Oggetto del Patto Clausole campione

Oggetto del Patto. 1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Oggetto del Patto. Il presente patto istituisce, a carico delle parti ad esso aderenti, meri obblighi di preventiva informazione e consultazione reciproca sui rispettivi orientamenti relativi all’attività di “Start Romagna s.p.a.”, anche nell’ottica dell’apporto e scambio permanente di elementi di valutazione e attenzione su tematiche di interesse comune delle parti stesse (per come emergenti in ciascun determinato contesto territoriale di appartenenza delle parti) con le modalità di seguito indicate.
Oggetto del Patto. Costituisce oggetto del presente accordo di accreditamento il servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio Educativo a favore di beneficiari del buono/voucher sociale residenti nel Comune di Siris.
Oggetto del Patto. Il bene comune oggetto del patto è la struttura denominata Baracchina n.20 posta in piazza Garibaldi a Livorno, della quale è prevista la rigenerazione e cura condivisa volta a renderla fruibile da parte della cittadinanza attraverso una rivitalizzazione della sua funzione.
Oggetto del Patto. Quando si tratta dell’oggetto del patto di non concorrenza, ci si interroga sull’ampiezza delle attività che, grazie al patto, si impediscono al lavoratore nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto, già datore di lavoro, firmatario del patto stesso. Ebbene, senz’altro illegittimo sarebbe un patto che comportasse per l’ex dipendente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Non è detto che, però, il patto possa riguardare solamente le mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, potendo abbracciare qualsiasi attività in grado di entrare in concorrenza con quella propria del datore di lavoro. Per converso, l’equilibrio, che a stregua dell’art. 2125 c.c. deve caratterizzare il patto, fa escludere la legittimità di intese che comprimano l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (Cass. n.13282/2003). Da ultimo, la Cassazione ha precisato: << per i limiti di oggetto [del patto] si deve aver riguardo all’attività del prestatore di lavoro, non circoscritta alle specifiche mansioni in concreto svolte presso il datore di lavoro nei cui confronti è assunto il vincolo.
Oggetto del Patto. 3.1 Con il Patto le Parti intendono regolare alcuni rapporti tra loro e con la Società, dettando alcune regole relative:
Oggetto del Patto. Oggetto del presente patto di accreditamento sono le prestazioni di assistenza tutelare e di aiuto domestico e familiare erogate dal distretto socio-sanitario n. 46 nell’ambito del servizio di cure domiciliari (ADI) gestito in modo integrato dall’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa (ASP)-Distretto sanitario di Noto e dal Distretto socio-sanitario n. 46.
Oggetto del Patto. Il Patto disciplina (a) il voto delle azioni SNAI detenute da Xxxxxxx nelle assemblee straordinarie di SNAI;
Oggetto del Patto. Il presente Patto disciplina alcuni rapporti tra i Soci della Società in relazione agli assetti proprietari, alla struttura organizzativa e al funzionamento della Società.
Oggetto del Patto. Il presente Patto Collettivo di Compartecipazione regola i rapporti intercorrenti fra il proprietario, affittuario o mezzadro ed il Compartecipante, al quale vengono affidate determinate operazioni colturali con diritto a compenso commisurato in percentuale sul ricavato del prodotto.