Common use of Natura giuridica Clause in Contracts

Natura giuridica. L’Accordo di Pianificazione è uno strumento pianificatorio di natura negoziale previsto dalle norme di PTCP, descritto e disciplinato dall’articolo 9 e individuato tra gli strumenti attuativi del piano provinciale dall’articolo 105; ne sono inoltre state definite dal Consiglio Provinciale (DCP 28/2008) le modalità operative e procedurali. Sostanzialmente l’Accordo di Pianificazione (AdP in seguito) è finalizzato ad attuare il coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione attraverso un processo di condivisione delle scelte tra amministrazioni ai diversi livelli. L’AdP, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l’adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale. La natura negoziale dell’accordo si esplicita nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; precisamente “l’AdP, redatto in forma scritta a pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica” (art. 9 delle Modalità operative e procedurali in materia di accordi di pianificazione ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PTCP). Nel caso specifico l’AdP trova legittimazione nell’art. 43.2 delle norme d’attuazione del PTCP, che ne consentono l’utilizzo al fine di poter attuare le previsioni urbanistiche dei PRG, assoggettate a pianificazione di secondo livello e di iniziativa privata, qualora non adottate alla data di entrata in vigore del PTCP. All’accordo in argomento partecipano, in qualità di soggetti a partecipazione necessaria, il comune di Oggiona con Santo Stefano e la Provincia di Varese, in quanto enti territorialmente interessati direttamente dalle politiche territoriali in oggetto; non sono stati individuati soggetti a partecipazione non necessaria. L’accordo comporta variante, pur modesta, al PTCP, non al PRG di Oggiona con Santo Stefano, restando immutate le sue previsioni di zona, i parametri e gli indici urbanistici di riferimento. La variante al PTCP è da intendersi semplificata, ex art. 5, comma 6, della Norme di Attuazione del piano provinciale. Essa è approvata contestualmente al testo dell’AdP con deliberazione del consiglio provinciale, corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima. La delibera di approvazione è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia. I soggetti partecipanti all’accordo dovranno conseguentemente adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione.

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Samples: Accordo Di Pianificazione

