Servizio mensa Clausole campione

Servizio mensa. Il secondo comma dell’art. 86 del CCRL 2001 è sostituito dal seguente:
Servizio mensa. 1. Gli Enti, tenuto conto della distribuzione dell’orario di lavoro, istituiscono, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali, un servizio mensa, di norma attraverso l’adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o anche mediante convenzione con terzi o servizio diretto.
Servizio mensa. Il servizio consiste nella preparazione e cottura giornaliera dei pasti e somministrazione degli stessi con formula self-service, in favore dei dipendenti regionali, da erogarsi con il sistema a cucina tradizionale, con l’esclusione di cibi precotti e comunque confezionati. Sono da escludere, altresì, le carni ed il pollame congelati o surgelati. La distribuzione dei pasti deve avvenire tramite la linea di self-service attrezzata con appositi contenitori per il servizio. Il servizio dovrà essere garantito di norma per tutto l’anno, con esclusione delle giornate festive e prefestive. Indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, la media giornaliera è di circa 100 pasti al giorno, con un’oscillazione che va da un minimo di 60 ad un massimo di 110; per i restanti giorni feriali indicativamente si ipotizzano 20 pasti. La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata nella fascia oraria 13,00 -15,30. I pasti dovranno essere preparati con prodotti di ottima qualità e di prima scelta. Per la preparazione dei pasti il gestore dovrà rispettare tutte le misure previste dalla legislazione vigente in materia. I pasti preparati devono comunque rispondere al dettato delle norme in materia sia in relazione allo stato degli alimenti impiegati, sia per quanto concerne il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi. I contorni di verdure fresche o cotte dovranno essere sempre disponibili in più alternative. Devono essere forniti e approntati a cura e spese del concessionario per eventuali necessità: - copri vassoio usa e getta, piatti, posate e bicchieri, tovaglioli di carta a doppio velo; - condimenti aggiuntivi per i cibi quali ad esempio: olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco o rosso, aceto balsamico, sale, pepe e altre spezie, stuzzicadenti monoporzione.
Servizio mensa. 8. Per le mense e le convenzioni ad esse riconducibili si fa riferimento alle regolamentazioni esistenti a livello di singole Aziende.
Servizio mensa. Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, l'amministrazione regionale istituisce, ove necessairo e possibile, mense di servizio secondo le modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi articolati. Comunque per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario diservizio. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale,qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. Nelle more della definizione degli accordi richiamati, il servizio può essere affidato al CRA-LRegione Sardegna.
Servizio mensa. La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità e con il contributo a carico del prestatore di lavoro previsti per il personale dipendente. Il prestatore di lavoro, se interessato, potrà usufruire della mensa aziendale, al di fuori dell’orario di servizio e solo per i giorni in cui è impegnato con turni di lavoro.
Servizio mensa. Sono comprese nelle prestazioni a carico del concessionario, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, salve le dotazioni fornite dal Comune, l’effettuazione di un completo servizio di ristorazione, comprendente: acquisto di derrate, preparazione e somministrazione dei pasti nelle sale da pranzo o, in particolari situazioni, in cui l’ospite sia impossibilitato a recarsi in sala da pranzo, a letto o in camera; distribuzione dei pasti nelle fasce orarie prestabilite; preparazione e riordino (apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli) del refettorio; pulizia e sanificazione del refettorio; lavaggio di piatti e stoviglie e riassetto e sanificazione della cucina. Il locale viene fornito sprovvisto degli arredi ed elettrodomestici previsti per la preparazione e cottura dei pasti, nonchè per la conservazione dei cibi. Essendo escluso il sub-appalto per il servizio di ristorazione, sarà pertanto cura del concessionario, provvedere a dotarsi degli stessi, prima dell'inizio dell'attività. La preparazione e la somministrazione dei pasti deve essere articolata nella colazione, pranzo, merenda e cena. La quantità del vitto dovrà essere congrua e in grado di soddisfare le esigenze alimentari dell’ospite Il servizio dovrà includere la possibilità di scegliere tra più portate, dovrà essere dovrà essere composto da primo piatto,secondo piatto, contorno completato da frutta o dessert, bevande (anche queste a scelta con possibilità di scegliere tra vino, acqua e bibite varie), con pane e/o grissini a scelta, sia a pranzo che a cena, dovrà variare giornalmente (sostituzione delle portate), e preferire piatti caldi d’inverno e piatti freschi d’estate. Sia la composizione dei pasti che della colazione e della merenda, dovranno essere conformi a quanto indicato nella tabella predisposta dal servizio Igiene Pubblica della USL n. 5 Distretto di Ales. Il menù settimanale dovrà essere esposto nella sala mensa. Il concessionario è inoltre tenuto a garantire le variazioni dietetiche, rispetto al menù principale, nei casi in cui questo sia necessario, senza che questo comporti aggravio di spesa per il Comune. Il concessionario deve provvedere alla predisposizione di pasti speciali, che per motivi di salute, saranno prescritti agli ospiti dal medico. Agli ospiti ammalati ed impossibilitati a muoversi verrà somministrato il pasto in camera.
Servizio mensa binden, wobei die geschätzten Gesamtkosten der entsprechenden Aus- und Weiterbildungstätigkeit berücksichtigt werden. Die Bindefrist darf drei Jahre nicht überschreiten. Falls sie nicht eingehalten wird, ist das Personal verpflichtet, der Verwaltung eine Ersatzentschädigung im Verhältnis zur nicht einge- haltenen Bindefrist sowie zu den von der Verwaltung für die entsprechende Fortbildung getragenen Ge- samtkosten zu zahlen. Die Bindefrist und die für die Nichteinhaltung derselben für die Verwaltung vorge- sehene Ersatzentschädigung werden im Vorhinein zwischen der Verwaltung und dem betroffenen Per- sonal vereinbart. Art. 96
Servizio mensa. 1. Per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, esclusi pertanto i giorni di assenza per ferie, malattia e permessi, a ciascun dipendente viene erogato un buono pasto, sostitutivo del servizio mensa.
Servizio mensa. Diritto alla mensa e modo di fruizione