L’OGGETTO Clausole campione
L’OGGETTO. Indica il contenuto concreto del contratto – sia le prestazioni – sia i diritti reali o di credito che il contratto trasferisce • L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile • Può trattarsi si possibilità materiale • Può trattarsi di possibilità giuridica es. è oggetto impossibile la vendita di un rene • L’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume – es. l’oggetto è illecito nel caso di vendita di sostanze stupefacenti o materiale pedopornografico – es. la prestazione è illecita nel il contratto con il killer • L’oggetto deve essere determinato cioè identificato al momento della conclusione • Determinabile in base a criteri di individuazione certi. – es il prezzo di vendita in base a listini o quotazioni ufficiali
L’OGGETTO. L’oggetto del contratto, come detto sopra, consiste nelle utili- tà economiche, nei beni, ovvero nelle attribuzioni giuridico- patrimoniali, trasferimento di diritti, al cui conseguimento è preordinato l’atto di autonomia. In base al codice civile l’oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.). Oggetto del contratto di ristorazione sono da un lato il cibo e le bevande, dall’altro il corrispettivo. Entrambi devono essere determinati e in particolare per quanto ri- guarda il cibo e le bevande dovrà essere possibile la loro identificazione sia nel tipo, sia nella qualità e nella quantità. L’oggetto del contratto non va confuso con la prestazione che costituisce il com- portamento cui è tenuto il debitore. Comportamento finalizzato al “conseguimento del risultato utile corrispondente al diritto del creditore ossia di quello che si suole definire l’oggetto della prestazione”12. La prestazione nel contratto ristorativo consiste nella preparazione delle vivande prodotte con alimentari caldi e freddi e nel servizio al tavolo. L’oggetto è la fornitura di un bene di consumo di cui si acquisiscono la disponibilità e la proprietà. Per quanto riguarda il prezzo, l’obbligo del pagamento grava sul cliente-consumato- re. Se il prezzo non è determinato consegue la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Al contratto di ristorazione, infatti, non pare si possa applicare la disposizione integratrice stabilita nel caso in cui non sia determinato il prezzo nelle vendite commerciali13. • Art. 180, regolamento ▇.▇.▇.▇▇ 6 maggio 1940, n. 635: “I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi”. • Art. 14, comma 1, Codice del consumo: “Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano […] l’indicazione del prezzo di vendita”14.
L’OGGETTO. Gli enti firmatari del presente accordo, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze, si propongono di perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona 2015/2017, che è parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
L’OGGETTO. L’oggetto è il terzo dei requisiti essenziali del contratto citato nell’articolo 1325 del Codice civile. L’oggetto del contratto calcistico professionistico consiste nella prestazione del calciatore, a fronte del corrispettivo da parte della società. Per quanto riguarda la prestazione del calciatore, l’articolo 10 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., I.N.P e A.I.C. afferma che “il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici” e “il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società”. Questa norma è dettata nel rispetto e in linea con la legge n. 91/1981 ove con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo e, in più, fa riferimento anche all’obbligo di fedeltà dell’articolo 2105 del Codice civile che è una legge posta a carico del lavoratore in materia di lavoro subordinato. L’articolo 4 della legge sul professionismo sportivo prevede alcune clausole che non possono essere pattuite tra le parti, ed altre che potrebbero essere inserite nel contratto. Può essere pattuita la clausola compromissoria, previsto dal comma 5 dell’articolo appena citato, mediante la quale tutti gli eventuali disaccordi che dovessero nascere tra le parti vengono delegate al giudizio di un collegio arbitrale. Tale discrezionalità non si riscontra nel contratto calcistico professionistico, perché l’Accordo Collettivo prevede sempre tale clausola, diventando quindi un obbligo per le parti. Le clausole che non possono essere inserite nel contratto, né durante lo svolgimento del rapporto, né al momento della stipulazione, sono quelle di non concorrenza o che limitano la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La motivazione di questa disposizione è quella di garantire particolarmente la possibilità d’impiego del lavoratore al termine dell’ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo e, d’altra parte, periodo di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell’atleta, poiché incidono sul piano dell’efficienza fisica e dell’interesse da parte delle società sportive e degli sponsor.
L’OGGETTO. L’oggetto del contratto è l’insieme delle prestazioni che le parti si obbligano reciprocamente a fornire. Nel caso quindi del contratto di lavoro sportivo esso consiste nella prestazione dell’atleta a fronte del corrispettivo da parte della società. L’art 4, comma 4, della legge 23 marzo 1981, n.91, dispone a riguardo che nel contratto individuale di lavoro, è necessario che venga menzionato l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Questa disposizione, come altre presenti nello stesso art.4, vanno ad evidenziare ed attestare il vincolo di subordinazione che esiste tra lo sportivo e la società di appartenenza, elemento caratterizzante del contratto di lavoro sportivo subordinato rispetto a quello autonomo.