Natura giuridica. L’Accordo di Pianificazione è uno strumento pianificatorio di E’ discussa la natura negoziale previsto dalle norme di PTCP, descritto giuridica degli accordi tra Amministrazione e disciplinato dall’articolo 9 privato. Secondo la tesi privatistica questi moduli convenzionali sono riconducibili nel genus del contratto perché sono la risultante dell’incontro delle volontà della parte pubblica e individuato tra gli strumenti attuativi del piano provinciale dall’articolo 105; ne sono inoltre state definite dal Consiglio Provinciale (DCP 28/2008) le modalità operative e procedurali. Sostanzialmente l’Accordo di Pianificazione (AdP in seguito) è finalizzato ad attuare il coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione attraverso un processo di condivisione delle scelte tra amministrazioni ai diversi livelli. L’AdP, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l’adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territorialedella parte privata. La natura negoziale dell’accordo si esplicita nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; precisamente “l’AdPprivatistica sarebbe confermata dal rinvio, redatto in forma scritta a pena di nullitàoperato dall’art. 11 della legge 241/1990, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo ai principi del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica” (art. 9 delle Modalità operative e procedurali Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto riguarda la disciplina applicabile, sia pure col limite della compatibilità per la presenza come parte di un soggetto pubblico portatore di un potere funzionalizzato al perseguimento di fini pubblici. Il rapporto che si instaura crea reciproci vincoli tra le parti come il contratto di diritto comune anche se si riconosce un privilegio solo alla Pubblica Amministrazione e non al contraente privato in ordine alla facoltà di recesso unilaterale dal vincolo assunto. Secondo la preferibile tesi pubblicistica queste convenzioni sono da qualificare atti a struttura bilaterale non negoziali aventi come causa la cura degli interessi pubblici e per oggetto l’esercizio del potere. Molti sono gli argomenti a sostegno della natura pubblicistica. L’uso del termine accordi in luogo di pianificazione ex artcontratto; l’obbligo della forma scritta ad substantiam in deroga al principio civilistico della libertà di forma; il mancato rispetto del principio di uguaglianza tra le parti in quanto all’Amministrazione è riconosciuta una posizione di privilegio, costituito dal potere di sciogliere unilateralmente il vincolo assunto – sia pure in caso di sopravvenute ragioni di necessità – in deroga alla regola dell’art.1373 C.C. che sancisce l’irrevocabilità del consenso espresso. 9 delle Norme di Attuazione del PTCP)Inoltre, E in particolare, la diversa concezione della patrimonialità dell’interesse. Nel caso specifico l’AdP trova legittimazione nell’artcontratto tale requisito è immancabilmente presente, mentre nell’accordo tra Amministrazione e privato il requisito della patrimonialità assume un significato diverso: qui l’attività è comunque funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico anche quando l’amministrazione per il suo raggiungimento deve effettuare valutazioni economiche. 43.2 Altro elemento differenziale tra le due figure sta nella diversa rilevanza dei motivi. Il regolamento pattizio di diritto comune è insensibile alle successive vicende degli interessi delle norme d’attuazione del PTCP, parti e deve essere osservato a prescindere dal fatto che ne consentono l’utilizzo al fine l’assetto di poter attuare le previsioni urbanistiche dei PRG, assoggettate interessi concordato non sia rispondente a pianificazione quanto sperato dalle parti. Nell’accordo l’Amministrazione agisce sempre nella veste di secondo livello e titolare di iniziativa privata, qualora non adottate alla data di entrata in vigore del PTCP. All’accordo in argomento partecipano, in qualità di soggetti a partecipazione necessaria, il comune di Oggiona con Santo Stefano e la Provincia di Varese, in quanto enti territorialmente interessati direttamente dalle politiche territoriali in oggetto; non sono stati individuati soggetti a partecipazione non necessariaun potere amministrativo discrezionale. L’accordo deve in ogni caso essere stipulato nel perseguimento di un pubblico interesse e, pertanto, questa attività funzionalizzata del soggetto pubblico comporta variante, pur modesta, un regime giuridico dell’atto diverso da quello privatistico che può giustificare anche il recesso dalla convenzione. Naturalmente va sottolineato che la presenza accanto all’attività pubblica dell’amministrazione di quella privata del cittadino non rendono l’atto finale un atto privato. L’Amministrazione rimane depositaria esclusiva delle scelte discrezionali perché il cittadino non diventa partecipe del potere amministrativo. Senza dubbio l’amministrazione per accordi fa sì che la scelta di azione nel caso concreto non è imposta dall’alto al PTCP, non al PRG di Oggiona con Santo Stefano, restando immutate le sue previsioni di zona, i parametri cittadino ma sia codeterminata e gli indici urbanistici di riferimento. La variante al PTCP è da intendersi semplificata, ex art. 5, comma 6, della Norme di Attuazione del piano provinciale. Essa è approvata contestualmente al testo dell’AdP con deliberazione del consiglio provinciale, corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima. La delibera di approvazione è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia. I soggetti partecipanti all’accordo dovranno conseguentemente adeguare i rispettivi strumenti di pianificazionecome tale accettata.

