L’oggetto Clausole campione

L’oggetto. Indica il contenuto concreto del contratto – sia le prestazioni – sia i diritti reali o di credito che il contratto trasferisce • L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile • Può trattarsi si possibilità materiale • Può trattarsi di possibilità giuridica es. è oggetto impossibile la vendita di un rene • L’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume – es. l’oggetto è illecito nel caso di vendita di sostanze stupefacenti o materiale pedopornografico – es. la prestazione è illecita nel il contratto con il killer • L’oggetto deve essere determinato cioè identificato al momento della conclusione • Determinabile in base a criteri di individuazione certi. – es il prezzo di vendita in base a listini o quotazioni ufficiali
L’oggetto. Un problema ulteriore si pone con riguardo all'oggetto, poiché l'art. 2645 ter c.c. menziona inizialmente quali oggetti degli atti di destinazione i beni immobili e i beni mobili registrati, mentre successivamente la norma precisa che possono essere impiegati per il fine di destinazione non solo i “beni conferiti”, ma anche i “loro frutti”. Tale precisazione fa sorgere la questione se possano o meno costituire oggetto della destinazione anche beni diversi da beni immobili o mobili registrati. Vi è chi sostiene che la norma implicitamente ammetta anche l’atto di destinazione relativo a beni mobili non registrati, purché per tali beni sia prevista una forma di pubblicità idonea a rendere edotti i terzi della presenza del vincolo di destinazione144. 142 TONDO, Appunti sul vincolo di destinazione. L’art. 2645 ter c.c., in Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Milano, 2007, p. 168. 143 Così XXXXXXXXXXXX, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust, in A.A.V.V., Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, cit., p. 258. 144 Tale tesi estensiva è sostenuta da BARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter c.c., in Negozio di Destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, cit., p. 134; BIANCA, Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione, in La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione, cit., Così potrebbero essere sottoposti a vincolo di destinazione i titoli di credito, per i quali è possibile procedere a specifico annotamento del vincolo, analogamente a quanto avviene per il fondo patrimoniale145. Vi è perfino chi ritiene che oggetto dell’atto di destinazione possano essere anche quote di s.r.l.146. A favore della tesi positiva si è rimarcato come in base alla lettera della norma anche i frutti dei beni destinati (cioè beni, appunto, mobili non registrati) soggiacciano al vincolo di destinazione. L’art. 2645 ter c.c. parlerebbe, poi, solo di beni immobili e mobili registrati perché, come suggeriscono sia la sua collocazione nel codice civile sia la sua parte iniziale, si tratta di norma dettata in tema di trascrizione. La norma poi contiene, al suo interno, il rinvio all'art. 1322 comma 2 c.c. da cui potrebbe evincersi l'ammissibilità, quale che ne sia l'oggetto e ferma la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, di un atto di destinazione147.
L’oggetto. Gli enti firmatari del presente accordo, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze, si propongono di perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona 2018/2020, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
L’oggetto. R iguardo all’oggetto immediato (rectius prestazione) A – relativamente al comodatario – obbligo di restituire la stessa cosa B – relativamente al comodante – CONSEGNA DEL BENE R iguardo all’oggetto mediato (rectius oggetto della prestazione) < la cosa > Possibile – lecito – determinato o determinabile – Xxx Xxxxxxx: solo beni inconsumabili ed infungibili dovendo essere restituita la stessa cosa consegnata. Xxx Xxxxxxx: tuttavia è ammissibile il Comodato ad pompam vel obstentationem: comodato di una cosa consumabile, che peraltro il comodatario si obbliga a non consumare, come nel caso di prestito di bottiglie di champagne d’annata destinate solo a far bella mostra di sé in una cantina che il comodatario vuol far visitare. Discussa è l’idoneità dei beni immateriali (il marchio, gli altri segni distintivi dell’azienda, il diritto d’autore e le privative industriali) a divenire oggetto del contratto di comodato. La dottrina prevalente risolve positivamente la questione argomentando, in particolare, dalla constatazione che è pacificamente ammessa la possibilità che una privativa possa formare oggetto di un diritto reale d’uso. La dottrina prevalente ammette anche il c.d. comodato di servizi, attraverso cui un soggetto consente ad un proprio dipendente di prestare gratuitamente le proprie opere ad un terzo.
L’oggetto. La Procedura Unificata Matrici Aziendali (PUMA) è un’iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazione di Centrale dei rischi, tavole del bilancio bancario e della nota integrativa, ecc.). Il conseguimento di tale obiettivo garantisce una maggiore uniformità delle segnalazioni da parte degli intermediari e una migliore qualità dei dati che vengono segnalati alle Autorità nazionali ed europee, in termini di rispondenza alla normativa segnaletica, accuratezza, coerenza e rispetto delle scadenze. I principali prodotti della PUMA sono:
L’oggetto. Il contratto di leasing abitativo, sulla base della normativa introdotta, ha ad oggetto un «immobile da adibire ad abitazione principale».
