Aspetti fiscali. 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.
Aspetti fiscali. La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente.
Aspetti fiscali. 1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
Aspetti fiscali. 1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
Aspetti fiscali. 1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.
Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05) • Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Xxxxxxxxxxxx 8 (*) 20,00 7 16,00 6 14,40 5 12,00 4 11,20 3 10,40 2 9,36 1 8,00 (*) per le imprese cooperative
Aspetti fiscali. La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente. Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” (d.lgs. 25-01-1992 n.74 modificato dal d.lgs. 25-02-2000 n.67 e dalla Legge 6 aprile 2005 n. 49), sono pienamente deducibili dal reddito di impresa o commerciale.
Aspetti fiscali. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al precedente comma. Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA.
Aspetti fiscali. Vedesi quanto previsto e disposto in tema di “Spese di pubblicità e propaganda” di cui all’art. 108 del d.P.R. n. 917/1986. (TUIR).
Aspetti fiscali. Nell'ambito delle operazioni in titoli, si distingue generalmente tra imposte di borsa, di transazione, plusvalenze e speculazioni. Si consiglia all'investitore, di effettuare una valutazione dell'impatto dell'investimento sulla situazione fiscale personale con l'assistenza del consulente. Va notato che le tasse di borsa e di transazione sono applicate a chiunque piazzi ordini in borsa, indipendentemente dalla loro residenza fiscale. Al contrario, la tassazione delle plusvalenze e delle speculazioni e dei redditi da capitale è regolata da trattati di doppia imposizione. Le imposte relative a singoli prodotti d'investimento e relative a specifiche operazioni sono sempre applicate indipendentemente dal luogo in cui l'investitore è domiciliato ai fini fiscali. Nel paese in cui l'investitore è fiscalmente residente, esso è tenuto a pagare l'imposta sulle plusvalenze.