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Natura giuridica. L’Accordo di Pianificazione è uno strumento pianificatorio di natura negoziale previsto dalle norme di PTCP, descritto e disciplinato dall’articolo 9 e individuato tra gli strumenti attuativi del piano provinciale dall’articolo 105; ne sono inoltre state definite dal Consiglio Provinciale (DCP 28/2008) le modalità operative e procedurali. Sostanzialmente l’Accordo di Pianificazione (AdP in seguito) è finalizzato ad attuare il coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione attraverso un processo di condivisione delle scelte tra amministrazioni ai diversi livelli. Le norme prevedono inoltre che attraverso l’AdP si possa dare effettivo sviluppo a progetti ed azioni d’interesse della Provincia, attuativi degli obiettivi socioeconomici del PTCP. L’AdP, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l’adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale. La natura negoziale dell’accordo si esplicita nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; precisamente “l’AdP, redatto in forma scritta a pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica” (art. 9 delle Modalità operative e procedurali in materia di accordi di pianificazione ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PTCP). Nel caso specifico l’AdP trova legittimazione nell’art. 43.2 delle norme d’attuazione del PTCPL’accordo di pianificazione è dunque lo strumento di coordinamento e condivisione attraverso il quale la Provincia di Varese vuole dare corpo attuativo alle proprie politiche territoriali, che ne consentono l’utilizzo ed in particolare, con il presente accordo, governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali, integrando la definizione progettuale della proposta di Collegamento da Xxxxxxxxx a Laveno (SP1), con previsioni ed indirizzi relativi al fine di poter attuare le previsioni urbanistiche dei PRGpaesaggio, assoggettate a pianificazione di secondo livello e di iniziativa privata, qualora non adottate alla data di entrata in vigore del PTCPal sistema agricolo ed al sistema insediativo sovra comunale. All’accordo in argomento partecipano, in qualità di soggetti a partecipazione necessaria, il comune i comuni di Oggiona con Santo Stefano Laveno Mombello e la Provincia di VareseCittiglio, in quanto enti territorialmente interessati direttamente dalle politiche territoriali in oggetto; non sono stati individuati i soggetti a partecipazione non necessaria, in quanto interessati indirettamente dagli esiti dell’accordo, sono il comune di Brenta, poichè coinvolto nel processo di definizione del Piano di Governo del Territorio in forma congiunta con il Comune di Cittiglio e la Comunità Montana Valcuvia, ora Valli del Verbano, in quanto ente con competenze ambientali e di coordinamento sovracomunale. L’accordo comporta variante, pur modesta, al Gli esiti dell’accordo andranno dunque a variare il PTCP, non al PRG di Oggiona con Santo Stefano, restando immutate le sue previsioni di zona, i parametri e gli indici urbanistici di riferimento. La ; tale variante al PTCP è da intendersi semplificata, sempre semplificata ex art. 5, comma 6, della Norme di Attuazione del piano provinciale. Essa La variante in questione è approvata contestualmente al testo dell’AdP con deliberazione del consiglio provinciale, corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima. La delibera di approvazione è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia. I soggetti partecipanti all’accordo dovranno conseguentemente adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione.

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Samples: Accordo Di Pianificazione

