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprocedimento emette, la qualità e l'importo dei lavori eseguitientro ulteriori 45 giorni, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 30 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreAll’Appaltatore saranno corrisposti, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimentocorso d’opera, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltomediante l’emissione di stati di avanzamento, a misura dell'avanzamento del 15% ogni qualvolta l’ammontare dei servizi effettuati raggiungerà l’importo di € 100.000,00 (quindici percentodiconsi euro centomila/00) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’astacontrattuale, comprensivi della quota degli oneri dello 0,50% per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza circa l’osservanza delle norme e delle prescrizioni prescrizione dei contratti collettivi, delle leggi Leggi e dei regolamenti Regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assicurazione ed assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, liquidarsi nulla ostando, ostando in sede di liquidazione del certificato di conto finale, dopo l'approvazione e del certificato recupero dell’anticipazione di collaudo provvisorio o cui al punto 12.1, in ragione del certificato di regolare esecuzione25% (venticinque per cento) sull’importo dei servizi al netto del ribasso d’asta e degli oneri della sicurezza, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentofino alla concorrenza dell’importo anticipato. I certificati servizi al lordo del ribasso d’asta e gli oneri di pagamento sicurezza resi, per ogni stato di avanzamento, previa verifica con esito positivo del materiale presentato di cui all’art. 35, verranno computati a conclusione delle rate singole attività per ciascun comune o gruppi di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàcomuni, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto secondo le tabelle parametriche allegate al presente capitolato speciale redatte rispettivamente per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensionei tre lotti. In deroga alla previsione del comma 1precedente, qualora se i lavori servizi eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1precedente comma, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo servizi e degli oneri della sicurezza è contabilizzato nel conto finale. Ai fini finale e liquidato ai sensi del comma 12.3 seguente del presente comma per articolo. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per le quali è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni possibile emettere lo stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.servizi:

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione Il pagamento avverrà ogniqualvolta l’ammontare dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, servizi raggiunge l’importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente pagamento per servizi eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. La contabilizzazione dei servizi eseguiti sarà effettuata a misura, secondo le norme stabilite sulla base dell'elenco prezzi allegato. I servizi che risultino di difficile quantificazione a misura o a corpo saranno contabilizzate con liste settimanali. L’allibramento dei servizi verrà redatta in base a quanto riportato sulle Schede di intervento servizi di espurgo (Allegato 1), contenenti la descrizione e quantificazione dei servizi eseguiti dall’Impresa e che dovranno essere redatte in contraddittorio e controfirmate dall’Azienda (in particolare dal presente Capitolatopersonale dell’Azienda addetto alle attività di assistenza e controllo), e dall’Impresa, nonché vidimate dal DEC, previe eventuali ulteriori verifiche. Ciascuna scheda verrà redatta in duplice copia, di cui una a disposizione dell’Impresa. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione verifica di conformità secondo le risultanze del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati Il DEC può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Impresa risulti inadempiente ad una o più delle rate sue obbligazioni. Per ogni Certificato di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàconformità intermedio, la qualità emesso e l'importo dei lavori eseguiticontrofirmato dall’Impresa, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio l’emissione della relativa fattura è subordinata all’approvazione del certificato di pagamento solo dopo l’esito da parte del RUP, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici. Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto ed il CIG, oltre che gli estremi del certificato di conformità di riferimento e del Certificato di Pagamento; l’Impresa provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per l’accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario. La liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto dei termini di legge, d.f.f.m. La liquidazione della fattura risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte dell’Azienda della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato dalla prestazione dei servizi e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia per l’Impresa che per gli eventuali subappaltatori ed alla verifica prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Il tempo massimo intercorrente tra l’approvazione del certificato di conformità e l’emissione del relativo certificato di pagamento da parte del RUP è di 7 gg fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva con le modalità sopra specificate. L’Impresa, con la stipula del contratto di appalto, prende atto e dà espressamente atto all’Azienda che il pagamento del corrispettivo è nel rispetto delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatinormative nazionali e comunitarie vigenti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata Qualora i servizi rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’Impresa, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data redazione del certificato di sospensione. In deroga alla previsione conformità e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: www.policlinicovittorioemanuele.it

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, 28, 29 e 30 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 130.000,00 (Euro centotrentamila). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di collaudo provvisorio o pagamento. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolare esecuzionefattura fiscale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi dell’articolo 185 del responsabile del procedimentodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei Qualora i lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto rimangano sospesi per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data redazione dello stato di sospensioneavanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finalefinale e liquidato ai sensi dell’articolo 22. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 223 248 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantearticoli 44, oltre ad informare gli organi competenti commi 4, 5 e fatte salve le responsabilità di carattere penale6, procederà ad una detrazione e 45, commi 2 e 3, del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessopresente Capitolato.

