Regime fiscale Clausole campione

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa...
Regime fiscale. Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
Regime fiscale. I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. In termini generali i Premi corrisposti a fronte della Copertura del rischio Morte, Invalidità Totale e Perma- nente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’as- sicurazione risulti destinata alla Copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusiva- mente con riferimento a tale componente.
Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investiment...
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al Contratto TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI le somme corrisposte per il caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Aderente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge”). Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che, prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, è consentita la detrazione fiscale del premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento.
Regime fiscale. Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
Regime fiscale. I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.