Natura giuridica. L’Accordo di Pianificazione è uno strumento pianificatorio di natura negoziale previsto dalle norme di PTCP, descritto e disciplinato dall’articolo 9 e individuato tra gli strumenti attuativi del piano provinciale dall’articolo 105; ne sono inoltre state definite dal Consiglio Provinciale (DCP 28/2008) le modalità operative e procedurali. Sostanzialmente l’Accordo di Pianificazione (AdP Accordo in seguito) è finalizzato ad attuare il coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione attraverso un processo di condivisione delle scelte tra amministrazioni ai diversi livelli. L’AdPLe norme prevedono inoltre che attraverso l’Accordo si possa dare effettivo sviluppo a progetti ed azioni d’interesse della Provincia, attuativi degli obiettivi socioeconomici del PTCP. L’Accordo, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l’adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale. La natura negoziale dell’accordo si esplicita nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; precisamente “l’AdPl’Accordo, redatto in forma scritta a pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica” (art. 9 delle Modalità operative e procedurali in materia di accordi di pianificazione ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PTCP). Nel caso specifico l’AdP trova legittimazione nell’artL’accordo è dunque lo strumento di coordinamento e condivisione attraverso il quale la Provincia di Varese vuole dare corpo attuativo alle proprie politiche territoriali, ed in particolare, con il presente accordo, governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali, integrando la definizione progettuale della proposta di Collegamento tra la SP 12 e la SP20dir, con previsioni ed indirizzi relativi al paesaggio, al sistema agricolo ed al sistema insediativo sovra comunale. 43.2 delle norme d’attuazione L’accordo di pianificazione “COLLEGAMENTO SP12 – SP22”, come risulta dalla Deliberazione di Giunta Provinciale PV. 47 del PTCP23.02.2009, che ne consentono l’utilizzo avente ad oggetto “Promozione dell’Accordo di Pianificazione denominato “Collegamento SP12 – SP22”, è stato quindi promosso al fine di poter attuare le previsioni urbanistiche dei PRG, assoggettate a pianificazione di secondo livello e di iniziativa privata, qualora non adottate alla data di entrata in vigore del PTCP. coordinare: All’accordo in argomento partecipanopartecipano i comuni di Fagnano Olona, in qualità Cairate, Castelseprio, e Cassano Magnago a seguito delle rispettive delibere di soggetti adesione. Gli esiti dell’accordo andranno a partecipazione necessaria, variare il comune di Oggiona con Santo Stefano e la Provincia di Varese, in quanto enti territorialmente interessati direttamente dalle politiche territoriali in oggettoPTCP; non sono stati individuati soggetti a partecipazione non necessaria. L’accordo comporta variante, pur modesta, al PTCP, non al PRG di Oggiona con Santo Stefano, restando immutate le sue previsioni di zona, i parametri e gli indici urbanistici di riferimento. La tale variante al PTCP è da intendersi semplificata, sempre semplificata ex art. 5, comma 6, della Norme di Attuazione del piano provinciale. Essa La variante in questione è approvata contestualmente al testo dell’AdP dell’accordo con deliberazione del consiglio provinciale, corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima. La delibera di approvazione è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed L’accordo, una volta sottoscritto, assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia. Il deposito, presso la sede degli enti sottoscrittori, dura per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL. I soggetti partecipanti all’accordo dovranno conseguentemente adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione.. La Valutazione Ambientale avviata si configura quindi come valutazione dello strumento negoziale in quanto in variante al PTCP, essa si applica ex art. 4, L.R. 12/2005 al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, provvedendo alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dell’Accordo in assonanza con gli indirizzi generali vigenti in materia. L’accordo si propone di interpretare l’infrastruttura come progetto di territorio, in una logica di approccio integrato ai progetti infrastrutturali che caratterizza l’azione della Provincia sin dalla stesura del Documento Strategico, preliminare alla redazione del PTCP. La Provincia si è infatti proposta l’obiettivo di “Governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali” principalmente con due tipi di attività: - “Definire criteri di valutazione dei progetti infrastrutturali per limitare gli impatti sui sistema ecologico, paesaggistico e socio-economico”, che ha portato all’introduzione nelle NdA del PTCP delle previsioni in merito alla “Compatibilità ambientale delle infrastrutture” (art. 15) da perseguire attraverso adeguati studi di inserimento volti ad indagare le relazioni tra infrastruttura e contesto (territoriale, paesaggistico, ambientale, insediativo); - “Prospettare indirizzi per la gestione delle trasformazioni indotte”, che ha invece trovato concretezza nell’inserimento, nei diversi temi trattati dal PTCP, di indirizzi relativi alle previsioni infrastrutturali (art. 48, per l’impatto rispetto al sistema agricolo, art. 55 sulla valorizzazione del bosco, art. 71, indirizzi per la rete ecologica provinciale). L’indirizzo di governo provinciale trova luogo anche nelle politiche promosse da Regione Lombardia ed in particolare nei documenti di indirizzo del Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico, dove sono definite le “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità”. Tale documento sottolinea la multifunzionalità del progetto infrastrutturale, ribadendo che oggetto della pianificazione e della progettazione è la rete e il suo contesto, proprio perché ogni intervento riguardante le infrastrutture è un complesso progetto di paesaggio [di territorio, precisiamo noi] sul quale occorre stabilire una stretta collaborazione tra chi pianifica e progetta l’infrastruttura e chi pianifica e progetta i territori contermini. L’approccio al progetto infrastrutturale “come progetto di territorio”, inteso nella duplice veste di progettazione coordinata tra infrastruttura viaria e suo inserimento/mitigazione/compensazione paesaggistico- ambientale (richiamandosi all’esperienza dell’autostrada pedemontana lombarda), e di governo coordinato delle trasformazioni indotte dalla nuova infrastruttura, posto al centro della volontà di azione provinciale, è stato quindi posto alla base dello sviluppo dell’Accordo di Pianificazione. Da ciò deriva dunque anche lo sviluppo del processo di Valutazione Ambientale Strategica che, secondo un approccio integrato, si propone di palesare coerenze e potenziali criticità inerenti sia la sostenibilità ambientale dell’Accordo sia la sua sostenibilità sotto il profilo economico e sociale, e di fornire, come esito del processo valutativo, un quadro di riferimento alla decisione ampio ed integrato. L’Accordo di Pianificazione “COLLEGAMENTO SP 12 – SP22” è stato promosso quale occasione di condivisione di una proposta pianificatoria/progettuale che valuti le soluzioni viabilistiche alla luce sia dell’efficienza trasportistica sia del loro minor impatto territoriale, e che le supporti con interventi di valorizzazione territoriale (agendo non solo per mitigare gli impatti ma per, almeno in parte, risolvere le attuali criticità ambientali e paesaggistiche) e con indirizzi di governo delle trasformazioni indotte (in un’ottica di sostenibilità delle politiche insediative di rilievo sovracomunale). Nello specifico l’accordo si propone di sviluppare i seguenti obiettivi:

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Samples: Accordo Di Pianificazione “Collegamento Sp12 – Sp22”