LA CAUSA Clausole campione

LA CAUSA. È la funzione economico sociale del contratto: il risultato economico – giuridico alla cui realizzazione è diretto un determinato contratto. Es. la causa della compravendita è lo scambio della cosa con il prezzo • E’ NULLO il contratto SENZA causa o con una causa ILLECITA • La causa è prevista dalla legge (causa tipica) • Per accertare che esista una causa il giudice dovrà verificare che “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”(causa atipica) • La causa deve essere lecita • E’ illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. • Ad differenza dell’oggetto illecito, qui il contratto è di per sé lecito, ma utilizzato per un risultato vietato. – Es. prendere soldi per compiere un atto d’ufficio/ prostituzione/ traffico di esseri umani • Di regola i motivi sono giuridicamente irrilevanti. • Il contratto è illecito quando è stato concluso esclusivamente per motivo illecito comune alle parti. – Es. compro un appartamento per farci una casa di prostituzione e, d’accordo con il venditore, lo pago il triplo del valore.
LA CAUSA. Gli studi in tema di causa del rapporto negoziale soffrono della generale disattenzione ai requisiti del contratto a formazione progressiva fondato su progetto economico, caratterizzato dalla complessità dell’attività di impresa e dalla compresenza di variabili di stima non immediata. Un breve excursus sulla causa quale requisito del contratto formalizzato nella previsione specifica del codice civile sia quanto alle ragioni della sussistenza, sia quanto agli esiti della insussistenza, consente il migliore apprezzamento delle considerazioni svolte nella presente riflessione. La causa, requisito del contratto a norma di legge, è definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che ha assolto un eccellente impegno di vaglio, di selezione e di definizione casistica. Gli operatori economici, di contro, si dimostrano spesso disattenti al tema fondamentale della causa, omettendo di definire, nell’ambito della complessità del rapporto, gli elementi costitutivi del contratto. Ne risulta confusione tra difetto originario della causa, eventualmente dissimulato tra la varietà delle obbligazioni, e difetto sopraggiunto imputabile alle parti originarie o concorrenti. Il tema della causa è particolarmente rilevante in materia di contratto a formazione progressiva perché le prestazioni corrispettive si integrano in obbedienza alle esigenze primarie del rapporto, rispetto al quale le obbligazioni intermedie delle parti possono differire (e spesso differiscono) anche sostanzialmente. L’insussistenza originaria o successiva della causa vanifica il rapporto negoziale con varie implicazioni e conseguenze sul piano privatistico in relazione alla fase di attuazione del progetto. La Costituzione riflette e sostiene la previsione privatistica, stabilendo all’articolo 41 che l’iniziativa economica sia libera e tuttavia non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, ed assegna alla legge il compito di indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata a fini sociali, con ciò introducendo nei principi dell’ordinamento giuridico che l’attività di impresa debba essere utile e sia meritevole di essere salvaguardata in conseguenza di tale utilità. Costituisce corollario di tale previsione la esigenza fondativa, costituzionale, ordinamentale della cessazione volontaria o forzata delle attività disutili.
LA CAUSA. Secondo la moderna accezione di causa in concreto del contratto, può ritenersi che la causa del contratto di affitto non vada ravvisata tanto nella natura produttiva del bene oggetto di godimento, quanto invece nella intenzione delle parti di attribuire ad un soggetto non proprietario del terreno il potere di esercitare sul medesimo l’attività agricola.
LA CAUSA. La causa del contratto è lo scambio tra la prestazione professionale e il corrispettivo, elementi che devono essere indicati in contratto in modo determinato o determinabile a pena di nullità.
LA CAUSA. Le norme in esame contengono alcune previsioni che, seppure con qualche incertezza, possono essere ricondotte all’elemento causale del contratto di rete. Il primo paragrafo del comma 4-ter stabilisce che i soggetti stipulanti (8) Si veda X. XxxxXxX, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 617.
LA CAUSA. La causa del contratto di lavoro deve essere individuata nello scambio tra lavoro e retribuzione, scambio vincolato alla reciprocità per cui l'obbligazione e la prestazione di una parte (lavoratore) sono in funzione dell'obbligazione e della prestazione dell'altra (datore di lavoro). Dalla causa vanno tenuti distinti i motivi, che sono i particolari interessi o bisogni che rappresentano lo scopo concreto che, tramite gli effetti del negozio, le parti intendono raggiungere. Essi sono, di regola, giuridicamente irrilevanti, a meno che le parti si siano determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, nel qual caso il contratto è illecito (art. 1345, c.c.). Secondo la dottrina dominante, l'oggetto del contratto di lavoro è rappresentato sia dalla prestazione lavorativa sia dalla retribuzione. I requisiti che esso deve possedere sono quelli richiesti dall'art. 1346, c.c., per il contratto in generale, ossia:
LA CAUSA. Al contratto di locazione finanziaria la giurisprudenza ha individuato, indipendentemente dal carattere traslativo o di godimento, una base comune rappresentata da “un’operazione di finanziamento, tendente a consentire al c.d. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all’apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l’utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone in parte del costo del bene ed in parte degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale”29. In conformità alla causa del generale contratto di locazione finanziaria, il leasing abitativo evidenzia anch’esso la causa di finanziamento, in quanto il concedente assume l’obbligazione di sostenere, in luogo dell’utilizzatore privato, i costi per il godimento da parte del privato di un immobile abitativo che inizialmente è di proprietà di un terzo, è individuato «su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore» e vede come soggetto concedente “soltanto un intermediario finanziario, come tale estraneo al mondo dell’imprenditoria industriale «produttiva»”30.
LA CAUSA. 4.1. Significato della causa: evoluzione storica
LA CAUSA. 24. La causa della vendita. La funzione dello scambio. Prin- cipio di corrispettività e principio di equivalenza «sog- gettiva» delle prestazioni. Vendita e donazione: il cd. negotium mixtum cum donatione. » 115
LA CAUSA. LA CAUSA E’ LA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL NEGOZIO.