Variazioni soggettive Clausole campione

Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Amministrazione, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. In caso di subappalto: il contratto di subappalto dovrà citare, a pena di nullità assoluta, la clausola che ciascuno, subappaltatore e subcontraente, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, e deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
Variazioni soggettive. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Ulss 5 di Rovigo.
Variazioni soggettive. Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera A/R a questa A.O.U.I. e, in tal caso, si applicherà la disciplina di cui all’art. 116 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
Variazioni soggettive. Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
Variazioni soggettive. 1. Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016.
Variazioni soggettive. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06. L’insieme dei servizi è inquadrato in un progetto di fornitura che deve prevedere un inserimento efficace nella realtà organizzativa dell’Amministrazione, nonché una fuoriuscita controllata e progressiva, a fine contratto, dalla stessa. Durante la fase di startup l’Aggiudicatario dovrà concordare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, le modalità di passaggio delle consegne. Tale periodo di transizione ed avviamento, dovrà aver termine entro massimo 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto. Nella fase finale il Fornitore dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un eventuale nuovo fornitore, o della presa in carico dei servizi, da parte dell’Amministrazione. Tale periodo avrà una durata minima di 30 giorni solari. Le fasi di inizio e fine fornitura sono di assoluta importanza per l’Amministrazione, per tale motivo sono richieste al Fornitore di descrivere, nell’offerta tecnica, i processi di gestione di inizio e di fine fornitura.
Variazioni soggettive. Attesa la natura peculiare dei dispositivi medici impiantabili, e' fatto divieto al fornitore accreditato di cedere il contratto, a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte della stazione appaltante, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all’operatore economico subentrante, ai sensi dell’articolo 116 del Decreto Legislativo n. 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al precedente capoverso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (articolo 1456 del Codice Civile) e di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno subito (articolo 1382 del Codice Civile). In caso di cessione del prodotto o cambio di ragione sociale, scissioni, fusioni, accorpamenti, ecc la ditta subentrante nel contratto non potrà apportare variazioni alle condizioni di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per le Stazioni Appaltanti. Le variazioni societarie devono essere comunicate alla Stazione Appaltante che effettuerà le valutazioni del caso e, in caso di difetto di requisiti e garanzie, potrà nelle more dei dispositivi legislativi, revocare l’appalto con la richiesta del maggior danno qualora ricorrente.