L’OGGETTO. La prestazione finale che l’appaltatore deve fornire, la sua obbligazione, consiste nell'esecuzione dell'opera che è l’oggetto dell’appalto; generalmente si tratta di un’opera nuova, ma può anche consistere in una serie di lavori sia su opere o manufatti già esistenti (manutenzioni, ristrutturazioni ecc.), sia ex novo (es. demolizioni, scavi). Nel contratto è contenuta la definizione del suo oggetto, che è precisata meglio nel progetto esecutivo ed in tutti gli allegati del contratto (capitolati tecnici e prescrizioni esecutive, ecc.). Può anche formare oggetto dell'appalto l'attività di progettazione esecutiva, sia partendo dal definitivo, che dal preliminare, avendo l'appaltatore presentato il definitivo in offerta (art. 53.2 C): si parla allora di appalto integrato, previsto dagli artt. 168 e 169 del regolamento. In tali casi l'esecuzione dei lavori può iniziare solamente dopo la approvazione del progetto esecutivo (art. 53, comma 5 codice contratti). La rilevanza dell’oggetto dell’appalto consiste nel delimitare il campo delle prestazioni dovute al committente, consentendo di individuare quelle lavorazioni che, non rientrandovi, sono prestazioni in variante o extracontrattuali, per le quali l’appaltatore può avanzare pretese di maggiori compensi. Il committente è tenuto, per parte sua, ad eseguire la obbligazione principale che consiste nel pagamento del prezzo pattuito.
L’OGGETTO. La Procedura Unificata Matrici Aziendali (PUMA) è un’iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazione di Centrale dei rischi, tavole del bilancio bancario e della nota integrativa, ecc.). Il conseguimento di tale obiettivo garantisce una maggiore uniformità delle segnalazioni da parte degli intermediari e una migliore qualità dei dati che vengono segnalati alle Autorità nazionali ed europee, in termini di rispondenza alla normativa segnaletica, accuratezza, coerenza e rispetto delle scadenze. I principali prodotti della PUMA sono:
a) il dizionario dei dati;
b) il database nel quale i dati sono archiviati;
c) il Manuale tecnico-funzionale e le relative note tecniche di aggiornamento.
L’OGGETTO. Riguardo all’oggetto immediato (rectius prestazione) Secondo il dettato normativo è previsto all’art. 1977, A) a carico del debitore (cedente) l’incarico di liquidare tutte o alcune sue attività . B) a carico dei creditori o ad alcuni di essi (cessionari) l’obbligo di liquidare tutte o alcune attività del cedente debitore Riguardo all’oggetto mediato (rectius oggetto della prestazione) < tutte o alcune sue attività> Possibile – lecito – determinato o determinabile È necessario comunque che il debitore indichi i singoli beni ceduti, perché solo tale indicazione rende possibile l’applicazione dell’art. 1986. art. 1986 c.c. annullamento e risoluzione del contratto: la cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali. Beni futuri È stato da taluno (Salvi – ▇▇▇▇▇▇▇▇) escluso che la cessione possa estendersi anche ai beni futuri del patrimonio del debitore, poiché l’efficacia del contratto in esame non può rimanere sospesa per un tempo indefinito, essendo la sua specifica funzione quella di liquidare subito le attività cedute. In contrario (▇▇▇▇▇▇▇) può, peraltro, osservarsi che anche il bene futuro ha una sua attuale valutazione economica e non si vede la ragione per cui, se è espressamente ammessa la vendita di un bene futuro (art. 1472), non possa questo stesso bene essere alienato a mezzo dei creditori a ciò abilitati con il contratto di cessione.
L’OGGETTO. Il contratto di leasing abitativo, sulla base della normativa introdotta, ha ad oggetto un «immobile da adibire ad abitazione principale».
L’OGGETTO. Un problema ulteriore si pone con riguardo all'oggetto, poiché l'art. 2645 ter c.c. menziona inizialmente quali oggetti degli atti di destinazione i beni immobili e i beni mobili registrati, mentre successivamente la norma precisa che possono essere impiegati per il fine di destinazione non solo i “beni conferiti”, ma anche i “loro frutti”. Tale precisazione fa sorgere la questione se possano o meno costituire oggetto della destinazione anche beni diversi da beni immobili o mobili registrati. Vi è chi sostiene che la norma implicitamente ammetta anche l’atto di destinazione relativo a beni mobili non registrati, purché per tali beni sia prevista una forma di pubblicità idonea a rendere edotti i terzi della presenza del vincolo di destinazione144. 142 TONDO, Appunti sul vincolo di destinazione. L’art. 2645 ter c.c., in Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Milano, 2007, p. 168. 143 Così ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust, in A.A.V.V., Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, cit., p. 258. 144 Tale tesi estensiva è sostenuta da BARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter c.c., in Negozio di Destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, cit., p. 134; BIANCA, Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione, in La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione, cit., Così potrebbero essere sottoposti a vincolo di destinazione i titoli di credito, per i quali è possibile procedere a specifico annotamento del vincolo, analogamente a quanto avviene per il fondo patrimoniale145. Vi è perfino chi ritiene che oggetto dell’atto di destinazione possano essere anche quote di s.r.l.146. A favore della tesi positiva si è rimarcato come in base alla lettera della norma anche i frutti dei beni destinati (cioè beni, appunto, mobili non registrati) soggiacciano al vincolo di destinazione. L’art. 2645 ter c.c. parlerebbe, poi, solo di beni immobili e mobili registrati perché, come suggeriscono sia la sua collocazione nel codice civile sia la sua parte iniziale, si tratta di norma dettata in tema di trascrizione. La norma poi contiene, al suo interno, il rinvio all'art. 1322 comma 2 c.c. da cui potrebbe evincersi l'ammissibilità, quale che ne sia l'oggetto e ferma la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, di un atto di destinazione147.
