Obblighi e adempimenti Clausole campione

Obblighi e adempimenti. Le parti sono tenute a garantire, attraverso le necessarie azioni organizzative, il corretto presidio di tutte le attività tecnico-amministrative, i processi e le funzioni di propria competenza. L’A.S. individua a tale scopo apposite strutture di interfaccia con ESTAR per il raccordo e l’efficacia dei flussi comunicativi. Tenuto conto di quanto contenuto nel precedente articolo, per ogni funzione trasferita si definisce sinteticamente nell’Allegato A sia le attività che deve garantire Estar sia quelle di competenza dell’Azienda Sanitaria, attività entrambe organizzate nel rispetto delle eventuali peculiarità organizzative di ciascuna Azienda. L'A.S. si impegna inoltre a garantire l'utilizzo gratuito degli spazi occupati da personale ESTAR alla data di stipula dell’accordo, nonché dei Transit Point e locali di appoggio necessari allo svolgimento della funzione di Logistica, cosi come risultanti dagli elenchi di cui all’allegato “D”. Analogamente si intendono concessi in uso gratuito gli arredi e le attrezzature utilizzati da personale ESTAR e derivanti dalla iniziale costituzione degli ex ESTAV: l’A.S. ed ESTAR potranno definire eventuali passaggi di proprietà per i beni mobili in questione senza oneri aggiuntivi e quindi al solo valore residuo di bilancio. L’A.S. si impegna altresì a garantire al personale ESTAR, che opera presso le proprie strutture, l’accesso ai propri servizi. Per quanto riguarda il servizio mensa e l’uso di automezzi è previsto il rimborso dei costi vivi secondo accordi tra le parti. L'A.S. autorizza esplicitamente l'utilizzo di tali risorse (ad esempio automezzi) verificando che siano operative tutte le eventuali autorizzazioni e coperture assicurative necessarie anche in caso di utilizzo da parte di personale ESTAR, e che venga utilizzata la diligenza del buon padre di famiglia nell’utilizzo di tali beni. Corrispondentemente, in una ottica di massimizzazione dell’economia di gestione del sistema, ESTAR garantisce alle stesse condizioni l’accesso ai propri servizi da parte del personale dell’A.S.. L’A.S. si impegna altresì, sempre al fine di privilegiare le economie di gestione ed utilizzare al meglio i servizi, a garantire gratuitamente il Servizio di Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti ESTAR operanti presso le sedi ospedaliere e territoriali periferiche. L'A.S., in relazione alle condizioni di sicurezza delle strutture edilizie e dei beni inventariabili concessi in uso gratuito a ESTAR, si impegna altresì a rispettare i contenut...
Obblighi e adempimenti. L’Impresa dovrà adempiere a tutte le obbligazioni e sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti da norme di legge e regolamenti, condizioni e clausole applicabili alle prestazioni oggetto del contratto, nonché dalle disposizioni e prescrizioni emanate dalle Autorità competenti. Le spese sostenute per il rispetto dei predetti obblighi e per l’assunzione dei menzionati oneri sono comprese e compensate dal corrispettivo del contratto e resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa. Conseguentemente, l’Impresa non potrà avanzare pretesa alcuna o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti del Ministero, impegnandosi espressamente a mallevare e tenere indenne il Ministero stesso da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.
Obblighi e adempimenti. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al precedente articolo 15, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto del Contratto.
Obblighi e adempimenti. 1. L’Attuatore si obbliga a eseguire o a far eseguire le attività necessarie a dare attuazione al presente Patto ed a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Patto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel Patto stesso e nei suoi allegati. Si impegna inoltre a: • svolgere le attività con continuità sino allo scadere del presente Patto; • comunicare al Comune il nominativo della persona incaricata della responsabilità operativa delle singole attività e/o degli interventi di propria competenza qualora diversa dal presidente, che possa fornire adeguata disponibilità e reperibilità nei contatti con l’Amministrazione; • portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare dei soggetti impegnati nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire l’osservanza ed il rispetto di quanto in esso concordato ed in particolare per quanto concerne l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza ove prescritti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in ordine alle singole modalità di intervento; • dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento di attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del Patto; • utilizzare con la dovuta cura e diligenza i beni immobili di cui al presente Patto, nonchè il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune di Firenze impegnandosi a restituirli in ordinario stato al momento della scadenza del presente Patto; • mantenere la completa e libera fruibilità delle aree oggetto del Patto; • mantenere l’area oggetto di intervento – dato il suo carattere pubblico – sempre accessibile a chiunque salvo eventuali limitazioni e prescrizioni che dovessero necessariamente impartite per l’attuazione del patto di collaborazione; • avvisare tempestivamente il Responsabile del Comune nel caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dell’Amministrazione sul giardino, sugli arredi e/o sulle alberature; • sviluppare in piena autonomia il reperimento delle risorse di autofinanziamento e della gestione interna delle stesse al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura di eventuali costi; • fornire a semplice ...
Obblighi e adempimenti. L’Impresa dovrà adempiere a tutte le obbligazioni e sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti da norme di legge e regolamenti, condizioni e clausole applicabili alle prestazioni oggetto del contratto, nonché dalle disposizioni e prescrizioni emanate dalle Autorità competenti. Le spese sostenute per il rispetto dei predetti obblighi e per l’assunzione dei menzionati oneri sono comprese e compensate dal corrispettivo del contratto e resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa. Conseguentemente, l’Impresa non potrà avanzare pretesa alcuna o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti del Ministero, impegnandosi espressamente a mallevare e tenere indenne il Ministero stesso da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie. L’Impresa dovrà garantire, per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività, che il personale dedicato all’espletamento del servizio sia sempre della qualificazione professionale dichiarata in sede di offerta. Le sostituzioni di personale dovranno essere concordate preventivamente con il Ministero, dietro presentazione ed approvazione dei curriculum, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti per ciascuna figura professionale ovvero in possesso di requisiti analoghi a quelli indicati in offerta, ove superiori a quelli minimi richiesti. La sostituzione richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, non inferiore a 5 giornate lavorative il cui costo sarà interamente a carico dell’impresa. In caso di indisponibilità del personale a causa di forza maggiore, il fornitore dovrà proporre all’approvazione del Ministero la sostituzione con personale in possesso di professionalità ed esperienza non inferiore a quella del personale indisponibile, entro e non oltre cinque giorni lavorativi. La sostituzione dovrà poi essere operativa dal giorno successivo all’approvazione da parte del Ministero. - fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassuma le varie fasi di lavoro svolte, e comunque da prodursi con le modalità di cui all’Offerta tecnica; - cura della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell’appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero; - responsabilità diretta dell’operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei ...

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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