L’oggetto. Anche la nozione di oggetto del contratto è regolata da poche norme che elencano una serie di requisiti in ordine alla sua determinazione e determinabilità. Secondo l’art. 1346 del codice civile, l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile. Si dice che la prestazione di cosa futura può essere dedotta in contratto che una cosa non esistente può essere oggetto di una determinazione contrattuale e nell’art. 1349 c.c. si descrive la determinazione dell’oggetto che può essere deferita ad un terzo, con particolarità circa le modalità con cui avviene e della sorte del contratto in presenza di una determinazione da parte del terzo che non risponde a certe caratteristiche fissate dalla legge. L’oggetto è un elemento di struttura , senza il quale il contratto non esiste. In presenza di un oggetto che non abbia i requisiti indicati, il contratto può essere dichiarato illecito, impossibile o indeterminato. In tutti questi casi il contratto è nullo. Non facile è la identificazione di questo requisito. Il codice indica una serie di elementi diversi. (1346) L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato, determinabile e ciò fa riferimento ad una prestazione, perchè non avrebbe senso definire una res lecita o illecita, possibile o impossibile. Anche l’art. 1349 fa riferimento alla prestazione, perchè occorre che sia determinata o determinabile la prestazione. Altre volte, il codice fa riferimento ad un bene, ad una cosa materiale anche futura. ( 1348 ). Molte altre volte si fa riferimento non ad un bene ma un fatto. Per oggetto il codice civile intende, dunque, la prestazione ,un bene materiale, un fatto. Elementi questi molto diversi tra loro. Le opinioni prevalenti in dottrina . Secondo taluno l’oggetto deve identificarsi con le prestazioni dedotte in contratto ma il riferimento alla prestazione non copre tutta l’area dei contratti, lascia fuori i contratti ad effetti reali, in cui la proprietà si trasferisce per effetto del consenso legittimamente manifestato . (art. 1376) In tal caso l’oggetto del contratto richiama un trasferimento ideale della proprietà che avviene nel momento del consenso espresso nelle forme legittime. Quindi, il riferimento alla prestazione lascerebbe fuori i contratti che trasferiscono o costituiscono i diritti sulle cose. Secondo altri l’oggetto del contratto deve essere individuato nel bene, ma anche questa nozione non è conciliabile con quella di una valutazione che va al di là della materialità di una res sicch...
L’oggetto. L’oggetto del contratto è l’insieme delle prestazioni che le parti si obbligano reciprocamente a fornire. Nel caso quindi del contratto di lavoro sportivo esso consiste nella prestazione dell’atleta a fronte del corrispettivo da parte della società. L’art 4, comma 4, della legge 23 marzo 1981, n.91, dispone a riguardo che nel contratto individuale di lavoro, è necessario che venga menzionato l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Questa disposizione, come altre presenti nello stesso art.4, vanno ad evidenziare ed attestare il vincolo di subordinazione che esiste tra lo sportivo e la società di appartenenza, elemento caratterizzante del contratto di lavoro sportivo subordinato rispetto a quello autonomo.
L’oggetto. Gli enti firmatari del presente Accordo, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze, si propongono di perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona 2021/2023, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
L’oggetto. Riguardo all’oggetto immediato (rectius prestazione) Secondo il dettato normativo è previsto all’art. 1977, A) a carico del debitore (cedente) l’incarico di liquidare tutte o alcune sue attività . B) a carico dei creditori o ad alcuni di essi (cessionari) l’obbligo di liquidare tutte o alcune attività del cedente debitore Riguardo all’oggetto mediato (rectius oggetto della prestazione) < tutte o alcune sue attività> Possibile – lecito – determinato o determinabile È necessario comunque che il debitore indichi i singoli beni ceduti, perché solo tale indicazione rende possibile l’applicazione dell’art. 1986. art. 1986 c.c. annullamento e risoluzione del contratto: la cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali. Beni futuri È stato da taluno (Salvi – Xxxxxxxx) escluso che la cessione possa estendersi anche ai beni futuri del patrimonio del debitore, poiché l’efficacia del contratto in esame non può rimanere sospesa per un tempo indefinito, essendo la sua specifica funzione quella di liquidare subito le attività cedute. In contrario (Xxxxxxx) può, peraltro, osservarsi che anche il bene futuro ha una sua attuale valutazione economica e non si vede la ragione per cui, se è espressamente ammessa la vendita di un bene futuro (art. 1472), non possa questo stesso bene essere alienato a mezzo dei creditori a ciò abilitati con il contratto di cessione.