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Pagamenti in acconto. Nel L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore a €. A 150.000,00 euro. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lg. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratoriassistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0,50% (zero virgola cinquanta per cento (art.7cento), comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta . Entro i 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ………………» con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’AppaltatoreLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensionemediante emissione dell’apposito mandato. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatoricompresa la cassa edile, ove richiesto. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se Se i lavori sono in corso di esecuzione o rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni redazione dello stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione e all’emissione del certificato stesso.di pagamento, prescindendo dall’importo minimo, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) nel corso dei lavori regolarmente eseguitilavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, delle leggi raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e dei regolamenti sulla tutelaparticolari, protezionequali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo riduzione entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione regionale è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori contributiva e il Responsabile retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi del procedimento hanno la facoltà D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per centodocumentazione amministrativa) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualee verificabili dall'Amministrazione regionale presso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente comma 1art. Non può essere emesso alcun stato IV.6.1. Qualora l'Amministrazione regionale, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10%dell’importo della rata di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati acconto o di pagamento già emessi sia inferiore saldo, in caso d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo 10%dell’importo del contratto originario eventualmente adeguato di subappalto o di cottimo, in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticaso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, L’amministrazione incamera definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto d’emissione del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC collaudo o di regolare esecuzione. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione regionale, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, I pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, saranno effettuati in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto relazione allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base della contabilità delle lavorazioni eseguite. La contabilizzazione dell’ultima rata a norma saldo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale dei lavori, sarà eseguito dopo la completa ultimazione dei lavori edili e di tutti gli impianti, l’ultimazione del trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, la pulizia delle zone interessate dai lavori e dopo che sono state effettuate con esito favorevole tutte le prove di funzionamento e la consegna della relativa documentazione tecnica completa. La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, al netto del canone di manutenzione e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, costituisce la rata di saldo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. Si procederà al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fideiussoria costituita ai sensi del predetto art. 103 comma 6, soltanto dopo l'approvazione/co nferma del certificato di collaudo/regolare esecuzione e la consegna del certificato di conformità ai sensi dell'art. 168 7 del Regolamento GeneraleD.M. n. 37/2008 completa degli allegati previsti dal D.M. 37/2008; L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore a Euro 20.000,00 (cinquantamila/00). Il termine per disporre il pagamento L’importo degli importi dovuti in base al certificato oneri della sicurezza stimati a monte dall’amministrazione non può superare i trenta giorni subire variazioni in aumento. Agli stati d’avanzamento sarà aggiunta la quota riferita agli oneri della sicurezza. La quota degli oneri della sicurezza corrispondenti agli art. 32.3 e 32.8 del presente CSA sarà valutata sull’importo complessivo dell’opera (al netto degli oneri della sicurezza). La quota degli oneri della sicurezza corrispondente alle altre voci dell’art. 32 sarà valutata sull’importo complessivo delle sole voci di lavorazione riferite a decorrere dalla data rimozione e smaltimento amianto. Sull’importo netto di emissione ciascuno stato d’avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento ai sensi del’art.7 comma 2 del certificato stessoCapitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici. A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto. La Ditta dovrà dare la propria assistenza al Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per la contabilità dei lavori e alle verifiche di rispondenza necessarie, nonché per tutte la verifiche occorrenti anche in sede di collaudo.

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Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera con cadenza bimestrale, al netto dell’anticipazione di cui al precedente art. 21, per lavori effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal DL. Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del corrispettivo dell'appaltolavoro effettivamente ordinato, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori eseguito e regolarmente eseguitiriconosciuto, misurato e registrato dal DL, in concorso e contesto con l’Appaltatore, desunto dal registro di contabilità, al netto del ribasso d’astad'asta e delle altre ritenute. Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell’appaltatore l'emissione di regolare fattura quietanzata. In caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, comprensivi o in caso di mancata apposizione della quota degli oneri firma da parte dell’Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoritardati pagamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato collaudo provvisorio. Gli stati di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze avanzamento saranno emessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta dalla data del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, loro riconoscimento che deve avvenire come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e indicato; i certificati di pagamento già saranno emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoentro quarantacinque giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni II certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione rilasciato nei termini di cui all‘art. 4, c. 2, 3, 4 e 5 del DURC D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi non costituisce presunzione di lavoro dipendenteaccettazione dell'opera, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 1666, secondo comma, del Regolamento Generalecodice civile. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta dell’importo dovuto è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessodi pagamento emesso dal RUP. I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori. Il pagamento delle rate di acconto è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori, inoltre l’appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo capoverso.

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Samples: Lavori Di Pronto Intervento E Manutenzione Ordinaria Riparativa Presso Gli Edifici Aler O Da Essa Gestiti, Nell’ambito Delle u.o.g. Di